Extradition and existence of an armed conflict in the requesting State

Extradition
🇮🇹Italy🇺🇦Ukraine
Decision on precautionary measure
Share this case
Court
Italian Supreme Court
Decision date
09/04/2026
Decision number
14935/2026
Main ground
Art. 3 ECHR
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
The mere fact that a State is involved in an armed conflict does not automatically imply that detainees will be subjected to inhuman or degrading treatment. In any event, within extradition proceedings—during which the actual evolution of the armed conflict must be assessed on a case-by-case basis—it is always possible to request additional information from the requesting State, as well as any necessary assurances regarding the place of detention of the requested person and the respect of their fundamental rights.
Cite this case
Need to reference this case in a brief, article or submission?
Extradition and existence of an armed conflict in the requesting State, Italian Supreme Court, 9 April 2026, No 14935/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/extradition-existence-armed-conflict-requesting-state-italy-ukraine-4-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12 febbraio 2026, in sede di rinvio, a seguito di annullamento disposto da questa Corte con la sentenza n. 1582 del 30 dicembre 2025 (dep. 2026), la Corte di appello di Roma, nell’ambito di una procedura di estradizione passiva, processuale verso l’Ucraina e esecutiva verso l’Albania, rigettava l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere presentata nell’interesse di Go.Hu..

2. Avverso la predetta ordinanza ha presentato ricorso, per il tramite dei suoi difensori, Go.Hu., formulando sei motivi che si riassumono ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo si deduce nullità dell’ordinanza impugnata per violazione degli artt. 178, 179, 292 e 299 cod. proc. pen. e 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU per avere pronunciato sulla richiesta di sostituzione e/o revoca della misura cautelare in relazione alla domanda di estradizione a fini esecutivi dello Stato albanese pur avendo omesso la notifica del decreto di fissazione dell’udienza in relazione alla richiesta di estradizione del Governo albanese ovvero al proc. n. 72/2025 RG estr.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 125, comma 3, 177e 705, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all’omessa motivazione in ordine alle ragioni dedotte sulla probabile reiezione della richiesta di estradizione processuale proveniente dallo Stato ucraino. Violazione degli artt. 3, 13, 24, 111, 117, comma 1, Cost. e 5 CEDU per avere omesso di motivare sulla dedotta sospensione in Ucraina dei trattati internazionali ed anche degli artt. 5, 6, 8 e 13 CEDU sulla vigenza della legge marziale e sull’applicazione di misure cautelari da parte degli organi non giurisdizionali.

2.3. Con il terzo motivo si prospetta violazione degli artt. 125, comma 3, 177, 471, comma 1, lett. b), e 714, comma 3, cod. proc. pen., 13, 24 e 111 Cost. e 6 CEDU per omessa motivazione sulla inidoneità dei capi di imputazione per un equo processo.

2.4. Con il quarto motivo si lamenta l’omessa motivazione sull’insufficienza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per la tutela della consegna, in violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 3 e 13 Cost.

2.5. Con il quinto motivo si prospetta l’omessa motivazione sulle condizioni di salute dell’estradando, in violazione degli artt. 125, comma 3, 275, comma 4 – bis, cod. proc. pen.

2.6. Con il sesto motivo, condizionato al rigetto del primo, si deduce omessa motivazione sulla richiesta di sostituzione della misura cautelare della detenzione inframuraria con altra meno afflittiva. La Corte di appello ha affermato, con riguardo all’estradizione esecutiva richiesta dallo Stato albanese, che potranno sempre essere richiesta informazioni integrative dallo Stato richiedente affinché assicuri la rimessione in termini, assicurazioni, peraltro, già fornite dall’Autorità albanese. Si tratterebbe di motivazione che non riguarda le esigenze cautelari e che non costituirebbe valida ragione per negare la richiesta di misura cautelare meno afflittiva, anche in considerazione delle precarie condizioni di salute dell’estradando e delle relazioni familiari che questi avrebbe in Italia con la moglie e la figlia minorenne.

3. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti hanno concluso come in epigrafe riportato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel complesso infondato e va rigettato.

2. Giova ricordare che, in tema di estradizione per l’estero, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di revoca o sostituzione delle misure cautelari strumentali all’estradizione è consentito per violazione di legge e non anche per vizio di motivazione (Sez. 6, n. 40298 del 20/10/2021, Rv. 282256 – 01). Nella violazione di legge può rientrare la mancanza o l’omessa motivazione, da intendersi anche come motivazione apparente o inesistente, ma non la manifesta illogicità della motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. U., n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 – 01).

3. Il primo motivo non è fondato.

3.1. Come è noto, ai sensi dell’art. 718 cod. proc. pen., la revoca e la sostituzione delle misure cautelari adottate nell’ambito di un procedimento di estradizione passiva sono disposte in camera di consiglio, e cioè seguendo le scansioni procedurali previste dall’art. 127 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 26156 del 28/05/2003, Di Filippo, Rv. 224612 – 01).

Ne consegue che le parti devono essere avvisate e l’avviso deve contenere quel minimo di indicazioni sull’oggetto del procedimento che consenta alle parti l’esercizio del contraddittorio.

3.2. Nel caso di specie, occorre premettere che il procedimento in esame veniva avviato a seguito dell’annullamento con rinvio, disposto da questa Corte con la sentenza n. 1526 del 2026, della precedente ordinanza, emessa dalla Corte di appello di Roma in data 11/14 novembre 2025, con la quale era stata rigettata l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare emessa nell’ambito di entrambe le procedure estradizionali, sia quella processuale verso l’Ucraina, che quella esecutiva verso l’Albania.

L’avviso di fissazione dell’udienza in camera di consiglio del 5 febbraio 2026, emesso in data 21 gennaio 2026, conteneva espressamente in premessa il riferimento alla sentenza di annullamento con rinvio emessa da questa Corte, con l’indicazione dell’ordinanza annullata con i relativi numeri dei procedimenti estradizionali (nn. 71 e 72 del 2025), sicché era del tutto chiaro che il procedimento camerale che si avviava costituiva il giudizio di rinvio a seguito del predetto annullamento.

D’altra parte, il riferimento all’estradizione processuale verso l’Ucraina veniva riportato solo per indicare la posizione giuridica del Go., quale detenuto presso la Casa Circondariale di Roma.

Non può tacersi, poi, che all’udienza del 5 febbraio 2026 veniva disposto un rinvio preliminare, fra l’altro, per la mancata traduzione dell’estradando, disponendo l’acquisizione del fascicolo n. 72/2026 (rectius 72/2025), che riguardava il procedimento di estradizione esecutiva verso l’Albania, rendendo evidente, ove ce ne fosse stato bisogno, che il procedimento aveva ad oggetto il nuovo esame dell’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare emessa con riguardo ad entrambe le procedure estradizionali. Né a quella udienza, né alla successiva del 12 febbraio 2026, veniva eccepito alcunché, anzi, a quest’ultima udienza i difensori dell’estradando insistevano per l’accoglimento dell’originaria istanza, sicché, anche in concreto, è da escludere lesioni delle prerogative difensive.

4. Infondato è anche il secondo motivo.

Il tema è la possibile prognosi di sussistenza di ragioni ostative all’estradizione processuale verso l’Ucraina per la potenziale sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti dell’estradando, a seguito della restrizione di alcuni diritti in seguito al conflitto bellico in atto.

Orbene in tema di estradizione per l’estero, l’insussistenza di ragioni ostative alla pronuncia di una sentenza favorevole, richiesta dall’art. 714, comma 3, cod. proc. pen. per l’adozione della misura coercitiva volta ad assicurare la consegna, va apprezzata con giudizio delibativo allo stato degli atti, essendo riservato alla successiva fase di merito ogni eventuale accertamento integrativo (Sez. 6, n. 38605 del 05/06/2024, Rv. 287033 – 01).

In tema di estradizione per l’estero, la Corte di appello, nel verificare la sussistenza di ragioni ostative alla pronuncia di una decisione favorevole alla consegna che precludono, ex art. 714, comma 3, cod. proc. pen., l’adozione di una misura coercitiva finalizzata ad assicurarne l’esecuzione, è tenuta a valutare se, sulla base di elementi oggettivi ed attendibili, sussiste il rischio che il consegnando sia sottoposto, nello Stato richiedente, a trattamenti inumani o degradanti (Sez. 6, n. 35676 del 09/10/2025, Rv. 288774 – 01: fattispecie relativa a istanza di revoca della misura cautelare disposta in relazione ad estradizione richiesta dalla Federazione Russa, in cui la Corte ha demandato al Giudice di rinvio una nuova valutazione, che tenesse conto dell’avvenuta espulsione dal Consiglio d’Europa dello Stato richiedente, del suo recesso dalla CEDU, nonché dell’incremento, attestato da fonti aperte affidabili, dei casi di persecuzione giudiziaria avvenuti nel medesimo Paese).

La Corte di appello, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, ha ritenuto infondato il motivo affermando che il fatto che uno Stato sia coinvolto in un conflitto armato non vuole dire automaticamente sottoposizione dei detenuti a trattamenti inumani e degradanti. In ogni caso, ha aggiunto la Corte distrettuale, nell’ambito del procedimento estradizionale, nel corso del quale dovrà essere valutata in concreto l’evoluzione del conflitto bellico, potranno sempre essere richieste allo Stato richiedente informazioni aggiuntive e eventuali garanzie circa il luogo di detenzione dell’estradando e in ordine al rispetto dei suoi diritti fondamentali.

5. Il terzo motivo è inammissibile perché aspecifico.

5.1. Giova premettere che, con riguardo ad entrambe le procedure estradizionali, è incontestato che nei rapporti dell’Italia sia con l’Ucraina, che con l’Albania, si applica la Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, e ratificata in Italia con la legge 30 gennaio 1963, n. 300.

Secondo quanto affermato nel tempo da questa Corte, tra le condizioni richieste per l’arresto provvisorio previsto dall’art. 715 cod. proc. pen. e dall’art. 16 della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 non vi è anche quella della sussistenza dei gravi indizi di reità: tale condizione è richiesta, per il combinato disposto dell’art. 714, comma terzo, e dell’art. 705, comma primo, cod. proc. pen. solo quando tra le parti interessate non esista convenzione ovvero quando questa esista e la imponga espressamente (Sez. 6, n. 3346 del 11/07/1994, Rv. 200062 – 01).

In tema di estradizione esecutiva per l’estero, nel regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, è inibita ogni rivalutazione del materiale probatorio sul quale si fonda la decisione esecutiva emessa dall’autorità giudiziaria straniera, dovendo il giudice nazionale compiere un esame solo formale del titolo esecutivo straniero, in quanto l’adesione alla convenzione presuppone il reciproco affidamento degli Stati contraenti e l’impegno a riconoscere la validità ed efficacia delle rispettive sentenze (Sez. 6, n. 25526 del 03/06/2021, Rv. 281534 – 01: fattispecie relativa ad una domanda di estradizione esecutiva proposta dalle autorità albanesi; in senso conforme Sez. 6, n. 40036 del 02/11/2010, Rv. 248524 – 01).

In tema di estradizione per l’estero, secondo il regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l’autorità giudiziaria italiana è tenuta ad accertare, con una sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l’esistenza di elementi a carico dell’estradando (Sez. 6, n. 9758 del 20/01/2014, Rv. 258810 – 01).

5.2. Con motivazione immune da censure sotto il profilo logico e giuridico, la Corte di appello ha verificato come dagli atti a disposizione (segnatamente la decisione del Giudice istruttore del Tribunale di Kiev della città di Odessa) emergesse un complesso compendio probatorio confermante il coinvolgimento dell’estradando nel “mondo criminale”, con ruolo apicale nell’organizzazione, e il collegamento degli altri indagati con il Go.

A fronte di ciò, il motivo di ricorso si limita a dedurre come i capi di imputazione, come descritti dall’Autorità dello Stato richiedente, fossero privi dei requisiti minimi, perché formulati in modo generico, senza confrontarsi con la puntuale motivazione del provvedimento impugnato.

6. Anche il quarto motivo è inammissibile perché genericamente proposto, anche per motivi non consentiti.

Come è noto, in tema di misure coercitive disposte in via provvisoria nell’ambito di una procedura di estradizione passiva, la sussistenza del pericolo di fuga, che giustifica l’applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale a fini estradizionali, deve essere motivatamente fondata su elementi specifici, concreti e sintomatici di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte dell’estradando, quale il possesso da parte di questo di un falso documento d’identità, valido ai fini dell’espatrio (Sez. 3, n. 23319 del 09/02/2016, Rv. 267061 – 01) ovvero può essere desunta dalle modalità con cui l’estradando si sposta clandestinamente da un continente all’altro (Sez. 6, n. 26647 del 30/05/2024, Rv. 286755 – 01).

La Corte di appello, coerentemente al principio giuridico affermato nelle su esposte sentenze, ha ampiamento motivato sulle ragioni impeditive non solo della revoca della misura cautelare, ma anche della sostituzione della misura in atto con gli arresti domiciliari assicurati dal c.d. braccialetto elettronico. Ha evidenziato come l’esistenza del pericolo di fuga non sia smentita dalle allegazioni difensive, dovendosi dissentire, sulla base degli atti a disposizione, innanzitutto, circa la sussistenza di un radicamento effettivo sul territorio nazionale dell’estradando. Si è poi evidenziato come il pericolo di fuga risulti concretamente riscontrabile dalla precedente evasione del Go. dalla misura di sicurezza dell’arresto domiciliare verificatasi in Albania, dal possesso da parte del prefato di documenti genuini intestati a persona avente generalità diverse da quelle dell’estradando, ma recanti la fotografia del medesimo, dalla disponibilità di un’autovettura con carta di circolazione intestata ad un’anziana signora residente in Germania e rilasciata da Autorità tedesca, dalla facilità con la quale il ricorrente si spostava da uno Stato all’altro con utilizzo di numerosi alias.

A fronte di questa articolata, congrua, coerente, rispetto alla regula iuris, e logica motivazione, il ricorrente adduce considerazioni generiche, lamentando, impropriamente, l’omessa motivazione.

7. Manifestamente infondato è il quinto motivo.

La Corte di appello ha dato atto che le prospettate precarie condizioni di salute dell’imputato e la loro compatibilità con la misura della custodia cautelare in carcere sono oggetto di accertamento peritale nell’ambito del procedimento principale di estradizione.

Dunque, non ha omesso di pronunciarsi sul punto, ma ha semplicemente preso atto dell’esame in altra sede, anche ai fini cautelari, della richiesta.

8. L’ultimo motivo è inammissibile perché genericamente proposto e, dunque, aspecifico.

Con riguardo alla richiesta di estradizione esecutiva proveniente dall’Albania, la Corte di appello ha escluso che potesse formularsi prognosi sfavorevole con riferimento alla circostanza che il giudizio in Albania si era svolto in assenza dell’estradando, e ciò in virtù delle assicurazioni fornite dall’Autorità albanese circa la possibilità per il ricorrente di essere rimesso in termini per il diritto di appello.

Il ricorrente lamenta che tali argomenti non riguarderebbero le esigenze cautelari. La doglianza non coglie nel segno, avendo la Corte di appello esposto, in maniera unitaria con riguardo ad entrambe le procedure estradizionali, le ragioni che giustificavano il rigetto dell’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare e, quindi, la conferma della misura cautelare in atto della custodia in carcere. Piuttosto, la Corte, con la su esposta motivazione, replicava alla dedotta prognosi negativa circa l’epilogo del procedimento di merito estradizionale con riguardo alla richiesta di estradizione esecutiva proveniente dall’Albania, potenzialmente rilevante ai fini della conferma o meno della misura cautelare.

La censura difensiva, nella parte in cui sembrerebbe adombrare un distinto obbligo motivazionale della Corte riguardo alle esigenze cautelari con riferimento alla procedura estradizionale esecutiva verso l’Albania, rispetto a quella processuale verso l’Ucraina, non appare correttamente calibrata, poiché non tiene conto che il procedimento cautelare, generato dalle istanze presentate in data 23 e 30 ottobre 2025, si è svolto in maniera unitaria, come già chiarito esponendo le ragioni del rigetto del primo motivo di ricorso.

Ne consegue la genericità e aspecificità della doglianza e, quindi, la sua inammissibilità.

9. Conclusivamente, il ricorso è, come detto, nel complesso infondato e va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 – ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 9 aprile 2026.

Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2026.