Extradition to Moldova and need for specific assurance on detention conditions

Extradition
🇮🇹Italy🇲🇩Moldova
Reversal and remand
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
23/07/2020
Decision number
22818/2020
Main ground
Art. 3 ECHR
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
Where information from authoritative and reliable sources is available—first and foremost in light of the findings of the european court of human rights in judgments concerning the requesting state, as well as the reports of 30 june 2016 and 13 december 2018 of the european committee for the prevention of torture of the council of europe (cpt), and the united nations report of 21 december 2017 on prison overcrowding and degrading treatment in moldovan prisons—the judicial authority must assess and weigh the concrete risk that the requested person may be exposed to inhuman or degrading treatment. Such risk must be evaluated in connection with the conditions of detention in the prisons of the requesting state, particularly where linked to overcrowding or other structural, rather than merely contingent, deficiencies.
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Extradition to Moldova and need for specific assurance on detention conditions, Italian Supreme Court, 23 July 2020, No 22818/2020, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/extradition-moldova-specific-assurance-detention-conditions-italy-moldova-7-2020
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha pronunciato decisione favorevole alla consegna di B.V. alle competenti Autorità della Moldavia, in relazione alla richiesta di estradizione per la esecuzione della sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Chisinau del 4 ottobre 2018, passata in giudicato in data 4 novembre 2018, relativa ad una pena complessiva di anni quattro e mesi sei di reclusione per i reati di corruzione previsto dall’art. 325 c.p. moldavo e di truffa aggravata di cui all’art. 190 del medesimo c.p..

A seguito del suo arresto del (OMISSIS) ed all’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, poi sostituita con quella degli arresti domiciliari, la Corte di appello di Bologna non ha ravvisato la sussistenza di condizioni ostative all’accoglimento della domanda di estradizione riferite ai trattamenti disumani e alle condizioni delle carceri in Moldavia, in difetto di allegazione di documentazione idonea a dimostrare la condizione disumana del sistema carcerario moldavo.

2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d’appello, il difensore di fiducia di B.V. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi qui di seguito illustrati.

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 698 e 705 c.p.p., per l’omessa valutazione delle ragioni che avrebbero giustificato il rifiuto dell’estradizione ai sensi dell’art. 705 c.p.p., comma 2, lett. c), poichè la consegna alla Moldavia comporterebbe il rischio di subire trattamenti disumani, in violazione dei diritti fondamentali della persona. A questo proposito, lamentano che la Corte territoriale, si è limitata ad addurre l’esistenza di un onere di allegazione da parte della difesa, senza prendere in alcuna considerazione le notizie sulla condizione delle carceri in Moldavia, che sarebbero state già oggetto di segnalazioni e condanne da parte della Corte Europea dei diritti Dell’Uomo, come la sentenza n. 1122 del 13/11/2012, ad altre sentenze di condanna emesse negli anni 2006/2007/2011/2012/2013/2017.

Si citano altresì come fonte aperte il Rapporto del 30 giugno 2016 del Comitato Europeo per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa (CPT), ed il Rapporto dell’ONU del 21 dicembre 2017 con cui sarebbero state segnalate problematicità sul tema del sovraffollamento carcerario e del trattamento degradante nelle carceri della Repubblica Moldava, ed infine il rapporto del 13 dicembre 2018 del citato CPT che ha segnalato il problema del controllo delle carceri da parte di bande criminali colluse con le guardie carcerarie.

Si censura la decisione della Corte di appello che non si è, pertanto, premurata di richiedere garanzie alla Stato estero sulle condizioni in cui l’estradando dovrà in concreto espiare la pena, come anche l’assenza di indicazioni sull’istituto di pena moldavo in cui il B. verrebbe ad essere collocato. A riscontro di quanto dedotto, è stata allegata al ricorso una sentenza della Corte di appello di Trento del 15/02/19 che ha negato l’estradizione alla Moldavia in ragione della pessima situazione carceraria (riferita in particolare al carcere di Chisinau).

2.2. Con il secondo motivo deduce la mancanza di motivazione sulla valutazione della sussistenza del pericolo in capo al B. di essere sottoposto a trattamenti disumani e/o degradanti nelle carceri della Repubblica di Moldavia.

3. Si deve dare atto che è si è proceduto alla trattazione orale del ricorso per la tempestiva richiesta avanzata dal difensore, avv.to Carlo Benini, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ex art. 83, comma 12-ter, convertito con modificazioni con la L. 24 aprile 2020, n. 37, presentata nel prescritto termine di venticinque giorni liberi prima dell’udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Secondo la giurisprudenza di legittimità incombe sull’estradando un preciso onere di allegazione degli elementi e delle circostanze idonei a fondare il timore che l’estradizione preluda alla sua sottoposizione nello Stato richiedente a trattamento incompatibile col rispetto dei diritti fondamentali della persona (Sez. 6, n. 38850 del 18.9.2008, Rv. 241261).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto non adempiuto siffatto onere con motivazione che non affronta però in alcun modo il tema della affidabilità delle fonti informative aperte che il ricorrente ha posto a fondamento del ricorso e delle conclusioni formulate in sede di discussione del giudizio trattato dalla Corte di appello.

D’altra parte se le problematiche carcerarie sono note ed ufficiali, perchè risultano da fonti aperte internazionali accreditate (come condanne della Corte Edu; Rapporti ONU e altri organismi internazionali) è onere del Giudice che decide sulla domanda di estradizione formulare una richiesta di integrazione di informazioni allo Stato richiedente per specificare in concreto quale sarà il trattamento penitenziario riservato all’estradando ex art. 13 della Convenzione Europea di Estradizione (in quale carcere, e quali sono le relative condizioni di affollamento o le soluzioni adottate per le altre segnalate problematiche da parte del CPT del Consiglio d’Europa attinenti il controllo da parte di bande criminali).

A fronte di informazioni provenienti da fonti autorevoli e accreditate e prima di tutto alla luce di quanto rilevato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo in sentenze riguardanti lo Stato richiedente (fra le altre la sentenza n. 7101 del 2016, Malai contro Moldova; n. 32844 del 2017, Hadji contro Moldova, Plotnicova contro Moldova e Pocasovschi contro Moldova) oltre che delle segnalazioni emergenti dai Rapporti del 30 giugno 2016 e 13 dicembre 2018 del Comitato Europeo per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa (CPT), dal Rapporto dell’ONU del 21 dicembre 2017 sul tema del sovraffollamento carcerario e del trattamento degradante nelle carceri della Repubblica Moldava, deve essere verificato e ponderato il concreto rischio che il soggetto, di cui è chiesta la consegna, possa trovarsi esposto all’eventualità della sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, correlati alle condizioni degli istituti carcerari di detto Stato estero, in ragione del sovraffollamento o di altri problemi strutturali e non puramente contingenti.

Si deve anche ricordare come già in sede di legittimità siano state di recente ribadite le condizioni di concreto rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti, correlate con le condizioni di affollamento di diversi istituti penitenziari della Repubblica di Moldavia, tra cui anche in particolare l’istituto di Chisinau (vedi Sez. 6, n. 49549 del 4/12/2019, Dotin; Sez. 6 n. 22884 del 5/03/2019, Rosca).

D’altro canto, in presenza di una situazione di allarme, originata dall’accertata esistenza di condizioni di rischio, la necessaria verifica implica che siano acquisite specifiche assicurazioni dallo Stato di emissione, che non possono solo concernere profili di carattere generale, ma devono essere individualizzate in relazione alla situazione riguardante il soggetto interessato alla procedura di consegna.

Di qui il vizio di motivazione della sentenza impugnata occorrendo assumere informazioni sul tipo di trattamento carcerario cui sarebbe specificamente sottoposto il ricorrente.

In tal senso va per intero richiamato quanto sul punto illustrato nella sentenza Barbu (Cass. Sez. 6, n. 23277 del 1/6/2016, Barbu, Rv. 267296), sia pure con riguardo alla differente disciplina del mandato di arresto Europeo, ai fini del tipo di informazioni necessarie e delle conseguenze che possono discendere dalla mancanza di risposte adeguate allo scopo.

La consegna sarà quindi disposta se l’autorità giudiziaria di esecuzione escluda, all’esito di informazioni individualizzate, un rischio concreto di trattamento inumano o degradante rispetto alla persona richiesta con l’estradizione, verificando in quale carcere il ricorrente sarebbe ristretto e le condizioni di detto istituto.

L’autorità giudiziaria di esecuzione dovrà poi rinviare la propria decisione sulla consegna fintantochè non ottenga – entro un termine ragionevole informazioni complementari che le consentano di escludere la sussistenza di un siffatto rischio.

La sentenza va dunque annullata, con rinvio per nuovo esame del capo relativo al trattamento carcerario, nei termini fin qui esposti.

La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020