Extradition and flight risk: the Court of Appeal has to explain why house arrest would be inappropriate

Extradition
🇮🇹Italy🇺🇦Ukraine
Decision on precautionary measure
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
01/07/2024
Decision number
39555/2024
Main ground
Flight risk
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
With regard to the request to replace the current custodial measure with house arrest, and as to why such measure — even with the prescribed conditions and safeguards — would not be sufficient to neutralise the identified precautionary needs, the Court is effectively silent. It follows that the challenged order must be quashed on this point; the Court of Appeal shall apply the stated principles and carry out a fresh assessment as to the adequacy of the measure currently in place, or the possibility of replacing it with house arrest.
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Extradition and flight risk: the Court of Appeal has to explain why house arrest would be inappropriate, Italian Supreme Court, 1 July 2024, No 39555/2024, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/extradition-flight-risk-explain-house-arrest-inappropriate-italy-ukraine-7-2024
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Genova ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione
della misura della custodia in carcere disposta nei riguardi di A.D.  a seguito del
provvedimento di arresto provvisorio a fini estradizionali emesso dal Tribunale di Kiev.
Ha ritenuto la Corte che l’istanza sarebbe meramente reiterativa di altre precedenti,
già respinte con ordinanze del 8.5.2023 e 28.7.2023.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’estradando articolando due motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e omessa motivazione per non avere
la Corte valutato la richiesta di sostituzione della misura in corso con quella degli arresti
domiciliari.
Si segnala come, rispetto al rigetto dell’istanza precedentemente formulata il
28.7.2023, fosse stato evidenziato che la modifica del domicilio dell’estradando in un
luogo decisamente più distante dalla frontiera francese rispetto alla precedente
abitazione, unitamente alla possibilità di applicazione del braccialetto elettronico, ben
avrebbero potuto indurre ad accogliere la richiesta di sostituzione.
La Corte si sarebbe limitata a ravvisare un astratto pericolo di fuga.
2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al rigetto della
richiesta di revoca.
Il pericolo di fuga sarebbe stato fatto discendere non da elementi concreti e specifici
ma solo dalla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione
del ricorrente ad un’associazione criminale dedita al furto di autovetture, sui quali,
secondo la Corte, sarebbe intervenuto il giudicato a seguito della sentenza n. 8636 del
30.1.2024 della Corte di cassazione.
Sostiene il ricorrente che, in realtà, con la sentenza indicata la Corte di cassazione
avesse rilevato solo come la presenza di una convenzione internazionale sottesa alla
richiesta di estradizione esonerasse l’autorità procedente dal compiere una autonoma
valutazione del compendio indiziario.
3. E’ pervenuta una memoria nell’interesse della ricorrente con cui si riprendono e si
sviluppano ulteriormente gli argomenti posti a fondamento dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è fondato quanto
al primo motivo.
2. In tema di misure cautelari il principio di adeguatezza esprime l’esigenza che vi
sia una necessaria corrispondenza tra le ragioni cautelari da tutelare nel caso concreto
e la misura da adottare o adottata.
Tale necessaria corrispondenza deve sussistere costantemente, in ogni stato e grado
del procedimento; la misura cautelare, cioè, deve essere sempre quella che appare più
adeguata a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto e che restringa la libertà
personale dell’indagato nella sola misura necessaria e sufficiente a tale scopo, senza
sacrifici inutilmente vessatori.
Il principio di adeguatezza si ricollega infatti a quello di gradualità delle misure
cautelari; esso assume rilievo durante tutto l’iter cautelare, dalla richiesta di
applicazione della cautela, alla istanza di revoca o sostituzione; l’art. 277 cod. proc. pen.
dispone in tal senso che le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i
diritti delle persone ad esse sottoposte, il cui esercizio non sia incompatibile con le
esigenze cautelari del caso concreto.
La vicenda cautelare presuppone una visione unitaria e diacronica dei presupposti
che la legittimano, nel senso che le condizioni cui l’ordinamento subordina l’applicabilità
di una determinata misura devono sussistere non soltanto all’atto della applicazione del
provvedimento cautelare, ma anche per tutta la durata della relativa applicazione.
Adeguatezza e proporzionalità devono quindi assistere la misura, “quella” specifica
misura, non soltanto nella fase genetica, ma per l’intero arco della sua “vita” nel
processo, giacché, ove così non fosse, si assisterebbe ad una compressione della libertà
personale qualitativamente o quantitativamente inadeguata alla funzione che essa deve
soddisfare con evidente compromissione del quadro costituzionale di cui si è innanzi
detto (così testualmente, Sez. U., n. 16085 del 31/03/2011, Khalil, Rv. 249324).
3. La Corte di appello di Genova non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati.
La Corte ha indicato puntualmente, quanto alla richiesta di revoca della misura, le
ragioni per cui, nel caso di specie, è sussistente un concreto pericolo di fuga, in ragione
non solo della gravità dei fatti e del coinvolgimento del ricorrente- proveniente in Italia
da diversi Stati dell’Europa – in rilevanti circuiti criminali, quanto, soprattutto, in
considerazione dell’assenza di ogni spiegazione plausibile da parte di questi sul senso
della sua presenza sul territorio dello Stato.
A fronte di tale adeguata trama motivazionale, il ricorso è obiettivamente aspecifico,
non essendosi il ricorrente confrontato con la motivazione della sentenza impugnata.
4. È invece fondato il primo motivo di ricorso.
Sulla richiesta di sostituzione della misura in corso con quella degli arresti domiciliari
e sul perché detta misura, con le prescrizioni e le cautele indicate, non sarebbe adeguata
a neutralizzare le ravvisate esigenze cautelari, la Corte è obiettivamente silente.
5. Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata sul punto; la Corte
di appello applicherà i principi indicati e formulerà un nuovo giudizio sulla adeguatezza
della misura in corso ovvero sulla possibilità che essa sia sostituita con quella degli
arresti domiciliari.

P. Q. M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di
Genova.