Extradition, surrender already executed and concrete interest in filing an appeal
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Roma ha rigettato le istanze presentate nell’interesse di N.R.M. con cui era stato chiesto di “dichiarare la immediata cessazione della misura cautelare in corso”, disposta a seguito della esecuzione di arresto provvisorio a fini estradizionali dello stesso N., destinatario del mandato di arresto n. 56 del 3/11/2016 da parte dell’Autorità della Repubblica della Colombia, per reati in materia di traffico di stupefacenti.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore deducendo la nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 696 e 700 c.p.p., art. 715 c.p.p., comma 6, e artt. 125 e 718 c.p.p..
Si assume che l’ordinanza sarebbe viziata nella parte in cui non ha considerato che nella specie non sarebbero stati ritualmente trasmessi, entro il termine previsto dall’art. 715 c.p.p., comma 6, i documenti previsti dall’art. 700 c.p.p.; la documentazione sarebbe stata trasmessa attraverso una via diversa da quella diplomatica e la Corte avrebbe errato nel non ritenere operanti le disposizioni previste dalla Convenzione di Parigi del 13 dicembre 1957, che regolerebbero il procedimento interno di estradizione anche nel caso in cui – come quello in esame – quest’ultimo sia instaurato su iniziativa di uno Stato non aderente all’accordo internazionale.
3. Al di là dei profili di merito, comunque infondati, posti a fondamento del ricorso, vi è in atti documentazione proveniente dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria con cui si è attestata l’avvenuta estradizione definitiva di N.R.M., eseguita il 10/08/2017.
4. Dalla esecuzione della estradizione discende l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Costituisce un principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione quello secondo cui la nozione di interesse ad impugnare non è fondata sul concetto di soccombenza – a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti – quanto, piuttosto, nella prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (così, tra le altre, Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011- dep. 2012-, Marinaj, Rv, 251693).
L’interesse a ricorrere, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente (Sez. Un., n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. Un, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. Un., n. 6563 del 16/03/1994, Rusconi, Rv. 197535).
5. La documentata estradizione allo Stato richiedente di N. – come si evince dalla certificazione in atti – comporta l’inammissibilità del ricorso, trattandosi di misura cautelare che ha oramai perso di efficacia (Cfr., Sez. 6, n. 44056 del 21/10/2014, Riba, Rv. 260626; Sez. 6, n. 39967 del 26/09/2012, Nartea, Rv. 253397; negli stessi termini Sez. 6, n. 30898 del 26/05/2008, Chaloppè, Rv. 240324).
5. Sotto altro profilo non può neanche ritenersi che l’estradato conservi un interesse ad ottenere una pronuncia sul ricorso avverso l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, in quanto potenzialmente interessato a presentare una domanda per la riparazione per l’ingiusta detenzione.
Il tema attiene all’applicabilità del principio affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza interpretativa di rigetto n. 231 del 2004 con la quale si è riconosciuto all’art. 314 c.p.p. un ambito operativo più esteso rispetto al mero dato letterale, nel senso che l’indicata disposizione riguardi anche i soggetti di cui sia stata richiesta l’estradizione, dovendosi verificare “se risulta ex post accertata l’insussistenza delle specifiche condizioni di applicabilità delle misure coercitive, per tali soggetti individuate, a norma dell’art. 714 c.p.p., comma 3, nelle “condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione”.
L’interesse a ricorrere nella specie non è comunque configurabile.
Rileva innanzitutto la circostanza che l’odierno ricorrente non ha espressamente dichiarato di avere interesse ad una decisione sul ricorso da fare valere ai sensi dell’art. 314 c.p.p.; pur volendo prescindere da tale dato, nondimeno, recependo la soluzione adottata dalle Sezioni Unite di questa Corte, (Sez. Un., n. 6624 del 27/10/2011, – dep. 2012- Marinaj, Rv. 251691), va evidenziato come l’intervenuta consegna allo Stato richiedente comporti l’inammissibilità, per sopraggiunta carenza d’interesse, dell’impugnazione proposta dalla persona reclamata avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca o di inefficacia della misura cautelare disposta a suo carico nel corso del procedimento estradizionale, in quanto la detenzione patita allo scopo di consentire quella consegna non può essere qualificata ingiusta e non può, perciò, costituire presupposto per l’attivazione di una procedura ai sensi degli artt. 314 e 315 c.p.p..
6. La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura una ipotesi di soccombenza e pertanto, alla dichiarazione di inammissibilità, non consegue la condanna del ricorrente nè alle spese del procedimento, nè al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2018
