Extradition granted despite pending revision proceedings: albanian sentence remains Executable under requesting State Law
FATTO E DIRITTO
vista la richiesta del Procuratore Generale in sede, in data 26 febbraio 2020, depositata in data 27/2/2020, in punto a: estradizione di cittadino straniero condannato all’ estero, nel procedimento nei confronti di:
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FATTO E DIRITTO
premesso che:
– in data 26 febbraio 2020, il Procuratore Generale ha chiesto, a seguito di nota del Ministero della Giustizia in data 19/2/2020, che la Corte emetta sentenza favorevole all’ estradizione verso la Repubblica di Albania di ….. al fine di dare esecuzione alla sentenza penale n.27I del 3/2/2016, emessa dal Tribunale di Tirana, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Tirana n.2160, in data 15/10/2018, irrevocabile, cui ha fatto seguito l’ordine di esecuzione del Procuratore in data 2/11/2018, recante condanna alla pena di anni 4 di reclusione per il reato di lesioni dolose gravi, di cui all’art.88/1 del codice penale albanese;
– le parti, all’udienza camerale in data 8 aprile 2020, hanno concluso nei termini di cui al verbale: il P.G. chiedendo dichiararsi la sussistenza delle condizioni per la concessione dell’estradizione, la difesa insistendo per il rifiuto della estradizione e, in subordine, per la richiesta di informazioni sulla esecutività della sentenza per la
cui esecuzione è richiesta la consegna; ciò in quanto – come da produzione di copia della decisione n. 286 del 18 aprile 2019, corredata dalla traduzione in lingua italiana – il Tribunale della Circoscrizione Giudiziaria di Tirana, nella persona del giudice — , aveva accolto la richiesta del ….. di revisione della sentenza penale n. 2160 del 15/10/2018 della Corte d’Appello di Tirana con la quale è stata confermata la sentenza n. 271 del 3.2.2016 del Tribunale della Circoscrizione Giudiziaria di Tirana, disponendo il “rinvio del caso penale, per il riesame, alla Corte d’Appello di Tirana, con altra Corte”;
richieste ed ottenute informazioni, è stata fissata per la discussione l’udienza del 3 luglio 2020, all’esito della quale il PG ha reiterato la richiesta di riconoscimento delle condizioni per la consegna e la difesa ha chiesto, invece, provvedimento di rifiuto della consegna;
ritenuto che:
– è documentata la circostanza secondo la quale il Tribunale di Tirana ha accolto la richiesta di….. di revisione della sentenza penale n. 2160
del 15/10/20 18 della Corte di Appello di Tirana e disposto il rinvio della causa per essere decisa dalla Corte d’Appello, giudizio che risulta tuttora pendente;
– a mente degli artt. 453 454 e 456 del codice di procedura penale albanese, “fino all’emissione della sentenza da parte del tribunale di revisione, il condannato mantiene lo stesso status procedurale”;
– il Tribunale può peraltro sospendere l’esecuzione della pena (art. 454), in attesa della decisione sulla revisione;
– nel caso concreto, la sentenza del Tribunale della circoscrizione giudiziaria di Tirana in data 18/4/2019 non ha disposto alcuna sospensione, di tal che la sentenza per la cui esecuzione è stata attivata la procedura di estradizione deve ritenersi tuttora esecutiva ed eseguibile (come si evince anche dall’art. 456 codice procedura albanese, laddove in caso di accoglimento della richiesta di revisione, il
Tribunale “revoca la sentenza”, e dalla stessa nota di risposta alla richiesta di informazioni);
– trattasi, dunque, secondo la legislazione albanese, insindacabile da parte dello stato richiesto, di sentenza tuttora esecutiva e, come tale, deve dunque essere considerata ai fini che qui interessano;
tanto premesso:
• sussistono le condizioni per una pronuncia favorevole all’ accoglimento
della domanda di estradizione;
• ed invero: la domanda di estradizione è ritualmente corredata dai
documenti di cui all’art.700 co.! e 2 c.p.p. e relative traduzioni in lingua italiana;
• il reato per il quale il prevenuto è stato condannato è previsto come delitto anche dalla legislazione italiana;
• l’estradando, sentito in merito dal Presidente di questa Corte in data
20.1.2020, ha dichiarato di non acconsentire alla richiesta di estradizione; ~
• non vi sono ragioni per ritenere che la persona per la quale è stata
domandata l’estradizione verrà sottoposta ad atti persecutori .o
discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinione politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona;
• non vi sono ragioni per ritenere che detta persona è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali;
• la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata l’estradizione non
contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento
giuridico dello Stato;
• ricorrono pertanto le condizioni previste dagli artt. 697 e ss c.p.p.;
• la condizione di radicamento sul territorio nazionale non è motivo di
rifiuto non essendo applicabile, nei confronti di cittadini di Stati non
membri dell’Unione Europea, la causa ostativa prevista dall’art. 18, lett. r), legge n.6912005 (cfr. Sez. 6, sent. n. 7214 del 14/02/2019, che ha ritenuto altresì infondata l’eccezione di incostituzionalità sollevata in relazione all’art. 3 Cost.; Sez. 6, Sent. n.5225 del 15/12/2017), in quanto l’art. 705 comma 2 c.p.p. non contempla analogo motivo di rifiuto alla consegna dell’ estradando;
P.Q.M.
Visti gli artt. 127, 704 e seg. c.p.p.,
dichiara che sussistono le condizioni per l’accoglimento della domanda di
estradizione verso la Repubblica di Albania del condannato ……., come da specifica richiesta di cui alle premesse e dispone la consegna delle cose e documenti eventualmente sequestrati allo Stato richiedente.
Così deciso, in Bologna il 14 luglio 2020
