Extradition, precautionary measures and assessment on flight risk

Extradition
🇮🇹Italy🇿🇦South Africa
Decision on precautionary measure
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
17/01/1995
Decision number
81/1995
Main ground
Flight risk
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
The notion that the detention in custody of the requested person constitutes an indispensable element of extradition proceedings has been abandoned; at the same time, however, where extradition is granted, the surrender of the requested person must still be ensured. Where the requesting State has not submitted any request for provisional arrest, nor indicated any concrete situation of urgency connected with an imminent risk of flight, the Court of Appeal cannot merely assert, in an apodictic manner, the existence of a risk of flight without providing any reasoning as to the circumstances allegedly justifying such risk.
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Extradition, precautionary measures and assessment on flight risk, Italian Supreme Court, 17 January 1995, No 81/1995, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/extradition-precautionary-measures-risk-flight-italy-southafrica-1-1995
🇮🇹 Full Text

Svolgimento del processo

L’autorità giudiziaria sudafricana di Capetown in data 13.7.1993 emetteva mandato di cattura internazionale nei confronti di A. J. M. C., imputato di reati di truffa e furto perché, anche con mezzi fraudolenti, quale direttore del gruppo finanziario “T. H. L.” s’era appropriato di fondi per un ammontare di circa 29.000.000 di rands sudafricani, pari a molti miliardi di lire italiane, in relazione ad attività finanziarie svolte nell’ambito del Gran Premio del Sudafrica di Formula Uno.

Su richiesta dell’Interpol personale della Questura di Firenze procedeva in data 11.10.1994 all’arresto provvisorio dell’A..

Con ordinanza del 13.10.1994 il Presidente della Corte d’appello di Firenze ai sensi dell’art. 716 comma 3 C.P.P. procedeva alla convalida dell’arresto provvisorio e disponeva la custodia cautelare in carcere dell’A..

Quest’ultimo propone ricorso deducendo:

1) che nel provvedimento di convalida non era stato fatto cenno al verificarsi di una situazione di urgenza tale da integrare la condizione richiesta dal primo comma dell’art. 716 C.P.P.;

2) che non v’era stata la domanda di arresto provvisorio da parte dello Stato richiedente allo Stato richiesto, resa necessaria, con ogni evidenza, dal confronto dell’art. 716 C.P.P. con l’art. 663 del codice previgente;

3) che, comunque, non era stata offerta motivazione alcuna in ordine alle circostanze dalle quali era dato desumere la sussistenza del pericolo di fuga.

Diritto

Il Codice del 1988 ha mantenuto la facoltà di arresto provvisorio dell’estradando ad opera della polizia giudiziaria, già consentito dal Codice previgente.

L’art. 663 del Codice Rocco autorizzava l’autorità di pubblica sicurezza a procedere all’arresto provvisorio sulla base della semplice notizia dell’esistenza di un mandato di cattura o altro atto equivalente dall’autorità giudiziaria straniera nonché sulla base di un semplice sospetto di fuga, salva la possibilità del Ministro di Grazia e Giustizia di autorizzare il Procuratore Generale alla scarcerazione provvisoria dell’estradando qualora avesse ritenuto che l’arresto fosse stato eseguito al di fuori dei casi consentiti.

Evidenti apparivano sulla normativa abrogata gli ampi poteri concessi alla polizia e al Ministro, tanto che ne era stata posta in luce la non rispondenza alle garanzie costituzionali.

L’art. 716 del Codice vigente ha, invece, limitato l’arresto provvisorio dell’estradando ai casi di urgenza che, con riferimento al richiamato art. 715 secondo comma e all’art. 714 secondo comma C.P.P. si riferiscono soprattutto al pericolo di fuga accertato concretamente dall’autorità di polizia nell’eseguire l’arresto provvisorio.

Il sospetto di fuga ritenuto insito, ai sensi dell’abrogato art. 663, nell’avvenuta riparazione all’estero dell’estradando, non è, perciò, più sufficiente a giustificare, ai sensi del citato art. 716, l’arresto provvisorio dell’estradando ad opera della polizia giudiziaria.

Il citato art. 716, inoltre, richiede per l’arresto provvisorio, la domanda di arresto provvisorio del ricercato avanzata dallo Stato estero, in attesa dell’inoltro della domanda di estradizione, accompagnata dalle notizie informative in ordine al reato contestato e al provvedimento restrittivo nella libertà emesso contro l’estradando.

In attuazione dei principi sanciti dall’art. 13 terzo e quarto comma Cost. il cit. art. 716, inoltre, demanda all’autorità giudiziaria il potere di controllare la legittimità dell’operato della polizia giudiziaria mediante la convalida dell’arresto provvisorio ad opera del Presidente della Corte d’appello, come avviene per la convalida dell’arresto o del fermo di indiziato di reato ad opera del g.i.p. ai sensi dell’art. 391 C.P.P.

Esistono, tuttavia, tra l’ipotesi di cui al cit. art. 391 e la convalida di cui all’art. 716 terzo comma notevoli differenze sia in ordine al rigetto dei termini costituzionalmente previsti (non compiutamente osservati dall’art. 716) sia in ordine alle garanzie giurisdizionali (del tutto non rispettate dall’art. 716, non essendo d questo prevista la presenza del P.M. e del difensore) e sia, infine, in ordine all’adozione della misura coercitiva.

Con riferimento a questa, in particolare, nell’ipotesi prevista dall’art. 391 convalida dell’arresto e misura coercitiva sono provvedimenti indipendenti e strumentalmente non connessi nel senso che il g.i.p., disposta la convalida, può non ritenere sussistenti le esigenze cautelari e non disporre alcuna misura coercitiva o, viceversa, pur non disponendo la convalida, potrebbe, tuttavia, ritenere sussistenti le esigenze cautelari ed emettere un’ordinanza applicativa di una misura coercitiva.

Nell’ipotesi prevista all’art. 716, invece, convalida dell’arresto e misura coercitiva sono provvedimenti strettamente connessi nel senso che, una volta convalidato l’arresto provvisorio, il Presidente della Corte d’appello deve conseguenzialmente disporre la misura coercitiva, sia pure, anch’essa, provvisoria.

La legittimità dell’operato della polizia giudiziaria si pone, infatti, in relazione alla sussistenza del pericolo di fuga e dei gravi indizi di colpevolezza valutati come tali dallo Stato estero con la domanda di arresto provvisorio, non essendo tali indizi valutabili dal Presidente della Corte d’appello poi il disposto di cui all’art. 714 secondo comma che esclude, in tema di estradizione, l’applicabilità dell’art. 273.

Il controllo del Presidente della Corte d’appello sull’operato della polizia giudiziaria si estrinseca, perciò, in una mera verifica di tipo cartolare che non influisse minimamente sull’esito del procedimento di estradizione e sulla possibilità che nell’ambito di esso possa essere adottata una misura cautelare per assicurare la consegna dell’estradando allo Stato estero richiedente.

Nella relazione al progetto preliminare del Codice si è, infatti, esplicitamente precisato che si è intesa abbandonare l’idea che la custodia in carcere dell’estradando costituisca elemento indispensabile del procedimento di estradizione e che, tuttavia, deve essere assicurata, in esito a un procedimento di estradizione accolta, la consegna dell’estradando.

Nel caso in esame l’arresto provvisorio era stato eseguito sulla base di informazioni fornite dall’Interpol in merito a un mandato di cattura internazionale emesso nei confronti dell’A. dall’autorità giudiziaria dello Stato del Sud Africa per reati di furto e truffa.

Non era stata avanzata, invece, alcuna domanda di arresto provvisorio ad opera dello Stato estero.

Non risulta, inoltre, rappresentata alcuna concreta situazione di urgenza in relazione a un imminente pericolo di fuga altrimenti inevitabile che la polizia sarebbe stata costretta a fronteggiare mediante l’operato arresto provvisorio dell’A..

A tale proposito, anzi, va osservato che il Presidente della Corte d’appello di Firenze con l’ordinanza impugnata s’è limitato ad affermare apoditticamente la sussistenza del pericolo di fuga, senza motivare in alcun modo sulle circostanze che ne avrebbero giustificato la sussistenza.

Pertanto mancando la domanda di arresto provvisorio ad opera dello Stato estero e la situazione di urgenza in relazione a un imminente pericolo di fuga dell’A., il Presidente della Corte di appello di Firenze non poteva convalidare l’arresto provvisorio nè adottare la conseguenziale misura coercitiva provvisoria.

Ne consegue che l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio sia con riferimento all’adottata convalida dell’arresto provvisorio e sia con riferimento alla conseguenziale applicazione provvisoria della misura coercitiva.

A norma dell’art. 626 C.P.P. va disposta la comunicazione di rito al Procuratore Generale in sede.
P.Q.M
p.q.m.Annulla senza rinvio il provvedimento di convalida dell’arresto provvisorio nonché quello di applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare di cui all’ordinanza presidenziale della Corte d’appello di Firenze del 13.10.94.

Manda alla cancelleria di dare immediata comunicazione del presente dispositivo al Procuratore generale in sede per i provvedimenti occorrenti.

Così deliberato in camera di consiglio il 17.1.1995

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 10 MAR. 1995