Extradition to Moldova granted: generic detention-risk allegations did not bar surrender

Extradition
🇮🇹Italy🇲🇩Moldova
Granted
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Court
Court of Appeal of Bologna
Decision date
12/05/2020
Decision number
10022/20
Main ground
Art. 3 ECHR
Extradition type
Extradition
Language
Italian
Keywords / Topics
Double criminalityRisk of tortureinhumanDetention conditionsExtradition documents
🇬🇧 Summary
The case concerned a Moldovan request for extradition from Italy for the execution of a final sentence imposed for corruption, together with the cumulation of a previous partially unserved sentence for aggravated fraud. The Court of Appeal of Bologna held that the conditions for extradition were satisfied. The request was supported by a translated final judgment, from which it appeared that the requested person had been able to participate in the Moldovan proceedings and had admitted the charges. Double criminality was also satisfied, since the conduct corresponded under Italian law to corruption and fraud offences. The Court rejected the defence argument that extradition would expose the requested person to treatment contrary to fundamental rights. It held that no concrete evidence had been produced to support that allegation. Referring to Supreme Court case law, the Court stated that the requested person bears the burden of submitting objective, precise, reliable and updated elements concerning detention conditions in the requesting State, capable of showing a real risk of treatment incompatible with fundamental rights. In the absence of such material, and noting that the foreign judgment provided for detention in a semi-closed prison regime, the Court found no obstacle under Articles 698 or 705 of the Italian Code of Criminal Procedure. Extradition to Moldova was therefore granted.
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Extradition to Moldova granted: generic detention-risk allegations did not bar surrender, Court of Appeal of Bologna, 12 May 2020, No 10022/20, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/extradition-generic-detention-risk-allegations-italy-moldova-5-2020
🇮🇹 Full Text

CORTED’APPELLO DI BOLOGNA
La Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima composta dai Sigg. :
Dott. Luca Ghedini – Presidente
Dott. Anna Mori – Consigliere reI.
Dott. Simona Siena – Consigliere
ha pronunciato la seguente
sentenza
nei confronti di:
………….
Il predetto veniva tratto in arresto in data 2.12.2019 da personale del Commissariato di PS di Faenza in quanto colpito da mandato di arresto emesso in data 7.2.2019 dall’Autorità Giudiziaria di Hincesti (Moldavia) in relazione alla condanna ad anni 4 di reclusione inflitta da quella AG in relazione al reato di corruzione previsto dal codice
penale moldavo all’art. 325.
In esito all’udienza di convalida, nel corso della quale il …. non prestava il consenso alla consegna, l’arresto veniva convalidato e disposta la custodia cautelare in carcere, poi sostituita dagli arresti domiciliari, tuttora in corso.
Nelle more dell’odierna udienza l’Autorità Giudiziaria della Moldavia presentava richiesta di estradizione allegando una sentenza della Corte d’Appello di … datata 4.10.2018 e passata in giudicato in data 4.11.2018 di condanna ad una pena complessiva di anni 4 e mesi 6 di reclusione in relazione al reato di corruzione (previsto
dall’art. 325 cp ma/davo) al quale si cumulava una precedente condanna per truffa aggravata (reato previsto dall’art. 190 cp ma/davo), così rideterminandosi la pena complessiva nella misura sopra indicata, in riforma delle precedenti statuizioni.
Dalla sentenza allegata, debitamente tradotta, emerge che il prevenuto era accusato di avere offerto una somma di denaro ad un ispettore di Polizia per compiere atti contrari all’ufficio; lo stesso è stato posto in condizione di partecipare al procedimento, nel corso del quale ha ammesso gli addebiti.
Come consentito dalla normativa moldava, la pena relativa alla corruzione in secondo grado è stata come sopra evidenziato cumulata con altra condanna parzialmente ineseguita inflitta in data 16.6.2015 e determinata complessivamente nella misura
indicata.
Con requisitoria depositata in data 21.1.2020 il PG richiedeva che la Corte riconoscesse la sussistenza delle condizioni per concedere all’Autorità moldava l’estradizione del prevenuto.
Ciò premesso, si ravvisano le condizioni per l’accoglimento della richiesta.
Sussiste infatti il requisito della doppia punibilità, essendo le condotte di cui sopra punite anche dal codice penale italiano rispettivamente agli artt. 319 e 640 cp; a ciò deve aggiungersi che tutti gli atti sono stati compiuti nel termine di legge e non
sussiste alcuna condizione ostativa ex art. 705 comma 2 cpp.
In particolare non appare accoglibile la richiesta difensiva di rigetto della domanda in ragione del rischio di sottoposizione dell’estradando a trattamenti vietati a norma dell’art. 698 cpp, non avendo il legale istante allegato alcun concreto elemento a sostegno di tale assunto.
Nella sentenza richiamata si dispone in particolare che il … sconti la pena in un penitenziario semichiuso e non emerge alcun dato idoneo a ritenere che lo stesso nel corso della detenzione venga sottoposto a trattamenti inumani, ovvero privato dello spazio minimo.
Come anche di recente affermato dalla Suprema Corte, (Cass. sez. 6, sento n. 11492 del 14.2.2019), in tema di estradizione per l’estero, ai fini dell’accertamento della condizione ostativa prevista dall’art. 698, comma 1, cod. proc. pen., incombe sull’estradando l’onere di allegare elementi oggettivi, precisi, attendibili e aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente, idonei a fondare il timore che la sua estradizione preluda a un trattamento incompatibile con i diritti fondamentali della persona.
Nel caso di specie nulla di tutto ciò è stato allegato, essendosi il difensore limitato ad ipotizzare una situazione ostativa.
Come anticipato, sussistono dunque tutti i presupposti per l’accoglimento della richiesta.
DISPOSITIVO.
visti gli artt. 704 e 705 c.p.p.,
Dichiara la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione avanzata dall’ Autorità moldava nei confronti di …..
Indica in giorni 30 il termine di deposito della sentenza.
Bologna, 12.5.2020