Extradition and sought person’s right to family contacts (telephone conversations and video calls)

Extradition
🇮🇹Italy🇺🇸United States
Decision on precautionary measure
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
05/05/2026
Decision number
16620/2026
Main ground
Precautionary Measure
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
In extradition matters, decisions concerning family contacts issued by the Court of Appeal are subject to appeal pursuant to Article 111(7) of the Italian Constitution, both when the Court acts as the judicial authority conducting the proceedings and, after the extradition judgment has become final, as the execution judge. The Court of Appeal may not reject a request for telephone conversations (including video calls) with the wife and minor child of the requested person merely by referring to obstructive reasons “for security purposes” or to communications received from the U.S. authorities. In the present case, there was no independent assessment showing that, having regard to the specific arrangements for the telephone communications and to the special protection afforded to contacts with minor children, there actually existed security concerns or a risk of interference with evidence.
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Extradition and sought person’s right to family contacts (telephone conversations and video calls), Italian Supreme Court, 5 May 2026, No 16620/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/extradition-telephone-video-calls-family-members-rights-ita-usa-5-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Kh.Ro. detenuto in carcere in relazione alla estradizione verso gli Stati Uniti d’America definitiva, a seguito di rigetto del suo ricorso per cassazione, il 28 gennaio 2026, chiede l’annullamento dell’ordinanza con la quale la Corte di appello ha rigettato la richiesta di autorizzazione di colloqui in videochiamata con la coniuge e il figlio minore.

2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento impugnato per plurime violazioni di legge e carenza di motivazione. In particolare denuncia:

2.1. violazione dell’art. 18, comma 4, l. n. 354 del 26 luglio 1975 in carenza della enunciazione di esigenze stringenti ostative alla fruizione dei colloqui compiutamente esposte. Rileva che la Corte di appello ha negato i colloqui sulla base di considerazioni generiche e non specificate relative al pericolo che la coniuge possa alterare le prove raccolte a carico del ricorrente omettendo di individuare modalità dei colloqui, in forma sorvegliata e controllata, in modo da garantire l’esercizio del diritto ai colloqui della persona detenuta che rivestono un rilievo centrale nel trattamento rieducativo. Nel caso i colloqui sono stati denegati anche con il figlio minore Ma., violando, così, anche il diritto di questi di mantenere rapporti con il genitore detenuto, in violazione dell’art. 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo;

2.2. il diniego viola, altresì, il diritto al rispetto della vita privata e familiare del detenuto, diritto tutelato dall’art. 8 della CEDU omettendo di valutare che la Corte Edu ha affermato che la restrizione dei colloqui dei detenuti con i familiari devono rispettare il principio di proporzionalità e che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 10 del 2024, ha affermato il carattere assoluto e indiscriminato del divieto di esercizio dell’affettività inframuraria perché in contrasto con l’art. 8 CEDU, sotto il profilo del difetto di proporzionalità;

2.3. violazione di legge (in relazione all’art. 125 cod. proc. pen.) perché la motivazione del provvedimento è di mera apparenza limitandosi a richiamare precedenti provvedimenti di diniego che non avevano esaminato la possibilità di colloqui sorvegliati, controllati o in videochiamata;

2.4. né la motivazione può dirsi sviluppata attraverso il richiamato alla ragioni esposte dall’autorità degli Stati Uniti nella richiesta del 24 ottobre 2025 richiamata in termini apodittici; infine, la Corte di appello (in violazione degli artt. 29, 30e 31 Cost. e 9 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo) non ha neppure esaminato la richiesta di colloqui del minore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello procedente.

2. Occorre verificare, in via preliminare, se la richiesta di diniego dei colloqui da parte della Corte di appello, sia appellabile ovvero ricorribile per cassazione anche avuto riguardo alla peculiarità della procedura in corso, in quanto procedimento di estradizione.

3. Come noto la competenza all’adozione dei provvedimenti in materia di colloqui, visivi e telefonici, è oggetto della disciplina recata dagli artt. 37 e 39 d.PR. n. 230 del 30 giugno 2000 e attribuita, prima della sentenza di primo grado, all’autorità giudiziaria che precede ovvero, dopo tale sentenza, alla Direzione dell’istituto.

4.La legge n. 354, all’art. 1, prevede che quali ” principi direttivi” dell’ordinamento penitenziario, declinati dall’art. 1 della legge n. 354 del 1975, vi sono quelli per cui “(i)l trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona” (comma 1, primo periodo), quello per cui esso “è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati” (comma 2) e altresì il principio del “minimo mezzo”, per cui “(n)on possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l’esigenza di mantenimento dell’ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari” (comma 5).

L’art. 28 della l. n. 354 cit. prescrive, inoltre, che “particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie”.

La conclusione che si può trarre da tali disposizioni nonché dall’esame di altre specifiche norme, in materia di regime differenziato ex art. 41 – bis Ord. Pen. e di trattamento in generale (ad es. nel caso di sottoposizione a procedimento disciplinare), è che la legge penitenziaria e il suo regolamento di attuazione dettano particolari norme a tutela dei colloqui visivi, telefonici nonché della corrispondenza epistolare con i congiunti.

Le disposizioni specifiche, ora indicate, trovano i loro alti referenti nella Carta Costituzionale, i cui artt. 29, 30 e 31, tutelano la famiglia e i suoi componenti; nell’art. 8 della Convenzione CEDU, a mente del quale “ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare” nonché, visto il caso in esame, nell’art. 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo secondo cui “Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati”.

5.E’ evidente la ratio della previsione che individua nell’autorità giudiziaria che procede l’autorità competente ad adottare le disposizioni in materia di colloqui visivi e telefonici dovendo il giudice competente valutare, come precisato dall’art. 1, cit. la indispensabilità a fini giudiziari della loro restrizione.

6.La giurisprudenza di legittimità non è univoca nell’affermare la ricorribilità per cassazione dei provvedimenti in materia di colloqui visivi e telefonici adottati dall’autorità giudiziaria, laddove quelli adottati dal Direttore dell’istituto sono appellabili dinanzi al magistrato di sorveglianza e, i provvedimenti di questi, ricorribili per cassazione.

6.1. Un più risalente orientamento restrittivo, che afferma la inoppugnabilità dei provvedimenti del giudice che procede in materia di colloqui, fa leva sul principio di tassatività delle impugnazioni, e osserva che tali provvedimenti non sono ricorribili per cassazione, neppure per abnormità sotto il profilo dell’inerenza al tema della libertà personale, che invero non forma oggetto di essi (Sez.1, n. 24107 del 26/5/2009, Aguì / Rv. 244651).

6.2. La Corte ritiene, invece, condivisibile l’orientamento divenuto assolutamente prevalente, secondo cui i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti sono ricorribili per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività della misura cautelare, pur ribadendone la inappellabilità sul rilievo che non possono essere considerati ordinanze in materia di misure cautelari (Sez. 6, n. 33518 del 24/09/2025, G., Rv. 288784 – 01; Sez. 6, n. 33518 del 24/09/2025, G., Rv. 288784 – 01; Sez.4, n. 17696 del 28/3/2024, Rv.286514; v. anche Sez. 6, n. 40852 del 10/12/2025, Iannello; Sez. 1, n. 21545 del 9/06/2025, non mass.).

Ove si recepisse l’opzione della non ricorribilità per cassazione ne deriverebbe l’insindacabilità di un provvedimento che incide direttamente sulla estensione della restrizione cui è sottoposto il detenuto, privandolo di qualsivoglia efficace rimedio giurisdizionale, il che porrebbe dubbi di legittimità costituzionale non manifestamente infondati, alla stregua dei principi costituzionali e delle previsioni contenute nella Cedu, che si sono innanzi richiamate sinteticamente, in materia di rispetto della vita privata quale aspetto di rilievo ai fini della valutazione di norme che incidono non solo sulla posizione del detenuto ma anche su quella di soggetti estranei (i congiunti e, come nel caso in esame, i figli minori).

7. In linea con tali conclusioni, formulate con riguardo ai provvedimenti adottati in genere, dal giudice competente e avuto riguardo alla peculiarità del procedimento di estradizione deve affermarsi il principio secondo cui, in materia di estradizione, sono impugnabili, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., i provvedimenti in materia di colloqui visivi e telefonici, adottati dalla Corte di appello, quale autorità giudiziaria che procede e, dopo la irrevocabilità della sentenza di estradizione, quale giudice dell’esecuzione (cfr. Sez. 6, n. 35240 del 02/10/2025, Turmel, non mass.).

La Corte di appello, deve essere individuata quale l’autorità competente all’adozione dei provvedimenti in materia di colloqui poiché la peculiarità del procedimento di estradizione non consente di individuare in materia la competenza del Direttore dell’istituto, fondata sulla adozione della sentenza di primo grado dovendo, inoltre, valutare la sussistenza di esigenze – ad es. in materia di acquisizione probatoria – procedendo alla ponderata valutazione sull’opportunità, o meno, di consentire colloqui, attraverso la comparazione degli interessi in gioco e, quindi, tra tali eventuali esigenze e i diritti della persona detenuta al mantenimento dei rapporti con i familiari che, come anticipato, sono oggetto di particolare tutela.

In quest’ottica, la Corte di appello, dovrà tenere specialmente conto del “particolare favore” accordato dall’art. 18, quarto comma, Ord. Pen. ai “colloqui con i familiari”, essendo la centralità delle relative relazioni un punto fermo del trattamento rieducativo e risocializzante di valenza costituzionale (art. 27, terzo comma, Cost.), come previsto dall’art. 15 stesso Ord., sicché il diritto del detenuto alla loro preservazione va assicurato a prescindere dall’enunciazione di specifiche “ragionevoli” motivazioni a sostegno (richieste, viceversa, per i colloqui con soggetti terzi, a norma dell’art. 37 reg. es. Ord. Pen. sul punto, Sez. 1, n. 41705 del 16/09/2015, Schiavone, Rv. 264956 – 01).

Tale diritto è derogabile solo per esigenze stringenti, compiutamente esposte nel provvedimento di diniego, altrimenti censurabile per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

8. La Corte di appello ha respinto la richiesta di colloqui telefonici anche in videochiamata, con la coniuge e il figlio minore del ricorrente richiamando il proprio provvedimento di diniego del 4 marzo 2026 e le ragioni ostative “per i motivi di sicurezza” nonché quanto comunicato dall’Autorità USA con nota del 24 ottobre 2025. Ha, infine, richiamato il parere contrario del Procuratore generale ove si rappresentava che, attraverso i colloqui con la coniuge, costei potesse alterare le prove raccolte a carico dell’estradando.

Premesso che la materia dei colloqui telefonici è regolata, con particolare ampiezza, in riferimento ai colloqui telefonici dalla Circolare D.A.P. n. 3696/6146 del 26 settembre 2021 e dall’art. 39 Reg. Esec. Ord. Pen. come modificato dall’art. 2 – quinquies, l. n. 70 del 25 giugno 2020, l’ordinanza impugnata, come rilevato dal ricorrente, è sostanzialmente priva di motivazione, nella misura in cui si limita dar atto di un proprio provvedimento, della comunicazione dell’Autorità USA del 24 ottobre 2025 e del parere contrario del Procuratore generale, tutti e ciascuno degli indicati provvedimenti richiamati in termini apodittici sia perché il loro contenuto non è indicato nelle linee portanti del ragionamento giuridico sotteso al diniego sia perché del tutto priva di alcuna valutazione che, tenuto conto delle concrete modalità di esecuzione dei colloqui telefonici, anche mediante videochiamata, e del particolare privilegio accordato sia ai colloqui con i figli minori che con i congiunti che versino in difficoltà, anche per la distanza dal luogo di residenza, dalla Casa Circondariale di appartenenza del detenuto, indicativa della individuazione di precise e stringenti circostanze di fatto che integrino ragioni di sicurezza o pericolo di alterazione probatoria delle prove che, si dice, già raccolte e in grado di prevalere sul diritto al colloquio del detenuto, praticamente annullandolo.

9. Sulla base di tali considerazioni, l’ordinanza impugnata, essendo sorretta da una motivazione apparente, deve essere annullata con rinvio per nuova deliberazione alla Corte di appello di Bologna.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna.

Dispone, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso il 5 maggio 2026.

Depositata in Cancelleria l’8 maggio 2026.