Extradition and political persecution: burden of proof and insufficiency of generic fears

Extradition
🇮🇹Italy🇧🇦Bosnia
Granted
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
24/01/2025
Decision number
6533/2025
Main ground
Political offence
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
For the mandatory ground for refusal of extradition based on the purpose of political persecution (disguised as a request for surrender for an ordinary offence) to apply, the person concerned must put forward concrete elements from which it can be inferred that surrender would lead to a violation of fundamental rights or, in any event, to persecution on grounds of race, religion, or political opinions. Accordingly, generic fears of being subjected to inhuman or degrading treatment—based on personal or emotional relationships with third parties—are insufficient, where such circumstances bear no connection to the criminal proceedings in respect of which the sentence to be enforced was imposed.
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Extradition and political persecution: burden of proof and insufficiency of generic fears, Italian Supreme Court, 24 January 2025, No 6533/2025, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/extradition-political-persecution-proof-insufficient-fears-italy-bosnia-01-2025
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore Su.Me. ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Trieste ha dichiarato sussistenti le condizioni per l’estradizione della Su.Me. e la consegna all’autorità giudiziaria della Repubblica di Bosnia Erzegovina, che l’ha richiesta per l’esecuzione della sentenza di condanna alla pena di sei mesi di reclusione, emessa il 26 ottobre 2022 dal Tribunale di Velika Kladusa per il reato di falsa testimonianza.

Ne chiede l’annullamento per un unico, articolato motivo, con il quale denuncia la violazione degli artt. 698, comma 1, e 705, comma 2, lett. b) e c) cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine al rischio di sottoposizione ad atti integranti violazione dei diritti fondamentali della persona in caso di estradizione, avuto anche riguardo alla presentazione di ricorso avverso il diniego di asilo che ha effetto sospensivo del provvedimento.

Deduce che, nell’escludere il rischio di sottoposizione ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, religione, lingua opinioni o a trattamenti disumani e degradanti, la Corte di appello ha errato nel ritenere che le circostanze addotte dalla difesa e denunciate nel ricorso relativo alla richiesta di protezione internazionale non rientrassero nella previsione dell’art. 698, comma 1, cod. proc. pen., in quanto riferite al coniuge più che alla ricorrente e, comunque, non avrebbero avuto alcuna rilevanza ella condanna riportata dall’istante. Esclusa la necessità di un nesso tra la condanna subita e i possibili trattamenti vessatori cui sarebbe esposta la ricorrente, segnala che proprio a seguito della richiesta di protezione internazionale ella potrebbe essere pregiudicata nel paese di origine e la circostanza che il primo destinatario degli atti discriminatori sarebbe stato il marito non esclude che anch’ella ne abbia subito le conseguenze, tanto da aver cercato riparo e migliori condizioni in un paese estero. Censura, infine, la mancata considerazione del ricorso proposto avverso il rigetto della domanda di asilo, che ha effetto sospensivo del provvedimento amministrativo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.

1.1. In primo luogo, non è ravvisabile la causa ostativa di cui all’art. 3 della Convenzione europea di estradizione ed all’art. 705 cod. proc. pen. per effetto della presentazione della domanda di protezione internazionale, atteso che non è condizione ostativa alla estradizione la pendenza del procedimento volto all’esame della richiesta di protezione internazionale, rispetto al quale non è stabilita alcuna forma di pregiudizialità rispetto a quello estradizionale (Sez. 6, n. 29910 del 12/06/2019, Touji, Rv. 276465).

Sul punto è stato affermato che la Corte d’Appello può fondare la propria decisione contraria, ai sensi degli artt. 705, comma 2, lett. c), e 698, comma 1, cod. proc. pen., sul provvedimento della competente Commissione territoriale del Ministero degli interni che abbia riconosciuto all’estradando lo status di protezione internazionale sussidiaria, per il pericolo di esposizione a trattamenti disumani e degradanti in caso di rientro nello Stato richiedente l’estradizione, ove quest’ultimo provvedimento sia riconosciuto dal giudice completo, certo ed affidabile (Sez. 6, n. 19392 del 25/06/2020, Hoxhaj, Rv. 279263; Sez. 6, n. 3746 del 18/12/2013, Tuzomay, Rv. 258249), ma, nel caso in esame la Corte di appello ha tenuto conto del rigetto dell’istanza in sede amministrativa, correttamente ritenendolo elemento non favorevole alla prospettazione dell’estradanda; né risulta censurabile, per la suindicata assenza di pregiudizialità, la mancata valutazione della presentazione di un ricorso giurisdizionale con effetto sospensivo del provvedimento di diniego.

1.2. Analogamente non può risultare ostativo il prospettato timore dell’estradanda di sottoposizione a trattamenti disumani o degradanti o, comunque, ad atti integranti violazione dei diritti fondamentali della persona, fondato sulle discriminazioni subite a causa della solida relazione affettiva con il profugo pakistano Mu.Ab., trattandosi di ipotesi priva di ogni collegamento con la vicenda penale per cui è stata inflitta la condanna da eseguire, come correttamente rilevato dai giudici di merito.

Nessuna erronea interpretazione dell’art. 698 del codice rito è ravvisabile nella sentenza impugnata, avendo i giudici escluso che si sia in presenza di un reato politico o di rischio di sottoposizione ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, religione, nazionalità, lingua, opinioni politiche, trattandosi di estradizione richiesta per un reato comune e non riferendosi alla ricorrente, ma al coniuge, le vessazioni denunciate nella richiesta di protezione internazionale.

È vero che questa Corte ha ritenuto causa obbligatoria di rigetto della domanda estradizionale la finalità di persecuzione politica dissimulata da una richiesta di consegna per un reato comune, ove siano allegati dall’interessato elementi concreti dai quali desumere che la consegna preluda alla violazione di diritti fondamentali della persona (Sez. 6, n. 31588 del 14/06/2023, PG c/ Boyun, Rv. 285088), ma nel caso di specie non vi sono elementi concreti e certi per ritenere che la richiesta di estradizione per un reato comune mascheri la finalità di perseguire l’estradanda per ragioni di razza, religione o per opinioni politiche.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2025.

Depositato in cancelleria il 17 febbraio 2025.