Extradition to Pakistan and risk of the death penalty

Extradition
🇮🇹Italy🇵🇰Pakistan
Denied
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
25/03/2026
Decision number
16482/2026
Main ground
Precautionary Measure
Extradition type
Extradition
Language
Italian
Keywords / Topics
Death penalty
🇬🇧 Summary
In the absence of an extradition treaty between Italy and Pakistan, the rules of the Italian legal system apply, in particular Article 698(2) of the Italian Code of Criminal Procedure, which does not allow “prosecutorial” extradition to a foreign State (nor the application of a coercive measure) where the offence for which extradition is sought is punishable by death in the requesting State. Indeed, in the absence of a final foreign judicial decision excluding the application of the death penalty in the specific case, the Italian judicial authority has no margin of discretion. Consequently, under the current legal framework, no decisive weight may be attached to the assurances contained in the “certificate of moratorium on capital punishment” attached by the Pakistani authorities to the extradition request, stating that the Government of that State has suspended executions and that, should the death penalty be imposed, it would not be carried out without the prior consent of the Italian Government.
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Extradition to Pakistan and risk of the death penalty, Italian Supreme Court, 25 March 2026, No 16482/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/extradition-pakistan-risk-death-penalty-italy-3-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

Il cittadino xxx, attraverso il proprio difensore, impugna l’ordinanza del Giudice delegato della Corte di appello di Salerno che ha convalidato il suo arresto e ne ha disposto la custodia cautelare in carcere a fini estradizionali.
Nei suoi confronti, la Repubblica islamica del Pakistan ha avanzato richiesta di estradizione per l’esecuzione di un mandato d’arresto emesso nel marzo 2012 dall’Autorità giudiziaria di xxx in relazione ai delitti di omicidio e rapina.

La Corte di appello, pur rilevando che, nell’ordinamento pakistano per il delitto di omicidio è astrattamente prevista la pena di morte, ha ritenuto di non poter escludere che detto mandato si fondi su una sentenza definitiva con cui sia stata irrogata una pena diversa da quella, potendo in tal caso darsi esecuzione all’estradizione a norma dell’art. 698, comma 2, cod. proc. pen.; ha, quindi, ravvisato il pericolo di fuga, essendo l’estradando in possesso di un biglietto aereo per Barcellona, in partenza il giorno stesso del suo arresto.

Il ricorso rassegna due doglianze.
2.1. La prima consiste nella violazione dell’art. 698, comma 2, cit., trattandosi di estradizione c.d. “processuale”, finalizzata, cioè, all’esecuzione di un provvedimento restrittivo cautelare e non di una sentenza definitiva di condanna, come si evince dall’esclusivo riferimento, negli atti della procedura, ad un mandato di cattura emesso dall’Autorità giudiziaria pakistana. In quanto tale, dunque, l’estradizione non sarebbe consentita, a norma del comma 1 del medesimo art. 698, trattandosi di reato astrattamente punito con la pena di morte e, perciò, sussistendo il pericolo di violazione di un diritto fondamentale dell’estradando.

2.2. Il secondo motivo censura l’illegittimità della convalida dell’arresto, per violazione degli artt. 705, comma 2, lett. c), e 714, comma 3, cod. proc. pen., in quanto disposta per un reato per il quale l’estradizione, per le ragioni anzidette, non sarebbe consentita (si cita, a sostegno, l’affermazione in tal senso contenuta nella sentenza n. 22945 del 2024 di questa Corte).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
1.1. In primo luogo, deve ritenersi apodittico l’assunto per cui la domanda estradizionale si fonderebbe su una sentenza definitiva di condanna, giustificato dalla Corte d’appello in ragione del fatto che il reato oggetto d’addebito risalirebbe a circa quindici anni or sono ed il mandato di cattura risulta emesso a marzo del 2012.

In verità, semmai così fosse, sarebbe per lo meno sorprendente che, in nessuna parte di tale domanda, si rinvenga un riferimento ad una sentenza di condanna; ma, soprattutto, i Giudici distrettuali trascurano che, al punto 6) della richiesta, si legge espressamente che xxx «è ricercato per essere perseguito».

Risulta, allora, assai più logico concludere che il mandato di arresto interno e la richiesta di estradizione si fondino su un provvedimento cautelare anziché su una sentenza di condanna, men che mai definitiva, trattandosi, perciò, nello specifico, di una estradizione c.d. “processuale”.

1.2. Da tanto consegue che, in assenza di un trattato estradizionale tra l’Italia ed il Pakistan, devono trovare applicazione le regole del nostro ordinamento, nello specifico l’art. 698, comma 2, cod. proc. pen., il quale non consente l’estradizione processuale verso l’estero, nel caso in cui il fatto per il quale questa è domandata sia punito con la pena di morte nello Stato richiedente (così, Sez. 6, n. 17316 del 11/04/2024, Rv. 286237, in fattispecie del tutto analoga, poiché relativa all’estradizione verso il Pakistan di un cittadino di quello Stato, ivi indagato per omicidio volontario). In tale decisione, che peraltro si pone in linea di continuità con altre precedenti, emesse in situazioni analoghe verso altri Stati (ad es., Sez. 6, n. 39443 del 11/06/2019, Rv. 277201), questa Corte ha rilevato come, in assenza di una decisione giudiziaria irrevocabile estera che escluda l’applicazione della pena di morte nel caso concreto, sia sottratto all’autorità giudiziaria italiana ogni margine di discrezionalità, secondo il preciso intento della legge 21 luglio 2016, n. 149, che ha modificato nei termini attualmente vigenti detta norma del codice di rito.

Quest’ultima, infatti, nel suo testo anteriore prevedeva che l’estradizione potesse essere concessa nel caso in cui lo Stato estero avesse comunque fornito «assicurazioni ritenute sufficienti», sia dall’autorità giudiziaria che dal Ministro, sul fatto che la pena di morte, pur prevista dal suo ordinamento, comunque non sarebbe stata applicata o, se già inflitta, non sarebbe stata eseguita.

Su tale disposizione, però, era intervenuta la censura della Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 223 del 1996, ne aveva ravvisato il contrasto con l’art. 27, quarto comma, Cost., e con la necessità di stabilire una garanzia assoluta per il bene indispensabile della vita, dichiarandone perciò l’illegittimità.

Da ciò consegue, nel caso specifico, che nessun rilievo decisivo, sulla base del vigente quadro normativo, può essere attribuito alle rassicurazioni contenute nel “certificato di moratoria sulla pena capitale”, che l’Autorità pakistana ha allegato alla richiesta di estradizione e con il quale si rappresenta che il Governo di quello Stato ha sospeso l’esecuzione della pena capitale e che la stessa, qualora dovesse essere irrogata, non verrebbe eseguita senza il previo consenso del Governo italiano.

La Corte ritiene fondata anche la seconda doglianza, rivolta contro l’ordinanza di convalida dell’arresto, che, pur contenuta nel medesimo atto-documento di quella applicativa della misura cautelare, costituisce un provvedimento distinto da questa.

2.1. A norma dell’art. 716, comma 1, cod. proc. pen., la polizia giudiziaria può procedere all’arresto del soggetto destinatario di un mandato d’arresto provvisorio a fini estradizionali «se ricorrono le condizioni previste dall’art. 715, comma 2», quelle, cioè, specificamente riguardanti l’applicazione provvisoria di misure cautelari personali prima che la domanda di estradizione sia pervenuta.

Tali disposizioni, tuttavia, debbono coordinarsi con quella più generale contenuta nel comma 3 del precedente art. 714, secondo la quale le misure coercitive non possono essere disposte «se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione».

Ebbene, s’è già detto che, a norma del già ricordato art. 698, comma 2, cod. proc. pen., non è mai possibile l’estradizione “processuale” per un reato astrattamente punito con la pena di morte; inoltre, il successivo art. 705, comma 2, lett. c), stabilisce che dev’essere comunque pronunciata sentenza contraria all’estradizione «se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta […] alla pena di morte».

Così definito il quadro normativo di riferimento, nel caso specifico assume rilevanza decisiva la circostanza che, nella nota del 23 gennaio 2026, con la quale il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno ha chiesto all’autorità di polizia di procedere all’arresto provvisorio dell’estradando, era espressamente specificato che, per il reato a costui ascritto, il «codice penale pakistano […] prevede quale pena massima la pena di morte e/o l’ergastolo»: pertanto, la polizia giudiziaria, al momento in cui ha proceduto all’arresto, era perfettamente consapevole dell’esistenza di quella inderogabile causa ostativa all’estradizione e, di conseguenza, dell’inapplicabilità di misure cautelari coercitive nonché dell’impossibilità di procedere all’arresto provvisorio, in base all’illustrata combinazione di norme.

Un problema si sarebbe potuto porre, invero, nel diverso caso in cui, negli atti posti a disposizione della polizia giudiziaria per l’esecuzione dell’arresto, vi fosse stato un riferimento alla possibilità di esclusione della pena capitale nel caso concreto, con la conseguente esistenza di uno spazio di discrezionalità tipicamente riservato all’autorità giudiziaria e, dunque, incompatibile con le ragioni d’urgenza che caratterizzano quell’attività di polizia e le verifiche ad essa funzionali.

Nello specifico, invece, un’indicazione in tal senso, in quegli atti, mancava del tutto, ragione per cui la polizia giudiziaria era in condizione di apprezzare, senza la necessità di alcuna valutazione discrezionale, l’esistenza di una inderogabile causa ostativa all’estradizione.

2.2. Una tale lettura normativa, che conduce ad un giudizio d’illegittimità dell’arresto e, di conseguenza, all’annullamento dell’ordinanza che lo ha convalidato (così com’è avvenuto nel precedente citato dal ricorrente: Sez. 6, n. 22945 del 15/05/2024, Rv. 286571), non si pone in contrasto con le pronunce di questa Corte secondo le quali la convalida dell’arresto provvisorio, operato a fini estradizionali dalla polizia giudiziaria sulla base di una segnalazione inserita nel sistema internazionale di ricerca dell’Interpol (c.d. “red notice”), impone di valutare soltanto il rispetto delle condizioni di legittimità dettate dagli artt. 715, comma 2, e 716, comma 1, cod. proc. pen., tra le quali non v’è l’esistenza di eventuali cause ostative all’estradizione (Sez. 6, n. 11499 del 22/01/2025, Rv. 287795; Sez. 6, n. 37636 del 24/09/2025, non mass.; Sez. 6, n. 1622 del 16/12/2020, dep. 2021, non mass.).

Tale principio, infatti, merita di essere condiviso e deve trovare applicazione in tutti i casi in cui l’inesistenza di una o più condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione presupponga necessariamente un apprezzamento discrezionale od accertamenti di fatto ulteriori, chiaramente incompatibili con la natura e la funzione assegnata dalla legge all’istituto dell’arresto provvisorio. Considerando, però, che quest’ultimo costituisce essenzialmente un atto strumentale al proficuo esperimento della procedura estradizionale, sostenere che ad esso possa legittimamente farsi luogo anche quando, già al momento della sua esecuzione, dagli atti in possesso della polizia giudiziaria risulti l’esistenza di una condizione ostativa non derogabile, come quella nel caso di specie verificatasi, non solo sarebbe irragionevole, ma si pone in contrasto con il dato testuale dell’art. 714, comma 3, cit.: disposizione che si riferisce – vietandole in caso d’inesistenza delle condizioni per l’estradizione – a tutte le misure coercitive, nel cui ambito si collocano, quale specie di esse, quelle previste dal successivo art. 715, alle cui condizioni è consentito alla polizia giudiziaria di procedere all’arresto.

2.3. In questo senso, nessun ostacolo è rinvenibile nel regolamento per il trattamento dei dati, adottato nel 2011 dall’Assemblea generale dell’Interpol, organizzazione di cui fanno parte sia l’Italia che il Pakistan, sulla base del quale – per la citata “sentenza xxx” e per le altre che l’hanno seguita – la presenza di una “red notice” sarebbe sufficiente perché la polizia giudiziaria dello Stato di localizzazione del ricercato possa procedere legittimamente al suo arresto, considerando la specificità dei contenuti e la pregnanza delle verifiche preventivamente compiute dai competenti organismi di Interpol ai fini della diffusione di tale avviso (vds. artt. 82-87, regolamento). In realtà, l’art. 87, lett. a), punto ii), di tale regolamento dispone che, se una persona oggetto di un avviso rosso viene localizzata, lo Stato in cui quella si trova debba adottare «tutte le misure concesse dalle leggi nazionali e dai trattati internazionali applicabili, come la custodia cautelare della persona ricercata o il monitoraggio o la limitazione dei suoi spostamenti»: se ne deduce, pertanto, che si debba tener conto delle limitazioni poste dall’ordinamento interno, tanto più qualora le stesse siano funzionalmente poste a tutela dei diritti fondamentali della persona munita di copertura costituzionale (art. 27, quarto comma, Cost.: vds. Corte cost., n. 223 del 1996, cit.).

In conclusione, sulla scorta delle precedenti osservazioni, entrambe le ordinanze impugnate sono state emesse in assenza dei presupposti di legge, dovendo perciò essere annullate senza rinvio, con la conseguente rimessione in libertà del ricorrente, se non ristretto per altro titolo.

La Cancelleria curerà l’espletamento degli adempimenti in dispositivo indicati.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza di convalida dell’arresto ed applicazione della misura della custodia cautelare in carcere del 26 gennaio 2026 nei confronti di xxx e ne dispone l’immediata liberazione se non detenuto per altra causa.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Manda altresì alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.