Extradition to North Macedonia granted: international protection request did not suspend surrender

Extradition
🇮🇹Italy🇲🇰North Macedonia
Granted
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
29/05/2026
Decision number
22876/2026
Main ground
Human rights
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
The case concerned an extradition request by North Macedonia for the prosecution of a Macedonian national accused of aggravated extortion committed in Prilep in March 2025. The Court of Appeal of Milan declared that the conditions for extradition were met. The requested person challenged the decision before the Italian Supreme Court, arguing that his medical condition, identified as transverse myelitis, was incompatible with detention in North Macedonia; that the Macedonian prison system presented risks of inhuman or degrading treatment; and that his subsequent application for international protection in Italy should suspend the extradition proceedings or prevent surrender pending the administrative asylum procedure. The Supreme Court declared the appeal inadmissible. As to health conditions, it held that the Court of Appeal had reasonably relied on the assessment of Italian prison doctors, according to which the previous condition was resolved and only residual thoraco-lumbar pain remained, manageable through physiotherapy and ordinary physical activity. The defence objections were considered repetitive and generic, including the opinion from a Macedonian prison doctor, which did not address the specific evolution of the illness. As to detention conditions, the Court held that the Court of Appeal had properly considered the 2024 CPT report and the supplementary information provided by North Macedonia. The critical findings in that report concerned Idrizovo prison, whereas the requested person would be detained in Bitola prison, for which individualized information had been obtained. The Court therefore found no concrete risk of inhuman or degrading treatment. Finally, the Supreme Court held that there is no preliminary or suspensive relationship between extradition proceedings and an international protection procedure. A request for international protection submitted by the requested person does not, by itself, justify suspension of the extradition proceedings or refusal of surrender pending its determination. The appeal was declared inadmissible.
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Extradition to North Macedonia granted: international protection request did not suspend surrender, Italian Supreme Court, 29 May 2026, No 22876/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/extradition-international-protection-no-suspension-italy-north-macedonia-5-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha dichiarato la esistenza delle condizioni per l’estradizione nella Repubblica della Macedonia del Nord del cittadino macedone Ri.Sl., affinché lo stesso sia processato per il reato continuato di concorso in estorsione aggravata, commesso a Prilep, Macedonia del Nord, dal 20 al 26/03/2025.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’estradando deducendo i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo, violazione degli artt. 705, comma 2, lett. c) e c-bis) e 698, comma 1, cod. proc. pen., art. 6 CEDU, art. 4 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e art. 32 Cost. e vizio cumulativo della motivazione, in ordine alla valutazione delle condizioni di salute dell’estradando e del rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta.

A fronte della documentata patologia cronica e incurabile, rappresentata dalla mielite trasversale, costituisce travisamento della documentazione sanitaria italiana l’affermazione – fatta dalla Corte di appello – secondo la quale tale patologia sia ora “risolta”, persistendo solo “dolenzia in regione toraco-lombare, facilmente fronteggiabile con FSK (fisiokinesiterapia) di mantenimento e con una semplice attività in palestra, (autonomamente) gestita dal paziente”, essendo, invece, attestato solo che il paziente, attraverso un percorso di terapie e riabilitazione, riesce attualmente a gestire i sintomi residui, confermando la permanenza della patologia e l’esigenza di una continuità terapeutica.

Diversamente è attestato dal dott. Pi.Sa. (medico contrattista del carcere di PrilepY. secondo il quale nessun carcere macedone può ospitare un paziente con diagnosi di mielite trasversa con le conseguenze di cui al documento in allegato 3 al ricorso.

Inoltre, la Corte non ha fornito alcuna spiegazione logica della contraddizione tra il riconoscimento dell’incompatibilità carceraria operata nel 2022 dalle stesse autorità macedoni e l’attuale affermazione di assenza di incompatibilità con la detenzione.

La Corte di appello, in presenza della documentazione sanitaria prodotta, non ha effettuato i doverosi approfondimenti, sia in relazione alla patologia, sia alle possibilità di cura presso il carcere di Bitola.

2.2. Con il secondo motivo, violazione degli artt. 705, comma 2, lett. c) e 698, comma 1, cod. proc. pen., art. 3 CEDU, art. 4 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e art. 32 Cost. e vizio della motivazione, in ordine alla valutazione delle condizioni detentive dello Stato richiedente e per omessa acquisizione di informazioni individualizzate e specifiche.

A fronte delle gravi criticità sistemiche riscontrate nel sistema carcerario macedone dal CPT nel 2024, la Cortesi è limitata a recepire dalla Macedonia una generica nota del 13 febbraio 2026 sul carcere di Bitola, ritenendo tali informazioni sufficienti a escludere il rischio di trattamenti inumani e degradanti, quando -invece – il contrasto tra i rilievi delle criticità sistemiche e le generiche rassicurazioni solleva fondati dubbi sulla attendibilità di queste ultime.

Inoltre, la Corte di appello non ha valutato se le condizioni detentive del carcere di Bitola siano compatibili con le esigenze terapeutiche specifiche del ricorrente, affetto dalla nota, e grave, patologia neurologica cronica.

2.3. Con il terzo motivo, violazione dell’art. 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. in relazione alla sopravvenuta presentazione, in data 26 marzo 2026, della domanda di protezione internazionale, elemento ostativo alla estradizione, per violazione degli artt. 3 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, in quanto con la proposizione di tale domanda, il ricorrente ha prospettato il timore di essere sottoposto in Macedonia a maltrattamenti e trattamenti degradanti. La presentazione della domanda impone una sospensione della consegna fino alla definizione del procedimento di protezione, essendo stabilito dal d. leg.vo n. 25/2008 il diritto del richiedente di rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione Territoriale competente. Alternativamente, in attesa di tale definizione deve sospendersi l’esecuzione della estradizione ai sensi dell’art. 709 cod. proc. pen.

2.4. Con il quarto motivo, violazione dell’art. 705, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione all’omesso approfondimento delle condizioni di salute dell’estradando in relazione alla compatibilità con la detenzione nello Stato richiedente e al rischio di conseguenze di eccezionale gravità.

La indicata documentazione medica e amministrativa di provenienza macedone, destituisce di fondamento il giudizio espresso dalla Corte di appello in ordine alla mancanza di attualità della patologia, per sua natura cronica e permanente, dovendosi – invece – procedere a un approfondimento in relazione alla possibilità di garantire le cure necessarie nelle strutture penitenziarie dello Stato richiedente.

3. Il Procuratore generale ha depositato memoria a sostegno del rigetto del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo e quarto motivo, avendo ad oggetto temi sovrapponibili, possono essere congiuntamente esaminati.

2.1. La sentenza impugnata ha richiamato, condividendolo, il giudizio già espresso nella ordinanza di rigetto della richiesta di affieviolimento della cautela, secondo il quale non vi sono “elementi per affermare l’attualità della/e patologia/e risultante/i dalla suddetta documentazione (n.d. e. prodotta dal difensore all’udienza del 31.1.2026), viepiù perché non risulta che la direzione sanitaria della casa circondariale di Milano San Vittore abbia mai segnalato l’esistenza di qualsiasi rilevante problema di salute dell’estradando” e che “in senso contrario non può essere valorizzata l’ulteriore documentazione che il difensore ha prodotto all’udienza del 17.3.2026(….proveniente dai sanitari della casa circondariale di San Vittore – che conferma la patologia da cui l’estradando è stato affetto nel 2022, precisando, però, che tale patologia è “ora risolta”, tant’è che “adesso” lo stesso estradando “ha solo dolenzia in regione toraco-lombare” facilmente fronteggiabile con una “FKT(fisiokinesiterapia) di mantenimento” e con una semplice “attività in palestra”, (autonomamente) “gestita dal paziente”.

2.2. Ritiene questo Collegio che le censure mosse dal ricorrente risultano meramente reiterative delle questioni poste dinanzi alla Corte di appello, alle quali la stessa Corte ha risposto, senza incorrere in vizi logici e giuridici, correttamente desumendo l’assenza di condizioni di salute ostative alla estradizione, risultando generico – peraltro – l’assunto difensivo in ordine alla soggettiva valutazione della documentazione sanitaria da parte della Corte che, invece, nell’affermare la risoluzione della patologia ha fatto riferimento allo specifico giudizio dei sanitari italiani, né potendosi considerare il generico e astratto parere da ultimo reso dal sanitario in servizio presso la struttura carceraria macedone, senza alcun riferimento alla specifica evoluzione della malattia.

L’assenza di una attuale particolare esigenza di cure destituisce di fondamento la censura di omesso approfondimento in ordine alle garanzie a riguardo da parte della Autorità macedone.

3. Il secondo motivo, sulle condizioni detentive macedoni, è manifestamente infondato.

3.1. La sentenza impugnata, nel riportare l’esito del rapporto del CPT del 2024 sul sistema carcerario macedone, ha rilevato che le evidenziate criticità hanno specificamente riguardato la prigione di Idrizovo, non senza evidenziare l’attuazione relativo progetto di totale ristrutturazione, valutato dalla CPT come passaggio fondamentale della complessiva riforma dell’intero sistema penitenziario macedone. La Corte ha, quindi, rilevato che nessuna delle negative informazioni emergenti il rapporto del CPT riguardavano specificamente il carcere di Bitola, nel quale l’estradando sarà detenuto in caso di consegna, così come attestato già nella documentazione estradizionale e confermato dalle informazioni supplementari pervenute in data 25.2.2026, delle quali la Corte dà ampio conto (v. pag. 7 e sg. della sentenza impugnata), escludendo il pericolo di trattamenti inumani e degradanti, anche considerando la rassicurante risposta data dalle autorità macedoni al CPT.

3.2. Costituisce jus receptum che, in tema di estradizione per l’estero, la Corte di appello deve valutare, anche attraverso la richiesta di informazioni complementari, le circostanze allegate dall’interessato in merito al rischio di sottoposizione ad un trattamento inumano o degradante, acquisendo informazioni “individualizzate” sul regime di detenzione che sarà riservato all’estradando, valutando, oltre alle condizioni generali di detenzione esistenti nelle carceri dello Stato richiedente, anche le condizioni di salute e di età dell’estradando in relazione alle specifiche condizioni di detenzione ed eventualmente richiedendo garanzie in ordine alla possibilità che l’interessato possa continuare ad essere curato nelle strutture penitenziarie dello Stato richiedente (Sez. 6, n. 8078 del 09/02/2021, Olgesashvili, Rv. 280709 – 02).

3.3. Ritiene questo Collegio che le censure a riguardo mosse dal ricorrente incorrano in manifesta genericità, rispetto al puntuale e completo esame, in conformità all’orientamento di legittimità richiamato, da parte della sentenza del pertinente profilo.

4. Il terzo motivo, riguardante la sopravvenuta proposizione della domanda di protezione internazionale è manifestamente infondato. Il motivo riguarda la riproposizione – nella diversa sede amministrativa – di questioni già poste e valutate in sede propria, non interferendo la procedura estradizionale con la diversa procedura amministrativa, in relazione alla quale è stato condivisibilmente già affermato che, in tema di estradizione per l’estero, non sussiste rapporto di pregiudizialità tra il procedimento di protezione internazionale e quello di estradizione, sicché la richiesta di protezione avanzata dall’estradando non giustifica la sospensione della procedura estradizionale, né il rifiuto della consegna nelle more della sua definizione (Sez. 6, n. 33858 del 17/09/2025, Cotos, Rv. 288824 – 01).

5, Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il 29 maggio 2026.

Depositata in Cancelleria il 22 giugno 2026.