Extradition to Brazil granted: generic prison conditions evidence did not trigger duty to seek further assurances
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19/02/2026 la Corte di appello di Roma ha dichiarato sussistenti le condizioni per l’accoglimento della richiesta di estradizione a fini processuali avanzata dal governo della Repubblica federativa del Brasile nei confronti Ca.Wa., in relazione al provvedimento di carcerazione preventiva emesso il 29 gennaio 2020 dal Tribunale di giustizia dello Stato di San Paolo per il delitto di violenza sessuale aggravata su minorenne, commesso dal
2011 al 2018 in Brasile in violazione degli artt. 217-A e 71 del codice penale brasiliano.
2. Ca.Wa., tramite il difensore Avv. Fabio D’Amato, propone ricorso per cassazione affidandosi ad unico motivo.
2.1 Nullità della sentenza impugnata per violazione di legge in relazione all’art. 705 comma 2 lett. a) e lett. c) cod. proc. pen. ed in relazione all’art. 3 CEDU e anche con riferimento al trattato tra Italia e Brasile del 17/10/1989 entrato in vigore nel 1991 (rectius entrato ufficialmente in vigore l’1 agosto 1993), ed in ogni caso per violazione di legge in relazione all’art. 704, comma 2 cod. proc. pen. per carenza della motivazione ovvero della omessa valutazione delle indicazioni circa l’istituto detentivo di destinazione, circa le caratteristiche di tutela del soggetto estradando, ed illogicità della sentenza con specifico riguardo ai poteri previsti d’ufficio per la verifica della tutela del cittadino estradando, da condotte carcerarie umane e degradanti, connotative della tortura.
Nonostante le rassicuranti premesse in diritto, la Corte di appello ha escluso la sussistenza del rischio che l’ estradando sia sottoposto nello Stato richiedente a pena o trattamenti inumani o degradanti ritenendolo non dimostrato, disattendendo le produzioni documentali della difesa e senza però procedere all’acquisizione e alla valutazione degli elementi ritenuti necessari ai fini dell’accertamento; in particolare i giudici di merito hanno omesso di indicare quale sia l’istituto penitenziario di destinazione dell’estradando, evitando altresì di fornire informazioni in ordine alle condizioni detentive della struttura con riferimento al tasso di sovraffollamento agli standard minimi di vivibilità, all’accesso ai servizi igienico sanitari e più in generale al rispetto dei parametri elaborati dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale in materia.
In particolare, secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe dovuto attivare i propri poteri istruttori di ufficio attraverso la richiesta di informazioni di accertamenti disciplinate nell’articolo 704 comma due del codice procedura penale, anche in mancanza di allegazioni difensive a riguardo, senza porre a carico dell’interessato il compito di fornire precise informazioni inerenti alle vigenti condizioni degli istituti carcerari brasiliani.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. Ai fini dell’accertamento della condizione ostativa prevista dall’art. 698, comma 1, cod. proc. pen., la Corte d’Appello deve valutare se sussiste un rischio generalizzato di trattamento penitenziario disumano o degradante nel Paese richiedente, con conseguente pericolo che ciò si realizzi anche nei confronti del singolo estradando. Incombe, tuttavia, su quest’ultimo l’onere di allegare elementi oggettivi, precisi, attendibili ed opportunamente aggiornati, in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente, idonei a fondare il timore che la sua estradizione preluda ad un trattamento incompatibile con i diritti fondamentali della persona (cfr. Sez. 6 – , Sentenza n. 6186 del 19/01/2026, Flores, Rv. 289442 – 01 ‘In tema di estradizione per l’estero, la parte che intende ottenere una pronunzia contraria alla consegna, in mancanza di una situazione di rischio attestata da fonti conoscitive affidabili, è tenuta a fornire elementi concreti sulla possibile sottoposizione del detenuto a trattamenti inumani o degradanti, dovendosi escludere, sulla base del principio di reciproco affidamento tra Stati, un dovere generalizzato della Corte di appello di richiedere informazioni al riguardo.).
3. Il principio di diritto enunciato, in analogo tema relativo al mandato di arresto europeo, è stato fatto proprio anche dalla giurisprudenza comunitaria, che ha ribadito la necessità che il rischio di trattamento inumano o degradante delle persone sia concreto, ed altresì che detta valutazione si fondi su elementi oggettivi, attendibili, precisi ed opportunamente aggiornati, quali decisioni giudiziarie internazionali, sentenze della Corte EDU, decisioni giudiziarie dello Stato terzo richiedente, nonché decisioni, relazioni ed altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d’Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite (Corte Giust. UE, Grande Sezione, sent. n. 182 del 6.9.2016, Petruhhin, parr. 5859).
4. Il motivo non può essere quindi accolto, stante la genericità della tesi secondo cui l’estradando è a rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, non essendo stata fornita alcuna allegazione idonea a supportare tale decisione.
5. Tale idoneità non è stata ritenuta dalla Corte d’Appello, che ha sottolineato come le allegazioni difensive non documentavano in alcun modo – sulla base di report redatti da organizzazioni affidabili – i dedotti gravi problemi delle carceri brasiliane, analizzando la documentazione prodotta dalla difesa, e deducendo che ‘non è sufficiente allegare una situazione generale di criticità del sistema carcerario, richiamare report generici di ONG, articoli di stampa ed invocare il sovraffollamento carcerario in termini astratti’…; la difesa ha prodotto un estratto del rapporto 2025 di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani nel mondo, puntualmente analizzato dalla Corte di appello che lo ha testualmente definito ‘un documento di ampia estensione -articolato in oltre quattrocento pagine- che offrono un’analisi di carattere globale e generale volta a descrivere sviluppi e criticità in materia di diritti umani in circa 150 paesi nonché i trend relativi a conflitti armati discriminazione e violazione delle norme internazionali il rapporto a natura eminentemente descrittive divulgativa e non contiene riferimenti ad accertamenti giudiziari specifici né dati giuridicamente verificati e relativi a singoli stati a determinati istituti di detenzione OA specifiche situazioni personali. Esso appare pertanto finalizzato a fornire una panoramica complessiva del contesto internazionale piuttosto che informazioni tecniche individualizzate e direttamente preferibile al caso concreto.
6. A fronte della sostanziale assenza di elementi idonei a far sorgere il dubbio in ordine alla sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, deve escludersi la sussistenza di un onere della Corte di appello di procedere ugualmente alla richiesta di informazioni, posto che si tratterebbe di un’attività meramente esplorativa e non giustificata da comprovati elementi idonei a far venir meno il principio di reciproco affidamento tra Stati (ex multis, Sez.6, n. 22818 del 23/7/2020, Balcan, Rv. 279567).
Analogo principio è stato affermato in tema di mandato di arresto europeo, essendosi ritenuto che è onere del ricorrente che voglia ottenere un provvedimento di rifiuto della consegna, allegare fonti attendibili, specifiche ed aggiornate su cui poter fondare la ragionevole affermazione dell’esistenza di un concreto pericolo di trattamento inumano e degradante determinato dalle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente (Sez.6, n. 41075 del 10/11/2021, Sarwari, Rv. 282120).
Si tratta di principi che trovano fondamento nella natura pattizia degli accordi di estradizione, alla base dei quali si pone un rapporto di reciproca fiducia e affidamento tra Stati, a fronte del quale l’autorità interna è tenuta a richiedere informazioni solo ove quella presunzione di affidabilità sia messa in dubbio sulla base di elementi concreti, desumibili anche da fonti aperte, purché ritenute affidabili.
7. In difetto di elementi idoneo a introdurre il sospetto che il trattamento detentivo non sia rispettoso dei diritti umani, non può invocarsi un dovere generalizzato di richiedere informazioni e garanzie aggiuntive, posto che in tal modo si andrebbe a superare quel principio di reciproco affidamento che è posto alla base del Trattato di estradizione.
Ne consegue che, in mancanza di specifici elementi dai quali desumere la sussistenza della causa ostativa alla consegna, la Corte di appello ha correttamente accolto la richiesta, non essendo neppure tenuta a richiedere informazioni specifiche all’Autorità brasiliana.
8. Il ricorso, sulla base delle suesposte motivazioni, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/03 e ss.mm.
Così deciso in Roma il 3 giugno 2026.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2026.
