Extradition to Argentina, seizure of assets and connection with the extradition request
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22 gennaio 2025, la Corte d’Appello di Roma, Sezione Minorenni, ha dichiarato sussistenti le condizioni per l’estradizione verso la Repubblica di Argentina di Hu.Jo., colpito da mandato di arresto internazionale emesso il 1 marzo 2024 dal Tribunale per i Minorenni di quel Paese in ordine al delitto di associazione a delinquere e rapina aggravata, reati previsti dagli artt. 90,166 e 210 del codice penale argentino e puniti con una pena massima di quindici anni di reclusione.
1.1. La sentenza, dopo aver rievocato la fase della convalida dell’arresto provvisorio eseguito da parte della polizia giudiziaria di Hu.Jo. ad opera della Corte di appello che disponeva la custodia cautelare in carcere, dell’inoltro della domanda di estradizione e dell’invio di documentazione della Repubblica di Argentina tramite il Ministero della Giustizia, dà atto di come Hu.Jo. fosse stato citato dinanzi alla Sezione per i Minorenni della stessa Corte (cui venivano trasmessi gli atti) perché decidesse in ordine alla richiesta estradizione.
1.2. La Corte di appello – Sezione Minorenni inoltrava richiesta al Governo della Repubblica di Argentina di far conoscere la legislazione argentina, sostanziale e processuale, applicabile nei confronti dell’imputato minorenne al momento della commissione dei fatti e di fornire informazioni sul regime penitenziario nei confronti dei condannati minorenni; seguiva documentazione nella quale si rappresentava che Hu.Jo. aveva 23 anni al momento dei fatti e che, tuttavia, il concorso nel reato con minorenni, secondo le leggi processuali argentine, determina la competenza del Tribunale per i Minorenni, costituendo “la giustizia per i minorenni… foro di connessione”, pur “applicandosi (a minorenni e maggiorenni) il regime corrispondente a ciascuno di essi”.
1.3. La Corte di appello, preso atto di quanto comunicato dall’Autorità argentina in ordine al “foro di connessione”, ha ritenuto irrilevante la verifica dell’esistenza nella legislazione dello Stato richiedente di idonee misure tese ad assicurare al minore un trattamento sostanziale e processuale differenziato e più mite, ha apprezzato la gravità indiziaria in ordine alle accuse mosse, afferenti dieci ipotesi di rapina aggravata realizzate con lo stesso modus operandi e, segnatamente, attirando le vittime – invogliate ad acquisti tramite applicazione “Instagram” e contattate con messaggi – in luoghi ove venivano aggredite e rapinate, anche con l’uso delle armi, da parte di numerose persone, tra le quali veniva identificato il ricorrente.
La Corte territoriale ha, inoltre, constatato l’intervenuto rispetto delle norme della Convenzione di estradizione tra le parti, dando atto delle precise accuse formulate, degli elementi indiziari indicati, della corrispondenza dei fatti di reato per cui si procede in quel Paese ad ipotesi di reato previste nell’ordinamento penale italiano (artt. 416 e 628 cod. pen.), del limite minimo edittale superiore a due anni di pena detentiva e della non intervenuta prescrizione.
1.4. La decisione infine esclude, sulla base delle notizie ricevute, che Hu.Jo. possa essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti a causa delle condizioni della detenzione nel Paese richiedente e confuta la dedotta integrazione sul territorio nazionale ove risulta non svolgere attività lavorativa, ritenendo non decisiva la circostanza di essere divenuto da poco padre di una bambina nata il 2 maggio 2024, potendo la minore fare affidamento sulle cure della madre.
2. Propone ricorso l’estradando, per il tramite del difensore, che deduce tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si deducono violazione degli artt. 698, 704, e 705, comma 2, lett. c), ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Pur avendo la difesa evidenziato l’affollamento delle carceri argentine, tanto da ritenere sussistente il rischio per il ricorrente di subire trattamenti inumani e degradanti, la Corte territoriale non ha accertato l’effettiva esistenza di detto rischio, specie in ordine al regime di detenzione cui andrà, in concreto, incontro l’estradando; l’onere dì informazione – si assume – è stato assolto in maniera meramente formale con l’indicazione dei tre penitenziari in cui verrebbe ristretto Hu.Jo.in Argentina, senza però fornire notizie circa le future e concrete condizioni di detenzione.
2.2. Con il secondo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione degli artt. 2,29 e 30 Cost. e art. 8 CEDU nella parte in cui è stato leso il diritto di Hu.Jo.all’unità familiare, vista la stabile convivenza more uxorio con una cittadina italiana dalla quale ha avuto una figlia, nata lo scorso maggio.
2.3. Con il terzo motivo si censura il mancato dissequestro della somma di Euro 5.100,00 rinvenuta nell’abitazione di Hu.Jo. al momento dell’arresto che è, invero, frutto dei risparmi della compagna, cittadina italiana, dovendosi escludere che il denaro possa avere attinenza alcuna con i fatti ricompresi nella richiesta di estradizione risalenti a tre anni prima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato limitatamente al sequestro della somma di danaro, essendo invece infondato quanto alla disposta estradizione.
2. Il primo motivo, con cui si deduce il rischio che l’estradando andrebbe incontro a trattamenti inumani e degradanti a causa del sovraffollamento delle carceri in A ex artt. 698, comma 1, e 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., è infondato.
2.1. La disposizione dell’art. 698, comma 1, cod. proc. pen., prevede quale causa ostativa all’estradizione la fondata ragione di ritenere che l’imputato o il condannato verranno sottoposti a “pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona”.
Secondo consolidato principio espresso da questa Corte, al fine di ritenere che l’imputato o il condannato verranno sottoposti a “pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona” ex art. 698, comma primo, cod. proc. pen., condizioni ostative all’estradizione, il Giudice di merito deve utilizzare elementi oggettivi, attendibili, precisi ed opportunamente aggiornati in merito alle condizioni esistenti nello Stato richiedente e, verificata la sussistenza di tale rischio, rifiutare la consegna (v. in motivazione, Sez. 6, n. 47148 del 19/10/2023, Angotti, Rv. 285497; Sez. 6, n. 28822 del 28/06/2016, Diuligher, Rv. 268109 -01).
Si è, però, precisato come gravi sull’estradando, nei rapporti che si svolgono su base convenzionale, l’onere di allegare gli elementi da cui evincere la sussistenza della causa obbligatoria di rigetto intesa quale richiesta di consegna che preluda alla violazione di uno dei diritti fondamentali della persona (Sez. 6, n. 10656 del 01/03/2022, Sivakova, Rv. 283006 – 01); assolto tale onere, la Corte di appello deve effettuare la valutazione circa la sussistenza di tale rischio anche attraverso la richiesta di informazioni complementari (Sez. 6, n. 8529 del 13/01/2017, Fodorean, Rv. 269201). In tal senso, infatti, depone la normativa processuale che disciplina il giudizio che si celebra davanti alla corte di appello ex art. 704 cod. proc. pen., nel corso del quale si deduce l’esistenza del rischio di trattamenti inumani e degradanti (tra tante, Sez. 6, n. 11492 del 14/02/2019, Lia, Rv. 275166; Sez. 6, n. 22827 del 26/04/2016, Ramirez Melendez, Rv. 267066; nonché altre decisioni recenti, tra le quali, Sez. 6, n. 22265 del 16/07/2020 cui seguivano, v. in motivazione, Sez. 6, n. 47148 del 19/10/2023, Angotti, Rv. 285497; Sez. 6, n. 28822 del 28/06/2016, Diuligher, Rv. 268109 – 01).
Rilevante per la soluzione del caso sottoposto al vaglio del Collegio risulta il principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui, in ipotesi di estradizione per l’estero, non è di per sé causa ostativa alla concessione dell’estradizione la mera prospettazione dell’esistenza, nello Stato richiedente, di una condizione di sovraffollamento carcerario, in quanto solo in presenza di situazioni diffuse di conclamata incompatibilità, manifestatesi in forme tali da poter essere ricondotte a scelte precise o comunque alla deliberata accettazione delle stesse da parte delle Autorità competenti, può prospettarsi il pericolo concreto di sottoposizione di un detenuto a trattamento inumano o degradante, occorrendo altrimenti la segnalazione puntuale di criticità specifiche, correlate a peculiari condizioni del singolo – es. lo stato di salute – ovvero a situazioni di fatto di concreto abuso (Sez. 6, n. 47237 del 18/11/2015, Savie, Rv. 265520 – 01).
Così delineati i doveri che incombono sul giudice dell’estradizione e gli oneri incombenti sull’estradando, deve ritenersi che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la Corte di appello si è attenuta puntualmente ai sopra enunciati principi di diritto.
Sono state, infatti, richieste specifiche informazioni ai sensi dell’art. 13 della Convenzione di estradizione tra I ed A all’autorità richiedente in ordine alle concrete condizioni del carcere in cui l’estradando sarebbe stato ristretto, evidenziandone l’esatta individuazione.
Ai sensi dell’art. 13 della Convenzione di estradizione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987, ratificata e posta in esecuzione con L. 19 febbraio 1992, n. 219, la Corte territoriale ha richiesto “informazioni complementari” affinché venissero fornite notizie sul carcere in cui l’estradando sarebbe recluso e in merito al regime penitenziario cui sarebbe sottoposto,, circa gli spazi a costui garantiti all’interno della cella e l’eventuale assistenza sanitaria assicurata al medesimo con specifico riferimento alla struttura in sarebbe stato ristretto.
Le informazioni, veicolate dal Ministero della Giustizia, evidenziano che la struttura carceraria sarà individuata dal Servizio Penitenziario Federale tra penitenziari nei quali viene comunque garantito l’esercizio del diritto alla salute, all’educazione, al lavoro, al mantenimento e consolidamento dei legami familiari e sociali, alla libertà di pensiero ed alla informazione; veniva, altresì, rappresentato come in ogni struttura è assicurato l’alloggio in spazi, per quanto possibile, individuali separati da quelli in cui sono detenute le persone condannate, in locali ben conservati, ventilati e di adeguate dimensioni; la nota informativa dà atto della presenza di impianti igienici e servizi sufficienti anche con riferimento alla salvaguardia della sicurezza dei detenuti per i quali sussiste la possibilità di accedere all’insegnamento ed al tirocinio obbligatorio, attività finalizzate allo sviluppo delle attività lavorative, sociali, culturali e ricreative, al contempo assicurando gratuitamente l’assistenza sanitaria e, se necessario, il trasferimento in ospedale.
Adeguata risulta, pertanto, la risposta della Corte di appello che, anche alla luce delle informazioni ricevute dalle Autorità argentine in ordine alle strutture carcerarie deputate a custodire l’estradando, ha dato conto di come il prospettato sovraffollamento di cui al rapporto del 2023 del Dipartimento americano non rappresentasse il carattere della diffusione ed endemicità necessario, escludendo che tale limite, per concrete modalità di detenzione e supporto previsti, potesse interessare le strutture carcerarie in concreto individuate, così escludendo che vi fosse il rischio che Hu.Jo.venga sottoposto ad un trattamento inumano o degradante o subisca limitazioni dei suoi diritti fondamentali, ai sensi dell’art. 705, comma 2, lett. a), b), c) e c-bis) cod. proc. pen.
4. Analoga infondatezza caratterizza il secondo motivo, con cui si deduce la lesione del diritto di Hu.Jo. all’unità familiare, correttamente smentita dalla Corte di appello che, con pertinenti riferimenti ai principi di diritto enunciati da questa Corte, ha escluso la sussistenza del radicamento sul territorio nazionale del ricorrente, disoccupato, presente in Italia da circa due anni, osservando che la paternità di prole con lui convivente di età inferiore a tre anni che possa beneficare delle cure della madre, non costituisse condizione ostativa all’accoglimento della domanda di estradizione (in tal senso, cfr. Sez. 6, n. 14428 del 14/01/2020, Carni, Rv. 278847 – 01); i Giudici di merito hanno apprezzato, con motivazione puntuale, come la figlia minore potesse beneficiare delle cure della compagna, cittadina italiana che, al contrario di Huerto Zapata. svolge regolare attività lavorativa.
5. Fondato risulta il motivo con cui si censura la mancata restituzione del denaro sequestrato all’atto della perquisizione a carico del ricorrente.
5.1. Deve osservarsi come, secondo quanto previsto dall’art. 20, lett. a) e b), della Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987, ratificata e posta in esecuzione con I. 19 febbraio 1992, n. 219, il sequestro (la convenzione fa riferimento alla “consegna di oggetti”) riguarda beni “”che possono costituire mezzo di prova” o “che, provenienti dal reato, siano stati trovati, al momento dell’arresto, in possesso della persona richiesta o siano scoperti successivamente”.
La consegna di beni nell’ambito della disciplina estradizionale costituisce una previsione contenuta in tutti i trattati di estradizione (una analoga disposizione si rinviene nel Modello di trattato di estradizione redatto dalle Nazioni Unite), con la quale, nel contesto della stessa procedura di consegna della persona, viene consentito allo Stato istante di ottenere anche la consegna di quei beni, presenti sul territorio dello Stato richiesto, connessi al reato, in quanto ne costituiscono la prova o il risultato.
La finalità del sequestro riflette, evidentemente, la diversa tipologia della domanda di collaborazione, rivolta ora al perseguimento penale ora all’esecuzione di una pena detentiva.
Nel caso dell’estradizione processuale, come quello in esame, il sequestro può avere la finalità di assicurare o una fonte di prova (“beni che possono costituire mezzo di prova”) o una futura confisca (“beni provenienti dal reato”).
In assenza di disposizioni pattizie che meglio definiscano questa seconda tipologia di sequestro, può farsi ricorso alle norme del codice di rito che all’art. 714 cod. proc. pen. disciplinano l’oggetto del sequestro nell’ambito della procedura passiva di estradizione, specificando che deve trattarsi del “corpo del reato e delle cose pertinenti al reato”, oggetto della domanda estradizionale.
5.2. In tali termini circoscritta la possibilità di operare il sequestro nell’ambito della procedura estradizionale a carico del richiesto in ordine alla consegna, giuridicamente errata si rivela la motivazione espressa sul punto dalla Corte di appello che, seppur in risposta alle eccezioni del ricorrente, valorizza l’assenza di redditi che giustifichino, in capo al ricorrente ed alla compagna, il possesso della somma di denaro ammontante ad Euro 5.100,00, elementi semmai significativi ai fini di una confisca in casi particolari disciplinata dall’art. 240-bis cod. pen., categoria estranea alla presente procedura estradizionale e, soprattutto, rispetto alle ipotesi ricomprese tra quelle che consentono il sequestro secondo la citata Convenzione tra gli Stati, coincidente con quanto previsto dall’art. 714, comma 1, cod. proc. pen.
Fondata, pertanto, sj rivela la parte della censura che, in disparte la pur prospettata adeguatezza reddituale della compagna tale da giustificare il possesso della somma di denaro (elemento – come detto – irrilevante), ha evidenziato come nessun collegamento potesse esistere tra il denaro sequestrato, rinvenuto in occasione della perquisizione effettuata all’interno dell’abitazione occupata dal ricorrente, e i delitti di rapina commessi a distanza di oltre due anni, che sono alla base della contestazione provvisoria ricompresa nella richiesta di estradizione dell’Autorità argentina.
6. All’infondatezza del primo e del secondo motivo consegue il rigetto del ricorso; la fondatezza del terzo motivo impone, invece, l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al sequestro della somma di denaro, di cui deve essere disposta pertanto la restituzione.
7. La Cancelleria provvederà all’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen. ed agli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al sequestro della somma di denaro, di cui dispone la restituzione in favore dell’avente diritto.
Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Rigetta nel resto il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Dispone, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della Cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2025.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2025.
