Extradition to Moldavia, detention conditions and assurance from the requesting State
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna all’autorità moldava di Sa.Ma., condannato dal Tribunale di Chisinau in data 13 dicembre 2018, con sentenza divenuta irrevocabile, alla pena di cinque anni di reclusione, per il delitto di lesioni personali gravi commesse in Moldavia il (Omissis).
2. Avverso la sentenza propone ricorso Sa.Ma., tramite il proprio difensore, con i motivi di seguito indicati.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per mancato accertamento del rispetto dei diritti fondamentali del giusto processo e della CEDU attesa l’avvenuta condanna in absentia dell’imputato, rimpatriato in Israele dopo poco il fatto, senza essere stato informato della pendenza di un procedimento penale a suo carico in Moldavia, con conseguente violazione del suo diritto di difesa e di consapevole partecipazione al processo.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la condanna del ricorrente era stata emessa rovesciando la reale dinamica dei fatti, senza alcun richiamo all’attività investigativa e alle prove testimoniali assunte. Infatti, non si era tenuto conto che Sa.Ma., giovane israeliano di origini palestinesi, era stato aggredito da un gruppo di moldavi ubriachi, per motivi razziali, e si era limitato a reagire per legittima difesa. Ne consegue che, poiché il procedimento penale è stato inquinato da pregiudizi razziali, la consegna del ricorrente deve essere negata anche per motivazione apparente della sentenza di condanna.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato doveroso approfondimento della condizione carceraria prevista per il ricorrente. Infatti, la generica informativa del Ministero della giustizia della Repubblica Moldava non ha risposto alle puntuali richieste contenute nell’ordinanza emessa il 15 luglio 2025 dall’Autorità giudiziaria italiana (non indica l’istituto definitivo di destinazione, il numero degli occupanti la cella, lo spazio individuale per persona), limitandosi a richiamare un’iniziale collocazione del ricorrente “in locali completamente isolati” nell’istituto penitenziario n. (Omissis) di C e non indicandone la durata, senza peraltro tenere conto delle gravi e certificate patologie neurologiche degenerative di Sa.Ma. che renderebbero la consegna lesiva del suo diritto alla salute, soprattutto alla luce dei diversi report provenienti da associazioni ed istituzioni internazionali. A detto ultimo riguardo, la sentenza impugnata ha ritenuto sufficiente l’informativa dello Stato moldavo nella quale mancano un piano clinico personalizzato, l’indicazione di una struttura ospedaliera di riferimento e la disponibilità effettiva e continua di farmaci e terapie. Anche in ordine alle dimensioni della cella e al periodo da svolgere all’aperto non risultano informazioni adeguate e sufficienti, anche per le difficoltà di deambulazione dell’estradando, e comunque non vi è alcuna specificazione circa la separazione del detenuto vulnerabile rispetto agli altri, non bastando il richiamo ad avere eliminato “gli effetti della subcultura criminale”.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione per il concreto rischio che il ricorrente, oltre a subire trattamenti inumani e degradanti in Moldavia, all’esito dell’espiazione della pena possa essere rimpatriato in Israele, dove è in atto una grave situazione umanitaria per il conflitto armato in corso, nonostante si tratti di un richiedente asilo. Questo impone la sospensione della decisione sino alla conclusione del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale e dell’eventuale fase di impugnativa giurisdizionale.
Infine, viene rappresentato come Sa.Ma. risieda in Italia con la moglie e i figli minorenni, così da imporsi la salvaguardia dell’unità familiare e di questi ultimi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il primo motivo di ricorso è aspecifico.
La questione sollevata dalla difesa riguarda la mancata conoscenza del procedimento penale moldavo da parte dell’estradando ostativa all’estradizione perché contraria ai principi della Convenzione europea sull’estradizione e alla CEDU.
La sentenza impugnata, con la quale il ricorso non si confronta, ha dato atto come la conoscenza effettiva da parte di Sa.Ma. del processo celebratosi in Moldavia risultasse: a) dall’espiazione di due giorni in custodia cautelare per avere accoltellato una persona al torace, determinando un rischio per la sua vita, con tentativo di fuga; b) dal confronto con la persona offesa risultante dal verbale del 23 ottobre 2013, citato nella sentenza di condanna; c) da una procedura di estradizione processuale dalla Russia, conclusasi con la riconsegna alle autorità moldave il 2 gennaio 2016, proprio per sottoporre Sa.Ma. al processo penale.
Ne consegue che l’estradando non può addurre di aver ignorato la pendenza del giudizio penale moldavo cui, invece, si è scientemente sottratto anche trasferendosi in Italia.
Peraltro, per consolidata giurisprudenza, la natura contumaciale del giudizio svoltosi nello Stato emittente non costituisce causa di rifiuto della consegna laddove l’ordinamento di tale Stato estero consenta alla persona condannata in absentia di chiedere, una volta venuta a conoscenza della relativa decisione, un nuovo processo che permetta di riesaminare il merito della causa e condurre, anche a mezzo dell’allegazione di nuove prove, alla riforma della condanna in sua presenza (Sez. 6, n. 42592 del 19/11/2024, Rv. 287122). Si tratta di condizioni consentite dall’ordinamento processuale moldavo, alla luce della previsione contenuta nell’art. 559 del cod. proc. pen. di quel Paese, tanto che lo stesso ricorso non ha contestato che un nuovo giudizio possa essere celebrato.
3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Alla luce della descrizione dei fatti risultanti dagli atti trasmessi dall’Autorità giudiziaria moldava la sentenza impugnata ha rilevato come il delitto sia avvenuto a seguito di una lite tra Sa.Ma. e la persona offesa in relazione “ad una ragazza”, escludendosi elementi da cui evincere che la condanna abbia omesso il pregiudizio o la persecuzione razziale.
L’introduzione di questo argomento, unitamente a quello dell’invocata legittima difesa, mira a sottoporre all’autorità giudiziaria interna una rivalutazione delle prove poste a base della sentenza emessa dallo Stato richiedente cui si intende dare esecuzione.
Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte che in tema di estradizione esecutiva per l’estero, nel regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, è inibita ogni rivalutazione del materiale probatorio sul quale si fonda la decisione esecutiva emessa dall’autorità giudiziaria straniera, dovendo il giudice nazionale compiere un esame solo formale del titolo esecutivo, in quanto l’adesione alla Convenzione presuppone il reciproco affidamento degli Stati contraenti e l’impegno a riconoscere validità ed efficacia delle rispettive sentenze (Sez. 6, n. 25526 del 03/06/2021, Mezini, Rv. 281534).
4. Il terzo motivo di ricorso, relativo alle condizioni di salute del ricorrente o al rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, è infondato.
4.1. Alle pagine 5-7 della sentenza impugnata risulta non soltanto che le carceri moldave assicurano assistenza sanitaria e farmacologica gratuita nel rispetto di standard nazionali ed internazionali, ma anche che la specifica patologia neurodegenerativa da cui l’estradando è affetto viene curata nell’istituto in cui questi sarà ristretto e comunque egli potrà avvalersi anche di assistenza sanitaria privata. Inoltre, la sentenza impugnata chiarisce come non soltanto le terapie farmacologiche attualmente assunte dal ricorrente possano essere proseguite anche durante il trasferimento all’estero, ma che Sa.Ma. si muove in modo agevole in diversi paesi stranieri, anche in aereo, e guida personalmente autovetture a noleggio, così da potersi escludere qualsiasi incompatibilità tra il suo stato di salute e la possibilità di affrontare l’estradizione e la detenzione.
La presente motivazione fa corretta applicazione del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di estradizione per l’estero, la Corte di appello deve valutare, anche attraverso la richiesta di informazioni complementari, le circostanze allegate dall’interessato in merito al rischio di sottoposizione ad un trattamento inumano o degradante, acquisendo informazioni “individualizzate” sul regime di detenzione che sarà riservato all’estradando, valutando, oltre alle condizioni generali esistenti nelle carceri dello Stato richiedente, anche alla luce delle sue condizioni di salute e di età, eventualmente ottenendo garanzie in ordine alla possibilità che l’interessato possa continuare ad essere curato nelle strutture penitenziarie dello Stato richiedente (Sez. 6, n. 8078, del 09/02/2021, Olgesashvilì Tamila, Rv. 280709-02).
4.2. Questa Corte, inoltre, in diverse pronunce ha escluso il rischio della sottoposizione a trattamenti degradanti nei confronti delle persone da estradare in Moldavia, proprio valorizzando l’affidabilità delle informazioni fornite dalle autorità istituzionali moldave (da ultimo, tra le tante, Sez. 6, n. 33858 del 17/09/2025, Cotos; Sez. 2, n. 37413 del 10/09/2024, Tufan; Sez. 6, n. 36579 del 18/09/2024, Rusu), mentre le deduzioni difensive ipotizzano la loro non veridicità, adducendo dati antecedenti a quelli acquisiti quali, ad esempio, il rapporto pubblicato il 13 settembre 2023 dal Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa.
Ai fini della presente decisione la Corte distrettuale ha utilizzato informazioni ufficiali successive all’ordinanza del 15 luglio 2025 e che danno conto dell’attuale situazione del penitenziario n. (Omissis) di C, in cui Sa.Ma. sarà detenuto in transito, in celle isolate, per 90 giorni, e poi trasferito nel carcere n. (Omissis) di L per l’esecuzione della pena, con celle singole o condivise al massimo in 4 persone, con superficie minima di 4 m2 per detenuto al netto degli arredi, in regime semi aperto di detenzione, con garanzia da rischi di violenze o sopraffazioni.
4.3. Alla luce di detti elementi di fatto può concludersi, come ritenuto dalla sentenza impugnata, che le rassicurazioni offerte dalla Moldavia escludano ostacoli alla consegna ex art. 705, comma 2, cod. proc. pen., in quanto fondate su informazioni attuali e individualizzate in relazione alla persona interessata alla procedura di consegna (Sez. 6, n. 22818 del 23/07/2020, Balcan, Rv. 279567), sia con riferimento all’adeguatezza delle strutture penitenziarie, sia circa il concreto trattamento. che sarà riservato all’estradando con riferimento alle condizioni detentive di entrambi gli istituti di destinazione, anche tenendo conto della sua condizione di salute.
A fronte di notizie ufficiali e personalizzate, istituzionalmente acquisite dalla Corte di appello a settembre 2025, le deduzioni difensive risultano generiche sotto diversi profili: si limitano ad ipotizzare la loro non veridicità; producono informazioni antecedenti a quelle acquisite (incluse quelle, generali e sintetiche, del “Moldova Report 2024” della Commissione europea); non si confrontano con gli elementi di fatto riportati dalla sentenza impugnata che dà specificamente atto (pagg. 5 e ss.) degli spazi e delle condizioni garantite al ricorrente in entrambi i penitenziari (sul punto, con riferimento specifico alla Repubblica Moldava e al
carcere n. 13 di Chisinau, si vedano, da ultimo, Sez. 6, n. 1106 del 12/12/2024, dep. 2025, Anton; Sez. 6, n. 36579 del 18/09/2024 e Sez. 6, n. 30318 del 13/04/2024 cit.).
4.4. A ciò deve aggiungersi che, a seguito del richiamato Rapporto del 13 settembre 2023 del Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa, come già sottolineato in altra sentenza condivisa di questa Sezione (Sez. 6, n. 1106 del 12/12/2024, dep. 2025, Anton), il Governo moldavo ha presentato una dettagliata relazione, in data 3 novembre 2023, pubblicata sul sito del Consiglio d’Europa, in cui ha esposto le informazioni sulle misure concretamente assunte per dare attuazione a tutte le Raccomandazioni formulate.
In particolare, sono stati indicati i provvedimenti legislativi e ministeriali adottati per ridurre il sovraffollamento degli istituti penitenziari e migliorarne le condizioni, tra i quali si segnalano, a titolo esemplificativo, in questa Sede: il disegno legislativo per l’applicazione di pene alternative alla detenzione; gli esiti della legge sull’amnistia all’ottobre del 2023; il programma del Ministero della giustizia sull’eliminazione delle gerarchie informali tra i detenuti; l’approvazione, il 29 dicembre 2022, del regolamento sull’organizzazione dell’assistenza medica dei detenuti negli istituti penitenziari.
Con specifico riferimento al carcere n. (Omissis) di C si è dato atto che: a) si è provveduto alla sua riprogettazione (i cui requisiti sono stati presentati il 6 febbraio 2023); b) la sezione anti-tortura della Procura generale è intervenuta il 29 settembre 2023 a C per svolgere indagini su casi di abuso e non risultano più segnalate violenze del personale nei confronti dei detenuti; c) sono stati avviati corsi di formazione degli operatori con approvazione di un codice etico; d) sono state eseguite le riparazioni in circa 188 celle ed altre concrete attività volte al miglioramento dei servizi e delle strutture; e) sono state adottate dalla direzione dell’istituto penitenziario misure per ampliare il programma di attività fuori dalle celle, intensificando le attività lavorative e di risocializzazione, e tutti i minorenni sono stati trasferiti in altro istituto.
5. L’ultimo motivo di ricorso è generico.
Il ricorrente teme che all’esito dell’espiazione della pena possa essere reinviato nel suo Paese di provenienza, Israele, e a tal fine rappresenta di avere proposto domanda come richiedente asilo tanto da imporsi la sospensione della procedura estradizionale.
Va premesso che secondo questa Corte non vi è alcuna pregiudizialità tra il procedimento di estradizione e quello di protezione internazionale, cosicché il primo non deve essere sospeso nelle more dell’esame della richiesta di protezione internazionale, in attesa dell’esito, e l’estradizione non può essere rifiutata per la sola pendenza di tale procedimento (Sez. 6, n. 29910 del 12/06/2019, Touji, Rv. 276465). Peraltro, nel caso di specie, la questione non si pone in quanto, come correttamente argomentato dalla sentenza impugnata, la richiesta di asilo riguarda la protezione internazionale richiesta allo Stato italiano con riferimento allo Stato di provenienza, cioè Israele, e non già con riferimento allo Stato che ha richiesto l’estradizione, cioè la Moldavia.
Altrettanto generica è la questione posta in ordine al radicamento in Italia del ricorrente e alla conseguente tutela del rapporto genitoriale con i figli minorenni ivi residenti che, per consolidata giurisprudenza, in tema di estradizione verso l’estero, rientra nell’esclusiva sfera di competenza del Ministro della giustizia, in presenza dello stabile radicamento dell’estradando nel territorio nazionale (Sez. 6, n. 8078 del 09/02/2021, Olgesashvili, Rv. 280709).
6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Dispone, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Così deciso in Roma il 27 novembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2025.
