Extradition to Croatia granted with deferred surrender due to pending Italian proceedings

Extradition
🇮🇹Italy🇭🇷Croatia
Granted
Share this case
Court
Court of Appeal of Bologna
Decision date
22/09/2008
Decision number
2955/2008
Main ground
Ne bis in idem
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
The case concerned a Croatian request for extradition from Italy for prosecution in relation to offences also broadly connected to criminal proceedings pending in Italy. The Court of Appeal of Bologna held that the conditions for extradition were met. It found that the request was supported by the required documentation, that the offences were punishable in both States, and that no grounds existed to believe that the requested person would face persecution, discrimination, inhuman or degrading treatment, or proceedings incompatible with fundamental rights. The Court also considered the existence of Italian proceedings concerning analogous facts. It held that those proceedings did not bar extradition because the facts were not fully identical to those underlying the foreign request. However, the Court specified that the execution of extradition would take place only after the conclusion of the pending Italian proceedings and after any sentence imposed in Italy had been served. Extradition was therefore granted, with surrender deferred until completion of the domestic case.
Cite this case
Need to reference this case in a brief, article or submission?
Extradition to Croatia granted with deferred surrender due to pending Italian proceedings, Court of Appeal of Bologna, 22 September 2008, No 2955/2008, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/extradition-pending-domestic-proceedings-deferred-surrender-italy-croatia-9-2008
🇮🇹 Full Text

SENTENZA

vista la richiesta del Procuratore Generale Sede depositata in data 7.3.2008 in punto a: estradizione di cittadino straniero all’estero

nel procedimento nei confronti di:

[OMISSIS], attualmente detenuto per la giustizia italiana,

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che il prevenuto risulta tratto in arresto dalla Polizia Penitenziaria di Bologna in data 10.1.2008 in quanto destinatario del mandato di cattura internazionale emesso in data 30.10.2007 dal Tribunale di Rijeka (Croazia) per il reato previsto dall’art. 173 CP croato (associazione in traffico internazionale di stupefacenti fatti commessi dal 2000 al 2007)
che lo stesso risulta sottoposto alla misura della custodia in carcere in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Trento 24.9.2007 per analoghi reati commessi dal 2005 al 2007 (cfr. ordinanza di custodia cautelare in atti),
che l’arresto è stato convalidato il 14.1.2008 e all’udienza per l’identificazione il prevenuto non ha dato il consenso all’estradizione,
che il PG ha chiesto, a seguito di nota del Ministro della Giustizia, in data 7.3.2008, che la Corte emetta sentenza favorevole all’estradizione verso la Repubblica CROAZIA di [OMISSIS], raggiunto dal mandato di cattura internazionale già citato,
che la Corte d’Appello, con ordinanza 6.6.2008, rilevandone la mancanza in atti, ha disposto l’acquisizione della decisione sul carcere preventivo n. U-Kio 14/07 del Tribunale della regione di Fiume in data 30.10.2007 e U-kio-I 14/07 (mandato di cattura) del Tribunale della regione di Fiume in data 31.10.2007, rinviando la decisione al 22.9.2008 e revocando contestualmente la custodia in carcere applicata al prevenuto a fini estradizionali,
che le parti, all’udienza in camera di consiglio, hanno concluso come da separato verbale;
Ritenuto che dalla documentazione allegata risulta:

che i reati per i quali il prevenuto è stato sottoposto a provvedimento restrittivo sono previsti come delitti anche dalla legislazione italiana;
che il [OMISSIS] sentito in merito dalla Corte in udienza, ha ribadito di non acconsentire alla richiesta di estradizione;
che non vi sono ragioni per ritenere che la persona per la quale è stata domandata l’estradizione verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona;
che non vi sono ragioni per ritenere che detta persona è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali;
che il provvedimento per la cui esecuzione è stata domandata l’estradizione non contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato;
che il procedimento per il quale il [OMISSIS] ha subito carcerazione preventiva in Italia essendo relativo a fatti analoghi, ma non del tutto coincidenti con quelli per cui procede l’A.G. bosniaca non appare preclusivo della richiesta, fermo restando che l’esecuzione dell’estradizione avrà luogo una volta definito il procedimento pendente in Italia,
ritenuto che ricorrono pertanto le condizioni previste dagli artt. 697 e ss cpp

P.Q.M.

visti gli artt. – 127, 704 e ss cpp –

DICHIARA che sussistono le condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione verso la Repubblica CROATA dei [OMISSIS], come da specifica richiesta di cui alle premesse, una volta concluso il processo pendente a suo carico in Italia ed espiata la eventuale condanna, e dispone la consegna delle cose e documenti eventualmente sequestrati allo Stato richiedente.

Bologna, Camera di Consiglio del – 22.9.2008 –