Extradition to Croatia granted with deferred surrender due to pending Italian proceedings
SENTENZA
vista la richiesta del Procuratore Generale Sede depositata in data 7.3.2008 in punto a: estradizione di cittadino straniero all’estero
nel procedimento nei confronti di:
[OMISSIS], attualmente detenuto per la giustizia italiana,
FATTO E DIRITTO
Premesso:
che il prevenuto risulta tratto in arresto dalla Polizia Penitenziaria di Bologna in data 10.1.2008 in quanto destinatario del mandato di cattura internazionale emesso in data 30.10.2007 dal Tribunale di Rijeka (Croazia) per il reato previsto dall’art. 173 CP croato (associazione in traffico internazionale di stupefacenti fatti commessi dal 2000 al 2007)
che lo stesso risulta sottoposto alla misura della custodia in carcere in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Trento 24.9.2007 per analoghi reati commessi dal 2005 al 2007 (cfr. ordinanza di custodia cautelare in atti),
che l’arresto è stato convalidato il 14.1.2008 e all’udienza per l’identificazione il prevenuto non ha dato il consenso all’estradizione,
che il PG ha chiesto, a seguito di nota del Ministro della Giustizia, in data 7.3.2008, che la Corte emetta sentenza favorevole all’estradizione verso la Repubblica CROAZIA di [OMISSIS], raggiunto dal mandato di cattura internazionale già citato,
che la Corte d’Appello, con ordinanza 6.6.2008, rilevandone la mancanza in atti, ha disposto l’acquisizione della decisione sul carcere preventivo n. U-Kio 14/07 del Tribunale della regione di Fiume in data 30.10.2007 e U-kio-I 14/07 (mandato di cattura) del Tribunale della regione di Fiume in data 31.10.2007, rinviando la decisione al 22.9.2008 e revocando contestualmente la custodia in carcere applicata al prevenuto a fini estradizionali,
che le parti, all’udienza in camera di consiglio, hanno concluso come da separato verbale;
Ritenuto che dalla documentazione allegata risulta:
che i reati per i quali il prevenuto è stato sottoposto a provvedimento restrittivo sono previsti come delitti anche dalla legislazione italiana;
che il [OMISSIS] sentito in merito dalla Corte in udienza, ha ribadito di non acconsentire alla richiesta di estradizione;
che non vi sono ragioni per ritenere che la persona per la quale è stata domandata l’estradizione verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona;
che non vi sono ragioni per ritenere che detta persona è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali;
che il provvedimento per la cui esecuzione è stata domandata l’estradizione non contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato;
che il procedimento per il quale il [OMISSIS] ha subito carcerazione preventiva in Italia essendo relativo a fatti analoghi, ma non del tutto coincidenti con quelli per cui procede l’A.G. bosniaca non appare preclusivo della richiesta, fermo restando che l’esecuzione dell’estradizione avrà luogo una volta definito il procedimento pendente in Italia,
ritenuto che ricorrono pertanto le condizioni previste dagli artt. 697 e ss cpp
P.Q.M.
visti gli artt. – 127, 704 e ss cpp –
DICHIARA che sussistono le condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione verso la Repubblica CROATA dei [OMISSIS], come da specifica richiesta di cui alle premesse, una volta concluso il processo pendente a suo carico in Italia ed espiata la eventuale condanna, e dispone la consegna delle cose e documenti eventualmente sequestrati allo Stato richiedente.
Bologna, Camera di Consiglio del – 22.9.2008 –
