Extradition to Germany refused: prior withdrawal of the same request barred renewed extradition proceedings

EAW
🇮🇹Italy🇩🇪Germany
Denied
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Court
Court of Appeal of Bologna
Decision date
14/05/2026
Decision number
16/20 RG ESTRAD.
Main ground
Ne bis in idem
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
Keywords / Topics
Double criminalityPrecautionary measureNe bis in idem
🇬🇧 Summary
The case concerned a German request for extradition from Italy for prosecution in relation to drug-trafficking offences allegedly committed before 7 August 2002. Although the German authorities relied on a European Arrest Warrant, the Court of Appeal of Bologna held that the ordinary extradition regime applied because the facts pre-dated the temporal scope of the Italian EAW legislation. The defence objected that a previous German request concerning the same person, the same facts and the same underlying arrest warrant had already been the subject of extradition proceedings, which had ended after Germany withdrew the request. The Court accepted that objection. Relying on Article 707 of the Italian Code of Criminal Procedure and on Supreme Court case law, it held that a previous judgment contrary to extradition precludes a later favourable decision on a renewed request by the same State for the same historical facts, unless the new request is based on elements not previously assessed. The Court found that the renewed German request was based on the same facts and the same charges, was filed more than five years after the earlier proceedings and more than twenty years after the alleged conduct, and did not rely on any new factual elements. The previous withdrawal therefore produced a preclusive effect preventing a new favourable extradition judgment. The Court refused the request and revoked the coercive measure in place.
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Extradition to Germany refused: prior withdrawal of the same request barred renewed extradition proceedings, Court of Appeal of Bologna, 14 May 2026, No 16/20 RG ESTRAD., in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/extradition-prior-withdrawal-preclusive-effect-italy-germany-7-2020
🇮🇹 Full Text

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d’Appello di Bologna, Sezione III penale, riunita in camera di consiglio e composta dai Sigg.

Dott. Gabriella Castore, Presidente

Dott. Fiorella Casadei Consigliere

Dott. Susanna Cividali , Consigliere reI.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento camerale riguardante

……….

Rilevato che l’autorità giudiziaria della Repubblica Federale Tedesca ha presentato al Ministro della Giustizia domanda di estradizione nei confronti di Cupertino Giuseppe, generalizzato come in atti, sulla base di precedente mandato di arresto europeo emesso in data. 26.08.2019 .

Il  predetto …….. veniva arrestato in data 5.4.2020 in Ravenna a seguito di segnalazione nel SIS.

osservato che:

– la domanda di estradizione veniva ritualmente trasmessa al Procuratore Generale presso questa Corte d’Appello in data 14.5.2020.

– nel mandato di arresto europeo, pervenuto al Procuratore Generale unitamente alla domanda di estradizione, sono riportati gli estremi e il contenuto degli articoli di legge che prevedono il reato di illecito traffico di sostanze stupefacenti ascritto all’estradando, fattispecie punita a norma del paragrafo l comma l paragrafo III comma I paragrafo 30 comma l numero l della normativa tedesca in materia di stupefacenti.

– trova applicazione la residuale normativa codicistica di estradizione ai sensi dell’ articolo 697 e seguenti codice di procedura penale e non già la disciplina prevista dalla legge numero 69 del 2005, posto che, sebbene il mandato di arresto europeo nei confronti del …… sia stato emesso dopo l’entrata in vigore di tale legge, i fatti a lui contestati risultano commessi in data anteriore al 7 agosto 2002.

– in ossequio a quanto disposto dall’ articolo 13 comma II codice penale sussiste il requisito della doppia punibilità, trattandosi di condotta prevista e punita come reato anche dalla normativa italiana;

– questa Corte d’Appello ha proceduto all’identificazione dell’estradando in data 5.5.20 a norma dell’ articolo 717 comma I CPP e lo stesso non ha prestato il proprio consenso all’ estradizione;

– all’udienza della convalida è stata applicata la misura dell’obbligo presentazione alla P.G. una volta alla settimana;

– all’odierna udienza la difesa ha eccepito l’impossibilità di accogliere la domanda per il precedente giudicato in quanto la corte di Cassazione aveva dichiarato non sussistenti le condizioni per l’accoglimento di una precedente analoga domanda di estradizione per gli stessi fatti a causa del suo ritiro da parte dello Stato istante;

-Nel merito la difesa ha eccepito la mancata allegazione degli atti, la prescrizione del reato secondo l’ordinamento tedesco e l’incompetenza territoriale dell’autorità giudiziaria tedesca per essere stati i reati commessi in Italia.

ritenuto che:

– Il presente mandato di arresto Europeo è stato emesso sulla base del mandato di arresto preventivo delle Pretura di Monaco di Baviera del 10.9.2010 per violazione della disciplina degli stupefacenti commessa dal 1.5.99 al 20.10.99.

– Già in precedenza per gli stessi fatti e sulla base dello stesso mandato di arresto dell’A.G. tedesca era stata presentata dall’Autorità giudiziaria della repubblica Federale Tedesca in data 17.11.2015 domanda di estradizione di ……. sulla base di mandato di arresto europeo emesso in data 12.10.2010.

-Questa Corte d’Appello con Sentenza del 26.2.2016 in accoglimento della richiesta della Procura Generale aveva disposto la consegna del Cupertino all’A.G. Tedesca. Senonchè tale Sentenza era stata oggetto di impugnazione in Cassazione per vari motivi (tra cui l’eccepita prescrizione del reato) e la Suprema Corte in data 17.5.16 aveva annullato la sentenza impugnata in quanto la Procura di Monaco di Baviera richiedente aveva nelle more rinunziato alla estradizione.

Ora è stata reiterata la domanda di estradizione di …..  ed il P.G. nella requisitoria scritta ne ha chiesto l’accoglimento sul rilievo che l’art. 8 par. 1 Convenzione relativa all’estradizione tra gli stati membri dell’Unione Europea del 27.9.96 ratificata con L. 66/2019 prevede ora che l’estradizione non possa essere rifiutata per il motivo che secondo la legge dello stato membro richiesto l’azione penale o la pena sono prescritte.

Ritenuto che ad avviso di questa Corte è pienamente condivisibile il precedente assolutamente in termini della Cassazione secondo cui .” In tema di estradizione per l’estero richiesta sulla base della Convenzione europea dell3 dicembre 1957, la sentenza con la quale la Corte di cassazione dichiari non sussistenti le condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione, a causa del suo ritiro da parte dello Stato istante, preclude, ex art. 707 cod proc. pen., la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito della presentazione da parte dello stesso Stato di una nuova domanda per i medesimi fatti, salvo che la stessa sia fondata su elementi non valutati in precedenza. In applicazione di tale principio la S. C. ha ritenuto preclusa la valutazione di una nuova domanda di estradizione presentata dalle autorità tedesche, dopo che la stessa Corte di cassazione aveva dichiarato non sussistenti le condizioni per l’accoglimento di una precedente domanda, a seguito del suo ritiro, motivato dalla cessazione del titolo estradizionale” (v. Cass. sez.6, Sentenza n. 40167 del 18/10/2006).

Nella parte motiva la Suprema Corte ha chiarito che: “il principio generale sancito dall’art. 707 c.p.p., che – ispirato da ineludibili esigenze garantistiche – fissa la categoria concettuale, se cosÌ può dirsi, del ne bis in idem estradizionale o, se si preferisce, del giudicato estradizionale, non possa non trovare applicazione anche in presenza di un preminente regime convenzionale o pattizio disciplinante la vicenda estradizionale. Del resto la L. 30 gennaio 1963, n. 300, che ha trasposto nell’ordinamento interno le norme della convenzione europea di estradizione firmata a Parigi nel 1957, non reca alcuna disposizione o previsione che si renda incompatibile con i canoni applicativi postulati dall’art. 707 c.p.p.; ne’ i canoni o principi in questione appaiono in concreto confliggenti con il complessivo sistema estradizionale delineato dalla convenzione europea del 1957. Quel che, invece, mette conto evidenziare è, in primo luogo, che la domanda di estradizione dell’autorità giudiziaria tedesca ha per oggetto – come si è dimostrato – i medesimi fatti, nella loro storicità, della precedente richiesta estradizionale avanzata dalla medesima autorità nei confronti del medesimo imputato. Nè, in secondo luogo, la reiterata (medesima) domanda di estradizione può dirsi fondata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli afferenti alla anteriore domanda e già sottoposti all’esame dell’autorità giudiziaria italiana.

Ragioni sistematiche e logiche lasciano dedurre che gli “elementi” nuovi evocati dall’art. 707 c.p.p. attengano a circostanze o eventi inerenti i profili sostanziali del fatto o dei fatti reato integranti la domanda in tutte le loro componenti (ontologiche e soggettive), emersi in epoca successiva alla precedente richiesta estradizionale o comunque non portati o non potuti portare a conoscenza dell’autorità giudiziaria dello Stato richiesto, e non già circostanze o situazioni di stretta significanza processuale …. In terzo ed assorbente luogo la sentenza di questa Corte che ha definito il pregresso procedimento estradizionale nei è senz’altro sussumibile nella nozione di “sentenza contraria alla estradizione” puntualizzata dall’art. 707 c.p.p .. La lettera della disposizione non è di ostacolo a tale interpretazione, sicché non può far velo all’operatività dell’effetto preclusivo del giudicato estradizionale in tal modo formatosi il fatto che la decisione del giudice di legittimità sia stata connotata da mere valenze processuali o formali connesse alla revoca della richiesta di estradizione da parte dell’autorità tedesca. Revoca che ha caducato il principale presupposto della procedura di estradizione, integrato da una persistente domanda, appunto, di uno Stato estero.

Sebbene non constino nella giurisprudenza di legittimità specifici precedenti sulla latitudine applicativa dell’art. 707 c.p.p., il cui contenuto testuale è mutuato dall’analogo art. 669, comma 2 del previgente codice di rito del 1930, è opinione del collegio giudicante che il divieto di un secondo procedimento disciplinare per i medesimi fatti, nei confronti della medesima persona ed instaurato su “rinnovata” domanda del medesimo Stato richiedente rinvii ad un concetto di consunzione o perenzione dell’esercizio del peculiare diritto di estradizione attiva. In tale ottica valutativa non risponde a canoni di logicità, se non anche di trasparenza nelle relazioni internazionali in tema di assistenza giudiziaria, che uno Stato richiedente possa considerarsi facoltizzato a rinnovare o reiterare ad libitum domande di estradizione identiche e già in precedenza, respinte dallo Stato richiesto ovvero cadute in perenzione, come nella specie, per effetto dell’autonoma ed insindacabile decisione dello stesso Stato richiedente di ritirare o revocare l’anteriore richiesta estradizionale; salvi i casi – come ovvio e come già chiarito – che la nuova o le nuove domande si basino su elementi storici diversi od ulteriori non resi già oggetto della o delle precedenti richieste. Ciò tanto più, è il caso di aggiungere, quando la medesima rinnovata domanda di estradizione (come pure nel caso di specie), relativa a reati di remota consumazione (risalenti ad oltre dieci anni), intervenga a gran tempo di distanza dalla pregressa domanda di consegna estradizionale. La tesi qui prospettata è del resto, da un lato, implicitamente coonestata dalla polisemica valenza cognitiva della nozione di “sentenza contraria all’estradizione” tipizzata dall’art. 707 c.p.p., nozione nel cui ambito non può non ricadere anche la anteriore citata sentenza 16.4.2002 di questa Corte regolatrice. D’altro lato, poi, la tesi della perenzione del diritto di estradizione attiva, nelle forme e con i limiti indicati, appare suffragata dai lavori preparatori del vigente nuovo codice di rito, atteso che nella Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale si legge a proposito dell’art. 707 c.p.p. (p. 154): “Nell’art. 707 si è ripresa la norma dell’art. 669 cpv. C.p.p. in una dizione che sembra più corretta, poiché mette in primo piano la preclusione alla pronuncia di una sentenza favorevole relativamente a una domanda presentata per gli stessi fatti, già oggetto di una sentenza contraria all’estradizione ” .(v. Cass.Sez. 6,Sentenza n. 40167 del 18/10/2006).

La situazione esaminata nella sentenza sopra citata della Cassazione (che non risulta avere precedenti in termini, ne’ è stata disattesa da altre decisioni successive) è assolutamente sovrapponibile a quella in esame, laddove la domanda di estradizione è stata reiterata a distanza di oltre cinque anni dalla precedente e dopo oltre venti anni dalla commissione dei fatti, sulla base degli stessi identici presupposti di fatto ed in relazione alle stesse imputazioni, dopo un precedente ritiro dello stato istante per cessazione del titolo estradizionale. In conclusione si condivide l’orientamento sopra richiamato e quindi, il precedente giudizio estradizionale a carico del …..  “per i medesimi fatti”, ha caducato, producendo irreversibili effetti decadenziali, il già esercitato diritto di estradizione attiva del richiedente Stato tedesco. In conseguenza dell’effetto preclusivo di un “nuovo” favorevole giudizio estradizionale sancito dall’art. 707 c.p.p. deve respingersi la domanda di estradizione, restando conseguentemente preclusa ogni valutazione nel merito. Deve conseguentemente revocarsi la misura cautelare in atto nei confronti di …….

P.Q.M.

Visto l’art. 707 c.p.p.,

Respinge la richiesta del Procuratore Generale di disporre la consegna di ….. all’autorità giudiziaria della Repubblica Federale tedesca.

Revoca la misura cautelare in atto nei confronti di ……….

Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione della presente sentenza al Ministero della Giustizia e per gli adempimenti conseguenti.

Bologna 14.7.2020