Extradition to Russia refused: pending asylum claim and political persecution risk barred surrender
Premesso che:
xxx e’ stato tratto in arresto in data 8/8/2019 alle ore 11,30 dalla Questura di
Bologna-Commissariato di PS Santa Viola in quanto colpito da mandato di arresto
internazionale ai fini di estradizione verso l’ Autorita’ Giudiziaria della Russia emesso
dalla Corte Distrettuale di Leninskiy (citta’ di Stavropol) in data lO giugno 2019 per un
reato di truffa contestatogli come commesso con abuso del proprio incarico ufficiale;
reato previsto e punito dall’ art. 159 comma 4 del codice penale vigente in Russia con
pena massima applicabile di anni 10 di reclusione, come meglio descritto nel
procedimento del Ministero dell’Interno xxx INTERPOL.
In sede di udienza di convalida e di identificazione, celebratasi in data 9 agosto 2019,
il xxx è stato inizialmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e,
correttamente indentificato come in atti, NON ha prestato consenso alla consegna all’
Autorita’ richiedente.
Ha riferito che prima dell’ arresto si trovava in Spagna dove la sua famiglia vive da 5
anni; ha dichiarato trattarsi di un’ accusa falsa e determinata dalla propria qualita’ di
oppositore politico in patria; ha negato di avere commesso il reato contestatogli; ha
affermato di essersi trovato in Italia occasionalmente al momento dell’ arresto.
La difesa nel corso della stessa udienza ha depositato copia della richiesta da parte del
xxx di protezione internazionale depositata presso il Ministero degli Interni
spagnolo il3 luglio 2019 e un documento che lo autorizza alla permanenza in Spagna
in pendenza del procedimento relativo (documenti redatti entrambi in lingua spagnola).
In seguito la difesa ha depositato ulteriore documentazione finalizzata alla
dimostrazione di un atteggiamento persecutorio in Russia nei confronti del xxx(cfr.
in particolare il verbale di dichiarazioni rese davanti a notaio di
xxx).
L’ Autorita’ Giudiziaria russa tramite il Ministro della Giustizia in data 17/9/2019 ha
trasmesso la richiesta di estradizione del xxx alla Procura Generale che con nota del
14-15 ottobre 2019, ritenutala conforme ai requisiti di cui all’art. 700 cpp, ha tuttavia
evidenziato:
l) che le Autorita’ spagnole, come da documentazione prodotta dall’ estradando in
sede di udienza di convalida, gli hanno riconosciuto – a seguito della domanda
di protezione internazionale – il diritto al non respingimento (art. 9 direttiva
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013) fino
all’adozione, non ancora intervenuta, di una decisione in merito alla sua richiesta
di asilo;
2) che la difesa dell’ estradando – al fine di dimostrare l’ iniquita’ del procedimento
a suo carico in Russia – ha prodotto le dichiarazioni rese davanti a un notaio
dalla sig.ra xxx, Vice Ministro allo Sviluppo economico
della Regione di Stavropol, nelle quali la stessa affermava di essere stata
costretta ad accusare il xxxin quanto sottoposta a tali fini a minacce,
intimidazioni, pressioni anche con limitazioni della liberta’ personale.
Pertanto – evidenziando che dall’ eventuale provvedimento spagnolo di riconoscimento
al xxx dello status di rifugiato ovvero della veridicita’ delle dichiarazioni della
precitata xxx poteva dipendere la valutazione in merito alla
sussistenza o meno delle condizioni di cui all’art. 698 cpp – la Procura Generale ha
chiesto a questa Corte, per il tramite del Ministero della Giustizia, di assumere le
seguenti informazioni:
dalle Autorita’ spagnole circa lo stato della richiesta di asilo del xxx;
dalle Autorita’ russe in merito alla testimonianza della sig.ra xxx al fine
di sapere se la stessa sia coimputata nel procedimento per il quale si chiede la
consegna del xxx e se risponda a verita’ che la stessa sia stata fermata e
detenuta in data 23.03.2018 per 48 ore e poi rilasciata,
il tutto al fine di “valutare la sussistenza dezle condizioni di accoglimento della
richiesta di estradizione”.
A seguito della richiesta di informazione sui predetti temi formulata da questa Corte
con istanza del 27 gennaio 2020 il Ministero dell’ Interno italiano ha informato con
nota di data 3/2/2020 questo Ufficio Giudiziario delle seguenti circostanze, provenienti
esclusivamente dalle Autorita’ spagnole:
xxx non possiede ancora lo stato di rifugiato in Spagna (cio’ in
discordanza con quanto in contrario asserito da pregresse Note del Ministero
dell’ Interno del 13/112020);
la richiesta di protezione presentata e’ ancora al vaglio dell’ apposita
Commissione;
xxx non dispone quindi di documentazione definitiva che gli assicuri il
predetto status pur beneficiando di alcuni diritti minimi garantiti (si riferisce che,
se fosse stato arrestato in Spagna, il procedimento estradizionale sarebbe stato
posto in stand-by fino alla risoluzione definitiva della richiesta di protezione).
Le richieste sopra descritte ed inviate alla Federazione Russa sono rimaste invece senza
alcuna risposta.
Assunte le sopra indicate informazioni il 4/2/2020 la Corte su conforme richiesta del
Procuratore Generale ha revocato ogni misura al xxx (la cui posizione cautelare si
era comunque nelle more attenuata, trovandosi sottoposto alla misura dell’ obbligo di
presentazione alla PG dal dicembre 2019) restituendolo a piena liberta’ e fissando per
la decisione sulla richiesta di estradizione l’ udienza del 13 febbraio 2020, stante i
stringenti termini di legge per la decisione.
Nelle more la difesa del xxx , a cio’ autorizzata, in data febbraio 2020 ha depositato
una lunga memoria scritta corredata di allegati finalizzata ad ottenere il rigetto della
consegna e della richiesta di estradizione del proprio assistito – alla luce delle
informazioni Come sopra acquisite – con ampia esposizione di fonti normative e
giurisprudenziali anche sovranazionali; ad essa ha allegato ampia documentazione
volta a dimostrare la sottoposizione dei detenuti nella Federazione russa, specie
“politici”, a trattamenti disumani e degradanti ed a condotte persecutorie.
Sentite le parti, che hanno concluso come in atti, la Corte ha infine emesso la presente
sentenza del cui dispositivo ha dato lettura alle parti.
Ritenuto che:
La richiesta di estradizione di xxx deve essere rigettata per due ordini di
motivi:
A) Da un lato, come da informazioni acquisite tramite il Ministro della Giustizia, egli
risulta tuttora in attesa dalle Autorita’ della Spagna – Paese in cui ha dichiarato di
possedere una casa da circa 20 anni e dove la sua famiglia vive da molto tempo – di
ottenere lo status di rifugiato in base ad una domanda presentata i13 luglio 2019 ed in
pendenza della quale era, al momento dell’ arresto, autorizzato a permanere sul
territorio spagnolo benche’ in via non definitiva.
Ove infatti egli fosse stato arrestato in Spagna anzi che’ in Italia, come e’ stato accertato,
nonostante la mancata conclusione dell’ iter di rilascio della protezione internazionale
il procedimento estradizionale nei suoi confronti sarebbe stato sospeso fino alla
decisione della Commissione competente.
E’ vero che, non essendosi l’iter per l’ ottenimento dello status di rifugiato di …….
ancora positivamente concluso, non si e’ in presenza di una causa ostativa all’
estradizione non sussistendo un rapporto di pregiudizialita’ tra le due procedure (cfr.
Casso Sez. VI n. 29910 del 12/6/2019 Rv. 276465 T…….); e tuttavia la
presentazione della domanda, tuttora pendente e seguita dal rilascio di autorizzazione,
nelle more della procedura, alla permanenza del ……. in Spagna, Paese appartenente
alla Unione Europea, costituiscono elementi che ne rendono verosimile e comunque
possibile il futuro accoglimento per i motivi meglio esposti al seguente punto B).
B) Dall’ altro. la difesa del …….ha efficacemente supportato il paventato pericolo di
un’ esposizione del proprio assistito, ove estradato nel Paese di origine, alle condizioni
previste dall’ art. 698 cpp il cui testo è da intendersi qui integralmente richiamato.
Sotto un profilo generale la documentazione prodotta dalla difesa – costituita da una
rassegna di giurisprudenza proveniente da Corti internazionali e da Corti d’Appello
italiane investite di analoghe richieste da parte della Federazione Russa — fornisce un’
ampia panoramica di reiterate violazioni dei diritti umani dei detenuti comuni e politici mediante:
applicazione di condizioni carcerarie e di trasporto non compatibili con la dignita’ umana e con la
normativa sovranazionale; irragionevole durata della
carcerazione preventiva, applicata e prorogata attraverso mere formule di stile;
strumentalizzazione della carcerazione per colpire avversari politici.
Da tale panoramica emerge che la regione di Stavropol sarebbe particolarmente attinta dai suddetti fenomeni;
che piu’ volte la Federazione russa ha subito per tali ragioni condanne in ambito sovranazionale;
che vi sono stati casi in cui la Corte Edu ha accertato la violazione da parte della Russia dei principi fondamentali di tutela
attraverso arresti eseguiti con modalita’ particolarmente brutali, confessioni estorte con minaccia o
la violenza, detenzioni secretate, sparizioni forzate e a volte definitive di soggetti “scomodi”.
Efficacemente la difesa ha collegato tali pericoli alla concreta e particolare situazione
del …….(cfr. pag. 49 della Memoria depositata i16 febbraio 2020) tramite riferimento
alle dichiarazioni rese da ……., incriminata nell’ ambito della medesima inchiesta che riguarda il …….
e sottoposta a suo dire a minacce ed a un fermo di Polizia di 48 ore al fine di rilasciare accuse
nei confronti di quest’ultimo (cfr. il verbale di dichiarazioni rese dalla …….davanti a un notaio).
Va nuovamente rilevato che la Federazione Russa, nonostante–le sia stata rivolta
specifica richiesta in merito alla vicenda ……., non ha mai risposto a questo Ufficio
con cio’ di fatto rinunciando – almeno nella presente sede – al contraddittorio sulle
obbiettivamente gravi accuse formulate dalla Vice Ministro in ordine al trattamento
riservatole della Polizia proprio in relazione alla vicenda che vede coinvolto …….. . .
La vicenda politica di quest’ultimo e’ poi stata meglio ricostruita dalla difesa attraverso
ulteriori indagini difensive (esame di ……. da parte della difesa: cfr. verbale di indagini difensive
allegato alla Memoria depositata il 6 febbraio 2020) che hanno evidenziato come l’estradando
sia particolarmente inviso a membri del partito politico a cui egli si era contrapposto in
occasione delle ultime elezioni e che poi le aveva vinte, adombrando il dichiarante un concreto
pericolo di rappresaglie nei confronti dell’ estradando in patria.
Per i motivi sopra esposti, che reciprocamente si corroborano e si intrecciano, si ritiene non vi siano gli estremi per la concessione dell’ estradizione concernente ……..
La richiesta va pertanto rigettata.
La complessita’ fattuale e giuridica della fattispecie ed il carico del ruolo si ritiene
giustificare l riserva del termine di giorni 90 per il deposito delle presenti motivazioni
(termine di giorni 90 al quale si sono aggiunti ulteriori 63 giorni di sospensione del
predetto termine – dal 9 marzo all’ll maggio 2020 compresi – come da normativa di
emergenza emanata a seguito dell’ epidemia Covid 19).
PQM
Respinge la richiesta di estradizione inoltrata dall’ Autorita’ Russa nei confronti di
……..
Indica in giorni 90 il termine di deposito della sentenza.
Bologna, 13-02-2020
