Extradition requested in connection with two convictions, but transmitted by the Italian Minister with regard to only one of them

Extradition
🇮🇹Italy🇲🇩Moldova
Reversal and remand
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
25/02/2026
Decision number
11761/2026
Main ground
Art. 3 ECHR
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
Extradition requested in relation to two separate convictions, but transmitted by the Italian Minister of Justice with respect to only one of them (without mentioning the other). Stating — as argued by the Prosecutor – that this was merely a “clerical error in the transmission note” is debatable, as there is no certainty as to the position that the Minister of Justice intended to take with regard to the extradition request relating to the second judgment. The ministerial silence concerning the “second judgment”—especially when contrasted with the explicit stance taken on the “first judgment”—leaves room for both possible interpretations: on the one hand, the hypothesis of a material error; on the other hand, an implicit expression of intent not to proceed with the extradition request. Accordingly, interpreting such silence one way or the other is, from a logical standpoint, entirely open to dispute. It is also possible that the theory of a material error will ultimately prove to be correct in practice. But it is equally possible that the alternative explanation is the “true” one. Preferring one hypothesis over the other—by interpreting an equivocal element—risks encroaching upon a sphere that, as noted, falls within the prerogatives and responsibilities of the Minister.
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Extradition requested in connection with two convictions, but transmitted by the Italian Minister with regard to only one of them, Italian Supreme Court, 25 February 2026, No 11761/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/extradition-requested-two-convictions-trasmitted-one-italy-moldova-2-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna si è pronunciata in senso sfavorevole all’estradizione di Bu.Du. verso la Moldavia, in relazione alla sentenza emessa in data 21 giugno 2019 dalla Corte di Chisinau, di condanna alla pena di mesi sei di reclusione, a lui irrogata in relazione al reato di furto.

La ragione di tale decisione è legata alla mancata trasmissione – da parte delle Autorità dello Stato richiedente – delle informazioni richieste dalla Corte di appello in ordine alle condizioni carcerarie cui, in caso di estradizione, sarebbe stato sottoposto l’estradando.

2. Il Procuratore generale ricorrente impugna la citata sentenza, deducendo due motivi, di seguito sintetizzati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, il Procuratore generale ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla mancata decisione sulla domanda di estradizione relativa alla condanna emessa dalla Corte di Chisinau in data 30 luglio 2021; il Procuratore generale evidenzia che – seppure Bu.Du. sia stato inizialmente tratto in arresto a fini estradizionali solo in relazione alla condanna del 21 giugno 2019 – le Autorità moldave hanno tempestivamente presentato domanda di estradizione anche in relazione alla condanna del 30 luglio 2021 (sempre per furto), trasmessa dal Ministro della giustizia italiano al Procuratore generale che ha, a sua volta, formulato richiesta di riconoscimento della sussistenza delle condizioni per estradare Bu.Du. anche in relazione a tale seconda condanna.

Sennonché, la Corte di appello di Bologna – in violazione degli artt. 701, 704e 705 cod. proc. pen. – si è pronunciata solo in relazione all’estradizione di Bu.Du. verso la Moldavia in relazione alla prima delle due condanne indicate nella richiesta delle Autorità moldave (quella del 21 giugno 2019).

2.2. Con il secondo motivo, il Procuratore generale ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata sotto altro profilo: la Corte di appello ha emesso sentenza contraria all’estradizione, senza attendere – dopo averla richiesta e nonostante una richiesta di rinvio proposta dall’organo requirente – la trasmissione della traduzione delle informazioni delle Autorità moldave circa le condizioni di detenzione nelle carceri dello Stato richiedente. L’avere la Corte di appello pronunciato sentenza in data 12 gennaio 2026, senza nemmeno menzionare le rassicurazioni trasmesse dall’Autorità dello Stato richiedente circa l’imminente trasmissione delle informazioni richieste, integra pertanto un vizio del procedimento e, al tempo stesso, una omessa motivazione sul punto.

3. Nell’interesse di Bu.Du., l’Avv. Mariano Albanese ha depositato una memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.

4. All’udienza del 25 febbraio 2026, le parti hanno concluso come riportato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Per un proficuo esame dei motivi di ricorso, è necessario delineare le scansioni attraverso le quali si è sviluppato il procedimento. Dagli atti risulta che:

(i) in data 30/08/2025, Bu.Du. è stato tratto in arresto a fini estradizionali, ex art. 716 cod. proc. pen.; il titolo di reato che giustifica l’arresto a fini estradizionali è rappresentato dalla sentenza irrevocabile di condanna emessa dall’Autorità giudiziaria moldava in data 21/06/2019;

(ii) in data 01/09/2025, l’arresto è stato convalidato dalla Corte di appello di Bologna che ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere ex artt. 716, comma 3, e 714 cod. proc. pen.;

(iii) in data 09/09/2025, il Ministro della giustizia ha chiesto il “mantenimento” della misura cautelare, ai sensi dell’art. 716, comma 4, cod. proc. pen.;

(iv) in data 30/09/2025 (con richiesta pervenuta in data 15/10/2025), le Autorità moldave hanno trasmesso la domanda di estradizione del cittadino Bu.Du.; nella domanda di estradizione, il Ministro della giustizia della Repubblica di Moldova indica due sentenze: (a) la condanna del 21/06/2019 (cioè, quella per cui Bu.Du. era stato tratto in arresto a fini estradizionali e sottoposto a misura cautelare coercitiva); (b) un’altra condanna del 30/07/2021, emessa dalla Corte di Chisinau;

(v) in data 22/10/2025 il Ministro della giustizia italiano ha trasmesso al Procuratore generale di Bologna la domanda di estradizione presentata dalla Repubblica di Moldova menzionando unicamente la condanna del 21/06/2019, senza menzionare esplicitamente la seconda condanna indicata nella domanda trasmessa dalle autorità moldave.

(vi) in data 24/10/2025, il Procuratore generale di Bologna ha depositato la requisitoria, ai sensi dell’art. 703, comma 4, cod. proc. pen., sollecitando la Corte di appello di accertare la sussistenza delle condizioni per procedere all’estradizione di Dumitru Bu.Du. in relazione ad entrambe le sentenze di condanna (quella del 21/06/2019 e quella del 30/07/2021) “a condizione che vengano acquisite, per tramite del Ministero della giustizia, garanzie ritenute sufficienti per assicurare all’estradando il diritto ad un nuovo processo”;

(vii) in data 20/11/2025, la Corte di appello – con ordinanza interlocutoria – ha sollecitato la trasmissione da parte delle Autorità moldave di informazioni sulle condizioni di detenzione alle quali sarebbe sottoposto l’estradando in caso di accoglimento della richiesta;

(viii) all’udienza del 19/12/2025, la Corte di appello di Bologna, preso atto della mancata trasmissione da parte delle Autorità moldave della traduzione in italiano delle informazioni richieste, ha rinviato al 12/01/2026;

(ix) all’udienza del 12/01/2026, la Corte di appello – preso atto della mancata trasmissione della documentazione tradotta – ha emesso la sentenza oggetto di impugnazione in questa sede.

2. Il primo motivo di ricorso pone in discussione la legittimità del provvedimento impugnato, che, in violazione di legge, avrebbe omesso del tutto di pronunciarsi sulla domanda di estradizione relativa alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Chisinau del 30/07/2021.

2.1. Il Procuratore generale ricorrente evidenzia che le Autorità moldave avevano chiesto l’estradizione anche in relazione a quest’ultima sentenza di condanna; che il Ministro della giustizia italiana, nel trasmettere la domanda di estradizione, ha indicato solo la condanna del 21/06/2019 “per mero errore nella nota di trasmissione”; che l’organo requirente ha pertanto considerato esplicitamente ambedue le sentenze per cui la Moldova ha avanzato domanda di estradizione; che, pertanto, la Corte di appello ha indebitamente trascurato la sentenza del 30/07/2021, pronunciandosi solo sulla domanda di estradizione relativa alla sentenza del 21/06/2019.

2.2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

2.3. A differenza di quanto accade nei rapporti di cooperazione giudiziaria in materia penale disciplinati dal diritto dell’Unione europea, le disposizioni che disciplinano l’estradizione passiva articolano l’iter procedurale con una scansione che contempla una fase politico-amministrativa – che rientra nelle prerogative e responsabilità del Ministro della giustizia italiano – e una, di natura giurisdizionale, che – inaugurata dall’impulso del Procuratore generale presso la Corte di appello – vede poi la Corte territoriale competente ad accertare la sussistenza delle condizioni favorevoli all’estradizione; conclusa la fase giurisdizionale, è attribuita nuovamente al Ministro della giustizia la responsabilità di emettere il provvedimento di estradizione.

2.4. La fase “politico-amministrativa” è regolamentata dagli artt. 697-700 cod. proc. pen. Stando al dettato dell’art. 697 cod. proc. pen. le determinazioni del Ministro della giustizia possono essere, schematicamente, due: (i) dare corso all’estradizione; (ii) non dare corso all’estradizione.

Nel primo caso, “il Ministro della giustizia, quando ritiene di dare corso alla domanda di estradizione, la trasmette… al procuratore generale presso la corte di appello” (art. 703, comma 1, cod. proc. pen.).

Nel secondo caso, “la decisione di non dare corso alla domanda di estradizione è comunicata dal Ministro della giustizia allo Stato estero e all’autorità giudiziaria” (art. 697, comma 1-quinquies, cod. proc. pen.).

2.5. Alla luce del dettato gli artt. 697, comma 1-bise 703, comma 1, cod. proc. pen. – applicabili al caso in esame, in difetto di specifici accordi intervenuti tra la Repubblica italiana e la Repubblica moldava (cfr. art. 12, par. 1, Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, ratificata con legge 30 gennaio 1963, n. 300) – le determinazioni maturate dal Ministro della giustizia nella fase politico-amministrativa condizionano il perimetro della c.d. fase giurisdizionale: vale a dire che il Procuratore generale – nella sua requisitoria – e la Corte di appello, nell’emettere la sentenza prevista dall’art. 704, comma 2, cod. proc. pen., non possono pronunciarsi su domande di estradizione sulle quali il Ministro della giustizia non abbia espresso chiaramente la volontà di “dare corso alla domanda di estradizione”.

Pur non essendovi precedenti in sede di legittimità sulla specifica questione ora in esame, quella appena delineata è conclusione coerente con la consolidata giurisprudenza di questa Corte che – seppur ad altri propositi – ha chiaramente dimostrato la centralità della distinzione tra la sfera delle attribuzioni ministeriali rispetto a quella delle attribuzioni giurisdizionali, chiarendo che la “valutazione demandata alla Corte di appello concerne esclusivamente la legale possibilità della estradizione passiva”, esulando dunque dalle attribuzioni giurisdizionali la valutazione di altri profili rilevanti in materia di estradizione, quando essi rientrino nella sfera di competenza del Ministro della giustizia (Sez. 6, n. 8078 del 09/02/2021, Olgesashvili, Rv. 280709-01; Sez. 6, n. 8823 del 08/01/2020, Merkaziaj, Rv. 278616-02; Sez. 6, n. 11941 del 04/03/2014, S., Rv. 259339-01; Sez. 6, n. 47148 del 19/10/2023, Angotti, Rv. 285497-03).

2.6. Nel caso in esame, il Ministro della giustizia – nel trasmettere al Procuratore generale la domanda di estradizione formalizzata dalla Repubblica di Moldova – ha esplicitamente evocato solo la “domanda di estradizione di Bu.Du. per l’esecuzione della sentenza emessa in data 21/06/2019 dalla Corte di Chisinau”, senza menzionare in alcun modo la sentenza emessa dalla medesima Corte in data 30/07/2021.

Il Procuratore generale – nel ricorso – ascrive tale silenzio ad un “mero errore nella nota di trasmissione”.

Ma si tratta di un’interpretazione opinabile, che, in alcun modo, offre certezze circa la posizione che il Ministro della giustizia intende assumere in ordine alla domanda di estradizione relativa alla seconda sentenza indicata nella richiesta moldava (quella del 30/07/2021). Il silenzio ministeriale sulla “seconda sentenza” – soprattutto ove posto a confronto con l’esplicita presa di posizione sulla “prima sentenza” – lascia aperto il campo ad ambedue le possibili interpretazioni: l’ipotesi dell’errore materiale, da un lato; ma anche, dall’altro lato, l’implicita manifestazione di volontà di “non dare corso alla domanda di estradizione”.

Pertanto, l’interpretazione di tale silenzio in un senso o nell’altro si presenta – sul piano logico – del tutto controvertibile. È anche possibile che la tesi dell’errore materiale sia la spiegazione che, in concreto, risulterà corretta. Ma è anche possibile che sia “vera” l’altra spiegazione. Prediligere l’una o l’altra eventualità – interpretando un dato controvertibile – rischia di determinare lo sconfinamento delle determinazioni giudiziarie in un ambito che, come detto, rientra tra le prerogative e responsabilità ministeriali.

2.7. Ne discende – tornando al caso di specie – che correttamente la Corte di appello di Bologna ha ritenuto ritualmente devoluta alla sua cognizione solo la domanda di accertamento della sussistenza delle condizioni favorevoli all’estradizione limitatamente alla sentenza di condanna emessa in data 21/06/2019 dalla Corte di Chisinau, in quanto esplicitamente menzionata nella nota di trasmissione ministeriale, senza pronunciarsi sulla seconda sentenza, non ritualmente devoluta alla sua cognizione.

2.8. Del resto, e per inciso, non si può nemmeno trascurare che un’eventuale pronuncia della Corte di appello di Bologna sulla estradizione per dare esecuzione alla sentenza di condanna del 30/07/2021 sarebbe stata affetta da nullità.

Ciò in ragione del fatto che, in relazione a tale “seconda sentenza di condanna”, non sono state seguite le scansioni procedurali prescritte dall’art. 703, comma 2, cod. proc. pen., la cui violazione determina una nullità per violazione del diritto di difesa, con conseguente invalidità degli atti successivi (in termini, Sez. 6, n. 17952 del 12/04/2013, Mizga, Rv. 256563-01); né le garanzie approntate dalla disposizione ora evocata sono state altrimenti surrogate nella fase del procedimento celebrata davanti alla Corte di appello.

2.9. Ne consegue l’infondatezza del primo motivo di ricorso.

3. Il secondo motivo propone il tema della violazione di legge e del vizio di motivazione, per avere la Corte di appello emesso sentenza contraria all’estradizione senza attendere – dopo averla richiesta – la trasmissione della traduzione delle informazioni delle Autorità moldave circa le condizioni di detenzione nelle carceri dello Stato richiedente.

3.1. Dagli atti risulta che, effettivamente, la Corte di appello di Bologna ha richiesto informazioni alle Autorità moldave circa le condizioni di detenzione nelle carceri di quel Paese; la Corte di appello di Bologna ha però trascurato che il 27 novembre 2025 le Autorità moldave avevano prefigurato l’imminente trasmissione delle informazioni richieste; che, in data 12 dicembre 2025, le medesime Autorità avevano rappresentato che la documentazione richiesta era in corso di traduzione in lingua italiana. All’udienza del 12 gennaio 2026, la Corte di appello si è limitata a prendere atto della mancata trasmissione delle informazioni richieste, senza menzionare le rassicurazioni trasmesse dall’Autorità dello Stato richiedente.

3.2. Secondo il Procuratore generale ricorrente, la Corte di appello di Bologna avrebbe dovuto accogliere la richiesta di differimento del procedimento, onde attendere l’inoltro della documentazione richiesta alle Autorità moldave; l’avere comunque deciso, tacendo sulle rassicurazioni moldave e trascurando la richiesta di rinvio proposta dall’organo requirente, integra pertanto un vizio del procedimento e, al tempo stesso, una omessa motivazione sul punto.

3.3. Il motivo è fondato. L’art. 704, comma 2, cod. proc. pen. dispone che “la corte decide con sentenza in camera di consiglio, entro sei mesi dalla presentazione della requisitoria, sull’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione, dopo aver assunto le informazioni e disposto gli accertamenti ritenuti necessari…”.

Nel caso in esame, avendole richieste la stessa Corte di appello (con l’ordinanza del 20/11/2025), è evidente che le informazioni sollecitate da parte delle Autorità moldave erano ritenute dalla Corte territoriale “necessarie” ai fini della decisione.

A ciò si deve aggiungere che nemmeno venivano a scadere il termine previsto dall’art. 704, comma 2, di sei mesi decorrenti dalla requisitoria del Procuratore generale (depositata il 24 ottobre 2025), o il termine di durata massima della misura coercitiva disposta a fini estradizionali, previsto dall’art. 714, comma 4, cod. proc. pen.

Dal verbale del 19/12/2025 emerge che, in quell’udienza, la Corte di appello, preso atto della mancata trasmissione della traduzione in lingua italiana della documentazione già trasmessa dalle autorità moldave, ha disposto rinvio all’udienza del 12/01/2026, senza assegnare un termine alle Autorità moldave per il complemento di informazioni necessarie.

Ne discende che – anche in una prospettiva di leale collaborazione tra le Autorità dei Paesi aderenti alla Convenzione europea di estradizione – la Corte di appello avrebbe potuto sollecitare il complemento di informazioni necessarie, eventualmente assegnando esplicitamente “un termine per l’ottenimento delle stesse” (come previsto dall’art. 13, Conv. europea di estradizione, cit.).

Da quanto precede, emerge che il dedotto vizio procedimentale sussiste e che esso determina un vizio istruttorio che si riflette in un vizio della motivazione della decisione impugnata.

4. Essendo fondato il secondo motivo di ricorso, si impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

In sede di rinvio, la Corte territoriale attenderà il completamento delle informazioni ritenute necessarie e già richieste; ove esse non siano ancora state trasmesse dalle Autorità moldave, in applicazione dell’art. 13 Conv. Europea di estradizione, la Corte di appello potrà eventualmente assegnare esplicitamente un termine alle Autorità dello Stato richiedente.

Con riferimento alla domanda di estradizione formulata alla Repubblica di Moldova relativamente alla sentenza di condanna emessa in data 30/07/2021 dalla Corte di Chisinau, è il caso di precisare che, non essendo maturata la preclusione codificata dall’art. 707 cod. proc. pen., il Ministro della giustizia potrà eventualmente trasmettere l’esplicita richiesta di dare corso all’estradizione anche in relazione a tale sentenza.

Ove vi sia tale esplicita integrazione della domanda, il giudice del rinvio potrà delibare anche la sussistenza delle condizioni per accordare o negare l’estradizione anche in relazione alla seconda sentenza, a condizione che siano assicurate nella sostanza le garanzie processuali previste dall’art. 703, comma 2, cod. proc. pen. a beneficio dell’estradando.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il 25 febbraio 2026.

Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2026.