Extradition without treaty: the Italian authority may not apply the “simplified” evidentiary regime (Palermo Convention)

Extradition
🇮🇹Italy🇰🇼Kuwait
Reversal and remand
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
10/12/2025
Decision number
2908/2026
Main ground
Art. 3 ECHR
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
In matters of extradition for prosecution to a foreign State, the Italian judicial authority, when assessing the existence of serious indications of guilt as required under Article 705(1) of the Italian Code of Criminal Procedure in the absence of an extradition treaty with the requesting State, may not apply the “simplified” evidentiary regime set out in Article 16 of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, concluded on 15 November 2000 and implemented by Law No. 146 of 16 March 2006, since that Convention does not have the legal nature of an extradition treaty.
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Extradition without treaty: the Italian authority may not apply the “simplified” evidentiary regime (Palermo Convention), Italian Supreme Court, 10 December 2025, No 2908/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/extradition-no-treaty-palermo-convention-simplified-evidence-not-applicable-italy-kuwait-10-12-2025
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma disponeva la consegna di Al.Fa. in favore dell’Autorità giudiziaria dello Stato del Kuwait in esecuzione di un mandato di arresto emesso il 26 novembre 2024 dall’Ufficio del Procuratore dello Stato del Kuwait, perché sottoposto ad indagini per il reato di riciclaggio: reato che il predetto Al. avrebbe commesso tra il 2013 e il 2016, ricevendo bonifici per la somma complessiva di 155.000,00 Dollari americani da parte del di lui genitore, già condannato in via definitiva alla pena dell’ergastolo per il reato di peculato ai danni dell’ente governativo del Kuwait “Public Institution For Social Security Fund” ( PIFSS) presso cui svolgeva le funzioni di direttore generale.

2. Avverso il provvedimento, Al.Fa., per il tramite dei difensori di fiducia, ha proposto ricorso con la formulazione dei motivi di seguito sintetizzati, conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Ha dedotto:

– con il primo motivo, violazione di legge, in relazione all’art. 700, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., e vizio di motivazione in tutte le sue declinazioni in ordine alla ritenuta giurisdizione dello Stato del Kuwait posto che nel mandato di arresto si assume che il reato di riciclaggio è stato commesso “al di fuori dello Stato del Kuwait”.

In assenza di un trattato e/o una convenzione di estradizione era onere dello Stato richiedente esplicitare nel mandato di arresto le ragioni della propria giurisdizione in ordine a reati commessi fuori dal proprio territorio;

– con il secondo motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 704, comma 2, e 526, comma 1, cod. proc. pen., agli art. 111 Cost. e 6CEDU, nonché vizio di motivazione per violazione del principio del contraddittorio e lesione del diritto di difesa.

La Corte di appello acquisiva ed utilizzava ai fini della decisione la documentazione, che veniva depositata in Cancelleria il 19 settembre 2025 dallo Stato del Kuwait in risposta alle deduzioni difensive e che, tuttavia, veniva visionata dalla difesa solo il successivo 22 settembre, tre giorni prima dell’udienza fissata per il 25 settembre. In tal modo, il ricorrente non era stato posto nelle condizioni di replicare efficacemente e di introdurre prove contrarie, vieppiù in ragione della mole dei documenti prodotti.

La Corte di appello, dunque, non avrebbe potuto e dovuto utilizzare gli atti in questione a fondamento della propria decisione in punto di valutazione della gravità indiziaria;

– con il terzo motivo, violazione di legge, in relazione all’art. 705, comma 1, cod. proc. pen. e all’art. 16, comma 8, della Convenzione nelle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata, nonché vizio di motivazione in tutte le sue declinazioni in ordine alla gravità degli indizi di colpevolezza a carico dell’estradando.

Il citato articolo 16 – relativo al regime di prova “semplificato” – non troverebbe applicazione nel caso in esame, posto che la norma – pur includendo il reato di riciclaggio – si riferisce, tuttavia, ai reati “di natura transnazionale e che vedono coinvolto un gruppo di criminale organizzato”. Nondimeno, l’art. 1 della citata Convenzione nel definire la nozione di “gruppo criminale” fa riferimento ad un gruppo “strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone, che agiscono al fine di commettere uno o più reati …”; dunque, l’art. 1 in esame tratteggia la figura del reato associativo che, tuttavia, nel caso di specie, non è stato contestato al consegnando, ipotizzandosi, piuttosto, una ipotesi di concorso nel reato con i familiari.

La Corte di appello, pertanto, in assenza di un trattato di estradizione – tale non potendosi qualificare la Convenzione citata – avrebbe dovuto applicare l’art. 705, comma 1, cod. proc. pen., operando una verifica, attenta e pregnante, del materiale indiziario, valutando la documentazione eventualmente inviata dallo Stato richiedente e tenendo conto delle prove e degli elementi a discarico forniti dalla difesa.

Ed ancora, rileva il ricorrente, l’art. 16, comma 8, della citata Convenzione, in ogni caso, non indica lo standard probatorio da seguire, quanto piuttosto contiene l’invito ad adoperarsi per semplificare i relativi requisiti probatori. Ma, lo Stato italiano non ha normato la materia, di guisa che trova applicazione l’art. 705 cod.proc. pen, sicché la Corte di appello avrebbe dovuto svolgere un giudizio pieno sulla gravità indiziaria.

Osserva il ricorrente che la documentazione prodotta dallo Stato del Kuwait non fornisce un quadro connotato da gravi indizi di colpevolezza in capo al consegnando (par. 37) posto che: a) non vi sono elementi per ritenere che il conto corrente -su cui sarebbero confluite le somme provento del reato di peculato commesso dal genitore del Al. – fosse nella disponibilità del consegnando; b) le somme di danaro, confluite con bonifico su detto conto, provenivano da un conto corrente acceso dal genitore del consegnando presso la Citibank e su cui erano stati versati anche cospicui redditi di sicura provenienza lecita, la cui entità quindi era compatibile con gli importi bonificati; c) la documentazione svizzera avrebbe consentito di escludere il dolo del reato di riciclaggio in capo al consegnando;

– con il quarto motivo, violazione di legge, in relazione all’art. 705, comma 2, cod. proc. pen., e vizio di motivazione per avere la Corte di appello sia ignorato sia travisato il contenuto di numerosi report, provenienti da organizzazioni internazionali accreditate, sul sistematico uso della tortura e sul ricorso a maltrattamenti ai danni dei detenuti da parte della Polizia e delle Forze di sicurezza nonché sulla reiterata violazione dei diritti umani, nonostante lo Stato del Kuwait avesse da tempo assunto l’impegno di adottare misure per prevenire l’abuso delle Forze dell’Ordine (come nel caso della detenuta Ma.La.).

La Corte di appello avrebbe, inoltre, dovuto verificare l’indipendenza della Autorità giudiziaria, posto che dai report internazionali risulta come la competenza a decidere sulle nomine e progressione in carriera dei Giudici spetti all’Emiro e al Ministro della Giustizia, con inevitabili riflessi sulla equità del processo.

In ultimo la Corte di appello avrebbe, anche, omesso di valutare le particolari condizioni di salute di Al., bisognoso di cure che possono essere assicurate solo in centri specializzati.

3. Alla odierna udienza – che si è svolta in presenza delle parti – il Pubblico Ministero e i difensori hanno concluso come riportato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va accolto, nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.

2. E’ inammissibile perché non proponibile per la prima volta in sede di legittimità, a tenore dell’art. 609, comma 2, cod,. proc. pen., l’eccezione di difetto di giurisdizione dello Stato del Kuwait, non risultando che la quaestio iuris sia stata dedotta innanzi ai Giudici di appello.

Ad ogni buon conto, essa è anche manifestamente infondata, essendo consolidato principio di diritto quello secondo cui tutte le questioni di natura processuale vanno fatte sollevate innanzi all’Autorità Giudiziaria dello Stato richiedente la consegna.

3. Il motivo – inerente alla tardività della produzione documentale e alla connessa violazione del diritto di difesa – è manifestamente infondato.

Dalla disamina del fascicolo – ammesso in sede di legittimità quando è censurata una violazione della legge processuale (ex multis, Sez. U, n. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 229092) – risulta che la documentazione venne depositata dallo Stato del Kuwait il 18 settembre 2025, a seguito delle deduzioni del ricorrente in punto di “gravità indiziaria”, e formalmente ammessa nel corso della udienza svoltasi il 25 settembre 2025 nel contraddittorio delle parti.

Le parti processuali, dunque, sono state poste in grado di interloquire sull’an e quomodo dell’acquisizione, potendo anche rappresentare eventuali difficoltà nella conoscenza e disamina dell’incarto. Tanto non solo non risulta sia accaduto, ma lo stesso il ricorrente si è sottoposto ad esame, fornendo una alternativa versione dei fatti, ed ha, con il presente ricorso, articolato plurimi motivi sulla valenza “indiziaria” delle citate fonti dichiarative.

3.1. Va, poi, evidenziato come la documentazione – entrata a far parte del patrimonio cognitivo del Giudice procedente – provenga da soggetto legittimato, potendo lo Stato richiedente la consegna partecipare al processo ex art. 702 cod. proc. pen., e come essa sia acquisibile anche ai sensi dell’art. 16, comma 6, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (c.d. Convenzione di Palermo), ratificata dall’Italia con la legge del 16 marzo 2006 n. 146 e dal Kuwait nel 2003.

4. Con il terzo motivo il ricorrente contesta il decisum della Corte di appello sotto il profilo inerente alla valutazione della gravità indiziaria.

Il motivo è fondato.

Deve a tale riguardo ribadirsi, alla luce di un costante insegnamento di questa Suprema Corte, che in tema di estradizione processuale, quando manca il Trattato di estradizione o esso, là dove esistente, non prevede la valutazione da parte dello Stato italiano dei gravi indizi di colpevolezza, l’Autorità giudiziaria italiana, ai sensi dell’art. 705, comma 1, cod. proc. pen., non può limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l’esistenza di elementi a carico dell’estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente. Ciò al fine di accertare se dalla documentazione trasmessa in uno alla richiesta di estradizione risultino in effetti evocate le ragioni per le quali l’autorità dello Stato richiedente ha ritenuto la fondatezza dell’ipotesi accusatoria (ex multis, Sez. 6, n. 43170 del 17/07/2014, Malatto, Rv. 260042; Sez. 6, n. 43245 del 26/09/2013, Inchingalo Ode, Rv. 257460).

Ebbene, nel caso in esame, lo Stato italiano e lo Stato del Kuwait non hanno stipulato un trattato di estrazione. Nondimeno i Giudici del merito hanno ritenuto applicabile il regime di prova “semplificato”, previsto dall’art. 16, comma 8, della già citata Convenzione di Palermo, ritenendo che essa fosse parificabile al Trattato di estradizione, per quanto poi, nella parte motiva, abbiano ritenuto che la valutazione operata sia rispondente anche ai criteri di maggior rigore previsti dall’art. 705, comma 1, cod. proc. pen.

4.1. La valutazione operata in parte qua dalla Corte di appello è censurabile per due ordini di motivi.

In primo luogo, è il caso di rilevare che la indicata Convenzione – stando anche a quanto chiaramente enunciato dall’art. 1 della legge di ratifica – persegue lo scopo primario di fissare regole funzionali ad assicurare una effettiva cooperazione tra tutti gli Stati firmatari e ciò al fine di rafforzare e rendere più efficace il contrasto di fenomeni criminali oltre confine. Si è, infatti, cercato di rendere, quanto più possibile, omogeneo il piano di azione degli Stati-membri, mediante l’obbligo convenzionale di incriminare determinate tipologie di attività illecite, riconducibili a gruppi criminali internazionali, nonché mediante la previsione di forme di cooperazione giudiziaria e di polizia per rendere più efficaci gli strumenti investigativi, in un quadro concertato di specifiche procedure di assistenza giudiziaria, estradizione, trasferimento dei giudizi, sequestro e confisca dei proventi di reato.

Peraltro, per quanto di interesse in questa sede, gli ulteriori commi del già citato art. 16 dispongono che per quegli Stati che non consentono l’estradizione in assenza di trattato, essa diviene la “base legale” per l’estradizione di detti reati; viceversa, per quegli Stati che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato, la medesima disposizione si limita ad imporre agli stessi di riconoscere ai suddetti illeciti natura di reato estradabile. Comunque, in entrambi i casi, il citato articolo stabilisce significativamente che la procedura estradizionale resta per il resto subordinata alle condizioni previste dal diritto della Parte richiesta o dai trattati, se esistenti.

4.2. Dunque, l’esplicito riferimento della Convenzione di Palermo al diritto interno dello Stato richiesto e/o alle norme previste dai Trattati di estradizione, eventualmente stipulati tra gli Stati, è un primo argomento di ordine logico da cui desumere la netta distinzione tra la Convenzione in oggetto e il Trattato di estradizione.

Giova poi osservare che il Trattato di estradizione – solitamente bilaterale -presenta un oggetto circoscritto, limitandosi a fissare le regole e le condizioni per la consegna di una persona da uno Stato (richiesto) a un altro (richiedente), affinché venga processata o sconti una pena per reati in relazione ai quali sia stato già condannato.

Inoltre, come già rilevato da questa Corte di legittimità, lo Stato italiano non subordina la concessione dell’estradizione alla esistenza di un trattato, fatta salva l’eccezione prevista dall’art. 26 della Costituzione dell’estradizione del cittadino italiano, di guisa che l’unico obbligo nascente per l’Italia dall’art. 16 della Convenzione citata è quello di considerare le condotte, ivi previste, fatti – reato per i quali va disposta l’estradizione.

4.3. Ed ancora, nell’incipit del più volte citato art. 16 si dà atto che il regime di “prova semplificata ” si applica “ai reati previsti dalla presente Convenzione o nei casi in cui un reato di cui all’articolo 3, paragrafo 1 a) o b), coinvolga un gruppo criminale organizzato …”.

A tal fine, l’art. 3 – nel delimitare l’ambito di applicazione della Convenzione – contempla un catalogo di reati, tra cui rientra anche il riciclaggio contestato al consegnando, se commessi da “gruppi organizzati con aspetti transnazionali”.

Tale nozione trova una sua definizione nella stessa Convenzione, che, del resto, proprio in forza della richiamata legge n. 146 del 2006 di ratifica ed esecuzione, è stata recepita, nella sua interezza, nel nostro ordinamento giuridico. Ed infatti, a mente dell’art. 2, punto a), “gruppo criminale organizzato” è “un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”. Si legge poi al punto e) dello stesso art. 2, che per “gruppo strutturato” si deve intendere quel gruppo “che non si è costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata”.

4.4. Ebbene, come già rilevato da questa Corte (cfr Sez. Un., n. 18374 del 31/01/2013, Adami e altri, Rv 255034; in motivazione cfr anche Sez. 6, n. 10060 del 09/01/2025, Clini, Rv.287704), si è al cospetto “di nozione composita, dai tratti descrittivi ben distinti da quelli che connotano le nozioni di concorso di persone nel reato di cui all’art. 110 cod. pen. e di associazione per delinquere di cui all’art. 416 cod. pen. “Gruppo organizzato” è, certamente, un quid pluris rispetto al mero concorso di persone (Sez. 6, n. 7470 del 21/01/2009, Colombu, Rv. 243038), ma è – con pari certezza – un minus rispetto alla associazione per delinquere. Per la sua configurazione è, infatti, richiesta soltanto una certa stabilità dei rapporti, un minimo di organizzazione senza formale definizione dei ruoli, la non occasionalità od estemporaneità della stessa, la costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale; invece, ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 416 cod. pen., anche alla luce di ricorrente lettura di questa Corte, occorrono un’articolata organizzazione strutturale, seppure in forma minima od elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione dei ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata di reati (tra le altre, Sez. 6, n. 3886 del 07/11/2011, dep. il 31/01/2012, Papa, Rv. 251562)”.

4.5. In questa prospettiva, dunque, la fattispecie al vaglio non rientra nell’accezione di “gruppo organizzato” – presupposto, come visto, necessario perché trovi applicazione il regime di “prova semplificata” previsto dall’art. 16 della Convenzione di Palermo. Ed invero, si contesta il delitto di riciclaggio in concorso (ex artt. 110 e 648 cod. pen.), perché Al.Fa. avrebbe ricevuto e reimpiegato i proventi dell’attività delittuosa posta in essere dal padre, Fa.Al.

Quindi, in conclusione, la Corte di merito ha errato nel ritenere applicabile il regime probatorio “semplificato” di cui all’art. 16 della Convenzione di Palermo sia perché detta Convenzione, sul piano tecnico – giuridico, non ha natura di Trattato di estradizione, sia perché, in ogni caso, le norme della Convenzione hanno un perimetro di applicazione ben definito e circoscritto e in esso non vi rientra la fattispecie in contestazione.

5. Sulla scorta di quanto premesso, la valutazione del fumus commissi delicti andava, dunque, effettuata alla stregua del parametro indicato dall’art. 705, comma 1, cod. proc. pen., secondo la constante interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità di cui innanzi si è dato atto.

5.1. Ebbene – per quanto i Giudici di appello, nella parte motiva della sentenza, abbiano comunque precisato di avere rispettato i parametri di valutazione della norma codicistica richiamata – dalla sentenza impugnata e dalla documentazione inviata dallo Stato richiedente, non risulta compiutamente delineata, allo stato, una ragionevole base indiziaria idonea a verificare, secondo l’impostazione ricostruttiva dei fatti riferibile alla prospettiva dello Stato richiedente, il ruolo concretamente assunto dall’estradando nella sequenza delle diverse fasi temporali entro cui l’intera vicenda storico-fattuale si sarebbe dispiegata e le modalità della sua partecipazione, a titolo concorsuale, nella realizzazione del delitto di riciclaggio, oggetto della richiesta.

Non risponde all’onere di motivazione la impugnata sentenza, là dove si è ritenuto che i proventi del peculato fossero entrati nella disponibilità del consegnando, benché il conto corrente – su cui furono depositate le somme per il tramite di bonifici, provenienti da un conto acceso presso la Citibank e recanti come causale la dicitura “outoging funds transfer Fa.Al.”- fosse cifrato e dunque in assenza di elementi per ricondurne, anche solo a livello di gravità indiziaria, la titolarità o anche la sola disponibilità allo Al.

Ma, soprattutto, la valutazione della Corte di appello presenta vistosi deficit di completezza nella parte in cui ha omesso la valutazione delle risultanze della consulenza contabile, disposta dal Pubblico Ministero procedente. Ebbene i difensori hanno rilevato come sul conto corrente, acceso presso la Citibank e da cui erano partiti i 36 bonifici versati sul conto corrente cifrato, erano stati depositati anche redditi tracciabili e di provenienza lecita, mentre il danaro di provenienza sospetta e illecita era presente nella ridotta misura percentuale del 40%.

La Corte di merito, nonostante le specifiche censure difensive, non ha considerato, per un verso, che l’indicato conto acceso preso la Citibank era per lo più composto da provvista lecita, e, per altro verso, che l’importo complessivo delle somme bonificate nell’arco di quattro anni, qualora effettivamente riferibili allo Al., erano compatibili con i guadagni leciti del di lui padre. Quest’ultimo, infatti, – oltre ad essere stato direttore dell’ente governativo in Kuwait – aveva rivestito cariche e funzioni prestigiose, percependo redditi elevati e ulteriori rispetto a quelli lavorativi.

6. Sono, altresì, fondate anche le censure relative al rischio che il consegnando, in caso di estradizione, possa essere sottoposto a trattamenti disumani e a torture.

Il percorso motivazionale, tracciato dai Giudici di merito in parte qua, poggia sulle sole generiche raccomandazioni pervenute dallo Stato del Kuwait, senza tuttavia il necessario e opportuno confronto con i dati forniti dai numerosi e recenti report, provenienti da organizzazioni internazionali accreditate: report che rappresentano una situazione fortemente critica, sia in punto di rispetto dei diritti fondamentali sia di terzietà e indipendenza della magistratura.

7. Alle sopra esposte premesse segue l’annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, per un nuovo giudizio che tenga conto delle segnalate criticità.

P.Q.M

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.