Extradition, risk of inhuman treatment and impact of Russia – Ukraine war under art. 714(3) c.p.p.

Extradition
🇮🇹Italy🇷🇺Russia
Reversal and remand
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
09/10/2025
Decision number
35676/2025
Main ground
Art. 3 ECHR
Extradition type
Extradition
Language
Italian
Keywords / Topics
inhuman
🇬🇧 Summary
In matters of extradition to a foreign State, when assessing the existence of grounds precluding the issuance of a decision in favor of surrender - which, pursuant to Article 714(3) of the Italian Code of Criminal Procedure, also bar the adoption of coercive measures aimed at securing its execution - the Court of Appeal is required to determine whether, on the basis of objective and reliable elements, there is a risk that the person sought will be subjected, in the requesting State, to inhuman or degrading treatment (also considering the impact of Russia - Ukraine war).
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Extradition, risk of inhuman treatment and impact of Russia – Ukraine war under art. 714(3) c.p.p., Italian Supreme Court, 9 October 2025, No 35676/2025, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/extradition-inhuman-treatment-russia-ukraine-war-9-10-2025
🇮🇹 Full Text

Fatto
RITENUTO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte d’Appello di Trieste rigettava la domanda di revoca della custodia cautelare disposta nei confronti di Sa.Bo.,

destinatario di un arresto internazionale emesso dalla Federazione Russa in relazione ad un’ipotesi di appropriazione di denaro pubblico (quantificata in 5.000.000.000 di rubli), ipotizzata per aver l’estradando, in qualità di direttore generale di una società a responsabilità limitata, stipulato un contratto con la società Avtodor per costruire un’autostrada federale, senza adempiere ai termini del contratto.

L’Avvocato xxx, nell’interesse di Sa.Bo. , ha presentato ricorso, deducendo, con un motivo unico, violazione dell’art. 714, comma 3, cod. proc. pen.

La richiesta di revoca della custodia cautelare era motivata richiamando l’art. 714, comma 3, cod. proc. pen., che vieta l’applicazione di misure coercitive in presenza di ragioni idonee ad escludere le condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione.

Non può condividersi la risposta della Corte di appello, secondo cui mancherebbero concreti e decisivi elementi di novità rispetto alla delibazione effettuata in sede di convalida dell’arresto.

Infatti, l’art. 705 cod. proc. pen., posto a tutela dell’estradando, sancisce l’obbligo per la Corte d’Appello di pronunciare sentenza contraria all’estradizione in presenza di situazioni che ricorrono nel caso in esame, essendovi motivo di ritenere che Sa.Bo. sarà sottoposto ad un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali e ad atti persecutori che configurano violazione dei diritti fondamentali.

Tale prognosi si fonda, oltre che sul conflitto in atto con l’Ucraina, anche e soprattutto sulla cessazione della Federazione russa dal Consiglio d’Europa e sulla risoluzione della Corte europea dei diritti dell’uomo con cui la Russia è stata esclusa, a partire dal 16 settembre 2022, dalla CEDU.

D’altronde, numerose fonti nazionali e internazionali testimoniano come in ambito carcerario pratiche quali la tortura e i maltrattamenti costituiscano la norma e siano commessi in condizioni di quasi totale impunità.

Ad esempio, secondo il Report 2024-2025 di Amnesty International, i prigionieri si trovano in condizioni disumane e sono sistematicamente sottoposti a violenza fisica, tanto che tali pratiche sono definite ormai endemiche. La Federazione russa ha inoltre recentemente approvato una legge che consente il rilascio dei detenuti i quali accettino di arruolarsi nell’esercito per partecipare a combattimenti militari.

Dalle statistiche penali annuali del Consiglio d’Europa emerge poi che la Russia è il Paese europeo con il maggior numero di detenuti in termini assoluti.

Il ricorrente evidenzia altresì che, da un lato, la Corte di Cassazione ha in più occasioni riconosciuto le criticità del sistema carcerario russo, ripetutamente negando, specie dal 2022 in poi, l’estradizione cosiddetta passiva verso la Russia; dall’altro lato, sono state attivate procedure a livello europeo nei confronti del medesimo Paese a causa delle pessime condizioni degli istituti carcerari e delle correlate denunce di tortura.

Nemmeno sussistono ragioni per ritenere che l’estradando sarebbe sottoposto ad un equo processo.

Sa.Bo. ha affermato la propria innocenza rispetto ai fatti contestati, denunciando come l’accusa nei suoi confronti sia una strumentalizzazione politica creata dal Governo e dai suoi concorrenti nell’ambito delle imprese di costruzione.

E la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU, sez. III, 17 ottobre 2017, Navalnyye c. Russia) ha già avuto modo di condannare lo Stato richiedente per la riscontrata violazione degli artt. 6 e 7 CEDU, proprio con riferimento ad un caso di frode contrattuale, avendo le autorità giudiziarie interne disancorato l’applicazione della norma incriminatrice dai principi stabiliti dal codice civile in materia di libertà contrattuali e attività commerciali, ritenendo integrato il delitto di truffa contrattuale in assenza di un effettivo inadempimento.

Per tal via, è stata riconosciuta la sistematica violazione del principio di legalità da parte della Federazione russa.

La decisione della Corte d’Appello si risolve, quindi, in una violazione del diritto fondamentale di cui all’art 13 Cost.

Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO

Alle deduzioni difensive riproposte in questa sede l’ordinanza di rigetto ha risposto che, allo stato della decisione: a) non vi sono ancora elementi concreti per ritenere che il Ministero della Giustizia non abbia interesse a sostenere l’estradizione; b) la situazione delle condizioni carcerarie russe deve essere ancora compiutamente approfondita, in relazione alla specificità soggettiva della persona del detenuto e del caso concreto, così come deve essere approfondita l’esistenza di un reale pericolo per la sua incolumità in caso di rientro in Russia; c) non vi sono concreti e decisivi elementi di novità rispetto alla delibazione effettuata in sede di convalida dell’arresto, che aveva già tenuto conto delle criticità emerse sul piano internazionale del conflitto con l’Ucraina; d) tali criticità vanno comunque valutate dalla Corte in caso di richiesta di estradizione; e) il reato di cui al mandato d’arresto è un reato comune (truffa in ambito imprenditoriale), che non presenta, almeno ad una prima sommaria analisi, connotazioni di carattere politico, e che tale circostanza sarà oggetto di ulteriore approfondimento anche mediante l’acquisizione della sentenza emessa dalla Baltachevskiy Interdistrict Court of Bashkortostan Republic il 24/12/2024 e in relazione alla quale è stato emanato il mandato di arresto internazionale.
Tale motivazione deve ritenersi viziata e va come tale emendata.
In tema di estradizione per l’estero, questa Corte ha affermato che, ai fini dell’accertamento della condizione ostativa prevista dall’art. 698, comma primo, cod. proc. pen., la Corte d’Appello deve valutare se sussiste un generale rischio di trattamento disumano o degradante nel Paese richiedente, utilizzando, a tal fine, elementi oggettivi, attendibili, precisi ed opportunamente aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente (Sez. 6, n. 28822 del 28/06/2016, Diuligher, Rv. 268109), potendo fondare la propria decisione in ordine all’esistenza di violazioni dei diritti umani nel Paese richiedente anche sulla base di documenti e rapporti elaborati da organizzazioni non governative – quali, ad es., “Amnesty International” e “Human Rights Watch” -, in quanto si tratta di organizzazioni ritenute affidabili sul piano internazionale (Sez. 6, n. 54467 del 15/11/2016, Resneli, Rv. 268933, che cita, in proposito, la sentenza Corte EDU Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008).

La stessa giurisprudenza aggiunge che, verificata la sussistenza di tale rischio, la Corte d’Appello deve svolgere un’indagine mirata, anche attraverso la richiesta di informazioni complementari, al fine di accertare se, nel caso concreto, l’interessato alla consegna sarà sottoposto, o meno, ad un trattamento inumano o degradante (Sez. 6, n. 28822 del 28/06/2016, Diuligher, cit.); deve, cioè, richiedere informazioni integrative tese a conoscere il trattamento penitenziario cui sarà in concreto sottoposto l’estradando, ai sensi dell’art. 13 della Convenzione Europea di Estradizione, anche in mancanza di allegazioni difensive al riguardo (Sez. 6, n. 22818 del 23/07/2020, Balcan, Rv. 279567).

Tale principio ha trovato applicazione anche con riferimento a richieste estradizionali avanzate dalla Russia (Sez. 6, n. 18044 del 30/03/2022, Akritidis, Rv. 283157), avendo questa Corte stabilito che, in tema di estradizione di un cittadino di uno Stato membro, ai fini dell’accertamento della condizione ostativa del pericolo di trattamenti inumani o degradanti di cui all’art. 698, comma 1, cod. proc. pen., l’Autorità giudiziaria dello Stato richiesto, anche in mancanza di allegazioni difensive, in conformità all’art. 4 CDFUE, è tenuta a verificare, in base ad elementi oggettivi ed aggiornati, l’affidabilità della garanzia proveniente dallo Stato richiedente circa il rispetto degli standard convenzionali relativi al trattamento dei detenuti durante l’intero percorso rieducativo seguito negli istituti penitenziari.

Nella pronuncia da ultimo richiamata si evinceva il pericolo di torture o trattamenti inumani, degradanti e lesivi della dignità umana sulla base di documenti e rapporti elaborati da organizzazioni non governative (ritenute affidabili sul piano internazionale, secondo la già ricordata giurisprudenza della Corte EDU, recepita anche in questa sede di legittimità), quali il rapporto 2021-2022 di Amnesty International, da cui emergeva, con riferimento alle condizioni in cui versano gli istituti di pena dello Stato richiedente, la persistenza, con tratti definiti “endemici”, di atti di tortura ed altri maltrattamenti in danno di persone ristrette in stato custodiale.

La sentenza argomentava, inoltre, dall’imminente recesso della Federazione Russa dal Consiglio d’Europa e dalla sua – allora – intenzione di denunciare la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Questa Corte annullava, dunque, il provvedimento impugnato affinché il giudice del rinvio disponesse un approfondimento in ordine alla situazione cui sarebbe stato esposto l’estradando.

Le criticità all’epoca rilevate non appaiono nel frattempo superate.

Anzi, il pericolo di violazioni dei diritti umani nel Paese richiedente è a fortiori ravvisabile oggi, atteso che:

dopo l’espulsione dal Consiglio d’Europa il 16 marzo 2022 – Risoluzione CM/Res (2022)2, motivata dall’aggressione contro l’Ucraina -, la Federazione Russa ha anche cessato di essere Parte contraente della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), in data 16 settembre 2022;
il Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa ha denunciato una sostanziale mancanza di cooperazione da parte della Federazione russa in ordine agli accertamenti delle condizioni in cui versano le carceri (la Convenzione europea per la Prevenzione della tortura e dei comportamenti inumani o degradanti è una convenzione aperta, vincolante anche dopo l’espulsione della Federazione Russa dal Consiglio d’Europa);
fonti aperte affidabili (tra cui il successivo rapporto Amnesty International 2024-2025, del pari citato nel ricorso) hanno ravvisato un incremento nelle persecuzioni giudiziarie per tradimento e spionaggi, nella repressione della libertà di associazione e di parola, nei maltrattamenti e torture nelle carceri e nel mancato rispetto degli standard internazionali di equità nei processi;
si registra un costante aggravamento della situazione complessiva in conseguenza del perdurante conflitto bellico con l’Ucraina.

Alla luce di tale generale situazione, da un lato, i Giudici della Corte d’Appello non hanno debitamente considerato se sussistano, nel caso di specie, condizioni ostative ad un esito positivo della procedura estradizionale, ai sensi dell’art. 714, comma 3, cod. proc. pen.

Sul punto va infatti ricordato che, in tema di cooperazione giurisdizionale interazionale, la misura coercitiva è specificamente funzionale all’assolvimento degli obblighi da parte degli Stati (tra le altre, Sez. 6 , n. 26647 del 30/05/2024, Ghouri, Rv. 286755; Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023, Rv. 285178, in motivazione).

Per tale ragione, se, per un verso, la restrizione della libertà risulta funzionalmente e temporalmente limitata al soddisfacimento di tali obblighi, per altro verso, il pericolo di fuga solitamente si configura, nei fatti, in termini più ampi che nella materia ordinaria (da ultimo, Sez. 6, n. 26812, del 16/07/2025, Lasku, non mass., dove si precisa che la valutazione prognostica su cui va fondato il pericolo di fuga non può prescindere dalla considerazione dell’interesse del consegnando a sottrarsi alla procedura), con la conseguenza che il contemperamento di interessi (tutela della libertà personale vs. realizzazione delle esigenze di giustizia) finisce, sempre nei fatti, con l’implicare una fisiologica alterazione di quello che sarebbe il normale assetto di valori nel nostro ordinamento giuridico.

Proprio alla luce di tale, inevitabile, “deviazione”, la disposizione dell’art. 714, comma 3, cod. proc. pen. finisce con il rappresentare un ineludibile baluardo di garanzia del consegnando, poiché mira a contenere nei limiti del possibile il rischio di ingiustificate restrizioni della sua libertà personale, introducendo uno sbarramento “negativo” suscettibile di operare in tutti i casi in cui, già al momento in cui deve decidere se assumere la cautela, la Corte d’Appello ravvisi condizioni – siano esse giuridiche o fattuali – ostative all’esito positivo della procedura estradizionale.

Ciò che, come anticipato, nel caso di specie non è stato escluso in termini adeguatamente argomentati, vieppiù alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità e del peggioramento del quadro complessivo della tutela dei diritti umani conseguente al recesso della Federazione russa da importanti presidi costituzionali europei (con possibili riflessi sui sistemi dell’amministrazione della giustizia e penitenziario).

Dall’altro lato, e soprattutto, la Corte d’Appello è venuta meno al suo obbligo di motivare in termini stringenti la sussistenza del pericolo di fuga che, sebbene – come ricordato – sia di solito ravvisabile in materia estradizionale in termini più lati che nella materia ordinaria, deve però pur sempre sussistere e non diluirsi in una sorta di inammissibile presunzione; deve avere caratteristiche di concretezza, oltre che di attualità; deve essere, correlativamente, motivato in modo specifico, ancorandolo a concreti elementi tratti dalla vita dell’estradando (ex multis, Sez. 6, n. 26647 del 30/05/2024, Ghouri, Rv. 286755, cit., in cui il pericolo di fuga era stato desunto dalle modalità con cui l’estradando si era spostato clandestinamente da un continente all’altro, in condizioni estremamente disagevoli ed esponendosi a rischi elevatissimi per la sua incolumità).

Nel caso di specie, per converso, nessun elemento è stato valorizzato dalla sentenza impugnata per denotare la sussistenza di un pericolo di fuga concreto ed attuale. Dallo stesso provvedimento impugnato si evince, anzi, che il consegnando, dopo aver dichiarato, negando l’addebito, di essere amministratore di una tra le cinque società più importanti in Russia e di avere proprietà immobiliari (oltre alla residenza e al permesso di soggiorno) a Vienna, dove vive abitualmente assieme alla famiglia, e dopo aver affermato di essere stato per una vacanza di pochi giorni in Italia, ha riferito di essere stato sentito dall’Autorità giudiziaria austriaca per analoga procedura di estradizione, senza che nei suoi confronti sia stata applicata alcuna cautela.

Per le ragioni esposte, l’ordinanza va annullata, con rinvio alla Corte d’Appello per nuovo giudizio.

P.Q.M

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trieste. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 09 ottobre 2025

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2025