Extradition to Russia if the requested person has already been granted subsidiary protection by an EU Member State (Poland)

Extradition
🇮🇹Italy🇷🇺Russia
Denied
Share this case
Court
Court of Appeal of Milan
Decision date
21/04/2026
Decision number
47/2026
Main ground
Art. 3 ECHR
Extradition type
Extradition
Language
Italian
Keywords / Topics
Risk of persecutory or discriminatory actsFair trial
🇬🇧 Summary
In matters of extradition to a foreign State, a bar arises where there is a risk to the individual’s fundamental rights, particularly where the requesting State—no longer a member of the Council of Europe and involved in an armed conflict—cannot provide assurances that there is no current danger to the life or physical integrity of the person sought, in light of the widespread, severe and exceptional nature of the hostilities affecting its entire territory, where such a situation is objectively established, including as a matter of common knowledge. In the present case, moreover, since Poland—an EU Member State—has granted the requested person subsidiary protection, extradition to a third State could not, in any event, proceed without prior consultation with Poland. Poland has, in fact, already refused extradition to the Russian Federation on the basis of the same arrest warrant and for the same offences underlying the present proceedings; it is therefore reasonable to assume that such consultation would lead to a negative outcome.
Cite this case
Need to reference this case in a brief, article or submission?
Extradition to Russia if the requested person has already been granted subsidiary protection by an EU Member State (Poland), Court of Appeal of Milan, 21 April 2026, No 47/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/extradition-subsidiary-protection-poland-fundamental-rights-risk-italy-russia-4-2026
🇮🇹 Full Text

RILEVATO CHE

[…] è stato arrestato in data 13.10.2025 dall’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano in esecuzione del mandato di arresto estradizionale emesso in data 3.8.2022 dalla Federazione Russa per il reato di produzione e vendita di sostanze stupefacenti, previsto e punito dagli artt. Sec. 5, 228.1 del codice penale russo e punito con la pena massima dell’ergastolo.

L’arresto è stato convalidato dal consigliere delegato di questa Corte con ordinanza del 14.10.2025, con la quale è stata contestualmente applicata all’arrestato la misura cautelare della custodia in carcere.

All’udienza di identificazione del 16.10.2025 […] non ha prestato il consenso all’estradizione e non ha rinunciato al principio di specialità; ha dichiarato di essere residente in Polonia e di essere ivi sottoposto a protezione internazionale sussidiaria per ragioni politiche, essendo un oppositore dei regimi russo e bielorusso e di avere lasciato per questa ragione il proprio Paese d’origine; ha respinto le accuse mosse nei suoi riguardi dall’A.G. russa, ritenendo trattarsi di un complotto ordito in suo danno.

In data 16.10.2025 la difesa dell’estradando ha chiesto la revoca o, in subordine, la modifica della misura cautelare coercitiva applicatagli, allegando all’istanza documentazione attestante la situazione esistente nella Federazione Russa tale da rendere concreto il rischio di violazione dei diritti umani in caso di consegna.

In data 16.10.2025 il P.G. ha espresso parere contrario alla revoca/modifica della misura cautelare.

In data 22.10.2025 la difesa ha depositato memoria con allegati, tra cui documentazione attestante il rigetto da parte del Tribunale di Varsavia di analoga richiesta di consegna alla Federazione Russa, nonché l’effettiva concessione a […] da parte dello Stato polacco della protezione sussidiaria.

In data 22.10.2025 è pervenuta la richiesta del Ministero della Giustizia di mantenimento della misura cautelare.

All’esito dell’udienza del 23.10.2025 la Corte d’Appello ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere, applicata all’estradando, con quella del divieto di espatrio, disponendo il ritiro del passaporto intestato allo stesso.

Con nota pervenuta il 25.11.2025 il Ministero della Giustizia ha comunicato alla Procura Generale e a questa Corte il pervenimento della domanda di estradizione e della documentazione a sostegno da parte della Procura Generale della Federazione Russa.

In data 15.12.2025 il Procuratore Generale ha depositato la requisitoria con allegata la richiesta di estradizione trasmessa dalla Federazione Russa e la documentazione a sostegno, chiedendo di deliberare il non luogo a provvedere sulla richiesta, perché l’estradando risulta irreperibile sul territorio italiano, come comunicato dalla Questura di Milano con nota del 6.12.2025 a cui è allegato verbale di vane ricerche in pari data. La cancelleria ha dato avviso di deposito della requisitoria del P.G. alla difesa.

Con nota del 17.12.2025 la difesa dell’estradando ha comunicato che […] si trova ancora sul territorio italiano e non è stato reperito all’indirizzo indicato dalla polizia, perché si era recato temporaneamente a Roma con la moglie.

Con decreto presidenziale del 18.12.2025 è stata fissata l’udienza del 21.4.2026 per decidere in merito alla domanda di estradizione.

La notifica del decreto di fissazione dell’udienza all’estradando — delegata alla polizia giudiziaria preposta per i controlli — non è andata a buon fine, avendo la polizia giudiziaria comunicato che lo stesso risulta irreperibile. È stata quindi eseguita la notifica ex art. 161 c.p.p. presso i difensori di fiducia.

All’udienza odierna […] è comparso personalmente, così confermando la sua attuale presenza sul territorio italiano, e ha rinunciato all’assistenza di un interprete, che non era stato citato risultando l’estradando irreperibile; i difensori di fiducia hanno rinunciato a sollevare eccezioni in merito al mancato rispetto del termine a comparire e hanno chiesto la trattazione del procedimento, nonostante l’assenza di un interprete; […] ha rinunciato anche alla traduzione in lingua russa della decisione che sarà adottata dalla Corte, poiché uno dei due codifensori parla il russo e, quindi, gli traduce gli atti di cui ha piena contezza.

Le parti hanno, quindi, rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo alla Corte sia il Procuratore Generale che la difesa di esprimersi in senso sfavorevole all’estradizione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La richiesta di estradizione di […] verso la Federazione Russa non può trovare accoglimento per le ragioni già evidenziate dalle parti e, in particolare, dalla difesa di fiducia dell’estradando alla luce della documentazione prodotta.

A conferma, infatti, di quanto dichiarato da […] all’udienza di identificazione, dalla documentazione prodotta dalla difesa risulta che:

  • in data 10.12.2024 il Tribunale distrettuale di Varsavia ha affermato l’insussistenza delle condizioni legali per accogliere la richiesta di estradizione avanzata dalla Federazione Russa in relazione agli stessi reati ([…]) commesso tra il 10.9.2020 e il 13.10.2021, sul presupposto del “fondato timore che nello Stato richiedente l’estradizione possano verificarsi violazioni delle libertà e dei diritti dell’indagato” alla luce di quanto risultante dai rapporti di Amnesty International e del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti sul mancato rispetto dei diritti umani, sull’influenzabilità dei giudici russi da parte del potere esecutivo, sulla sistematica violazione del diritto a un processo equo, sull’uso di tortura, abusi e violenza per ottenere confessioni e all’interno delle strutture di detenzione, circostanze ribadite in diverse decisioni della CEDU, tra cui la sentenza 10.4.2012 nel caso Anayev e altri contro Federazione Russa;
  • in data 10.1.2025 il Ministro della Giustizia della Repubblica di Polonia ha rifiutato la richiesta di estradizione di […] avanzata dalla Federazione Russa in data 9.9.2024 (numero […]) in relazione al reato di produzione illegale di sostanze stupefacenti nell’ambito di un gruppo penale organizzato, previsto dalla parte 5 dell’art. 228 del codice penale russo per le ragioni ostative già ravvisate dal Tribunale distrettuale di Varsavia;
  • in data 13.7.2020 il Direttore dell’Ufficio Stranieri ha riconosciuto a […] la protezione internazionale sussidiaria sul territorio della Repubblica di Polonia, perché — pur ritenendo non provato il presupposto per la concessione dello status di rifugiato ai sensi dell’art. 13, comma 1, L. 13.6.2003 (rischio di persecuzione nel paese di origine per motivi razziali, religioso, di nazionalità, di appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche) — ha ritenuto reale il rischio che, in caso di rientro in Bielorussia (suo paese d’origine) […] possa essere arrestato, interrogato, accusato e condannato e subire una violazione dei suoi diritti umani ed essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, considerata l’attuale situazione politica e di sicurezza in Bielorussia.

La Federazione Russa, nel presentare la domanda di estradizione, ha allegato la documentazione a sostegno, da cui si evince che […] è richiesto in consegna per essere processato per il reato di produzione illegale di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti ([…]) commesso in forma organizzata nel periodo 1 giugno – 13 ottobre 2021 nella regione di […], anche mediante il reclutamento di terzi soggetti. In particolare, egli si sarebbe occupato della creazione di un laboratorio per la produzione illegale di detta sostanza, procurando le attrezzature e le sostanze chimiche necessarie, di comunicare le istruzioni agli altri membri del gruppo, di custodire la sostanza stupefacente prodotta, di procurare i mezzi di trasporto, di dare istruzioni al correo […]. L’attività illecita sarebbe stata interrotta il 13.10.2021, perché da quel momento e sino al 25.3.2022 le Forze dell’Ordine (FSB) non avrebbero più visto nessuno entrare o uscire o risiedere nell’immobile adibito a laboratorio (ubicato nella regione di […], distretto di […], villaggio […]n. 14). In data 25.3.2022 le Forze dell’Ordine hanno fatto irruzione nel suddetto immobile, eseguendo una perquisizione e sequestrando apparecchi di laboratorio e materiali chimici per la produzione di sostanze stupefacenti.

In data 6.5.2022 è stato emesso l’ordine di arresto nei confronti di […] da un organismo investigativo e, precisamente, dal “Tenente Senior di giustizia […]”, indicato come “Procuratore del SO dell’FSB della Russia per la regione di […]”, ovvero dallo stesso organo investigativo che ha emesso il “decreto sull’imputazione” datato 2.11.2022.

In data 26.7.2022 è stato emesso il decreto di internazionalizzazione delle ricerche (“decreto sull’annuncio di una persona accusata alla ricerca internazionale”) sempre da parte dell’autorità investigativa (“Ufficiale operativo dell’Unità investigativa del Dipartimento di Polizia della Russia per la Regione di […], Capitano di polizia, […]”)

Ciò premesso in punto di risultanze documentali, la Suprema Corte ha stabilito che “In tema di estradizione per l’estero, è causa obbligatoria di rigetto della domanda la finalità di persecuzione politica dissimulata da una richiesta di consegna per un reato comune, ove siano allegati dall’interessato elementi concreti dai quali desumere che la consegna preluda alla violazione di diritti fondamentali della persona.”¹

Nel caso di specie […] ha sostenuto sin dall’udienza di identificazione che le accuse mosse nei suoi riguardi dalla Federazione Russa sarebbero pretestuose e avrebbero la finalità di incriminarlo per il suo ruolo di oppositore politico nei confronti sia dello Stato richiedente (Federazione russa) che dello Stato di origine (Bielorussia).

Detta circostanza non risulta documentata dalle allegazioni difensive, risultando al contrario che la Repubblica di Polonia, dove l’estradando parrebbe essersi trasferito stabilmente lasciando il proprio Paese d’origine, gli ha negato lo status di rifugiato politico, ritenendo non dimostrato un suo pregnante ruolo di oppositore del governo bielorusso e tantomeno russo e comunque non ricorrendo alcuna delle ipotesi che secondo la legislazione polacca consentono di accogliere la domanda di asilo politico. Nondimeno l’Autorità governativa polacca gli ha riconosciuto la protezione sussidiaria, ritenendo comunque concreto il rischio che, se espulso verso la Bielorussia, […] possa subire violazioni dei suoi diritti umani ed essere sottoposto a procedimento penale — con il rischio di trattamenti inumani o degradanti — in ragione delle sue opinioni politiche divergenti da quelle governative.

Con riguardo, invece, alla richiesta di estradizione verso la Federazione Russa per gli stessi fatti-reato per i quali è oggi richiesta dal medesimo Stato l’estradizione dall’Italia, l’Autorità giudiziaria polacca e il Ministro della Giustizia polacco l’hanno negata per il rischio concreto che, se consegnato, […] possa subire in Russia violazioni dei suoi diritti umani in ragione della mancanza di indipendenza del potere giudiziario e della mancanza di garanzie di celebrazione di un processo equo, nonché per il rischio che egli possa subire condizioni detentive inumane o degradanti, e financo la tortura, in considerazione dell’attuale situazione carceraria all’interno della Federazione.

Alla luce di quanto già evidenziato nella sentenza del Tribunale di Varsavia, prodotta dalla difesa, e delle ulteriori allegazioni difensive (in particolare il Report 2024-2025 di Amnesty International, il World Report 2025 sulla Federazione Russa, i report di Human Rights Watch), nonché della considerazione che, dopo l’invasione dell’Ucraina, la Federazione Russa è stata esclusa dal Consiglio d’Europa e ha cessato di essere parte della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, questa Corte ritiene concreto il rischio che, in caso di consegna, […] possa subire nelle carceri russe trattamenti inumani o degradanti in violazione dell’art. 3 CEDU. Peraltro, l’attuale situazione bellica e la notizia — reperibile su fonti aperte — del sistematico invio coattivo dei detenuti al fronte per combattere contro l’Ucraina costituiscono ulteriori circostanze di fatto che rafforzano il rischio che, in caso di consegna, […] possa vedere messa in grave pericolo la propria vita e incolumità fisica.

In proposito, la Suprema Corte si è più volte pronunciata in senso contrario alla sussistenza delle condizioni per concedere l’estradizione, evidenziando le criticità appena indicate e annullando decisioni delle Corti d’Appello di segno opposto, che non avevano adeguatamente valutato il rischio di trattamenti inumani o degradanti derivanti dall’attuale contesto geopolitico e bellico.

I giudici di legittimità hanno infatti affermato che “in tema di estradizione per l’estero, la Corte di appello, nel verificare la sussistenza di ragioni ostative alla pronuncia di una decisione favorevole alla consegna che precludono, ex art. 714, comma 3, cod. proc. pen., l’adozione di una misura coercitiva finalizzata ad assicurarne l’esecuzione, è tenuta a valutare se, sulla base di elementi oggettivi ed attendibili, sussiste il rischio che il consegnando sia sottoposto, nello Stato richiedente, a trattamenti inumani o degradanti. (Fattispecie relativa a istanza di revoca della misura cautelare disposta in relazione ad estradizione richiesta dalla Federazione Russa, in cui la Corte ha demandato al Giudice di rinvio una nuova valutazione, che tenesse conto dell’avvenuta espulsione dal Consiglio d’Europa dello Stato richiedente, del suo recesso dalla CEDU, nonché dell’incremento, attestato da fonti aperte affidabili, dei casi di persecuzione giudiziaria avvenuti nel medesimo Paese).”²

E ancora: “In tema di estradizione verso l’estero, si configura la condizione ostativa del rischio per i diritti fondamentali della persona nel caso in cui lo Stato richiedente, coinvolto in un conflitto armato, non possa offrire garanzie sull’assenza di attuale pericolo per l’incolumità del soggetto da estradare, in ragione della estensione, cruenta ed eccezionale, degli attacchi bellici sferrati sul suo intero territorio, quando tale situazione sia oggettivamente accertata anche nelle forme del “fatto notorio”. (Fattispecie relativa ad estradizione richiesta dall’Autorità ucraina, che aveva rappresentato la destinazione dell’estradando ad istituti penitenziari dotati di procedure di evacuazione in caso di allarme aereo e collocati in regioni non direttamente coinvolte nel conflitto armato)”.³

Nel caso di specie, peraltro, avendo la Repubblica di Polonia — Stato membro dell’Unione Europea — concesso a […] la protezione sussidiaria, non si potrebbe comunque procedere alla sua estradizione verso uno Stato terzo senza preventivamente consultare la Polonia, la quale, peraltro, ha già negato l’estradizione verso la Federazione Russa sulla base dello stesso mandato di arresto e per gli stessi reati oggetto del presente procedimento estradizionale, sicché è ragionevole presumere che la suddetta interlocuzione avrebbe un esito certamente negativo.

Sul punto, la Suprema Corte ha infatti chiarito che “In tema di estradizione per l’estero, quando la domanda di consegna sia avanzata dal Paese terzo di origine di un soggetto al quale altro Stato membro dell’Unione Europea abbia riconosciuto, ai sensi della direttiva 2001/55/CE, un permesso di protezione temporanea, l’autorità italiana richiesta deve avviare una previa interlocuzione con lo Stato che ha concesso la protezione, al fine di verificare se essa osti all’esecuzione dell’estradizione ovvero se l’autorità che l’ha riconosciuta intenda revocarla, ai sensi dell’art. 28 della medesima direttiva, trovando applicazione i principi affermati dalla sentenza CGUE del 18 giugno 2024, C. 352/22, con riguardo ai soggetti cui è stato riconosciuto lo “status” di rifugiato ai sensi della direttiva 2011/95/UE.”⁴

Infine, questa Corte rileva che nel caso di specie il mandato di arresto non risulta neppure emesso da un’Autorità Giudiziaria, ma da un’unità investigativa del FSB, ovvero il Servizio Federale per la Sicurezza della Federazione Russa, che è la principale agenzia di intelligence russa, erede del KGB, come risulta da fonti aperte: anche questa circostanza rendere concreto il pericolo che, se consegnato, […] possa essere sottoposto a un processo non equo e comunque non conforme ai canoni previsti dalla Convenzione EDU.

P.Q.M.

Letti gli artt. 704 e 705 c.p.p. e 18 della Convenzione europea di estradizione,

dichiara

l’insussistenza delle condizioni per accogliere la richiesta di estradizione presentata dalla Federazione Russa nei confronti di […], nato in […], per il reato di produzione e vendita di sostanze stupefacenti, previsto e punito dagli artt. Sec. 5 e 228.1 del codice penale russo e per l’effetto

revoca

la misura cautelare del divieto di espatrio applicata a […] in data 23.10.2025 e ordina la restituzione allo stesso del passaporto e di eventuali altri documenti validi per l’espatrio, delegando per l’incombente la Questura di Milano – Ufficio Prevenzione Generale, che ha originariamente eseguito l’arresto.

Manda alla Cancelleria per l’esecuzione e per le notificazioni/comunicazioni alle parti e al Ministro della Giustizia per quanto di competenza.

Così deciso in Milano il 21.4.2026

NOTE A PIÈ DI PAGINA:
¹ Cass. Sez. 6, Sentenza n. 31588 del 14.6.2023 Cc. (dep. 20.7.2023) Rv. 285088 – 01
² Cass. Sez. 6, Sentenza n. 35676 del 09/10/2025 Cc. (dep. 31/10/2025) Rv. 288774 – 01
³ Cass. Sez. 6, Sentenza n. 29416 del 16/07/2025 Cc. (dep. 11/08/2025) Rv. 288475 – 01
⁴ Cass. Sez. 6, Sentenza n. 26811 del 16/07/2025 Cc. (dep. 22/07/2025) Rv. 288474 – 01