Extradition and fligth risk: the Court may enfatize the seriousness of the charges and the unlawful presence of the sought person in Italy

Extradition
🇮🇹Italy🇵🇪Peru
Decision on precautionary measure
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
16/12/2025
Decision number
1973/2026
Main ground
Flight risk
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
The Court may place particular emphasis on the seriousness of the offences for which the person is sought (murder and robbery) and on the corresponding penalties, as well as on the circumstance that the individual is unlawfully present in the national territory, lacking a residence permit. Although some arguments relied upon are not entirely pertinent (such as the alleged unreliability of electronic monitoring devices—so-called “electronic bracelets”—in ensuring compliance with custodial requirements, “as unfortunately demonstrated by numerous news reports”), the reasoning of the Court of Appeal is primarily grounded on the seriousness of the offences for which the person is sought and the severity of the applicable penalties, in addition to the fact that the individual is illegally present in the national territory. These elements consistently led the Court to consider as recessive the circumstances put forward by the defence, namely that the applicant has relatives in Italy willing to accommodate him and that he carries out undeclared work. This constitutes a reasoning that is by no means merely apparent and, as such, is not subject to challenge at this stage. The appeal, in fact, alleges an erroneous assessment of the elements underlying the decision, thus raising an issue of reasoning which is not reviewable under Article 719 of the Italian Code of Criminal Procedure.
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Extradition and fligth risk: the Court may enfatize the seriousness of the charges and the unlawful presence of the sought person in Italy, Italian Supreme Court, 16 December 2025, No 1973/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/extradition-flight-risk-seriousness-offences-unlawful-presence-italy-peru-12-2025
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in data 30/10/2025 la Corte di appello di Milano rigettava
l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere
applicata a MG nell’ambito di una procedura di
estradizione passiva, attivata per conto dell’Autorità Giudiziaria peruviana, in
esecuzione di un provvedimento di cattura in relazione ai reati di omicidio e rapina
p. e p. dagli artt. 108, comma 1, e 189, commi 3 e 4, del codice penale peruviano.
2. Avverso la predetta ordinanza, nell’interesse di Mantes Gonzales Fabian
Abed, è stato proposto dal suo difensore di fiducia ricorso con il quale si prospetta
un unico motivo, che si riassume sinteticamente ai sensi dell’art. 173 disp. att.
cod. proc. pen.
2.1. Si deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in
relazione all’inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, anche con il
presidio di controllo ex art. 275-bis cod. proc. pen., sotto il profilo dell’esigenza
cautelare del pericolo di fuga. La Corte di appello avrebbe fondato la sua decisione
su mere presunzioni, affermando, in particolare, che l’elemento che
concretizzerebbe il pericolo di fuga del ricorrente sarebbe costituito dai numerosi
episodi di cronaca, che dimostrerebbero l’inefficacia della misura cautelare
invocata. La Corte avrebbe erroneamente ritenuto che le modalità con cui il
ricorrente è giunto in Italia, utilizzando canali ufficiali essendo munito di valido
passaporto, e la sua situazione personale sul territorio nazionale non
attenuerebbero il pericolo di fuga, tanto da giustificare la sostituzione della misura
cautelare.
3. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti, dopo la
discussione, hanno concluso come in epigrafe riportato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Va premesso che, ai sensi dell’art. 719 cod. proc. pen., avverso i
provvedimenti relativi alle misure cautelari adottati in relazione alla procedura di
estradizione è ammesso ricorso per cassazione per il solo vizio di violazione di
legge. Nell’alveo della violazione di legge rientra, tuttavia, la motivazione
inesistente o meramente apparente, che – per giurisprudenza oramai sedimentata
– è ravvisabile quando la decisione sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali
o si avvalga di argomentazioni di puro genere, ovvero di asserzioni apodittiche o
di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, e cioè in tutti i casi in cui il
ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto
fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep.
2015, Vassallo, Rv. 263100 — 01; Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010,
Mastrogiovanni, Rv. 247682 — 01).
Ciò detto, con il ricorso si prospetta violazione di legge in relazione alla
ritenuta inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, anche con il presidio
del braccialetto elettronico, sotto il profilo dell’esigenza cautelare del pericolo di
fuga.
In buona sostanza, non è in discussione la sussistenza dell’esigenza cautelare,
quanto la decisione della Corte di appello milanese di farvi fronte esclusivamente
con la misura della custodia in carcere, rigettando la richiesta di sostituzione della
predetta misura con gli arresti domiciliari.
Ritiene la Corte che, pur a fronte di qualche argomento non del tutto
pertinente (come quello che attiene all’inaffidabilità del dispositivo del c.d.
braccialetto elettronico ad assicurare l’esigenza cautelare, “come purtroppo
attestano numerosi episodi di cronaca”), tuttavia la motivazione della Corte di
appello si incentra soprattutto sulla gravità dei reati per cui il MG è
ricercato (omicidio e rapina) e delle relative pene, oltre che sulla circostanza che
egli si trovi illegalmente sul territorio nazionale, privo di permesso di soggiorno.
Questi elementi hanno indotto, coerentemente, la Corte a ritenere recessive
le circostanze addotte dalla difesa, e cioè che il ricorrente risulti avere dei parenti
in Italia disponibili ad accoglierlo e che svolga “in nero” attività lavorativa.
Si tratta di una motivazione per nulla apparente, come tale non censurabile
in questa sede, rispetto alla quale nel ricorso si prospetta una erronea valutazione
degli elementi sui quali si fonda, e, dunque, un vizio di motivazione non deducibile
ai sensi dell’art. 719 cod. proc. pen.
3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle
spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 16 dicembre 2025