Extradition to the United States: Court of Appeal failed to obtain individualized information on detention conditions
RITENUTO IN FATTO
- [OMISSIS], di cittadinanza russa e israeliana, è stato tratto in arresto a fini estradizionali in data 9 ottobre 2025 e, da allora, è sottoposto a custodia cautelare ai medesimi fini.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha dichiarato sussistenti le condizioni per l’accoglimento della richiesta di estradizione avanzata dalla Divisione Criminale del Dipartimento di Giustizia Americano, Ufficio Affari Internazionali di Washington n. CRM-95.100.32802, colpito da mandato di arresto a fini processuali emesso in data 8 ottobre 2025, in esecuzione dell’ordine di cattura interno emesso in data 6 ottobre 2025 dal Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti, per il Distretto meridionale dell’Ohio.
La domanda di estradizione è stata formulata in relazione al delitto di conspiracy finalizzata al riciclaggio di danaro, commesso negli Stati Uniti d’America, dalla primavera del 2021 all’aprile 2024.
Nel dichiarare sussistenti le condizioni per accogliere la domanda di estradizione, la Corte di appello ha posto la condizione che la custodia cautelare sofferta in Italia a fini estradizionali venga scomputata dalla pena eventualmente irrogata al ricorrente all’esito del giudizio.
Nel corpo della motivazione, si dà atto del fatto che – in relazione ai fatti descritti nel mandato di arresto a fini estradizionali, nel corso del giudizio celebrato davanti alla Corte territoriale – è stato emesso un mandato supplementare, contenente altre contestazioni, ivi compresa quella già descritta nel mandato di arresto a fini estradizionali, formalizzata in un indictment approvato dal Grand Jury.
- L’Avv. Alfredo De Francesco, difensore del ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo articolati motivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Nel primo motivo, il ricorrente articola quattro doglianze.
Va premesso che tutte le doglianze espresse nel primo motivo – e di seguito enumerate – ruotano attorno al medesimo profilo processuale. La Corte di appello, in dispositivo, ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per accogliere la richiesta di estradizione avanzata dalla Divisione Criminale del Dipartimento di Giustizia Americano, Ufficio Affari Internazionali di Washington n. CRM95.100.32802. Sennonché, tale atto è in realtà il mandato di arresto internazionale. La formale richiesta di estradizione è stata trasmessa con nota diplomatica n. 2025-1157 del 3.11.2025 e il Ministro della giustizia ha chiesto di dare corso all’estradizione con atto datato 13.11.2025. A ciò si deve aggiungere che, successivamente, l’Ambasciata statunitense ha trasmesso in data 31.12.2025 ulteriore nota diplomatica (n. 2025-1306), contenente l’indictment emesso dal Grand Jury.
Tali atti – le due domande di estradizione oggetto delle citate note diplomatiche – non sono stati considerati dalla Corte territoriale che, invece, si è pronunciata in dispositivo sulla richiesta di estradizione associata al mandato di arresto internazionale (richiesta di estradizione che, però, è inesistente, secondo il ricorrente).
Ne discendono i seguenti vizi.
2.1.1. Erronea applicazione della legge penale e processuale e, segnatamente, degli artt. 669 (recte: 699), 700, 703, 704 cod. proc. pen. e degli artt. I, X, XII del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983, ratificato dalla legge 26 maggio 1984, n. 225 (di seguito: Trattato estradizione Italia-USA).
Si assume che la Corte territoriale si sia pronunciata su fatti considerati da atti diversi rispetto alla domanda di estradizione.
2.1.2. Inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità, con riguardo all’art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
La Corte si è pronunciata su una domanda di estradizione inesistente, con difetto di iniziativa dell’organo requirente e pronunciandosi su un atto sul quale la difesa non ha avuto modo di interloquire.
2.1.3. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
La Corte territoriale – a pag. 19-20 della sentenza impugnata – dà conto che i fatti per cui è possibile concedere l’estradizione sono quelli considerati nel solo terzo capo di imputazione considerato dall’indictment emesso dal Grand Jury, trasmesso con nota diplomatica n. 2025-1306 del 31.12.2025. In dispositivo, invece, la Corte territoriale indica un altro atto. Di qui la contraddittorietà della sentenza impugnata.
2.1.4. Errata valutazione di merito, ex art. 706 cod. proc. pen., sulla sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della richiesta di estradizione, alla luce degli artt. 669, 700, 703 e 704 cod. proc. pen. e degli artt. I, X, XII del Trattato estradizione Italia-USA.
2.2. Nel secondo motivo, il ricorrente articola cinque doglianze.
Anche in questo caso, i profili di censura prendono le mosse dal succedersi di atti di impulso provenienti dalle Autorità statunitensi, cui la Corte territoriale avrebbe dato séguito con erronea applicazione della legge processuale e delle norme previste dal Trattato di estradizione Italia-USA.
Si premette che il “fatto” per cui, in data 09.10.2025, [OMISSIS] è stato tratto in arresto a fini estradizionali è il delitto di conspiracy finalizzata al riciclaggio di danaro, commesso dalla primavera 2021 all’aprile 2024.
Ciò posto, la Corte di appello ha ritenuto che detto “fatto” fosse coincidente con quello indicato nel terzo capo di imputazione dell’indictment del Grand Jury. Sennonché, quest’ultimo – peraltro trasmesso alla Corte di appello solo in data 09.01.2026, senza dare avviso alla difesa – imporrebbe di rilevare la diversità del fatto. Detto indictment è stato emesso in data 20.11.2025 e le condotte di conspiracy ascritte al ricorrente abbracciano un arco temporale diverso, vale a dire dal 2021, «sino ad oggi». Ne discende che il perimetro cronologico della contestazione è più ampio rispetto a quello oggetto dell’originaria domanda e comprende anche un lasso di tempo persino successivo all’arresto di [OMISSIS]; periodo in relazione al quale egli non è stato interrogato e rispetto al quale nemmeno ha rinunciato al principio di specialità.
Date tali premesse, il ricorrente deduce i seguenti profili di censura.
2.2.1. Erronea applicazione della legge penale e processuale e, segnatamente, degli artt. 669 (recte: 699), 700, 703, 704 cod. proc. pen. e degli artt. I, X, XII e XVI del Trattato di estradizione Italia – USA.
La Corte territoriale – in modo contraddittorio – ha fatto promiscuamente riferimento talora ai fatti considerati nel mandato di arresto provvisorio a fini estradizionali e, talora, ai fatti considerati nell’indictment emesso dal Grand Jury; in tal modo, la Corte territoriale ha trascurato che non vi è esatta coincidenza tra gli addebiti considerati nei due atti, né sotto il profilo dei fatti da essi considerati, né sotto il profilo temporale. In tale prospettiva, si violano le norme in materia di estradizione passiva e si viola il principio di specialità o – giocando sulla vaghezza delle accuse – si rende concreto il rischio di una sua elusione.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata (al limite con annullamento senza rinvio e precisazione ex art. 620, comma 1, lett. l, cod. proc. pen. in dispositivo del titolo di reato per cui l’estradizione è concessa e il relativo perimetro cronologico, da intendere legittimamente contestato sino ad aprile 2024).
2.2.2. Inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità, con riguardo all’art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
L’accoglimento della domanda di estradizione per un “fatto diverso” rispetto a quello originariamente indicato nella richiesta originaria determina la nullità, per assenza del parere del Procuratore generale e per violazione del diritto di difesa, posto che – su tali diversi fatti – il ricorrente non era stato messo in condizione di esercitare il diritto di difesa, secondo le scansioni procedurali previste dagli artt. 703 e 704 cod. proc. pen. La vaghezza e la fluidità degli addebiti non possono determinare lesioni del diritto di difesa.
2.2.3. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
2.2.4. Abnormità della decisione
2.2.5. Errata valutazione di merito, ex art. 706 cod. proc. pen., sulla sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della richiesta di estradizione, alla luce degli artt. 669 (recte: 699), 700, 703 e 704 cod. proc. pen. e degli artt. I, X, XII e XVI del Trattato estradizione Italia-USA.
Le plurime anomalie formali sopra indicate rendono «oltremodo evidente che mancano i presupposti per poter concedere l’estradizione».
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce inosservanza di norme processuali, la cui osservanza è prevista a pena di nullità con riguardo all’art. 109, commi 1 e 3, cod. proc. pen., in combinato disposto con l’art. 201 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorrente lamenta la mancata traduzione in lingua italiana delle note diplomatiche del 3.11.2025 e del 31.12.2025 (allegati 3 e 4 al ricorso), contenenti la domanda di estradizione.
La domanda di estradizione è atto del procedimento penale e, come tale, deve essere tradotto in lingua italiana, ex art. 109, comma 3, cod. proc. pen. e 201 disp. att. cod. proc. pen., risultando del tutto irrilevante che detti documenti – redatti in lingua inglese – possano essere compresi dal ricorrente. Il tema non è se il ricorrente abbia o meno capito il contenuto della domanda di estradizione, ma se essa sia stata o meno tradotta. E – a giudizio del ricorrente – ciò non è avvenuto, con conseguente nullità della sentenza, ex art. 109, commi 1 e 3, cod. proc. pen.
2.4. Nel quarto motivo, il ricorrente articola quattro doglianze.
Secondo il ricorrente – trascurando di replicare all’eccezione difensiva, per come formulata – la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto tanto la sussistenza della giurisdizione dell’Autorità giudiziaria statunitense, quanto la sussistenza del presupposto della doppia incriminazione.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, invece, difetterebbe la giurisdizione statunitense, difettando le ipotesi di giurisdizione extraterritoriale codificate dalla Sezione 1956 (f) del Titolo 18 US Code: [OMISSIS] non è cittadino statunitense, non è mai stato negli USA, non emergono elementi per ritenere che la conspiracy sia avvenuta negli USA; nemmeno è dato ricavare dagli atti se i presunti complici di [OMISSIS] siano cittadini statunitensi o residenti in USA.
La sussistenza della giurisdizione USA non può essere derubricata a mera “questione processuale”, come ha fatto la Corte territoriale, essendo, piuttosto, un presupposto per accordare l’estradizione.
Pertanto, difettando la giurisdizione USA, difetterebbe altresì il requisito della “doppia punibilità”.
Ne discendono i seguenti vizi.
2.4.1. Erronea applicazione della legge penale e processuale e, segnatamente, degli artt. 669 (recte: 699), 700, 703, 704 cod. proc. pen. e degli artt. I, II, X, del Trattato di estradizione Italia – USA.
2.4.2. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
2.4.3. Inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità, con riguardo all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
2.4.4. Erronea applicazione della legge penale e processuale e, segnatamente, degli artt. 669 (recte: 699), 700, 703, 704 cod. proc. pen. e degli artt. I, II, X del Trattato di estradizione Italia – USA.
2.5. Nel quinto motivo, il ricorrente articola tre doglianze.
Tutte le doglianze – in sintesi – ruotano intorno alla medesima censura di fondo. Nel valutare la “base ragionevole” per ravvisare il presupposto indiziario utile a verificare la sussistenza delle condizioni per estradare il ricorrente, la Corte territoriale ha fatto riferimento al c.d. criminal complaint e alla documentazione allegata alla prima nota diplomatica. La Corte territoriale ha però trascurato il fatto che il criminal complaint è stato poi sostituito dall’indictment emesso dal Grand Jury. Pertanto, la Corte territoriale ha illegittimamente fatto riferimento al criminal complaint, trascurando di valutare – come invece doveroso – se l’indictment fosse corroborato da elementi indiziari.
Il ricorrente segnala poi le anomalie ravvisabili con riferimento alla valutazione indiziaria: vi sono contraddizioni nell’identificazione della persona da estradare (di cui è indicata in modo erroneo la data di nascita); la descrizione dei fatti non è sufficientemente chiara e precisa; il criminal complaint – ancorché superato dall’indictment – contiene anche riferimenti a fatti non contestati e l’indictment, invece, non è accompagnato da una relazione ad esso specificamente connessa.
Ne discendono i seguenti vizi.
2.5.1. Erronea applicazione della legge penale e processuale e, segnatamente, degli artt. 669 (recte: 699), 700, 703, 704 cod. proc. pen. e degli artt. I, X, del Trattato di estradizione Italia – USA.
2.5.2. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
2.5.3. Erronea applicazione della legge penale e processuale e, segnatamente, degli artt. 669 (recte: 699), 700, 703, 704 cod. proc. pen. e degli artt. I, II, X del Trattato di estradizione Italia – USA.
2.6. Nel sesto motivo, il ricorrente articola quattro doglianze.
Il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale – travisando o trascurando le deduzioni difensive – abbia ritenuto sussistenti le condizioni per estradare [OMISSIS], nonostante l’esistenza di un duplice rischio: da un lato, non si è verificata l’esistenza/assenza di strumenti utili a prevenire le violazioni del principio di specialità; dall’altro lato, si è trascurato il rischio che l’estradando possa essere sottoposto ad un trattamento sanzionatorio sproporzionato.
Il ricorrente rappresenta che – per ritenere la conspiracy – è sufficiente la dimostrazione di un accordo criminoso, ancorché non vi sia una stabile struttura criminale organizzata e ancorché, all’accordo non sia seguita la perpetrazione del delitto (che, ove commesso, può comportare un’ulteriore condanna, con una sostanziale duplicazione sanzionatoria).
Il ricorrente rappresenta che – per il reato di conspiracy finalizzato al riciclaggio di danaro, oggetto della domanda di estradizione – l’ordinamento statunitense commina la pena fino ad un massimo di venti anni di reclusione, senza possibilità di applicare l’istituto del parole.
L’estremo rigore di tale sanzione risulta contrario ai principi di proporzione che informano l’ordinamento penale italiano ed europeo; si evoca anche il dettato dell’art. 49 CDFUE, ricordando che si tratta di disposizione applicabile, considerato che in forza dell’Accordo sull’estradizione stipulato da Unione europea e Stati Uniti d’America, debbono trovare applicazione anche le norme del diritto UE. Il principio di proporzionalità – oltre ad essere espresso dagli artt. 2, 3, 27 Cost e 49 CDFUE – è espresso dagli artt. 3 e 5, § 1, Conv. Edu. Non a caso, la Corte Edu, con sentenza 16 aprile 2013, Aswat c. Regno Unito, ha affermato – a proposito di un’estradizione verso gli USA – che una pena gravemente sproporzionata potrebbe costituire una violazione dell’art. 3 della Conv.Edu.
Ne discendono i seguenti vizi.
2.6.1. Erronea applicazione della legge penale e processuale e, segnatamente, degli artt. 669 (recte: 699), 700, 703, 704 cod. proc. pen. e degli artt. I, X, XII e XVI del Trattato di estradizione Italia – USA e dell’art. 49, § 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (di seguito: CDFUE).
2.6.2. Inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità, con riguardo all’art. 125, comma 3 e all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
2.6.3. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
2.6.4. Erronea applicazione della legge penale e processuale e, segnatamente, degli artt. 669 (recte: 699), 700, 703, 704 cod. proc. pen. e degli artt. I, X, XII e XVI del Trattato di estradizione Italia – USA, nonché dell’art. 49, § 3, CDFUE e degli artt. 3 e 5, § 1, Conv. Edu.
2.6.5. Con riferimento al tema del rischio di applicazione di una pena sproporzionata, ove non si ritenga di negare la sussistenza delle condizioni per accogliere la domanda di estradizione, si propone altresì di promuovere un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ai sensi dell’art. 267 TFUE.
2.7. Nel settimo motivo, il ricorrente articola quattro doglianze.
Il tema oggetto del settimo motivo è relativo al rischio di sottoposizione dell’estradando a trattamenti inumani e/o degradanti in costanza di detenzione in una struttura penitenziaria statunitense. I parametri normativi di riferimento sono rappresentati dal diritto dell’Unione europea (art. 19, § 2, CDFUE) e dalla Convenzione Edu (art. 3) che assumono rilievo nel caso di specie anche in ragione dell’essere stato stipulato l’accordo sull’estradizione tra UE e USA.
Il ricorrente lamenta, anzitutto, il fatto che la Corte territoriale abbia trascurato di valutare le specifiche allegazioni e domande proposte sul punto dalla difesa. Si lamenta altresì il fatto che la Corte territoriale non abbia richiesto specifiche richieste di rassicurazioni alle Autorità statunitensi, volte ad escludere il rischio che, in caso di estradizione, [OMISSIS] possa essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti.
Il ricorrente segnala altresì alcuni elementi che dimostrano come gli standard penitenziari in uso presso le strutture penitenziarie federali o statali degli Stati Uniti non siano allineati a quelli declinati dalla giurisprudenza della Corte Edu (recepita nel nostro sistema); a ciò aggiunge un’ulteriore considerazione: per riconoscere come inumana o degradante una determinata condizione detentiva, la giurisprudenza della Corte suprema degli Stati Uniti d’America non attribuisce rilievo solo al dato oggettivo (ossia, alla sussistenza di una determinata compromissione del diritto soggettivo della persona detenuta), ma richiede altresì che il detenuto provi che detta lesione è conseguenza di comportamenti intenzionali, gravi negligenze o deliberata indifferenza delle autorità penitenziarie. Anche tale aspetto – con la valorizzazione di profili soggettivi della vicenda e con l’ascrizione di un onere della prova a carico del detenuto – rende maggiormente problematica la garanzia che, in caso di estradizione, [OMISSIS] non sarà esposto a trattamenti inumani o degradanti.
Si tratta di aspetti che risultano ignorati o non approfonditi dalla Corte territoriale. Sicché, ne discendono i seguenti vizi.
2.7.1. Erronea applicazione della legge penale e processuale e, segnatamente, degli artt. 669 (recte: 699), 700, 703, 704 cod. proc. pen. e degli artt. I, X, XII e XVI del Trattato di estradizione Italia – USA e dell’art. 19, § 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (di seguito: CDFUE) e degli artt. 3, 5 e 8 Conv. Edu.
2.7.2. Inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità, con riguardo all’art. 125, comma 3 e all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
2.7.3. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
2.7.4. Erronea applicazione della legge penale e processuale e, segnatamente, degli artt. 669 (recte: 699), 700, 703, 704 cod. proc. pen. e degli artt. I, X, XII e XVI del Trattato di estradizione Italia – USA, nonché dell’art. 19, § 2, CDFUE e degli artt. 3, 5 e 8 Conv. Edu.
2.7.5. Con riferimento al tema delle condizioni detentive, laddove non si decida direttamente di accertare l’insussistenza delle condizioni per accogliere la domanda di estradizione, il ricorrente propone altresì di promuovere un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ai sensi dell’art. 267 TFUE.
2.8. Nell’ottavo motivo di ricorso, il ricorrente deduce l’assenza di titolo in relazione alla custodia cautelare attualmente disposta nei confronti di [OMISSIS].
Il ricorrente evidenzia che la misura cautelare fu disposta a seguito della convalida dell’arresto a fini estradizionali; che poi la custodia trovava corrispondenza nella prima richiesta di estradizione; tuttavia, come già evidenziato, essa è stata “sostituita” dalla seconda richiesta di estradizione, in relazione alla quale il Ministro della giustizia non ha formulato nessuna domanda di mantenimento della custodia cautelare. Conseguentemente, la custodia attualmente in essere è senza titolo.
- In data 7 maggio 2026, il ricorrente ha depositato un’ulteriore memoria, nella quale si sviluppano in particolare argomenti a sostegno dell’accoglimento del primo, secondo e sesto motivo di ricorso, senza aggiungere argomentazioni ulteriori rispetto a quelle sopra sintetizzate.
- Nella memoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Elena Gamberini, ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla verifica sulle condizioni di detenzione cui sarà sottoposto l’estradando in caso di consegna.
- All’udienza in camera di consiglio del 13 maggio 2026, le parti hanno illustrato gli argomenti a sostegno delle rispettive posizioni, rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Risulta fondato unicamente il settimo motivo di ricorso, che impone l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
- Il primo motivo di ricorso (cfr. supra, ritenuto in fatto 2.1) è infondato.
Esso deduce cumulativamente l’erronea applicazione della legge penale e di quella processuale e vizio di motivazione muovendo da un identico nucleo di fondo: la Corte territoriale si è pronunciata – nella parte dispositiva – sulla richiesta di estradizione associata al mandato di arresto internazionale e non, invece, sulla formale richiesta di estradizione trasmessa con la nota diplomatica del 3 novembre 2025, poi superata dalla successiva richiesta di estradizione (trasmessa con nota diplomatica del 31 dicembre 2025) avente ad oggetto l’indictment emesso dal Grand Jury.
Il motivo è infondato.
Dal dispositivo della sentenza impugnata emerge che, effettivamente, la Corte territoriale ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della richiesta di estradizione evocando il mandato di arresto a fini processuali emesso dalla Divisione Criminale del Dipartimento di Giustizia Americano, Ufficio Affari Internazionali di Washington n. CRM-95.100.32802.
Tuttavia, è da escludere che – in relazione ai fatti descritti nel predetto mandato di arresto – difetti una formale richiesta di estradizione. Ciò risulta dalla richiesta formulata ai sensi dell’art. 703 cod. proc. pen in data 13/11/2025 dal Ministro della giustizia italiano, il quale ha rappresentato che l’Ambasciata statunitense ha presentato domanda di estradizione di [OMISSIS] «sulla base del mandato di arresto emesso il 06/10/2025» (ed è agli atti la nota diplomatica evocata nella richiesta ministeriale).
Né assume rilievo il fatto che, nelle more del giudizio celebrato davanti alla Corte di appello, il Grand Jury abbia formalizzato l’indictment in data 31/12/2025, insistendo per l’estradizione del ricorrente, con nota diplomatica trasmessa alla Corte territoriale per il tramite dei canali ministeriali.
In casi che presentano forti analogie con quello ora in esame, questa Corte ha già avuto modo di affermare che «il pervenimento della domanda estradizionale (…), in coerenza con il rapporto strettamente funzionale tra l’arresto provvisorio e la domanda estradizionale, soddisfa la previsione dell’art. 700, comma 1, cod. proc. pen. secondo il quale “l’estradizione è consentita soltanto sulla base di una domanda alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale […] che ha dato luogo alla domanda stessa”, non essendo prevista – a fini estradizionali – la necessaria coincidenza tra il titolo che ha dato luogo all’arresto provvisorio e quello alla base della domanda estradizionale, ben potendo quest’ultimo essere la formale novazione del primo a seguito dello sviluppo procedimentale presso la A.G. dello Stato richiedente» (così Sez. 6, n. 4535 del 28/01/2026, K., Rv. 289381, considerato in diritto 2.1). Infatti, «nulla vieta, infatti, che ferma restando la causa petendi, il titolo su cui si fonda la domanda di estradizione sia successivamente e formalmente novato, purché prima della pronuncia da parte della Corte di appello, dallo Stato richiedente, dato che tale novatio integra la domanda di estradizione, venendone dunque a farne parte, e non lede alcun diritto difensivo, dal momento che l’interessato ne viene a conoscenza antecedentemente alla decisione» (così Sez. 6, n. 4535 del 28/01/2026, K., Rv. 289381, considerato in diritto 2.1).
È dunque possibile dare continuità all’orientamento giurisprudenziale secondo cui «in tema di estradizione per l’estero, non costituisce motivo ostativo a una pronuncia di estradabilità la sostituzione, da parte dello Stato richiedente, del titolo estradizionale, effettuata in relazione ai medesimi fatti, a condizione che essa intervenga prima della pronuncia della Corte di appello» (così Sez. 6, n. 4535 del 28/01/2026, K., Rv. 289381, in relazione ad una richiesta di estradizione proveniente dagli Stati Uniti di America, in cui, l’originario mandato di arresto era stato sostituito dalla allegazione alla richiesta di un successivo ordine di cattura, emesso, per gli stessi reati, in sede di rinvio a giudizio dell’estradando; in senso conforme, Sez. 6, n. 10555 del 21/02/2017, Dema, Rv. 269385; Sez. 6, n. 4293 del 12/12/2008, Ndoci, Rv. 242643).
Alla luce del principio di diritto sopra formulato, si deve ritenere l’infondatezza del primo motivo di ricorso. È da escludere l’inesistenza della domanda di estradizione o la non corrispondenza tra quest’ultima e la decisione di darvi corso per come è stata formalizzata dalla Corte territoriale nel dispositivo (sebbene, pur esclusa la sussistenza dei vizi dedotti, risulti opportuna l’indicazione dell’atto in termini più precisi).
- Il secondo motivo di ricorso (cfr. supra, ritenuto in fatto 2.2) è infondato.
Le doglianze articolate nel ricorso muovono – anche in questo caso – attorno all’evoluzione che avrebbe subito l’addebito formulato nei confronti del ricorrente e per cui è stata formulata richiesta di estradizione.
Nel ricorso si sostiene che detta evoluzione dell’addebito – dalla descrizione di esso fornita nell’originario mandato di arresto a quella formalizzata nell’indictment emesso dal Grand Jury – ha comportato una immutazione del fatto.
Stando al ricorrente, la diversità del fatto sarebbe evidente: nell’originario mandato di arresto – richiamato nella richiesta ministeriale di dare corso all’estradizione – si ascriveva al ricorrente il delitto di conspiracy a fini di riciclaggio nel periodo compreso tra il 2021 fino al 2024; nell’atto di indictment, invece, il terzo addebito – l’unico a venire in rilievo in questa sede – ascrive al ricorrente una conspiracy che ha esordio nel 2021 e risulta contestata «sino ad oggi» (essendo stato l’indictment emesso in data 20/11/2025).
L’ampliamento della cornice temporale dell’addebito (persino a fatti successivi all’arresto del ricorrente) determinerebbe la nullità della sentenza, per diversità del fatto contestato rispetto a quello oggetto della decisione o, anche, per difetto di iniziativa del Pubblico ministero (essendo la decisione emessa anche per fatti non considerati nell’originaria domanda di estradizione), con lesione del diritto di difesa (che, rispetto all’ampliamento dell’oggetto della domanda di estradizione non ha avuto modo di esercitare le garanzie difensive previste dagli artt. 703 e 704 cod. proc. pen.) e possibile elusione del principio di specialità (non avendovi rinunciato il ricorrente in relazione ai fatti ulteriori previsti nell’originaria domanda di estradizione).
Si tratta di motivo infondato.
Va, anzitutto, richiamato quanto affermato al considerato in diritto n. 2, circa la possibilità di “novare” il titolo sul quale si fonda la richiesta di estradizione, ove resti “ferma” la causa petendi.
Ciò posto in punto di diritto, è da osservare – in punto di “fatto processuale” – che la Corte territoriale, prendendo atto dell’evoluzione dell’addebito a seguito della decisione del Grand Jury, ha comunque circoscritto il perimetro cronologico dei fatti per cui ha ritenuto sussistenti i presupposti per accogliere la domanda di estradizione; la Corte di appello di Roma ha infatti precisato che dette condizioni sussistono in relazione al «delitto di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio di danaro, commesso negli Stati Uniti d’America dalla primavera 2021 all’aprile 2024».
La nitida precisazione svolta in parte dispositiva impone di ritenere infondati i motivi di ricorso appena riassunti: il dispositivo è chiaro nel riferire che il perimetro cronologico degli addebiti per cui la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti le condizioni per accogliere la domanda di estradizione è circoscritto a fatti compresi tra la primavera del 2021 all’aprile 2024 – vale a dire: proprio nel senso auspicato dal ricorrente – sì da potersi escludere la sussistenza dei vizi denunciati nel secondo motivo di ricorso.
- Il terzo motivo di ricorso (cfr. supra, ritenuto in fatto 2.3) è manifestamente infondato.
Il ricorrente si duole della mancata traduzione degli atti – dalla lingua inglese a quella italiana – ritenendo inconferente la replica della Corte di appello (che ha osservato che il ricorrente comprende la lingua inglese), posto che il vizio aveva ad oggetto la mancata traduzione degli atti processuali in lingua italiana. Sicché risulterebbe violato il dettato dell’art. 109, comma 3, cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Anzitutto, giova evidenziare che – come rilevato dal Procuratore generale e dalla stessa sentenza impugnata (pag. 22) – gli atti posti a sostegno della richiesta di estradizione risultano tutti tradotti in lingua italiana, con le uniche eccezioni delle due note diplomatiche di trasmissione della richiesta.
Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte – con orientamento che deve essere qui ribadito – è consolidata nell’affermare che «l’inosservanza della disposizione contenuta nell’art. 201 disp. att. cod. proc. pen., secondo cui le domande provenienti da un’autorità straniera nonché i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana, non dà luogo a nullità» (Sez. 6, n. 11548 del 10/02/2017, Cocarea, Rv. 269400; in senso conforme, Sez. 6, n. 9373 del 09/12/2020, dep. 2021, Karlovic, non mass.; Sez. 6, n. 3079 del 06/12/2017, dep. 2018, Magni, non mass.; Sez. 6, n. 9896 del 19/02/2016, Hysa, Rv. 266688; Sez. 6, n. 18306 del 12/03/2004, Matic, Rv. 229414).
La mancata traduzione delle sole due note diplomatiche – gli unici due documenti non tradotti – determina una irregolarità (per difformità dal dettato dell’art. 201, disp. att. cod. proc. pen.) e potrebbe, in astratto, influire sulla completezza della motivazione (ipotesi che, tuttavia, non ricorre nel caso in esame).
È però da escludere – in conformità alla consolidata giurisprudenza appena richiamata – che si tratti di vizio presidiato con la sanzione di nullità.
- Il quarto motivo di ricorso (cfr. supra, ritenuto in fatto 2.4) è infondato.
Va premesso che, al ricorrente, è contestato il delitto di conspiracy finalizzata al riciclaggio di danaro.
Si tratta di addebito che – a mente dell’art. II, par. 2, del Trattato bilaterale del 13 ottobre 1983, ratificato con legge 26 maggio 1984, n. 225 – consente di dare luogo all’estradizione per i reati associativi previsti dalle rispettive legislazioni nazionali (associazione per delinquere nell’ordinamento italiano e “conspiracy” in quello statunitense) indipendentemente dal requisito della previsione bilaterale del fatto, purché tale ultima condizione sia soddisfatta – come è nel caso in esame – per i reati fine dell’associazione criminosa (in termini, Sez. 6, n. 28417 del 08/06/2022, Simeon, Rv. 283327 – 01; in senso conforme, Sez. 6, Sentenza n. 15018 del 27/02/2013, Macy, Rv. 255039)
Secondo il ricorrente, difetterebbe la giurisdizione statunitense, difettando le ipotesi di giurisdizione extraterritoriale codificate dalla Sezione 1956 (f) del Titolo 18 US Code (secondo il quale «sussiste giurisdizione extraterritoriale sulla condotta vietata dalla presente sezione se: (1) la condotta è posta in essere da un cittadino degli Stati Uniti ovvero, nel caso di un soggetto che non sia cittadino degli Stati Uniti, la condotta si svolge in parte negli Stati Uniti; e (2) la transazione o la serie di transazioni collegate riguarda fondi o strumenti monetari di valore superiore a 10.000 dollari»). Siccome il ricorrente non è mai stato negli Stati Uniti d’America, Paese di cui egli non è cittadino, difetta la giurisdizione USA e, pertanto, difetterebbe conseguentemente il requisito della “doppia punibilità”.
Il motivo è infondato.
Va, anzitutto, richiamato il consolidato orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, secondo il quale in tema di estradizione processuale passiva verso gli Stati Uniti d’America, il trattato bilaterale Italia – USA del 13 ottobre 1983 e quello risultante dall’Accordo tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea del 25 giugno 2003, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 16 marzo 2009, n. 25, «non prevedono che l’autorità giudiziaria italiana possa rifiutare la consegna della persona richiesta sulla base di una rinnovata verifica dell’esistenza del potere giurisdizionale spettante all’autorità giudiziaria straniera che ha emesso il provvedimento posto in esecuzione» (Sez. 6, n. 30642 del 22/10/2020, Bianchi, Rv. 279848 – 01). Nella stessa decisione, questa Corte ha altresì evidenziato che «se il reato è stato commesso al di fuori del territorio statunitense, il solo Ministro della giustizia ha facoltà di rifiutare la consegna, nel caso in cui la normativa interna sancisca la punibilità di tale reato o la persona richiesta sia un cittadino dello Stato richiedente, mentre tale valutazione non compete alla corte d’appello» (Sez. 6, n. 30642 del 22/10/2020, Bianchi, Rv. 279848 – 02).
Ciò premesso in punto di diritto, si deve aggiungere che, per quanto suggestivo, l’argomento difensivo è fuorviante: ciò che assume rilievo non è tanto se [OMISSIS] sia stato o meno negli Stati Uniti, quanto piuttosto se il sodalizio al quale egli avrebbe partecipato abbia mai operato in territorio statunitense.
Si deve a questo punto rilevare, in punto di fatto processuale, che l’accusa formulata nei confronti di [OMISSIS] è di avere commesso la conspiracy nel distretto meridionale dell’Ohio. In particolare, si ascrive a [OMISSIS] di essersi accordato con i complici per provvedere al riciclaggio del denaro provento dei delitti di frode o estorsione perpetrate con mezzi informatici e telematici in danno di parti offese stabilite negli USA, a seguito dell’intrusione nei sistemi informatici di queste ultime. In base a tale contestazione (come si vedrà, corroborata da una “base ragionevole”), l’attività del sodalizio (di cui [OMISSIS] è accusato di essere partecipe) era chiaramente destinata ad operare e avere effetti anche nel territorio degli Stati Uniti d’America.
Ne discende l’infondatezza del quarto motivo di ricorso.
- Il quinto motivo di ricorso (cfr. supra, ritenuto in fatto 2.5) è infondato.
Secondo il ricorrente, la motivazione della Corte territoriale sull’esistenza del presupposto indiziario è viziata: la Corte territoriale menziona essenzialmente il contenuto del criminal complaint che, però, è stato sostituito dall’indictment emesso dal Grand Jury, la cui consistenza indiziaria è stata trascurata dalla motivazione della Corte territoriale; negli atti allegati alla richiesta di estradizione, poi vi sarebbero evidenti lacune, essendo la descrizione dei fatti imprecisa e fondata su elementi in larga parte coperti da omissis; persino l’identificazione del ricorrente risulterebbe erronea e lacunosa.
Deve anzitutto escludersi che l’esistenza di marginali errori circa la data di nascita del ricorrente ponga in discussione l’esistenza di una base indiziaria ragionevole per identificare in [OMISSIS] la persona fisica destinataria della domanda di estradizione.
Sul punto, la Corte territoriale offre una risposta adeguata, osservando che la base ragionevole per indicare in [OMISSIS] la persona interessata dalla richiesta statunitense è ricavabile dal fatto che il sistema informatico all’interno del quale è riuscito a penetrare l’F.B.I. (il cloud di [OMISSIS]) conteneva documentazione che conduceva univocamente alla sua persona; con motivazione non manifestamente illogica, la Corte territoriale ha poi escluso la plausibilità che il ricorrente possa essere stato vittima di un c.d. furto di identità (v. sentenza impugnata, pag. 23-24, punti 3.3.1-3.3.3).
Circa il fatto che gli atti posti a supporto della richiesta di estradizione formalizzata nel criminal complaint del novembre 2025 non possano essere valutati per apprezzare l’esistenza della “base ragionevole”, poiché superati dalla sopravvenienza dell’indictment emesso dal Grand Jury, ci si limita a richiamare quanto osservato sopra, al considerato in diritto n. 2. La sopravvenienza di ulteriori atti del procedimento in corso nello Stato richiedente non annichilisce il rilievo dimostrativo degli atti allegati alla “prima” richiesta di estradizione (purché, ovviamente, gli atti valutati facciano riferimento alla medesima causa petendi e risultino pertinenti rispetto all’accusa come formalizzata nell’indictment).
Nel caso in esame, gli atti valutati dalla Corte territoriale alle pagine 8-15 e 20-25 soddisfano tale esigenza: i documenti valutati dalla Corte di appello di Roma sono pertinenti rispetto alle accuse formulate nei confronti di [OMISSIS] e oggetto della domanda di estradizione.
Ciò premesso, si deve ribadire il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale «in tema di estradizione per l’estero, l’autorità giudiziaria italiana, ai fini della verifica della “base ragionevole” per ritenere che l’estradando ha commesso il reato, prevista dall’art. X, par. 3, lett. b), del trattato di estradizione con gli Stati Uniti d’America del 13 ottobre 1983, non è tenuta a valutare autonomamente la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma deve soltanto verificare che la relazione sommaria dei fatti, allegata alla domanda, consenta di ritenere probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l’estradando abbia commesso il reato in questione» (Sez. 6, n. 11947 del 15/01/2019, Hernandez, Rv. 275293; in quella decisione, la Corte ha peraltro ritenuto irrilevante la segretazione dell’identità di fonti dichiarative nella relazione sommaria, escludendo ogni violazione dei principi del giusto processo garantiti dalla Costituzione e dalla CEDU; in senso conforme Sez. 6, n. 5760 del 04/02/2011, Anokhin, Rv. 249455).
Tanto premesso, si osserva che – in merito alla valutazione relativa alla sussistenza della base indiziaria – la Corte territoriale (alle pagine 8-15 e 20-25) offre una motivazione esaustiva, che soddisfa i canoni richiesti dalla giurisprudenza di legittimità appena richiamata.
Del resto, nel ricorso, al di là delle censure formali sugli atti utilizzabili per la valutazione o sui margini di dubbio sull’individuazione della persona ricercata, non si formulano censure specifiche sulla adeguatezza della motivazione che la Corte territoriale ha sviluppato sul punto.
Ne discende che non sussistono i vizi denunciati con il quinto motivo di ricorso.
- Il sesto motivo di ricorso (cfr. supra, ritenuto in fatto 2.6) è infondato.
Il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia trascurato di considerare che per il reato di conspiracy finalizzato al riciclaggio di danaro l’ordinamento statunitense commina una pena di estremo rigore (fino ad un massimo di venti anni di reclusione, senza possibilità di applicare l’istituto del parole). Si tratta di pena sproporzionata, contrastante con i principi ricavabili dagli artt. 2, 3, 27 Cost., dagli artt. 3 e 5, § 1, Conv. Edu e dall’art. 49 CDFUE (che assume rilievo nel caso in esame in forza della ratifica da parte dell’Italia dell’Accordo in materia di estradizione sottoscritto dagli Stati Uniti d’America e dall’Unione europea.
Il motivo di ricorso è infondato.
È certamente vero che il principio di proporzionalità della risposta sanzionatoria assume un rilievo sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali.
Esso ha indubbio rilievo costituzionale, posto che – ai sensi degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – l’ampia discrezionalità di cui dispone il legislatore nella quantificazione delle pene incontra il proprio limite nella manifesta sproporzione della singola scelta sanzionatoria, sia in relazione alle pene previste per altre figure di reato, sia rispetto alla intrinseca gravità delle condotte abbracciate da una singola figura di reato. Il limite in parola esclude, più in particolare, che la severità della pena comminata dal legislatore possa risultare manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato: il che accade, in particolare, ove il legislatore fissi una misura minima della pena troppo elevata, vincolando così il giudice all’inflizione di pene che potrebbero risultare, nel caso concreto, chiaramente eccessive rispetto alla sua gravità (tra i molti riferimenti possibili, Corte Costituzionale, sentenza n. 63 del 2022; v. anche, Corte costituzionale, sentenze nn. 28 del 2022; 136 del 2020; 73 del 2020; 284 del 2019).
Esso assume altresì rilievo nella presente vicenda sotto il profilo del vaglio di proporzionalità della risposta sanzionatoria imposto dall’art. 49 CDFUE. L’accordo di estradizione stipulato tra Stati Uniti d’America e Unione europea attrae la presente vicenda nel perimetro del diritto UE (CGUE, sentenza 6 settembre 2016, in causa C-182/15, Petruhnin) e rende pertanto pertinente l’evocazione del dettato del citato art. 49 CDFUE; disposizione, quest’ultima, che esprime un principio generale del diritto dell’Unione, con la conseguenza che – in caso di fallimento dei tentativi di interpretazione conforme – il giudice nazionale è tenuto a disapplicare le disposizioni nazionali contrastanti con detto principio, nei soli limiti in cui esse ostano all’irrogazione di sanzioni proporzionate (CGUE, Grande Sezione, sentenza 8 marzo 2022, in causa C‑205/20, NE, punti 39, 42-44).
Il principio di proporzionalità assume rilievo anche sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali protetti ai sensi dell’art. 3 Conv. Edu: la Corte Edu non ha ammesso che l’estradizione di un ricorrente potesse far sorgere un rischio reale di trattamento contrario all’articolo 3 della Convenzione in una causa nella quale gli elementi facevano pensare che il ricorrente avrebbe potuto essere condannato a una pena valutata come sproporzionata, sì da rappresentare un trattamento inumano contrario all’articolo 3 della Convenzione (Corte Edu, Quarta Sezione, 16 aprile 2013, Aswat c. Regno Unito, § 58).
Nondimeno, non si possono trascurare alcuni dati che assumono rilievo nel presente giudizio.
Da un lato, va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato – con riferimento a richieste di estradizione passiva verso gli Stati Uniti – che «non costituisce circostanza ostativa alla consegna la mera possibilità di irrogazione di una pena detentiva temporanea di durata oltremodo lunga, in assenza dell’allegazione di un reale rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, contrari all’art. 3 C.E.D.U., essendo previsti nell’ordinamento statunitense istituti che, sia pure sulla base di valutazioni discrezionali di varie autorità pubbliche, consentono, anche con riferimento alle ipotesi di “detenzione a vita”, la liberazione anticipata» (Sez. 6, n. 11947 del 15/01/2019, Hernandez, Rv. 275293 – 02; in senso conforme, Sez. 6, n. 5747 del 09/01/2014, Rv. 258802; Sez. 6, n. 14941 del 26/02/2018, Rv. 272767).
Dall’altro lato, non si può trascurare – in linea generale – che tanto il diritto dell’Unione europea, quanto quello costituzionale, quanto – infine – la giurisprudenza della Corte Edu, riconoscono che – nell’esprimere le scelte di politica criminale – il legislatore gode di un margine di apprezzamento che porta a ritenere lesive del principio di proporzionalità solo i trattamenti sanzionatori che risultino manifestamente sproporzionati.
Sotto il profilo concreto, si deve infine evidenziare che – per il reato indicato nella domanda di estradizione – la pena comminata dalla legislazione statunitense è «fino a un massimo di 20 anni di reclusione». La previsione di una pena massima elevata, tuttavia, non implica automaticamente la conseguenza per cui – a [OMISSIS] – verrà applicata una pena manifestamente sproporzionata e lesiva del principio di proporzionalità. Pur a fronte della diversa pena edittale prevista per la fattispecie di associazione per delinquere secondo l’ordinamento italiano (con un massimo di pena di sette anni di reclusione) e quello statunitense (con un massimo di pena di venti anni di reclusione), e pur registrandosi che le pene previste dall’ordinamento statunitense sono superiori a quelle – pur severe – previste in Italia per il reato fine di riciclaggio, non può comunque ravvisarsi una lesione del principio di proporzionalità della pena, atteso che, in caso di condanna, da un lato, non può darsi per scontata l’applicazione della pena massima; dall’altro lato, la sanzione terrà comunque conto di tutte le circostanze del caso concreto, così come previsto dal titolo 18 del codice degli Stati Uniti sezione 1956, oggetto di contestazione (per l’espressione di analogo principio, cfr. Sez. 6, n. 1354 del 27/11/2018, dep. 2019, Fioretti, non mass. sul punto, considerato in diritto 5.2).
A ciò si deve aggiungere che la stessa giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti d’America, muovendo dall’interpretazione dell’ottavo emendamento della Costituzione federale – che vieta di infliggere punizioni “crudeli e inusuali” – ammette un sindacato sulla proporzionalità delle pene detentive (Weems v. United States, 217, U.S. 349, 1910), sebbene in dottrina si segnali che, a fronte di tale affermazione di principio, siano state molto rare le occasioni in cui la Corte Suprema USA si è spinta a valutare come sproporzionata una sanzione comminata dal legislatore.
In ogni caso, gli elementi appena considerati – (i) l’esistenza di un margine di apprezzamento nella determinazione delle politiche criminali; (ii) l’esistenza di una cornice edittale che – in astratto – non può dirsi manifestamente sproporzionata; (iii) la possibilità di modulare gradualmente la pena, tenendo conto delle circostanze del fatto; (iv) l’esistenza di rimedi interni allo Stato richiedente che rendono possibile sindacare la proporzionalità della risposta sanzionatoria – portano a ritenere che non sussista il vizio denunciato nel sesto motivo di ricorso.
- Il settimo motivo di ricorso (cfr. supra, ritenuto in fatto 2.7) è fondato.
Il tema oggetto del settimo motivo è relativo al rischio di sottoposizione dell’estradando a trattamenti inumani e/o degradanti in costanza di detenzione in una struttura penitenziaria statunitense. Nel corso del giudizio di merito, il ricorrente aveva sviluppato specifiche allegazioni sul punto (con produzione di informazioni estrapolate da fonti di organizzazioni non governative) e aveva segnalato che fonti ufficiali delle amministrazioni penitenziarie statunitensi – indicate nel corso del giudizio di merito – dimostrerebbero come gli standard in uso presso le strutture penitenziarie federali o statali degli Stati Uniti non risultano allineati a quelli declinati dalla giurisprudenza della Corte Edu (in particolare sotto il profilo degli spazi detentivi). In forza di tali informazioni, il ricorrente – all’udienza del 10/02/2026 – aveva sollecitato la Corte territoriale ad acquisire quantomeno informazioni supplementari (cfr. verbale udienza 10/02/2026 e relativi allegati).
A fronte di tali allegazioni, la Corte territoriale ha ritenuto generiche le informazioni preliminari proposte dalla difesa e ha escluso che il giudice debba procedere d’ufficio a chiedere informazioni allo Stato richiedente. Inoltre, secondo la Corte territoriale ha escluso di potere formulare «un giudizio complessivo sull’ordinamento penitenziario statunitense» e di potere «pretendere garanzie che trasformino la procedura estradizionale in una valutazione astratta e preventiva delle condizioni detentive di un’altra nazione».
La decisione della Corte territoriale risulta, sul punto, viziata.
Va premesso che questa Corte ha già avuto modo di affermare che «ai fini dell’accertamento della condizione ostativa prevista dall’art. 698, comma primo, cod. proc. pen., la Corte d’appello può fondare la propria decisione in ordine all’esistenza di violazioni dei diritti umani nel Paese richiedente anche sulla base di documenti e rapporti elaborati da organizzazioni non governative – quali, ad es., “Amnesty International” e “Human Rights Watch” -, in quanto si tratta di organizzazioni ritenute affidabili sul piano internazionale, secondo quanto affermato anche dalla giurisprudenza della Corte EDU nella sentenza Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008» (Sez. 6, n. 54467 del 15/11/2016, Resneli, Rv. 268933 – 01).
Sicché, è errata la risposta della Corte territoriale, allorché – senza confrontarsi con le allegazioni difensive – si limita ad affermare apoditticamente che «nel caso degli Stati Uniti d’America non vi sono “fonti internazionali” che abbiano denunciato una sistematica violazione dei diritti minimi del detenuto».
A ciò si deve aggiungere che la difesa di [OMISSIS] aveva indicato con chiarezza fonti ufficiali della amministrazione penitenziaria USA che indicavano che lo spazio calpestabile per le persone detenute può essere “di regola” inferiore a tre metri quadrati per detenuto (citando lo standard 5-ALDF-2F-07, dell’US Marshall; v. memoria del 27/01/2026, pag. 7, nota 2).
Un simile elemento – proveniente da una fonte ufficiale della Pubblica amministrazione statunitense – costituisce un elemento potenzialmente suggestivo dell’esistenza del rischio che, in caso di estradizione, [OMISSIS] possa trovarsi esposto a trattamenti contrari al dettato dell’art. 3 Conv. Edu.
Ciò avrebbe imposto alla Corte territoriale di acquisire le necessarie informazioni presso lo Stato richiedente. L’avere trascurato tale approfondimento istruttorio rende viziata la decisione sul punto del rischio di esposizione di [OMISSIS] a trattamenti inumani o degradanti.
Infatti, nel caso in cui emerga da fonti conoscitive qualificate un generale rischio, per l’estradando, di un trattamento inumano o degradante nello Stato richiedente, la Corte di appello «è tenuta ad acquisire informazioni complete, attuali ed individualizzate sulle specifiche condizioni di detenzione cui sarà sottoposto quest’ultimo in caso di consegna» (così Sez. 6, n. 6187 del 21/01/2026, B., Rv. 289487 – 01, in un caso relativo alla Moldova).
Ciò impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Il giudice del rinvio provvederà a chiedere alle Autorità dello Stato richiedente informazioni complete, attuali ed individualizzate sulle specifiche condizioni di detenzione cui sarà sottoposto [OMISSIS] in caso di consegna, come del resto previsto dall’art. XI del Trattato estradizione Italia-Usa.
- L’ottavo motivo di ricorso (cfr. supra, ritenuto in fatto 2.8) è manifestamente infondato.
Il ricorrente lamenta l’assenza di titolo giustificativo della custodia cautelare disposta a fini estradizionali; ciò sarebbe dimostrato dal fatto che la “prima” richiesta di estradizione – per cui era stata in origine disposta la misura cautelare – è stata poi “sostituita” dalla seconda richiesta di estradizione, in relazione alla quale il Ministro della giustizia non ha formulato nessuna domanda di mantenimento della custodia cautelare.
Si tratta di motivo manifestamente infondato.
Al riguardo è sufficiente richiamare ai principi di diritto già esaminati al considerato in diritto n. 2.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 13/05/2026
