Extradition, information on detention conditions and right of defence

Extradition
🇮🇹Italy🇦🇱Albania
Reversal and remand
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
18/09/2020
Decision number
30884/2020
Main ground
Art. 3 ECHR
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
In extradition proceedings, the acquisition of information concerning detention conditions outside the adversarial process renders such information inadmissible and results in the nullity of a decision granting extradition where it is based on that material. the case concerned a situation in which the court of appeal relied on a communication from the foreign authority received after the hearing had taken place, on which the defence had no opportunity to comment.
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Extradition, information on detention conditions and right of defence, Italian Supreme Court, 18 September 2020, No 30884/2020, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/extradition-information-on-detention-conditions-and-right-of-defence-italy-albania-9-2020
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha dichiarato sussistenti le condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione del cittadino albanese L.B. verso la Repubblica di Albania, a seguito della sua condanna in quel Paese alla pena di venticinque anni di reclusione per i reati di omicidio plurimo e possesso di armi da caccia, subordinando, però, la consegna alla condizione che egli venga sottoposto a nuovo processo per i fatti oggetto della domanda.

I fatti stessi risultano del resto pacifici poichè ammessi dallo stesso L. in sede di audizione avvenuta in data 27/08/2019 dinanzi alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano, il cui verbale risulta allegato a memoria difensiva prodotta alla Corte d’Appello.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’estradando, il quale deduce i seguenti motivi di censura.

2.1 Nullità della sentenza per mancata valutazione dei fatti dedotti, delle argomentazioni difensive proposte, delle dichiarazioni rese e delle allegazioni documentali difensive.

2.2 Nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa per essere la decisione fondata su un documento – segnatamente la nota del Ministero della Giustizia della Repubblica di Albania contenente le informazioni in tema di trattamento carcerario – acquisito agli atti soltanto in un momento successivo alla celebrazione dell’udienza in camera di consiglio fissata per la decisione sulla domanda di estradizione e sul quale la difesa non ha avuto la possibilità di interloquire.

2.3 Nullità della sentenza per violazione dell’art. 705 c.p.p., comma 2, lett. c) e art. 698 c.p.p., comma 1 in considerazione del serio e concreto pericolo di subire trattamenti inumani e degradanti per effetto tanto delle condizioni di grave sovraffollamento in cui versano gli istituti di pena albanesi quanto della vigenza di provvedimenti e pratiche lesive della salute dei detenuti.

2.4 Genericità e insufficienza, alla luce delle richieste formulate dalla stessa Corte di Appello di Milano con ordinanza del 22/01/2020, delle informazioni fornite dalle Autorità albanesi con nota del 12/03/2020 e pervenute alla Corte territoriale il 13/05/2020; nullità della sentenza per manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione nella parte in cui definisce tali informazioni “precise e dettagliate”.

2.5 Nullità della sentenza per omessa pronuncia quanto alla richiesta formulata in via principale dalla difesa con memoria ex art. 703 c.p.p., comma 5, depositata il 19/11/2019 di “dichiarare non sussistenti le condizioni per l’estradizione verso l’Albania… ai sensi dell’art. 698 c.p.p., comma 1 o comunque ai sensi delle cogenti norme internazionali di non refoulement”.

2.6 Nullità della sentenza per violazione dell’art. 698 c.p.p., comma 1 e dell’art. 13 c.p. in relazione al divieto di respingimento previsto dalle convenzioni internazionali, anche in considerazione dell’esistenza di un attuale e concreto pericolo di “vendetta di sangue” e dell’incapacità dello Stato richiedente di offrire adeguata protezione ai propri cittadini avverso tale pericolo.

2.7 Nullità della sentenza per non avere svolto alcuna autonoma valutazione in relazione a tali tematiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di cui alla motivazione.

2. Dall’esame coordinato del fascicolo processuale e dei documenti allegati dalla difesa del L. al ricorso, consentito a questa Corte di Cassazione anche quale giudice del merito dell’estradizione, risulta quanto segue.

Nel corso dell’istruttoria condotta in merito alla domanda di estradizione avanzata dalla Repubblica di Albania, veniva in rilievo il tema del sovraffollamento delle carceri albanesi quale potenziale rischio di trattamenti inumani e degradanti cui l’estradando avrebbe potuto essere sottoposto in violazione dell’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Per tale motivo, la Corte di Appello di Milano deliberava con ordinanza del 22/01/2020 di richiedere alle autorità albanesi informazioni, integrative rispetto a quelle già disponibili, circa le condizioni delle strutture penitenziarie del Paese richiedente, formulando in tal senso missiva recante la data del 24/01/2020.

La decisione sulla domanda di estradizione veniva, pertanto, differita al 22/04/2020 giorno in cui, come da verbale di udienza, alcuna risposta risultava ancora trasmessa da parte dalle autorità albanesi; all’esito dell’udienza, tuttavia, la Corte milanese pronunciava sentenza favorevole all’accoglimento della domanda estradizionale.

Risulta, inoltre, che la motivazione della decisione veniva depositata il 15/05/2020, mentre la nota delle autorità albanesi tradotta in lingua italiana (recante data 12/03/2020), costituente risposta rispetto alla richiesta di informazioni integrative, perveniva in data 13/05/2020, come da timbro di ricezione apposto dalla Cancelleria della Corte d’appello, venendo vistata dal Presidente del Collegio, con dicitura “agli atti”, il successivo 15/05/2020.

L’originale della nota in lingua albanese, trasmessa il 17/03/2020, giungeva, invece, alla Corte d’appello in data 14/05/2020.

Non sussiste, dunque, alcun dubbio sul fatto che la nota sia pervenuta successivamente alla pronuncia della decisione della Corte territoriale, la quale non avrebbe, pertanto, potuto utilizzarla in quanto acquisita al di fuori del contraddittorio delle parti e senza possibilità per la difesa dell’estradando di valutarne preventivamente il contenuto.

L’esame della sentenza impugnata evidenzia, del resto, che la Corte ha fatto pieno uso del contenuto della nota (v. pag. 4 sent.) al fine di disattendere una delle deduzioni difensive formulata con riferimento all’art. 705 c.p.p., comma, lett. c) riguardo all’insussistenza delle condizioni per accogliere la domanda estradizionale e tale rilievo acquista ancora maggior valore alla luce delle argomentazioni concernenti il vizio di acquisizione del documento nel patrimonio valutativo a disposizione della Corte milanese.

3. In sintesi la Corte d’Appello di Milano ha pronunciato la sentenza sulla base di un documento risultato decisivo ai fini della pronuncia (la citata nota informativa trasmessa dal Ministero della Giustizia delle Repubblica di Albania) che la difesa dell’imputato non ha potuto preventivamente esaminare.

Si è in tal modo consumata una violazione del principio del contraddittorio, avente copertura costituzionale (art. 111 Cost., comma 4) e convenzionale (art. 6 Conv. EDU), nel processo di acquisizione al compendio probatorio di un elemento di natura documentale, implicante:

a) da un lato una nullità riguardante l’intervento della difesa dell’estradando nel processo di acquisizione di una prova, qualificabile a regime intermedio ai sensi del cbn. disp. dell’art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 180 c.p.p. ma comunque tempestivamente dedotta dalla parte nel primo atto processuale impiegabile allo scopo (il ricorso per cassazione);

b) dall’altro l’inutilizzabilità, ai sensi del cbn. disp. dell’art. 511 c.p.p., comma 1 e art. 526 c.p.p., comma 1., del documento per contro adoperato ai fini della pronuncia laddove lo stesso non poteva far parte del compendio valutativo a disposizione della Corte di merito poichè non legittimamente acquisito al giudizio in virtù proprio della ricordata violazione del diritto al contraddittorio, garantito, vale ricordarlo, non solo alla difesa dell’estradando ma anche alla parte pubblica.

Risulta anche evidente che il duplice vizio così determinatosi prescinde dalla concreta possibilità che la difesa dell’estradando ha successivamente avuto di esaminare il contenuto della nota, al punto di essere in grado di contestarne il tenore nel quarto motivo del ricorso per cassazione.

La nullità procedurale determinatasi provoca, infatti, ai sensi dell’art. 185 c.p.p., comma 1 la nullità della sentenza impugnata che va pertanto cassata sul punto con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale per nuovo giudizio.

Le ragioni dell’annullamento comportano l’assorbimento dei motivi primo, terzo, quarto, quinto e settimo del ricorso, in varia misura ricollegati al secondo che viene per le ragioni suddette accolto.

4. Va invece dichiarato manifestamente infondato il sesto motivo di ricorso, in alcun modo connesso ai precedenti e che fa leva sull’asserita incapacità dello ordinamento albanese di offrire concreta e adeguata protezione avverso il pericolo di una “vendetta di sangue” ad opera dei congiunti delle parti offese del plurimo omicidio, in base alle norme consuetudinarie ancora vigenti in molte parti del Paese e note come “regole del Kanun”.

Costituisce, infatti, principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che il divieto di pronuncia favorevole all’estradizione per i casi in cui vi sia motivo di ritenere che l’estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui detta situazione sia riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, a prescindere da contingenze estranee ad orientamenti istituzionali e rispetto ai quali sia possibile comunque una tutela legale (ex pluribus v. Sez. 6, sent. n. 4977 del 15/12/2015, dep. 2016, Onikauri, Rv. 265899; Sez. 6, sent. n. 45476 del 15/09/2015, Karic, Rv. 265455; Sez. 6, sent. n. 9082 del 05/02/2010, Kolyada, Rv. 246285).

In applicazione di tale principio, infatti, più volte è stata espressamente disattesa l’allegazione difensiva circa la rilevanza delle cd. regole del Kanun (tra le più recenti v. Sez. 6 sent. n. 19392 del 25/06/2020, Hoxhaj non mass.; (ez. 6 sent. n. 14418 del 10/01/2020, Carni non mass.) quale espressione di pratiche private non direttamente riferibili allo Stato albanese.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020