Extradition and provisional arrest: Interpol notice is enough (as it is ewuivalent to a request for the adoption of a precautionary measure)

Extradition
🇮🇹Italy🇹🇳Tunisia
Granted
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
24/07/2025
Decision number
27088/2025
Main ground
Provisional arrest
Extradition type
Extradition
Language
Italian
Keywords / Topics
Precautionary measure
🇬🇧 Summary
For the validation of a provisional arrest, the issiung of a Interpol red notice by the requesting State, indicating the custodial measure restricting personal liberty, is enough. Accordingly, at this stage, it is not necessary for the extradition request to have already been formally submitted by the foreign State, since even a mere Interpol notice suffices, as it constitutes a request aimed at the adoption of a precautionary measure pending the transmission of the extradition request.
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Extradition and provisional arrest: Interpol notice is enough (as it is ewuivalent to a request for the adoption of a precautionary measure), Italian Supreme Court, 24 July 2025, No 27088/2025, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/extradition-provisional-arrest-interpol-notice-italy-tunisia-7-2025
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Il Presidente della Corte di appello di Trento, ritenute sussistenti le condizioni di cui agli artt. 715, comma 2, e 716 cod. proc. pen., ha convalidato l’arresto effettuato dalla Legione Carabinieri Emilia Romagna – Stazione di Bologna ed ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del cittadino tunisino Kt.Mo., destinatario del mandato di arresto ai fini estradizionali emesso il 13 giugno 2025 da “Investigata Judge of the Fourth Chamber of the Court of First Istance in Tunisia”, per il reato di “stupefacenti e associazioni a gruppi criminali”, reato per il quale gli è stata irrogata la pena di anni venti di reclusione.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore della persona arrestata, denunciando con un unico articolato motivo, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione di legge, in relazione agli artt. 715, comma 2, 178, comma 1, lett. c), e 125 cod. proc. pen, e vizio di motivazione.

La Corte di appello non avrebbe dovuto convalidare l’arresto e disporre la misura custodiale per il mancato inoltro della documentazione idonea alla descrizione dei fatti, alla specificazione del reato e delle pene previste, nonché alla indicazione degli elementi necessari per la identificazione della persona da consegnare. Rileva, a tal uopo, il difensore come solo in data 23 giugno 2025 -successivamente al verbale di arresto del 21 giugno 2025 – fosse pervenuta presso la Cancelleria della Corte di appello di Bologna una nota del Ministero dell’Interno della Repubblica Italiana, datata 21 giugno 2025, con la quale si dava atto che il Kt.Mo.- nel frattempo già arrestato- risultasse da precedenti contatti telefonici ricercato in campo internazionale per reati in materia di stupefacenti.

Osserva il ricorrente come la nota in oggetto non fornisse alcuna garanzia di autenticità, non provenendo dalle autorità tunisine, non essendo ad essa allegato alcun documento e non contenendo alcuna delle necessarie informazioni previste dall’art. 715, comma 2, cod. proc. pen.

Rileva, infine, il difensore come al Kt.Mo. siano state contestate condotte delittuose in parte commesse anche in Italia e per le quali non sarebbe, dunque, possibile l’estradizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

2. Kt.Mo. è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Bologna in data 21 giugno 2025, ricorrendo i motivi di urgenza, ex art. 716 cod. proc. pen.; il successivo 23 giugno, il Presidente della Corte di appello ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura coercitiva della custodia in carcere, successivamente sostituita con la misura dell’obbligo di dimora con divieto di allontanamento dal domicilio dalle ore 21,00 alle ore 05,00.

Nel provvedimento in oggetto, si è dato atto della sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 715, comma 2, e 716 cod. proc. pen., evidenziandosi nello specifico come, in ragione della presumibile presentazione della domanda di estradizione da parte dello Stato richiedente, fossero state diramate ricerche in campo internazionale, con cui erano state fornite le preliminari indicazioni in ordine al reato ed alla identificazione della persona.

Concreto era, inoltre, il pericolo di fuga, tenuto conto della entità della pena detentiva inflitta, della accertata disponibilità in capo al Kt.Mo.di mezzi e di contatti esteri, tale da facilitargli eventuali spostamenti, e dell’assenza di un effettivo radicamento sul territorio nazionale, sul quale il Kt.Mo. – nonostante la formale residenza- aveva fatto ripetutamente ingresso in modo clandestino.

3. Con il ricorso il Kt.Mo. intende sindacare la legittimità del provvedimento presidenziale di convalida dell’arresto provvisorio ai fini estradizionali, deducendo sia la violazione del citato art. 715, sia la preclusione della consegna in ragione del (Omissis) commissi delieti”.

3.1. Ebbene, quanto al primo profilo, è principio consolidato quello secondo cui – ai fini della convalida dell’arresto ex art. 716, comma 1, cod. proc. pen. – sia sufficiente ad integrare la condizione richiesta dal citato art. 715 la diffusione della notizia di ricerca da parte dello Stato estero con l’indicazione del provvedimento restrittivo della libertà personale (ex multis, Sez. 6, n. 35048 del 27/04/2005, Labella, Rv. 232225). Dunque, non si richiede, in tale fase, l’avvenuta proposizione della domanda di estradizione da parte dello Stato estero, essendo a tal fine sufficiente anche la mera segnalazione all’Interpol, che costituisce una domanda volta all’adozione della misura precautelare preordinata all’inoltro della domanda di estradizione (ex multis Sez. 6 n 44665 del 03/10/2019, Rv.278190).

3.2. Nel caso in esame, il Giudice ha dato atto della segnalazione della Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia, con cui era stata diramata la notizia di ricerca in campo internazionale di Kt.Mo. per l’arresto provvisorio da parte dello Stato tunisino. Ha, inoltre, evidenziato come tale documento fornisse le informazioni utili alla concreta individuazione del ricercato, essendo state indicate le generalità complete del Kt.Mo., di guisa che non è dirimente la mancata allegazione di documentazione fotografica; contenesse una compiuta descrizione dei reati per i quali il Kt.Mo. è ricercato in campo internazionale, essendogli stati ascritti per reati nel settore degli stupefacenti e per avere costituito un gruppo organizzato dedito al narcotraffico; fornisse, infine, gli estremi del provvedimento restrittivo della libertà personale.

Tali informazioni sono conformi alla consolidata esegesi che dell’art. 715, comma 2, cod. proc. pen. ha fornito questa Corte,

3.3. Non inficiano la validità del provvedimento le doglianze difensive.

È assertiva la censura con cui si adombra il mancato inoltro della notizia di ricerca al momento dell’arresto. La diversità delle date apposte sulla “segnalazione” dell’Interpol non giustifica una tale conclusione, dal momento che la data del 23 giugno 2025 indica il deposito dell’atto presso la Cancelleria del Giudice, ma non consente di trarre la conclusione che tale segnalazione non fosse stata trasmessa alle autorità al momento dell’arresto in via di urgenza. Ciò tanto più in ragione del fatto che il verbale di arresto e la “segnalazione” di ricerca recano in calce la medesima data del 21 giugno 2025.

Poco comprensibile è anche la doglianza nella parte in cui contesta la non ufficialità della segnalazione. La notizia di ricerca, infatti, è stata diramata dall’organo istituzionale a tal fine competente, la Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia, di guisa che, in assenza di precise allegazioni, non è revocabile in dubbio la provenienza ufficiale dell’atto e/o la genuinità del contenuto.

3.4. In ordine poi al secondo profilo di doglianza, la realizzazione di parte della condotta criminis su territorio italiano non è ostativa alla consegna. È il caso di ribadire il principio secondo cui “la commissione di un reato nel territorio italiano non è d’ostacolo all’estradizione, quale procedura di consegna fondata sulla Convenzione europea del 1957, giacché ai sensi dell’art. 7 è previsto solo il rifiuto facoltativo, che rientra nelle attribuzioni non dell’Autorità Giudiziaria, bensì del Ministro della Giustizia” (Sez. 6, n. 9119 del 25/1/2012, Topi, Rv. 252040; Sez. 6, n. 24474 del 2/4/2009, Gjoni, Rv. 244359; Sez. 6, n. 3281 del 27/9/1995, Celik, 203309).

4. Al rigetto del ricorso segue – ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. – la condanna al pagamento del ricorrente delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 23 luglio 2025.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2025