Extradition and fligth risk: the Court may enfatize the seriousness of the charges and the unlawful presence of the sought person in Italy
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in data 30/10/2025 la Corte di appello di Milano rigettava
l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere
applicata a MG nell’ambito di una procedura di
estradizione passiva, attivata per conto dell’Autorità Giudiziaria peruviana, in
esecuzione di un provvedimento di cattura in relazione ai reati di omicidio e rapina
p. e p. dagli artt. 108, comma 1, e 189, commi 3 e 4, del codice penale peruviano.
2. Avverso la predetta ordinanza, nell’interesse di Mantes Gonzales Fabian
Abed, è stato proposto dal suo difensore di fiducia ricorso con il quale si prospetta
un unico motivo, che si riassume sinteticamente ai sensi dell’art. 173 disp. att.
cod. proc. pen.
2.1. Si deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in
relazione all’inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, anche con il
presidio di controllo ex art. 275-bis cod. proc. pen., sotto il profilo dell’esigenza
cautelare del pericolo di fuga. La Corte di appello avrebbe fondato la sua decisione
su mere presunzioni, affermando, in particolare, che l’elemento che
concretizzerebbe il pericolo di fuga del ricorrente sarebbe costituito dai numerosi
episodi di cronaca, che dimostrerebbero l’inefficacia della misura cautelare
invocata. La Corte avrebbe erroneamente ritenuto che le modalità con cui il
ricorrente è giunto in Italia, utilizzando canali ufficiali essendo munito di valido
passaporto, e la sua situazione personale sul territorio nazionale non
attenuerebbero il pericolo di fuga, tanto da giustificare la sostituzione della misura
cautelare.
3. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti, dopo la
discussione, hanno concluso come in epigrafe riportato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Va premesso che, ai sensi dell’art. 719 cod. proc. pen., avverso i
provvedimenti relativi alle misure cautelari adottati in relazione alla procedura di
estradizione è ammesso ricorso per cassazione per il solo vizio di violazione di
legge. Nell’alveo della violazione di legge rientra, tuttavia, la motivazione
inesistente o meramente apparente, che – per giurisprudenza oramai sedimentata
– è ravvisabile quando la decisione sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali
o si avvalga di argomentazioni di puro genere, ovvero di asserzioni apodittiche o
di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, e cioè in tutti i casi in cui il
ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto
fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep.
2015, Vassallo, Rv. 263100 — 01; Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010,
Mastrogiovanni, Rv. 247682 — 01).
Ciò detto, con il ricorso si prospetta violazione di legge in relazione alla
ritenuta inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, anche con il presidio
del braccialetto elettronico, sotto il profilo dell’esigenza cautelare del pericolo di
fuga.
In buona sostanza, non è in discussione la sussistenza dell’esigenza cautelare,
quanto la decisione della Corte di appello milanese di farvi fronte esclusivamente
con la misura della custodia in carcere, rigettando la richiesta di sostituzione della
predetta misura con gli arresti domiciliari.
Ritiene la Corte che, pur a fronte di qualche argomento non del tutto
pertinente (come quello che attiene all’inaffidabilità del dispositivo del c.d.
braccialetto elettronico ad assicurare l’esigenza cautelare, “come purtroppo
attestano numerosi episodi di cronaca”), tuttavia la motivazione della Corte di
appello si incentra soprattutto sulla gravità dei reati per cui il MG è
ricercato (omicidio e rapina) e delle relative pene, oltre che sulla circostanza che
egli si trovi illegalmente sul territorio nazionale, privo di permesso di soggiorno.
Questi elementi hanno indotto, coerentemente, la Corte a ritenere recessive
le circostanze addotte dalla difesa, e cioè che il ricorrente risulti avere dei parenti
in Italia disponibili ad accoglierlo e che svolga “in nero” attività lavorativa.
Si tratta di una motivazione per nulla apparente, come tale non censurabile
in questa sede, rispetto alla quale nel ricorso si prospetta una erronea valutazione
degli elementi sui quali si fonda, e, dunque, un vizio di motivazione non deducibile
ai sensi dell’art. 719 cod. proc. pen.
3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle
spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 16 dicembre 2025
