Extradition to Moldova granted: specific prison assurances excluded Article 3 risk

Extradition
🇮🇹Italy🇲🇩Moldova
Granted
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Court
Court of Appeal of Bologna
Decision date
07/07/2020
Decision number
10041/2020
Main ground
Art. 3 ECHR
Extradition type
Extradition
Language
Italian
Keywords / Topics
Risk of persecutory or discriminatory actsinhumanDetention conditionsDiplomatic assurances
🇬🇧 Summary
The case concerned a Moldovan request for extradition from Italy for the execution of an eighteen-year prison sentence imposed for murder. The proceedings followed an earlier annulment by the Italian Supreme Court, which had required the Court of Appeal to obtain specific and updated information from the Moldovan authorities on the prison where the requested person would be detained and on the actual detention conditions, including overcrowding, safety, hygiene and health care. After receiving supplementary information from the Moldovan Ministry of Justice, the Court of Appeal of Bologna held that the risk of inhuman or degrading treatment had been excluded. The Moldovan authorities indicated that extradited Moldovan nationals would be held in designated cells at Chisinau prison, with four square metres of personal space per detainee, adequate ventilation and lighting, separated sanitary facilities, daily outdoor exercise, access to hygiene, food and medical care, including treatment in external health facilities where necessary, and unrestricted access to lawyers on working days. The Court also found that the extradition request was supported by the required documents, that the foreign conviction was final and enforceable, and that double criminality was satisfied. It therefore declared that the conditions for extradition to Moldova were met.
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Extradition to Moldova granted: specific prison assurances excluded Article 3 risk, Court of Appeal of Bologna, 7 July 2020, No 10041/2020, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/extradition-prison-assurances-detention-conditions-italy-moldova-7-2020
🇮🇹 Full Text

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d’Appello di Bologna, Sezione III penale, riunita in carnera di consiglio e

composta da

dotto Gabriella CASTORE Presidente

dott. Eufemia MILELLI Consigliere relatore

dott. Fiorella CASADEI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento camerale riguardante ……..

Il presente giudizio è stato instaurato a seguito di sentenza della Corte di Cassazione del 4/12/2019 che, in accoglimento del ricorso avanzato dal difensore del ….., annullava la sentenza della Corte d’Appello di Bologna con la quale, in data 517/2019, era accolta la domanda di consegna di …., avanzata dall’autorità giudiziaria della Repubblica di Moldova con richiesta di estradizione trasmessa in data 28/5/2019 dal Ministero della Giustizia al Procuratore Generale presso questa Corte d’Appello in relazione all’ordine di esecuzione n. lA-264/15 emesso il 9/5/2015 dalla Corte d’Appello della Moldova per scontare la pena di anni diciotto di reclusione per il reato di omicidio.

Nello specifico, la Corte di cassazione annullava la sentenza della Corte d’Appello accogliendo il motivo difensivo con cui si eccepiva la mancata valutazione della documentazione prodotta riguardante il rischio di sottoposizione del ricorrente a trattamenti inumani e degradanti, derivante dalle condizioni di detenzione presso le carceri della Repubblica di Moldavia ed il conseguente mancato svolgimento di accertamenti a riguardo, rilevando la necessità di assumere specifiche informazioni presso l’autorità penitenziaria centrale dello Stato Moldavo al fine di verificare “in quale carcere il ricorrente sarebbe stato ristretto e le condizioni esistenti nell’attualità presso lo stesso, sotto il profilo dell’affollamento, della sicurezza e dell’assicurazione di garanzie sotto il profilo igienico sanitario” .

Preso atto di tali rilievi dei giudici di legittimità, questa Corte, nel presente giudizio, con provvedimento del 18/12/2019, provvedeva ad avanzare richiesta allo Stato di Moldavia, di specifiche informazioni sul regime detentivo a cui sarebbe stato sottoposto il prevenuto. La risposta veniva sollecitata in data 27/2/2020 e perveniva lo scorso 23/6/2020.

All’odierna udienza il Procuratore Generale, con requisitoria orale chiedeva l’accoglimento della richiesta di consegna ai fini estradizionali.

La Corte ritiene che siano sussistenti i presupposti per concedere la richiesta estradizione del …., in relazione all’ordine di esecuzione n. IA-264/15 emesso il 9/5/2015 dalla Corte d’Appello della Moldova per scontare la pena di anni diciotto di reclusione per il reato di omicidio, previsto e punito dall’art. 145 comma 2 codice penale della Repubblica di Moldovia, commesso dal …. in Moldavia …..

Come già argomentato dalla Corte d’Appello di Bologna nella precedente sentenza del 517/2019 sussistono i presupposti previsti dagli artt. 700 e 705 comma l c.p.p., essendo pervenuta la domanda di estradizione da parte dello Stato di Moldavia, che inoltrava la sentenza di condanna della Corte d’Appello di Chisinau del 9/9/2015 correttamente tradotta in lingua italiana e con l’apposizione in calce dell’attestazione di definitività ed esecutività della sentenza, potendosi dalla stessa chiaramente evincere i fatti addebitati al ….e la loro qualificazione giuridica. Inoltre, alla domanda di estrazione era allegato il testo delle disposizioni di legge applicabili.

Considerata la tipologia di reato (omicidio) non sussiste dubbio sul fatto che tale condotta sia considerata penalmente illecita oltre che dalla legge della parte richiedente, anche da quella italiana.

Quanto ai presupposti di cui all’art. 705 comma 2 C.p.p. oggetto di specifici accertamenti a seguito della sentenza di annullamento e rinvio della Corte di Cassazione, rileva questa Corte come dalle informazioni pervenute in data 23/6/2020 dal Ministro della Giustizia della Repubblica di Moldova, possano ritenersi superati i dubbi difensivi circa la possibilità che il …., in caso di consegna allo Stato richiedente, venga sottoposto a trattamenti inumani e degradanti in conseguenza delle condizioni carcerarie presenti presso le carceri della Repubblica di Moldavia.

Le informazioni fomite circa le caratteristiche strutturali ed il numero massimo di occupanti le due celle dell’Istituto Penitenziario di Chisinau, destinate ad ospitare i cittadini moldavi estradati, escludono che i detenuti versino in condizioni di sovraffollamento e di scarsa illuminazione e ventilazione.

In particolare, viene precisato ad ogni detenuto occupante le celle destinate agli estradati avrà a disposizione una superficie di 4 mq, con aereazione adeguata garantita da finestre delle dimensioni di mt. 1,2 x l,3. In ogni cella sono presenti servizi igienici separati dal resto della cella da una parete con una porta e a ciascun detenuto è garantita libera circolazione all’aria aperta in box specialmente previsti per almeno un’ora al giorno.

Anche le condizioni di igiene, di alimentazione e quelle relative ai trattamenti sanitari, quali riferite nella suddetta nota informativa, non risultano in contrasto con gli standard nazionali ed internazionali di detenzione.

Nello specifico, quanto ai trattamenti sanitari, è previsto un reparto sanitario e, nei casi più problematici, vengono richieste prestazioni da parte delle strutture sanitarie del territorio, che potranno farsi carico delle patologie che affliggono l’estradando.

E’ inoltre garantito l’accesso illimitato degli avvocati sul territorio dell’istituto e la possibilità per i detenuti di avere incontri con gli avvocati nei giorni lavorativi. Non si configura, pertanto, alcuna delle cause ostative di cui al comma 2 dell’art. 705 c.p.p.

Va pertanto dichiarata l’esistenza delle condizioni favorevoli all’accoglimento della richiesta di estradizione di …..

P.Q.M.

visti gli artt. 704 e 705 c.p.p., l0 L. 30 gennaio 1963 n. 300;

dichiara la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione presentata dal GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOLDA VIA nei confronti del cittadino …., per il reato di omicidio (145 comma 2 codice penale della Repubblica di Moldovia) commesso il 1/5/2011, di cui alla sentenza della Corte d’Appello di Chisinau del 9/9/2015, irrevocabile il 9/10/2015 di condanna alla pena di anni 18 di reclusione.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Bologna, il 7/7/2020