Extradition and temporary protection granted by an EU member State (Directive 2001/55/EC)
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha dichiarato sussistenti le condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione proposta dalla Repubblica dell’Ucraina nei confronti del cittadino ucraino Ye.Pa. per procedere nei suoi confronti per il reato previsto dall’art. 187 del codice penale ucraino di rapina aggravata, commessa, in concorso con altre persone, in data 3 aprile 2023.
2. L’avvocato xxx , nell’interesse di Ye.Pa., ha proposto ricorso avverso questa sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo quattro motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo il difensore ha eccepito la violazione dell’art. 705, comma 1, cod. proc. pen., quanto alla mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato, e il vizio di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione sul punto.
Le valutazioni espresse dalla Corte di appello di Trieste sul punto non sarebbero condivisibili e illegittimamente i giudici di appello non avrebbero tenuto conto dei rilievi proposti dalla difesa.
La stessa autorità inquirente estera avrebbe, infatti, rilevato che il ruolo della persona richiesta in consegna non sarebbe stato ancora chiarito e che la richiesta di estradizione sarebbe stata necessaria per identificarlo correttamente e consentirgli l’esercizio di non meglio chiariti diritti difensivi.
Il riconoscimento del ricorrente sarebbe scarsamente affidabile, l’identificazione dell’autovettura utilizzata dagli autori del reato sarebbe erronea e le ulteriori fonti di prova indicate non recherebbero alcun riferimento a Ye.Pa.
Agli atti della richiesta di estradizione, peraltro, non sarebbero allegate, neppure solo per estratto, le dichiarazioni accusatorie richiamate dal Procuratore generale di Kiev o gli ulteriori gravi indizi indicati.
2.2. Con il secondo motivo il difensore ha eccepito la mancata applicazione dell’art. 705, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., quanto alla violazione del diritto di difesa, e il vizio di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione sul punto della mancata incidenza dell’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Svyatoshyn in data 25 marzo 2025 sulla procedura estradizionale.
Il difensore premette che questa ordinanza ha annullato l’originaria ordinanza assunta dall’Autorità inquirente estera in data 10 marzo 2023 (il c.d. ordine di sospensione delle indagini preliminari nel procedimento penale (Omissis)), prodromico all’adozione della dichiarazione di ricercato del Ye.Pa. e alla successiva emissione del mandato di arresto internazionale.
Questa nullità processuale travolgerebbe la validità e l’efficacia di tutta la successiva sequenza processuale e della citazione a giudizio del ricorrente.
2.3. Con il terzo motivo il difensore ha eccepito la mancata applicazione dell’art. 705 cod. proc. pen. e dell’art. 33 della Convenzione internazionale di Ginevra del 1951, con riferimento alla violazione del divieto di non refoulement in relazione alla protezione internazionale temporanea riconosciuta dal Portogallo al ricorrente, e il vizio di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione sul punto della rinuncia implicita del ricorrente allo stato di protezione internazionale.
Il permesso di protezione temporanea rilasciato dal Portogallo al ricorrente in data 8 maggio 2024 fonderebbe il divieto di non refoulement sancito dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra sulla protezione dei rifugiati e, dunque, sarebbe ostativo all’accoglimento della richiesta di estradizione.
La Corte di appello di Trieste ha ritenuto la protezione internazionale riconosciuta dalla Repubblica portoghese non ostativa all’esecuzione dell’estradizione, in quanto il ricorrente vi avrebbe implicitamente rinunciato, avendo abbandonato il territorio di questo Stato e, secondo quanto riferito nell’interrogatorio, avendo fatto rientro in Ucraina dopo il riconoscimento della protezione.
Questa motivazione sarebbe, tuttavia, illegittima e, comunque, viziata.
La protezione temporanea accorda, infatti, al beneficiario il diritto di circolare liberamente nel territorio dell’Unione europea. Documentazione ufficiale, acquisita dal difensore dopo la pronuncia della sentenza impugnata, attesterebbe, peraltro, che il ricorrente non ha fatto ritorno in Ucraina, dopo essersi allontanato dal Paese di origine, e, dunque, non vi sarebbe stata alcuna revoca implicita della protezione temporanea riconosciuta dallo Stato portoghese.
L’esecuzione dell’estradizione violerebbe, dunque, il divieto di non refoulement, in quanto non vi sarebbero le condizioni per un ritorno sicuro in Ucraina.
2.4. Con il quarto motivo, il difensore ha censurato l’errata applicazione dell’art. 705, comma 2, cod. proc. pen., quanto al rischio di subire trattamenti inumani e degradanti, con riferimento alle condizioni strutturali e attuali del sistema penitenziario ucraino, durante lo stato di guerra, e il vizio di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione sul punto.
Gli eventi bellici ormai interesserebbero tutto il territorio ucraino e le generiche rassicurazioni fornite dal Procuratore generale di Ucraina sarebbero inidonee a garantire che il ricorrente, una volta estradato, non sia sottoposto a trattamenti inumani e degradanti in ragione delle condizioni di detenzione in tale Stato.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito di precisano.
2. Con il primo motivo il difensore ha eccepito la violazione dell’art. 705, comma 1, cod. proc. pen., con riferimento alla mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato, e il vizio di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione sul punto.
3. Il motivo è infondato.
La Corte di appello di Trieste, nella pronuncia impugnata, ha correttamente rilevato che la presente estradizione è regolata dal regime pattizio di cui alla Convenzione europea di Parigi del 13 dicembre 1957, che non prevede l’autonoma valutazione del compendio indiziario nell’ipotesi di estradizione di tipo processuale.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di estradizione per l’estero, secondo il regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l’autorità giudiziaria italiana è tenuta ad accertare, con una sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l’esistenza di elementi a carico dell’estradando (ex plurimis: Sez. 6, n. 9758 del 30/01/2014, Bulgaru, Rv. 258810 – 01; Sez. 6, n. 16287 del 19/04/2011, Xhatolli, Rv. 249648 – 01; conf. Sez. 6, n. 28831 del 01/10/2020, Sak).
L’autorità giudiziaria italiana, dunque, non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda di consegna, ma è tenuta ad accertare, ai sensi dell’art. 705, comma 1, cod. proc. pen., che in essa risultino indicate le ragioni per le quali, nella prospettiva dello Stato richiedente, è stata ritenuta probabile la commissione del reato ascritto all’incolpato, fermo restando che eventuali prove a discarico possono rilevare purché risultino chiare ed incontrovertibili della innocenza dell’incolpato (Sez. 6, n. 40552 del 25/09/2019, Trindade, Rv. 277560 – 01).
Muovendo da queste premesse, deve rilevarsi che la Corte di appello di Trieste, nella sentenza impugnata, ha diffusamente e congruamente motivato l’esito del vaglio effettuato in merito al contenuto e all’oggetto della richiesta di estradizione, in quanto basata su una precisa indicazione della natura del fatto, delle relative circostanze di tempo, di luogo e di azione, oltre che delle fonti di prova da cui le stesse sono state desunte; in particolare, nella valutazione non illogica della Corte di appello, hanno assunto rilevanza decisiva nei confronti del ricorrente i riconoscimenti effettuati e l’esito della visione dei fotogrammi estrapolati dai sistemi di videosorveglianza.
Né, peraltro, è necessario, a tal fine, che alla richiesta di estradizione siano allegati gli atti di indagine, tenuto conto che, in generale, l’art. 700, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. prescrive che alla domanda sia allegata una relazione sui fatti addebitati alla persona interessata, con l’indicazione del tempo e del luogo di commissione di quei fatti, e che, in particolare, l’art. 12, comma 2, lett. b), della Convenzione di estradizione contempla una disposizione analoga, parlando di “esposto” dei fatti: relazione che è sufficiente sia contenuta anche nel testo della domanda medesima, purché la relativa descrizione dei fatti consenta, come avvenuto nel caso in esame, la verifica, in parte de qua, dell’assenza delle condizioni ostative per l’estradizione (così, tra le altre, Sez. 6, n. 25182 del 16/06/2010, Prusik, Rv. 247778).
A fronte della analitica indicazione degli elementi indiziari trasmessi dall’autorità giudiziaria richiedente e del giudizio di solidità del quadro indiziario congruamente espresso dalla Corte di appello, sono inammissibili le censure proposte dal difensore, e riproposte nel ricorso, che sollecitano una valutazione diretta del compendio indiziario raccolto nei confronti del ricorrente, non consentite in questa sede.
4. Con il secondo motivo il difensore ha eccepito la mancata applicazione dell’art. 705, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., quanto alla violazione del diritto di difesa, e il vizio di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione sul punto della mancata incidenza dell’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Svyatoshyn in data 25 marzo 2025 sulla procedura estradizionale.
5. Il motivo è inammissibile per aspecificità.
L’art. 705, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. prevede che la corte di appello pronuncia sentenza contraria all’estradizione “se, per il reato per il quale l’estradizione è stata domandata, la persona è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali”.
Questo divieto, tuttavia, non opera quando sia denunciata la mera violazione di norme processuali, come nel caso di specie, ma solo quando venga prospettata l’assenza nell’ordinamento dello Stato richiedente di una normativa a tutela delle garanzie difensive e del diritto al giusto processo (Sez. 6, n. 10693 del 20/02/2009, Bielas Malgorzata, Rv. 242926 – 01, pronuncia resa in relazione dall’art. 705, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen. nella formulazione previgente, in una fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione avanzata dalla Repubblica di Polonia, in cui la ricorrente aveva dedotto la nullità della notifica della citazione a giudizio; cfr. Sez. 6, n. 4974 del 08/09/2015, dep. 2016, Siepak, Rv. 266263 – 01).
La Corte di appello di Trieste ha, peraltro, rilevato, a seguito della richiesta di chiarimenti da parte del Ministero della Giustizia Italiano, che la Procura Generale dell’Ucraina, con nota del 3 aprile 2025, ha precisato che l’ordinanza genetica (ovvero la decisione del Tribunale di Svyatoshyn emessa in data 11 gennaio 2024) è ancora valida e non è stata revocata.
Il ricorrente, peraltro, potrà fare valere innanzi al giudice ucraino le eventuali violazioni delle norme processuali relative alla propria citazione a giudizio.
6. Con il terzo motivo il difensore ha eccepito la mancata applicazione dell’art. 705 cod. proc. pen. e dell’art. 33 della Convenzione internazionale di Ginevra del 1951, quanto alla violazione del divieto di non refoulement in relazione alla protezione internazionale riconosciuta al ricorrente dalla Repubblica portoghese, e il vizio di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione sul punto della rinuncia implicita del ricorrente allo stato di protezione internazionale.
7. Il motivo è fondato.
7.1. Il ricorrente eccepisce che il permesso di protezione temporanea rilasciato dal Portogallo al ricorrente in data 8 maggio 2024 fonderebbe il divieto di non refoulement sancito dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra sulla protezione dei rifugiati.
Questa disposizione sancisce che “Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche”.
Tale principio è ribadito anche nell’art. 19, par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), che, peraltro, lo pone quale limite espresso all’estradizione (“Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti”).
7.2. Il motivo pone complesse questioni interpretative relative alla protezione dal respingimento di cui gode il ricorrente per effetto della protezione temporanea riconosciuta dal Portogallo e alla possibilità che la stessa sia ostativa all’estradizione nel paese di origine del ricorrente.
7.3. La Corte di appello di Trieste ha ritenuto la protezione internazionale riconosciuta dalla Repubblica portoghese non ostativa all’esecuzione dell’estradizione, in quanto il ricorrente vi avrebbe implicitamente rinunciato; la persona richiesta in consegna, infatti, ha abbandonato il territorio del Portogallo e, secondo quanto riferito nell’interrogatorio, avrebbe fatto anche rientro in Ucraina dopo il riconoscimento della protezione.
7.4. Questi rilievi sono, tuttavia, infondati, in quanto la decisione di esecuzione (Ue) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022 che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’art. 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea, espressamente prevede che “(U)na volta che uno Stato membro ha rilasciato il titolo di soggiorno conformemente alla direttiva 2001/55/CE, la persona che gode della protezione temporanea, pur avendo il diritto di viaggiare nell’Unione per 90 giorni nell’arco di un periodo di 180 giorni”.
Lo status di asilo o di protezione internazionale attribuito nell’ambito dell’Unione europea ha natura uniforme ed è valido in tutti gli Stati Membri (Sez. 6, n. 9821 del 10/03/2021, Gazi Karim Goran Alias Ghazi Kareem Goran, Rv. 281110; Sez. 6, n. 1270 del 12 gennaio 2021, Hoshya, non massimata).
Né risulta decisivo, almeno in questa sede, il rilievo, peraltro contestato, che il ricorrente abbia fatto ritorno nel Paese di origine.
Ritiene, infatti, la Corte che il giudice italiano non possa disconoscere la protezione temporanea riconosciuta dalla Repubblica Portoghese, in quanto questo atto sarebbe adottato in violazione dell’art. 28 e 29 della Direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001, che espressamente prevede il potere dello Stato membro che ha concesso la protezione temporanea di revocare tali benefici.
Scopo della direttiva, recepita in Italia con il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, è quello di “istituire norme minime sulla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e adottare misure intese a garantire l’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono tali persone e subiscono le conseguenze dell’accoglienza delle stesse”.
La direttiva ha trovato attuazione nel 2022, a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa, quando l’Unione europea ha istituito un meccanismo di protezione temporanea per gli sfollati provenienti dall’Ucraina.
Il Consiglio dell’UE giustizia affari interni ha, infatti, approvato all’unanimità, il 4 marzo 2022, su proposta della Commissione europea, la decisione di esecuzione (UE) 2022/382, che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’art. 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001 e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea le persone fuggite da queste zone di conflitto armato o di violenza endemica.
L’art. 3 di questa direttiva sancisce, al paragrafo 1, che “La protezione temporanea non pregiudica il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra” e, al paragrafo 2, che “Gli Stati membri applicano la protezione temporanea nel rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nonché dei loro obblighi in materia di non respingimento”.
7.5. La Grande Sezione della Corte di giustizia, nella sentenza del 18 giugno 2024, nella causa C-352/22, ha chiarito la disciplina applicabile nel caso in cui una richiesta di estradizione sia devoluta alla cognizione di uno Stato membro nei confronti di una persona, già destinataria di protezione internazionale riconosciuta da altro Stato membro.
In questa pronuncia la Corte di Giustizia ha statuito che “l’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, in combinato disposto con l’articolo 18 e con l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che:
– qualora un cittadino di un paese terzo cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato in uno Stato membro sia oggetto, in un altro Stato membro, nel cui territorio risiede, di una domanda di estradizione proveniente dal suo paese di origine, lo Stato membro richiesto non può, senza aver avviato uno scambio di informazioni con l’autorità che ha riconosciuto tale status alla persona reclamata e in assenza di revoca di detto status da parte di tale autorità, autorizzare l’estradizione”.
La Grande Sezione ha rilevato che, poiché la decisione di uno Stato membro di accogliere la domanda di estradizione emessa dallo Stato d’origine nei confronti di un cittadino di un paese terzo, che ha ottenuto lo status di rifugiato in un altro Stato membro conformemente alle norme del diritto derivato dell’Unione in materia di protezione internazionale, avrebbe l’effetto di privare tale cittadino dei diritti e dei benefici previsti dal capo VII della direttiva 2011/95 e delle garanzie processuali concessegli contro la revoca di tale protezione, la procedura di estradizione condotta nel primo Stato membro rientra nell’attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.
Pertanto, perché i diritti fondamentali sanciti dalla Carta, e in particolare quelli garantiti dall’art. 18 e dall’art. 19, paragrafo 2, di quest’ultima, siano pienamente rispettati dall’autorità dello Stato membro incaricata di esaminare una domanda di estradizione proveniente da uno Stato terzo e riguardante un cittadino di questo paese che abbia ottenuto lo status di rifugiato in un altro Stato membro, l’autorità richiesta dell’estradizione deve, conformemente al principio di leale cooperazione, mettersi in contatto con l’autorità dello Stato membro che ha riconosciuto lo status di rifugiato.
L’autorità competente in materia di estradizione dello Stato membro richiesto deve avviare, quanto prima, uno scambio di informazioni con l’autorità dell’altro Stato membro che ha riconosciuto alla persona reclamata lo status di rifugiato.
Essa è tenuta ad informare quest’ultima autorità della domanda di estradizione riguardante tale persona, a trasmetterle il suo parere su tale domanda e a chiederle a propria volta la trasmissione, entro un termine ragionevole, sia delle informazioni in suo possesso che hanno portato al riconoscimento di tale status, sia della sua decisione se occorra o meno revocare lo status di rifugiato a detta persona.
Tale scambio di informazioni è inteso a mettere l’autorità competente in materia di estradizione dello Stato membro richiesto in condizione di procedere in modo pienamente informato alle verifiche ad essa incombenti in forza dell’art. 18 e dell’art. 19, paragrafo 2, della Carta.
Qualora a seguito di tale contatto, questa autorità revochi lo status di rifugiato, l’autorità richiesta dell’esecuzione deve giungere alla conclusione che l’interessato non ha, o non ha più, la qualità di rifugiato e dare corso all’estradizione, dopo essersi assicurata che non esista alcun serio rischio che, in caso di estradizione, l’interessato sia sottoposto nello Stato richiedente l’estradizione alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.
7.6. Ancorché la direttiva 2001/55/CE accordi ai beneficiari della protezione temporanea una tutela contro il reimpatrio “di minore ampiezza” rispetto a quella derivanti dalla concessione di una protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95 (v., in tal senso, Corte Giustizia, sentenza del 19 dicembre 2024, punto 82 e 127; Corte Giustizia, sentenza del 6 settembre 2017, punto 257), la decisione di accogliere la domanda di estradizione emessa dalla Repubblica ucraina nei confronti del ricorrente travolgerebbe il beneficio della protezione temporanea riconosciuta a Ye.Pa. dalla Repubblica Portoghese.
Si impone, dunque, una previa interlocuzione con la Repubblica Portoghese per verificare se la protezione temporanea riconosciuta da tale Stato osti o meno all’esecuzione dell’estradizione richiesta dalla Repubblica ucraina e se questo Stato intenda o meno escludere il ricorrente dal beneficio della protezione temporanea ai sensi dell’art. 28 della Direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001.
L’accoglimento di questo motivo di ricorso esime dal delibare le ulteriori censure proposte dal ricorrente.
Qualora, peraltro, all’esito dell’interlocuzione con la Repubblica portoghese, la Corte di appello di Trieste ritenga che la protezione temporanea accordata al ricorrente non osti all’esecuzione dell’estradizione, si imporrà una rinnovata (e aggiornata) verifica delle condizioni carcerarie in Ucraina, anche in ragione della progressione delle attività belliche.
8. Ritiene, dunque, il Collegio che la sentenza impugnata debba essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio, nel quale la Corte di appello, uniformandosi ai principi di diritto sopra indicati, dovrà nuovamente valutare la sussistenza delle condizioni legittimanti l’estradizione all’esito dell’interlocuzione con l’autorità portoghese.
9. La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trieste.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2025.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2025.
