Extradition and precautionary measures: the appeal to the Supreme Court may not be personally signed by the sought person
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con istanza di riesame presentata il 31 gennaio 2020 nella cancelleria dei Tribunale di Milano, da codesto ufficio riqualificata come ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 719 c.p.p. e trasmessa a questa Corte, I.P.I. ha impugnato l’ordinanza del 24 gennaio 2020 con la quale la Corte di appello di Milano aveva disposto nei suoi riguardi l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere finalizzata a dare esecuzione alla richiesta di estradizione formulata nei suoi riguardi dall’autorità giudiziaria della Nigeria.
2. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile perchè, oltre che essere del tutto privo di indicazione deì motivi a sostegno dell’impugnazione, è stato presentato con atto sottoscritto personalmente dall’interessato, dunque in violazione dell’art. 613 c.p.p., che prescrive che esso debba essere firmato, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto all’albo speciale dei professionisti abilitati all’esercizio dinanzi agli organi giurisdizionali superiori. Causa di inammissibilità originaria che prevale su quella sopravvenuta della carenza di interesse alla decisione, risultando essere stato il ricorrente7 more, rimesso in libertà.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell’erario delle spese del presente procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020
