Extradition may proceed on the basis of individualised detention assurances and an enforceable, though not final, conviction

Extradition
🇮🇹Italy🇲🇩Moldova
Granted
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
19/05/2026
Decision number
27261/2026
Main ground
Art. 3 ECHR
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
Moldova requested the extradition of the requested person for the execution of an eight-year custodial sentence for aggravated fraud. The Italian Supreme Court held that, where qualified sources indicate a general risk of inhuman or degrading treatment in the requesting State, the executing court must obtain complete, current and individualised information on the detention conditions that the person will face. It considered the information supplied by the Moldovan authorities sufficient because it identified the relevant prisons and described the material, sanitary, healthcare and personal-safety arrangements applicable to the requested person. The Court further clarified that the European Convention on Extradition requires the requesting State to produce an enforceable judgment of conviction, but does not require that judgment to be final or irrevocable, and therefore dismissed the appeal and upheld extradition.
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Extradition may proceed on the basis of individualised detention assurances and an enforceable, though not final, conviction, Italian Supreme Court, 19 May 2026, No 27261/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/extradition-may-proceed-on-the-basis-of-individualised-detention-assurances-and-an-enforceable-though-not-final-conviction
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Genova ha dichiarato
sussistenti le condizioni per la estradizione di S.P., attualmente detenuto,
cittadino moldavo e rumeno, richiesta dal Governo della Repubblica di Moldavia
per l’esecuzione della sentenza della Corte di appello di Chisianu che lo ha
condannato a otto anni di reclusione per il delitto di truffa aggravata previsto
dall’art. 190 del codice penale della Moldavia.
2. Nel ricorso e nella memorai di replica alla requisitoria della Procura generale
presentati dal difensore di S.P.si chiede l’annullamento della sentenza.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono vizio della motivazione e
violazione degli artt. 698, comma 1, cod. proc. pen. e 3 CEDU per non avere
valutato la esistenza di un rischio concreto e individualizzato di trattamenti
inumani e degradanti per l’estradando.
Si adduce che l’ultimo rapporto del Comitato per la Prevenzione della Tortura
aveva prospettato un rischio reale per l’estraendo e che la difesa di S.P. aveva
presentato una memoria che, producendo i rapporti di Amnesty Internazional del
Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America documenta una sistemica e
generalizzata violazione dei diritti umani nelle carceri moldave, a causa di
sovraffollamento, violenze fra detenuti, inadeguate condizioni igienico-sanitarie e
un clima di intimidazione connesso a gerarchie informali.
Si osserva che al riguardo la nota del Ministero della Giustizia della Moldavia
contiene solo generiche promesse di collocazione in istituti ristrutturati e l’adozione
di misure di sicurezza, trascurando, peraltro, il rischio specifico derivante dal fatto
che S.P. è un ex-agente di polizia giudiziaria.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso di deduce violazione degli art. 700,
e 705 cod. proc. pen. per avere trascurato l’assenza della condizioni di
irrevocabilità della sentenza ─ poiché davanti alla Corte suprema di Giustizia della
Repubblica di Moldavia pende una procedura di revisione della sentenza di
condanna per gravi violazioni del diritto di difesa ─ e per violazione del principio
di legalità della pena, perché all’estradando è stata inflitta la pena di 8 anni di
reclusione, pena superiore al massimo editale di 7 anni, superabile soltanto se
ricorre l’aggravante del «gruppo criminale organizzato», mentre a S.P. è stata
contestato soltanto l’aggravante del «danno di ingente gravità».

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
La Corte di appello, nel caso in cui emerga da fonti conoscitive qualificate un
generale rischio, per l’estradando, di un trattamento inumano o degradante nello
Stato richiedente, è tenuta ad acquisire informazioni complete, attuali ed
individualizzate sulle specifiche condizioni di detenzione cui sarà sottoposto
quest’ultimo in caso di consegna (Sez. 6, n. 6187 del 21/01/2026, Rv. 289487).
Nel caso in esame la Corte d’appello ha vagliato le dettagliate informazion
fornite con le note del Ministero della Giustizia della Repubblica di Moldova dalle
quali risulta che S.P. sarebbe inserito inizialmente nel penitenziario n. 13 di
Chisinau ─ dotato di celle ristrutturate e adeguate relativamente agli spazi e alla
presenza di arredi nuovi e servizi igienici separati dalla zone comune ─ e che in
seguito sarebbe trasferito al penitenziario n. 3 di Leova, munito di assistenza
sanitaria polivalente, con possibilità di svolgere attività risocializzante interna e
esterna (anche senza sorveglianza) e con particolare attenzione alla sicurezza
personale dei detenuti ex art. 206 del codice della esecuzione penale moldavo.

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
La Corte d’appello ha osservato che la sentenza per l’esecuzione della quale
viene chiesta l’estradizione è irrevocabile e non risulta che ne sia intervenuta la
revisione.
In ogni caso, va ribadito che la Convenzione europea di estradizione richiede,
tra le condizioni legittimanti l’accoglimento della domanda, unicamente la
trasmissione di una sentenza esecutiva di condanna, e non anche la irrevocabilità
di tale decisione (Sez. 6, n. 1838 del 18/12/2019, dep. 2020, Rv. 278108; Sez. 6,
n. 1838 del 18/12/2019, dep. 2020, Rv. 278108; Sez. 6, n. 16928 del 02/04/2015,
Rv. 263580).
Per altro verso, deve osservarsi che la questione relativa alla illegalità della
pena inflitta è stata posta per la prima volta con il ricorso per cassazione e non è
sorretta da adeguate allegazioni a suo sostegno. Essa, comunque, una omessa
contestazione di una aggravante, che non determinerebbe la illegalità, ma semmai
la illegittimità della pena inflitta, della quale il ricorrente potrà eventualmente
dolersi dinanzi Giudici dello Stato richiedente.
3. Dal rigetto del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod.
proc. pen.
Così è deciso, 19/05/2026