Extradition to Turkey refused due to risk of inhuman or degrading treatment

Extradition
🇮🇹Italy🇹🇷Turkey
Denied
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Court
Court of Appeal of Milan
Decision date
26/05/2026
Decision number
60/2026
Main ground
Art. 3 ECHR
Extradition type
Extradition
Language
Italian
Keywords / Topics
Risk of persecutory or discriminatory actsinhumanHuman rights
🇬🇧 Summary
If there is a current and concrete risk of a violation of the fundamental rights of the requested person, the extradition request must be refused. After reconstructing the procedural background and confirming that the formal requirements for extradition were met, the Court ruled out surrender on the ground that, if transferred to Turkey, the requested person would face a concrete risk of being subjected to inhuman or degrading treatment. In particular, the Court relied on the updated picture of systemic concerns regarding the protection of fundamental rights in Turkey, with specific reference to detention conditions, the independence of the judiciary, the protection of fair trial rights, and the effectiveness of the guarantees arising under the ECHR. Referring to domestic and supranational case law, as well as several institutional and international sources, the Court held that any assurances provided by the requesting State were not sufficient, in the absence of objective, precise and up-to-date elements, to rule out the risk of violations of the requested person’s fundamental rights.
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Extradition to Turkey refused due to risk of inhuman or degrading treatment, Court of Appeal of Milan, 26 May 2026, No 60/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/extradition-refused-risk-inhuman-treatment-italy-turkey-5-2026
🇮🇹 Full Text

SENTENZA

sulla richiesta di estradizione proposta dalla Repubblica di Turchia nei confronti di: [OMISSIS], nato in Turchia il [OMISSIS], identificato tramite passaporto ordinario olandese n. [OMISSIS], in corso di validità, CUI [OMISSIS], attualmente sottoposto alla misura cautelare del divieto di espatrio, a far data del 13 marzo 2026. Difeso di fiducia dagli avvocati Marco Farinella e Maria Laura Brancato, del Foro di Milano.

Sintetica ricostruzione della vicenda processuale.

[OMISSIS] veniva arrestato il 3 febbraio 2026, da personale in forza alla Questura di Milano, in quanto colpito da mandato di cattura internazionale, emesso dalla Repubblica di Turchia, in relazione alla sentenza n. 339/2016, pronunciata in data 25.10.2019 dalla Sesta Alta Corte Penale di Adana, che lo condannava a una pena finale pari ad anni 17 di reclusione, in relazione ai delitti di “rapina aggravata”, e “lesioni personali aggravate”. In pari data, con ordinanza in atti, l’arresto veniva convalidato dal Consigliere delegato e veniva applicata all’estradando la misura della custodia in carcere, per le ragioni indicate nel provvedimento citato, a cui si fa rinvio in questa sede. Dopo di che, all’esito di apposita istanza difensiva, discussa in pubblica udienza, la Corte sostituiva la suddetta misura con quella del divieto di espatrio, a far data dal 13 marzo u.s., con ordinanza presente nel fascicolo processuale, a cui pure si rinvia. Nelle more, e precisamente il 17 febbraio u.s., lo Stato richiedente trasmetteva, per il tramite del Ministero della Giustizia italiano, la domanda di estradizione, corredata dai seguenti allegati:

sentenza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Adana, in data 29.05.2025, con la quale veniva applicato il cumulo delle due pene inflitte dalla Corte d’Assise di Adana, con sentenza del 25.10.2016, rispettivamente ad anni 12 di reclusione, per il delitto di rapina aggravata, nonché ad anni 5 di reclusione, per il reato di lesioni personali aggravate, nei riguardi del medesimo [OMISSIS];
mandato di cattura internazionale, emesso nei riguardi del consegnando in data 12.06.2025, da parte della Procura della Repubblica di Adana, all’esito del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza sopra menzionato, testualmente valevole come “ordine di cattura”;
sentenza di condanna, emessa nei confronti di [OMISSIS] il 25.06.2010, di condanna alla pena di cui sopra per i delitti menzionati in epigrafe;
articoli del codice penale turco in materia di rapina aggravata (148-149) e di lesioni personali aggravate (86-87).
Il 13 marzo successivo, con requisitoria scritta in atti, il PG chiedeva una sentenza di diniego della consegna dell’estradando, alla luce del fatto che i reati risulterebbero prescritti, secondo il nostro ordinamento, essendo stati consumati in data 3.04.2014.

All’udienza del 26 maggio 2026, fissata per la trattazione del merito della causa, il PG si è riportato al parere sopra menzionato, mentre la difesa ha depositato una nota scritta, nella quale veniva rimarcata la persistenza di un pericolo generalizzato e attuale di sottoposizione dei detenuti a trattamenti inumani e degradanti, presso le carceri turche, a seguito del recesso della Repubblica di Turchia da svariate e significative convenzioni internazionali in materia di rispetto dei diritti umani, nonché alla luce delle plurime inottemperanze, registrate a carico della medesima A.G. richiedente rispetto alle indicazioni della giurisprudenza comunitaria sull’argomento. Alla memoria difensiva, inoltre, sono stati allegati diversi documenti, fra cui alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione afferenti a casi di rifiuto di consegna di soggetti richiesti in estradizione dalla Repubblica di Turchia (allegati da 1 a 4), alcuni articoli estrapolati da fonti aperte – in ordine al progressivo allontanamento della Turchia dagli standard di tutela dei diritti umani imposti dalla cooperazione giudiziaria in ambito internazionale (allegati 5 e 6) – nonché il Global Torture index del 2025 (allegato 7), inerente al crescente rischio di pratiche contrarie al senso di umanità sul territorio. La difesa di [OMISSIS], quindi, ha ribadito la necessità di negare la consegna dell’estradando alla Repubblica di Turchia, instando nuovamente per la revoca della misura cautelare a tutt’oggi applicatagli del divieto di espatrio.

La Corte, dopo avere udito le conclusioni delle parti, ha assunto la riserva in camera di consiglio, che ha sciolto nel senso indicato nel dispositivo.

Le considerazioni della Corte.

La cooperazione internazionale fra Italia e Repubblica di Turchia è disciplinata, com’è indicato anche nella domanda di estradizione in analisi, dalla Convenzione Europea di Parigi del 1957, successivamente integrata e modificata dal Secondo, Terzo e Quarto Protocollo addizionale, sottoscritti rispettivamente nel 1978, e poi ancora nel 2010 e nel 2012.

Nel caso di specie, [OMISSIS] risulta ricercato per scontare una condanna per fatti previsti e puniti anche dal sistema penale italiano, con pene altrettanto severe, come si legge negli artt. 628, comma II, c.p. e 582 ss. c.p., in materia appunto di rapina aggravata e lesioni personali gravi o gravissime: di conseguenza, non si pone qui un problema di “doppia incriminabilità”, né, per la verità, risulta maturata alcuna prescrizione, contrariamente a quanto sostenuto dal PG nella requisitoria in atti.

E d’altro canto, essendo stata emessa una sentenza di condanna irrevocabile nei riguardi di [OMISSIS], sarebbe comunque doveroso considerare – quale causa estintiva eventualmente rilevante – la prescrizione della pena, e non dei delitti. Ebbene, tale causa estintiva non appare comunque a tutt’oggi maturata, atteso che la sentenza di condanna che costituisce titolo per l’odierna richiesta estradizionale è stata emessa il 25.10.2016 dalla Corte d’Assise di Andana, per cui il termine decennale non sarebbe ancora decorso, anche ipotizzando che la stessa sia divenuta irrevocabile in pari data.

Ciò premesso, osserva il Collegio come la documentazione inviata dalla Repubblica di Turchia risulti completa e conforme alle prescrizioni della Convenzione, constando oltre che della sentenza di condanna, adottata nei riguardi di [OMISSIS] in data 25.10.2019 dalla Sesta Alta Corte Penale di Adana, del titolo esecutivo, e degli articoli del codice penale turco la cui violazione è a tutt’oggi addebitata al soggetto in questione. La conclusione in questi termini si inserisce comunque nel solco interpretativo fissato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di estradizione esecutiva per l’estero, la Convenzione europea di estradizione richiede, tra le condizioni legittimanti l’accoglimento della domanda, unicamente la trasmissione di una sentenza esecutiva di condanna, e non anche la irrevocabilità di tale decisione” [1. Cass., sez. VI, n. 1838 del 18 dicembre 2019.]. Per di più, trattandosi di estradizione esecutiva, rileva quanto affermato – in epoca anche recente – dalla Suprema Corte, ossia che “in tema di estradizione esecutiva per l’estero, nel regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, è inibita ogni rivalutazione del materiale probatorio sul quale si fonda la decisione esecutiva emessa dall’autorità giudiziaria straniera, dovendo il giudice nazionale compiere un esame solo formale del titolo esecutivo straniero, in quanto l’adesione alla convenzione presuppone il reciproco affidamento degli Stati contraenti e l’impegno a riconoscere la validità ed efficacia delle rispettive sentenze” [2. Cass., sez. VI, n. 25526 del 3 giugno 2021.]. Ad ogni modo, nella vicenda per cui è giudizio, l’accertamento della penale responsabilità di [OMISSIS] in ordine ai delitti ascritti risulta compiuto in maniera piena, tant’è che non ha ab initio costituito oggetto di contestazione, ovvero di alternative prospettazioni, anche in chiave difensiva. Nella sentenza allegata alla domanda di estradizione, infatti, si dà atto dell’analisi delle dichiarazioni della vittima, della perizia medica compiuta sulla medesima per l’accertamento e la stima del danno anche permanente subito, in seguito all’aggressione, delle risultanze attingibili dalla visione delle telecamere di video-sorveglianza collocate sul luogo dell’accaduto, e di tutte le residue prove raccolte nel corso del giudizio, a sostegno della statuizione di condanna. In più, non è superfluo sottolineare che l’estradando ha apertamente ammesso l’addebito, anche in sede di interrogatorio di identificazione, asserendo di essere stato colpito da un raptus improvviso, e di avere per questo aggredito l’amico che gli stava dando un passaggio verso l’aeroporto.

Cionondimeno, non si ritengono sussistenti le condizioni per accogliere la richiesta di consegna dell’estradando all’A.G. richiedente, in virtù del combinato disposto degli artt. 698 e 705, comma II, lett. c), c.p.p. che integrano, com’è noto, un argine invalicabile per il seguito di qualsivoglia domanda di estradizione. Infatti, come la giurisprudenza comunitaria consolidata ha da tempo stabilito, sussiste l’obbligo positivo, in capo allo Stato investito da una richiesta di estradizione, “di assicurarsi che tutte le persone ristrette siano detenute in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l’interessato a uno stress o a una prova la cui intensità superi il livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione e che, considerate le esigenze pratiche dalla carcerazione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati in maniera adeguata” [3. Corte EDU sentenza 9.7.2013, Ciobanu c. Romania e Italia, n. 4509/08.]. Declinando queste coordinate ermeneutiche in altra richiesta di estradizione presentata dall’Autorità Turca, la Cassazione ha avuto modo di evidenziare che “in tema di estradizione passiva verso la Turchia, devono essere valutate in concreto, in relazione al disposto di cui all’art. 705, comma 2, cod. proc. pen., le condizioni detentive che saranno assicurate al soggetto richiesto, essendo formalmente sospesa in quello Stato, dal luglio 2016, l’applicazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo ed essendosi ivi riscontrate detenzioni arbitrarie e pratiche di tortura generalizzate all’interno delle strutture penitenziarie, che determinano un livello elevato di rischio di trattamenti inumani e degradanti non limitato ai soli detenuti politici” [4. Cass., sez. VI, n. 26742 del 20 aprile 2021.]. Sul punto si rammentano le più recenti affermazioni dei Giudici nomofilattici, secondo cui “plurime e affidabili fonti sovranazionali dimostrano la sussistenza di sistematiche violazioni dei diritti umani nelle carceri, di torture e maltrattamenti nonché della compromissione, nel sistema giudiziario turco, del diritto di difesa e dell’indipendenza della magistratura in ordine all’equo processo, dimostrando altresì che non può attribuirsi rilievo al ritiro della sospensione dell’applicazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, che era stata disposta, in quello Stato, nel luglio 2016” [5. Cass., sez. VI, n. 15109 del 12 marzo 2025.]. Per di più, il pericolo concreto di violazioni sistematiche dei diritti umani, in Turchia appare a tutt’oggi generalizzato, anche nei riguardi di soggetti diversi da quelli individuati come “criminali politici”, ovvero come affiliati al partito che sostiene l’indipendenza dell’etnia curda. Infatti, dal tentato colpo di stato del 15 luglio 2016, risulta formalmente sospesa in Turchia l’applicazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani, e vi sono stati molteplici ulteriori passaggi, politici e diplomatici, compiuti in direzione opposta a quella sancita dagli standard comunitari in quest’ambito. Segnatamente:

la Risoluzione del Parlamento europeo dell’8 febbraio 2018 sulla situazione dei diritti umani in Turchia in cui si esprime profonda preoccupazione “per le notizie di gravi maltrattamenti e torture ai danni dei detenuti e invita le autorità turche a svolgere un’indagine approfondita su tali accuse”;
la comunicazione della Commissione Europea sulla politica di allargamento dell’Unione Europea del 2020 in cui si evidenzia che la Turchia si è ulteriormente allontanata dall’UE per il notevole arretramento in ordine alle regole democratiche, allo Stato di diritto, ai diritti fondamentali e all’indipendenza della magistratura e si manifesta preoccupazione per il gran numero di leader dell’opposizione, attivisti per i diritti umani, giornalisti, esponenti della società civile e rappresentanti del mondo accademico arrestati e posti in custodia cautelare in virtù della legislazione anti-terrorismo;
il rapporto della Commissione Europea sulla Turchia del 30 ottobre 2024 che ha dato atto di come la “Strategia di riforma giudiziaria 2019-2023” e il “Piano d’azione per i diritti umani 2021” non affrontino appieno le gravi carenze del sistema giudiziario, l’assenza di indipendenza ed imparzialità della magistratura dal potere esecutivo, la mancanza del diritto ad un giusto processo, come evidenziato peraltro nei rapporti precedenti della medesima Commissione.
Ancora, la stessa Suprema Corte – in una delle sentenze già menzionate [6. V. nota precedente.] – a ribadire che “le istituzioni sovranazionali hanno segnalato l’assenza di progressi nella materia dei diritti umani e dell’applicazione della CEDU, ulteriormente confermata dalla pubblicazione il 20 marzo 2021 del decreto presidenziale n. 3781 con il quale è stato dichiarato il recesso della Turchia dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (…). Di particolare rilevanza, ai fini delle valutazioni in oggetto, è stata ritenuta anche la mancata attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti umani in cui si accertano la violazione del rispetto della vita privata e familiare e del diritto ad un giusto processo, l’uso eccessivo della forza, la detenzione ingiustificata, tanto che il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa a giugno 2024 ha ribadito gli appelli al governo turco affinché le rispetti, rilevando che sono 185 i casi contro la Turchia sottoposti ad una supervisione rafforzata da parte del medesimo Comitato”. (…) A questi interventi di soggetti istituzionali sovranazionali, che dimostrano l’assenza di qualsiasi rilievo da attribuire alla notifica del ritiro della sospensione dell’applicazione della CEDU da parte della Turchia, si aggiungono ulteriori elementi di valutazione circa il carattere sistemico di gravi violazioni dei diritti umani nel trattamento carcerario in quel Paese e della tenuta dei diritti fondamentali in ambito giudiziario, quali: a) il rapporto di Amnesty International – organizzazione non governativa la cui affidabilità è generalmente riconosciuta sul piano internazionale – per l’anno 2022-2023 da cui sono emerse accuse attendibili di tortura e maltrattamenti nei confronti dei detenuti, preceduto da altro rapporto di identico tenore (2019-2020), che consentono di concludere che si tratti di una situazione diffusa e non episodica; b) i rapporti del Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) del Consiglio d’Europa che a seguito delle visite effettuate in Turchia nel 2017 (visita periodica) e nel 2019 (visita ad hoc), hanno confermato sia l’esistenza di forme di trattamenti disumani e degradanti nei confronti di un gran numero di detenuti, sia il gravissimo problema della sovrappopolazione carceraria tale da determinare un impatto negativo su molti aspetti della vita di coloro che sono ristretti (§ 84 sulla visita effettuata nel 2017); c) il rapporto Arrested Lawers Initiative sulla repressione degli avvocati in Turchia, a cura del Consiglio nazionale forense, del 2021; il documento Piattaforma per una magistratura indipendente in Turchia del 29 dicembre 2022; la denunciata morte in carcere, dopo 238 giorni di sciopero della fame, dell’avvocata turca di origini curde, Ebru Timtik, che chiedeva alle autorità un processo equo; i report del 2024 e del 2025 dell’Osservatorio internazionale degli avvocati (OIAD), tutti documenti che hanno accertato e richiamato l’attenzione della comunità internazionale sugli arresti di massa e i processi sommari nei confronti degli avvocati turchi; d) la delibera del 17 febbraio 2021 del Consiglio Superiore della Magistratura che ha dato atto del monitoraggio condotto dall’ENCJ (Rete europea dei consigli di giustizia) esprimendo preoccupazione per la compromissione dell’indipendenza e dell’autonomia della magistratura turca, con richiamo alla dichiarazione dell’8 dicembre 2020 del Comitato esecutivo dell’ENCJ in cui è stata rinnovata la solidarietà ai giudici e ai pubblici ministeri sottoposti a detenzione o condannati senza un giusto processo e senza una giusta causa; e) la condanna del Presidente dell’ormai disciolta Associazione per l’unione dei giudici e dei pubblici ministeri turchi e la qualificazione dell’Associazione 9 internazionale dei magistrati (EAJ) nei processi penali turchi come organizzazione terroristica. Da ultimo, con specifica attenzione alle condizioni carcerarie, la Cassazione ha richiamato esplicitamente la sentenza del 18 giugno 2024 della Grande Sezione della Corte di Giustizia, che “al § 63, proprio con riferimento alla Turchia, precisa che lo Stato membro, a fronte del dichiarato rischio di trattamenti inumani o degradanti, «non può limitarsi a prendere in considerazione le sole dichiarazioni dello Stato terzo richiedente o l’accettazione, da parte di quest’ultimo, di trattati internazionali che garantiscono, in via di principio, il rispetto dei diritti fondamentali. L’autorità competente dello Stato membro richiesto deve fondarsi, ai fini di tale verifica, su elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati, elementi che possono risultare, in particolare, da decisioni giudiziarie internazionali, quali sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, da decisioni giudiziarie dello Stato terzo richiedente, nonché da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d’Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite»” [7. Ibidem. Nello stesso senso v. anche Cass., sez. IV, n. 54467 del 15 novembre 2016.].

In un siffatto quadro, il rischio di essere sottoposto a pratiche contrarie al senso di umanità appare incombente anche in relazione alla posizione dell’odierno estradando, qualora venisse consegnato all’A.G. richiedente, poiché anche i più recenti monitoraggi, da parte di organismi sovranazionali e enti indipendenti hanno consentito di portare alla luce un processo di continuo sgretolamento delle garanzie in questo senso imposte dalle convenzioni internazionali, nel territorio della Turchia. A tal proposito, rilevano pure le indicazioni contenute nel Global Torture Index, relativo all’anno 2025, che la individua fra i Paesi ad “alto rischio per torture e maltrattamenti”, senza riferire specificamente questa segnalazione a soggetti appartenenti ad altra etnia (v. allegato 7 della produzione difensiva all’udienza del 26.05.2026), tanto quanto le segnalazioni plurime in ordine al sovraffollamento carcerario generalizzato, connesso all’imponente numero di arresti registrato nel corso dell’anno 2025 (v. allegati 9 e 10 della produzione, cit.). Il carattere sistemico e diffusivo che questa condizione ha raggiunto – allo stato attuale – rende superflua anche la richiesta di informazioni suppletive, circa le condizioni detentive, all’A.G. turca, soprattutto in considerazione di quanto affermato dalla Corte di Giustizia, in ordine alla portata non dirimente di queste rassicurazioni, ove acquisite, fin tanto che rimanga immutata la situazione politica e sociale in concreto esistente a tutt’oggi.

Pertanto, il Collegio non ritiene sussistenti, nel caso di specie, i presupposti giuridici per accogliere la richiesta di estradizione, presentata dalla Repubblica di Turchia nei confronti di [OMISSIS], e dal rigetto della domanda discende la necessità di revocare la misura cautelare attualmente in essere nei suoi confronti, ossia il divieto di espatrio, ordinando contestualmente la restituzione al titolare del passaporto ordinario olandese n. [OMISSIS] da parte degli operanti della Questura di Milano, con facoltà di subdelega.

P. Q. M.

Letti gli artt. 704 e 705, comma II, lett. c) c.p.p.,

dichiara l’insussistenza delle condizioni per accogliere la richiesta di estradizione presentata dalla Repubblica di Turchia, nei confronti di [OMISSIS], nato in Turchia il [OMISSIS], CUI [OMISSIS], e per l’effetto revoca nei confronti di [OMISSIS] la misura del divieto di espatrio e dispone la restituzione a [OMISSIS] del passaporto ordinario olandese n. [OMISSIS], da parte degli operanti della Questura di Milano, con facoltà di subdelega.

Milano, 26 maggio 2026