Extradition to Argentina granted: prison reports did not show a systemic Article 3 bar

Extradition
🇮🇹Italy🇦🇷Argentina
Granted
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Court
Court of Appeal of Bologna
Decision date
04/08/2020
Decision number
10018/20
Main ground
Art. 3 ECHR
Extradition type
Extradition
Language
Italian
Keywords / Topics
Risk of tortureinhumanDetention conditionsExtradition documentsHuman rights
🇬🇧 Summary
The case concerned an Argentine request for extradition from Italy for prosecution in relation to the attempted export of approximately 22 kilograms of cocaine. The requested person opposed extradition, relying in particular on the risk of inhuman or degrading treatment in Argentine prisons. The defence produced a report by the Argentine Prison Ombudsman describing, with reference to 2018, prison overcrowding, poor hygiene and health care, violations of fundamental rights, ill-treatment, violence by prison staff and deaths in custody. The Court of Appeal of Bologna held that those materials did not establish a bar to extradition. It noted that, under Italian case law, refusal on human rights grounds requires an alarming situation attributable to a normative or factual choice of the requesting State, and not merely occasional or remediable violations. The Court considered that the existence of an independent public body entrusted with monitoring, reporting and bringing complaints on behalf of detainees showed an institutional commitment by Argentina to address prison abuses and provide legal protection. It also found that the defence had not shown that the conditions described in the 2018 report remained unchanged at the time of the decision. The Court added that the COVID-19 pandemic did not prevent the judicial finding that extradition conditions were met, since surrender would take place according to applicable health protocols. Extradition to Argentina was therefore granted.
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Extradition to Argentina granted: prison reports did not show a systemic Article 3 bar, Court of Appeal of Bologna, 4 August 2020, No 10018/20, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/extradition-prison-reports-systemic-risk-italy-argentina-4-2020
🇮🇹 Full Text

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA SECONDA SEZIONE PENALE
La Corte di Appello di Bologna, Seconda Sezione penale, composta dai consiglieri:
Dott. Liviana Gobbi Presidente
Dott. Eleonora Frangini Consigliere reI.
Dott. Cristina Bellentani Consigliere

ha pronunciato al seguente
SENTENZA
nei confronti di ….., alias ….., nato a …..(Albania)
il ….., cautelato in carcere ai fini estradizionali.
Premesso che:
– in data 09.01.2020 la Polizia di frontiera aerea di Bologna ha eseguito
l’arresto del predetto ….., alias ….., in transito aeroportuale e proveniente dali’ Albania, destinatario di mandato di cattura internazionale emesso il 15.08.2013 dalla Corte Nazionale Penale Economica n l Segreteria n l della Repubblica di Argentina in ordine al reato di tentata esportazione di stupefacenti ( circa gr 22.000 di cocaina) di cui agli artt 863,864,866,871,872 L.22.415 (codice doganale argentino) punito con pena detentiva fino a 32 anni di reclusione, commesso in concorso con altri nel maggio 2013; in data 11.01.2020 il Consigliere delegato di questa Corte di Appello ha
proceduto all’identificazione ed audizione del predetto …..

– il provvedimento per cui è richiesta l’estradizione non contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato Italiano;

– sono infondate le ragioni addotte dalla difesa a sostegno del rifiuto
all’ estradizione, posto che:

l) non vi sono ragioni per ritenere che la persona per la quale è stata
domandata l’estradizione verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinione politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona; sotto tale profilo deve evidenziarsi che, come affermato dalla Corte di Cassazione in tema di estradizione per l’estero, la pronuncia ostativa di cui all’art. 705, comma secondo, letto c), cpp non può
basarsi su documentazione dalla quale si evincano episodi occasionali di persecuzione o discriminazione denunciati in modo tale da non essere ritenuti come peculiari di un sistema (cfr Cass. Pen. Sez. VI sento 2657 del 20/12/2013, conforme Cass. Pen. Sez. Vi sent. 30864 del 08.04.2014); ed infatti, “in tema di estradizione per l’estero, il divieto di pronuncia favorevole contemplato dall’art. 705, comma secondo, letto c), cod. proc. pen., opera esclusivamente nelle ipotesi in cui sia riscontrabile una situazione allarmante riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, a prescindere da contingenze estranee ad orientamenti istituzionali e rispetto
alle quali sia comunque possibile attivare una tutela legale” (Cass. Pen Sez. Vi sent. 10905 del 06.03.2013; conformi Cass. Pen Sez. VI sent. 49881 del 06.12.2013; Cass. Pen Sez. VI sent. 45476 del 15.09.2015; Cass. Pen. Sez. VI sent. 4977 del 15.12.2015);

2) la difesa ha prodotto copia della relazione del Procuratore Penitenziario della Nazione Argentina, organismo pubblico autonomo voluto dallo Stato Argentino a garanzia dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale, parificabile al Garante Nazionale dei Diritti delle Persone detenute e private della libertà personale attivato dallo Stato Italiano, entrambi istituiti con la finalità di garanzia dei diritti delle persone carcerate e di segnalazione delle condizioni di fatto vigenti nelle strutture penitenziari e;

3) la relazione del Procuratore Penitenziario della Nazione Argentina redatta per l’anno 2018 ha segnalato al Congresso Nazionale, relativamente a tale anno di osservazione, sovraffollamento carcerario, carenze igienico-sanitarie, inadeguate assistenze medico-farmacologiche, negazioni dei diritti fondamentali, maltrattamenti ed episodi di violenza fisica e psicologica
perpetrati da personale della Polizia Penitenziaria, nonchè decessi di detenuti occorsi per svariate ragioni all’interno delle carceri argentine, analizzando e riportando nel dettaglio la pendenza o l’esito dei procedimenti penali che ne sono scaturiti;

4) fermo restando che dalla stessa relazione emergono aperture verso soluzioni alle problematiche denunciate (si cita ad esempio pag. 151 nel capitolo relativo a “Progressi nel contenzioso strategico dei casi di tortura e maltrattamenti”: ” Le prestazioni del PPN come denunciante e come un attore in casi giudiziari, in conformità con i poteri legali del corpo, è stata a lungo una delle linee di lavoro che vengono indirizzate a contribuire a contrastare la consueta impunità per torture e maltrattamenti nelle prigioni federali del Paese. Negli ultimi anni diversi tribunale del Paese hanno riconosciuto e messo in evidenza l’importanza di questi contributi del PPN”), non è stata fornita la prova che le situazioni riscontrate nell’anno 2018 siano,
all’attualità (ovvero circa due anni dopo il periodo di osservazione di cui alla suddetta relazione), rimaste inalterate ed inascoltate dall’ Autorità pubblica Argentina;

4) l’istituzione, da parte dello Stato Argentino, di un organismo di garanzia dei
diritti delle persone detenute, a cui sono demandate l’assistenza di queste ultime, nonché facoltà di verifiche, segnalazioni e denunce sia all’Autorità governativa che a quella giudiziaria, è significativa di una volontà politica di miglioramento sul fronte della tutela dei diritti umani ed esclude, quindi, che le situazioni denunciate siano riferibili a scelte normative e politiche dello Stato che proprio con l’istituzione del Procuratore Penitenziario della Nazione Argentina ha dato prova di volere attivare ed assicurare una tutela legale alla popolazione carceraria;

5) dalle stesse produzioni difensive emerge quindi che le degradanti e quasi disumane condizioni di detenzione, i maltrattamenti e finanche la tortura nei confronti di detenuti riscontrati nell’anno 2018 non sono espressione di una scelta normativa, o anche di fatto, dello Stato richiedente, viceversa comprovatamente impegnato – anche mediante interventi legislativi ed in
specie, come nel caso in esame, con l’istituzione di un organismo pubblico
indipendente di garanzia a cui sono demandati poteri autonomi di controllo,
verifica e denuncia – sul fronte dell’adeguamento alle norme internazionali di
contrasto agli atti persecutori, discriminatori, ai maltrattamenti e ad ogni
comportamento posto in essere in violazione di uno dei diritti fondamentali
della persona, impegno attestato anche dall’adesione a trattati internazionali
che garantiscono e promuovono i rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti;
6) quanto all’attuale pericolo di contagio da COVID 19 si rileva che
l’emergenza mondiale dovuta alla globale diffusione di tale infezione non è ostativa alla valutazione, in questa sede, dell’ esistenza delle condizioni per l’accoglimento della domando di estradizione, a cui verrà dato corso nei tempi ed alle condizioni modulate dai protocolli medico-sanitari;
Rilevato pertanto che ricorrono le condizioni per accogliere la domanda di estradizione in esame;
PQM
visti gli artt 704 e 705 cpp
dichiara
l’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di
estradizione presentata dal Governo della Argentina nei confronti del
cittadino albanese …..(alias …..) nato a ….. destinatario di mandato di cattura
internazionale emesso il 15.08.2013 dalla Corte Nazionale Penale
Economica n I Segreteria n 1 della Repubblica di Argentina in ordine al
reato di tentata esportazione di stupefacenti ( circa gr 22.000 di cocaina)
di cui agli artt 863,864,866,871,872 L.22.415 (codice doganale argentino)
punito con pena detentiva fino a 32 anni di reclusione, commesso in
concorso con altri nel maggio del 2013
Bologna, 08.04.2020