Extradition to Bosnia and Herzegovina granted: subsidiary protection did not automatically bar surrender

Extradition
🇮🇹Italy🇧🇦Bosnia
Granted
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
14/05/2026
Decision number
22874/2026
Main ground
Human rights
Extradition type
Extradition
Language
Italian
Keywords / Topics
Risk of persecutory or discriminatory actsinhuman
🇬🇧 Summary
The case concerned an extradition request by Bosnia and Herzegovina for the prosecution of an Afghan national accused of murder, allegedly committed against a Pakistani national. The Court of Appeal of Cagliari granted extradition, subject to two conditions: that the requested person should not be detained in the territory of Republika Srpska and that the Minister of Justice of Bosnia and Herzegovina should provide a guarantee that he would not be repatriated or removed to Afghanistan. The requested person challenged the decision, arguing that reports by the Council of Europe’s Committee for the Prevention of Torture disclosed serious detention concerns in Bosnia and Herzegovina, that his subsidiary protection status in Italy barred surrender because of the risk of return to Afghanistan, and that the Court of Appeal had not sufficiently assessed fair trial guarantees. The Italian Supreme Court rejected the appeal. As to detention conditions, it held that the critical findings relied on by the defence concerned specific police units in Republika Srpska and did not establish a generalized risk in the Bosnian detention system; in any event, the Court of Appeal had expressly excluded detention in Republika Srpska. The Court further held that, absent concrete evidence of a real Article 3 risk, the executing court was not required to conduct exploratory enquiries. As to subsidiary protection, the Court held that recognition of international protection by an administrative authority does not automatically bind the extradition court, although it may constitute a reliable evidentiary element. In the present case, the requested person had not explained why the administrative findings should have led the Court of Appeal to refuse extradition, and the protection risk was addressed by the condition prohibiting repatriation or removal to Afghanistan. The fair trial complaint was also rejected as generic, since it did not identify any specific rule or guarantee of Bosnian law that would be contrary to fundamental rights. The appeal was therefore dismissed and the conditional extradition order upheld.
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Extradition to Bosnia and Herzegovina granted: subsidiary protection did not automatically bar surrender, Italian Supreme Court, 14 May 2026, No 22874/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/extradition-subsidiary-protection-non-refoulement-italy-bosnia-5-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza emessa il 3 marzo 2026 la Corte di appello di Cagliari ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l’estradizione di [OMISSIS] nella Repubblica di Bosnia Erzegovin alla condizione che la restrizione dell’estradando non avvenga nella porzione territoriale della predetta Repubblica Srpska, nonché alla condizione che il Ministro della Giustizia della Repubblica di Bosnia Erzegovina fornisca allo Stato italiano apposita garanzia di non effettuare il rimpatrio/respingimento dell’estradando in Afghanistan.
Avverso l’anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’estradando, che ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione del rischio di trattamenti inumani e degradanti. Benché abbia dato atto del rapporto del Comitato per la prevenzione della tortura del 27 gennaio 2026, che segnala gravi criticità del sistema detentivo della Bosnia Erzegovina, la Corte di appello avrebbe svolto una valutazione solo formale, omettendo di considerare la particolare vulnerabilità del ricorrente, cittadino afghano, qualificato come migrante nella stessa richiesta di estradizione e accusato dell’omicidio di un cittadino pakistano in un contesto di violenza tra stranieri. Tale condizione lo esporrebbe a un concreto rischio di atti persecutori o discriminatori per ragioni di nazionalità o di condizioni personali o sociali. La Corte di appello, inoltre, non avrebbe verificato se le criticità sistemiche, denunciate dal Comitato, siano davvero limitate a una sola entità territoriale ovvero costituiscano un problema più ampio e diffuso.

2.2. Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione al rischio di respingimento verso l’Afghanistan, Paese di origine del ricorrente. Con provvedimento della Commissione territoriale di Cagliari dell’8 aprile 2025, al ricorrente è stata riconosciuta la protezione sussidiaria, che comporta un divieto assoluto di respingimento. Pur avendo preso atto di tale profilo, la Corte di appello avrebbe ritenuto di superarlo, subordinando la consegna alla garanzia del Ministro della Giustizia della Bosnia Erzegovina di non procedere al rimpatrio o al respingimento dell’estradando in Afghanistan, ma così demandando, in sostanza, la tutela di un diritto fondamentale a una fase successiva e meramente amministrativa. La Corte territoriale, inoltre, non avrebbe svolto alcun accertamento per stabilire se la Bosnia Erzegovina possa qualificarsi come Paese terzo sicuro per un cittadino afghano beneficiario di protezione, né avrebbe esaminato la prassi di quello Stato in materia di asilo e respingimenti.

2.3. Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla violazione delle garanzie del giusto processo. Lo status di latitante di un cittadino straniero, ignaro del procedimento, imponeva una verifica sostanziale in chiave prognostica.

All’udienza del 14 maggio 2026 il difensore del ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con cui ha reiterato le deduzioni formulate in ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso va rigettato, in quanto i motivi dedotti sono nel complesso infondati.
Il primo motivo, relativo alla valutazione del rischio di trattamenti inumani e degradanti, è infondato.
Dal rapporto del 27 gennaio 2026 del Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa emerge che le criticità nel trattamento dei detenuti, riferite da alcuni soggetti intervistati e non corroborate da specifici riscontri, riguardano esclusivamente persone private della libertà da forze di polizia appartenenti a unità di intervento speciale, alla gendarmeria e all’unità antiterrorismo della Repubblica Srpska, e non situazioni di carattere generalizzato.

Il dato è, pertanto, privo di rilievo nel caso in esame, che attiene a un delitto comune di omicidio, contestato al ricorrente in danno di un cittadino pakistano.

In ogni caso, la Corte di appello ha subordinato la consegna alla condizione che la restrizione dell’estradando non avvenga nel territorio della Repubblica Srpska.

Ne consegue la corretta esclusione della causa ostativa all’estradizione, in difetto, nel caso concreto, di elementi idonei a prospettare il rischio di trattamenti inumani o degradanti e in presenza, comunque, della condizione ostativa alla restrizione nel territorio della Repubblica Srpska.

Va anche rilevato che, in difetto di concreti elementi idonei a porre in dubbio il rispetto del divieto di trattamenti inumani o degradanti, non gravava sulla Corte di appello l’obbligo di acquisire ulteriori informazioni, trattandosi di attività esplorativa non giustificata da dati suscettibili di incrinare il principio di reciproco affidamento tra Stati (Sez. 6, n. 6186 del 19/01/2026, Flores, Rv. 289442 – 01; Sez. 6, n. 22818 del 23/7/2020, Balcan, Rv. 279567).

Il secondo motivo è, in parte, infondato e, in parte, privo di specificità.
Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui la Corte di appello, pur dando atto del riconoscimento della protezione internazionale disposto dalla Commissione territoriale di Cagliari con provvedimento dell’8 aprile 2025, ha subordinato la consegna alla garanzia del Ministro della Giustizia della Bosnia Erzegovina di non procedere al rimpatrio o al respingimento dell’estradando in Afghanistan, così demandando la tutela di un diritto fondamentale a una fase successiva di carattere amministrativo.

Rileva, tuttavia, il Collegio che lo stesso estradando aveva chiesto, sia pure in via subordinata e per l’ipotesi di pronuncia favorevole all’estradizione, che la consegna fosse assoggettata alla condizione del mancato rimpatrio in Afghanistan. Ne consegue che non può dolersi di una clausola dallo stesso sollecitata.

Va poi anche ribadito che il provvedimento di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria è adottato all’esito di un’istruttoria specificamente regolata, diretta ad accertare, secondo criteri predeterminati, la sussistenza dei presupposti di fatto integranti, rispettivamente, il fondato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità od opinione politica ovvero il pericolo di un grave danno alla vita o alla persona.

Il relativo accertamento non vincola il giudice in ragione del principio di separazione dei poteri, ma può essere da questo valorizzato quale elemento di giudizio, ove ritenuto completo, certo e affidabile (Sez. 6, n. 3746 del 18/12/2013, Tuzomay, Rv. 258249 – 01).

In tale prospettiva, rileva la motivazione del provvedimento amministrativo, nella parte in cui espone i fatti allegati, le prove prodotte, gli accertamenti svolti d’ufficio e il relativo esito probatorio, sui quali si innesta l’autonoma valutazione giudiziale del rischio che l’interessato, in caso di rientro nel Paese di origine, possa subire atti persecutori o trattamenti inumani o degradanti.

Nel caso in esame, il ricorrente non ha indicato per quali ragioni le valutazioni dell’autorità amministrativa avrebbero dovuto orientare in senso favorevole quelle demandate alla Corte di appello. Ciò pur essendone onerato, atteso che, ai fini dell’accertamento della condizione ostativa prevista dall’art. 698, comma 1, cod. proc. pen., grava, infatti, sull’estradando l’onere di allegare elementi e circostanze che la Corte di appello è tenuta a valutare, anche mediante richiesta di informazioni complementari, al fine di verificare se, nel caso concreto, l’interessato rischi di essere sottoposto, una volta consegnato, a trattamenti inumani o degradanti (Sez. 6, n. 11492 del 14/02/2019, Lia, Rv. 275166 – 01; Sez. 6, n. 8529 del 13/01/2017, Fodorean, Rv. 269201).

Il terzo motivo è privo di specificità.
L’art. 705, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. impone alla Corte di appello di pronunciare sentenza contraria all’estradizione ove, per il reato per cui essa è richiesta, la persona sia stata o debba essere sottoposta a un procedimento privo delle garanzie dei diritti fondamentali. La causa ostativa non ricorre, tuttavia, in presenza della mera deduzione di violazioni processuali, ma soltanto quando si alleghi che l’ordinamento dello Stato richiedente non assicuri, sul piano normativo, adeguate garanzie difensive e il diritto al giusto processo (Sez. 6, n. 10693 del 20/02/2009, Bielas Malgorzata, Rv. 242926 – 01; Sez. 6, n. 4974 del 08/09/2015, dep. 2016, Siepak, Rv. 266263 – 01).

Nel caso in esame, la censura è del tutto generica, poiché non indica né le ragioni della dedotta violazione dei principi fondamentali, né le disposizioni dell’ordinamento dello Stato richiedente che si porrebbero in contrasto con il diritto al giusto processo.

La genericità del motivo risulta, del resto, confermata dal rilievo della Corte di appello secondo cui la legislazione della Repubblica di Bosnia-Erzegovina prevede, sul punto, tutte le necessarie garanzie, richiamate a pagina sei del provvedimento impugnato, senza che la verifica possa estendersi a profili fattuali inerenti a un processo non ancora celebrato.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 14 maggio 2026.