Extradition to Argentina for use of false identity documents and interruption of statute of limitations under Italian law

Extradition
🇮🇹Italy🇦🇷Argentina
Granted
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Court
Court of Appeal of Bologna
Decision date
20/02/2019
Decision number
10012/2019
Main ground
Double criminality
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
The offences of ideological falsification of public documents and the above-mentioned false statements are punishable both in the requesting and in the requested State by a custodial sentence whose maximum term is not less than one year, and serious indications of guilt arise from the examinations carried out on the fingerprints. Furthermore, the offence is not time expired due to statute of limitations either under Argentine law (Article 62 of the Argentine Criminal Code) or under Italian law, since the limitation period for the offence under Article 497-bis of the Italian Criminal Code was interrupted by the arrest warrant issued by the Argentine judicial authorities on 20 August 2013.
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Extradition to Argentina for use of false identity documents and interruption of statute of limitations under Italian law, Court of Appeal of Bologna, 20 February 2019, No 10012/2019, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/extradition-to-argentina-for-use-of-false-identity-documents-and-interruption-of-statute-of-limitations-under-italian-law
🇮🇹 Full Text

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che il Procuratore Generale ha chiesto, a seguito di note del Ministro della Giustizia in data 12.11.2018 e 15.11.2018, che la Corte emetta sentenza favorevole all’estradizione verso la Repubblica di Argentina di [OMISSIS], colpito da mandato di arresto internazionale emesso in data 20.08.2013 dalla Corte Federale Penale e Correzionale n. 1 San Isidro, Argentina, per il reato di falsificazione di documenti, previsto e punito dall’articolo 293 paragrafo 2 del codice penale argentino per il quale è prevista la pena massima di anni otto di reclusione, come da nota xxx BG/INTERPOL;
che le parti, all’odierna udienza in camera di consiglio, hanno concluso come da separato verbale;
Ritenuto:

che i reati per i quali il prevenuto è stato colpito dal mandato di arresto internazionale sopra indicato sono previsti come delitto anche dalla legislazione italiana (art. 497 bis codice penale: possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi);
che l’arresto provvisorio per fini estradizionali eseguito il 21.09.2018 dalla questura di Rimini, è stato convalidato dal Presidente/consigliere delegato con ordinanza in data 22 settembre 2018 ed è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere;
che l’arrestato, sentito in merito dal Presidente/consigliere delegato di questa Corte all’udienza di identificazione del 25.09.2018, ammonito sulle conseguenze a cui si espone chi dà false generalità al giudice, ha dichiarato che le sue vere generalità sono: [OMISSIS] – Perù- [OMISSIS], ed ha dichiarato di non acconsentire alla richiesta di estradizione;
che il suo difensore, all’udienza del 23.10.2018 avanti la Corte, al fine di ottenere la sostituzione della misura cautelare con gli arresti domiciliari, ha esibito il passaporto rilasciato al prevenuto da cui risulta che l’estradando è titolare del documento n. xxx rilasciato il 24.01.2018 dall’Autorità del Perù, con validità fino al 24 gennaio 2023, da cui risultano le generalità: [OMISSIS] nazionalità peruviana, nato a [OMISSIS] (v. fotocopia passaporto in atti);
che con ordinanza in data 23 ottobre 2018 la Corte ha sostituito – con parere favorevole del Procuratore Generale – la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari presso l’abitazione di [OMISSIS] in [OMISSIS] via [OMISSIS] piano terra, proprietario dell’appartamento, munito di permesso di soggiorno e dichiaratosi disponibile ad ospitare il prevenuto; ciò anche in considerazione delle condizioni soggettive dell’imputato, già trasferito in altro istituto penitenziario in una “Sezione protetta” in quanto “transessuale”;
che il Commissariato di PS di Villa San Giovanni – Questura di Milano ha segnalato, in data 11 dicembre 2018, che l’imputato aveva violato le prescrizioni della misura allontanandosi dall’abitazione per ignota destinazione; e a seguito di richiesta del Procuratore generale in data 13 dicembre 2018, la Corte ha disposto la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia in carcere, ordinando la cattura del prevenuto;
che in data 15 dicembre 2018 il medesimo Commissariato di Pubblica Sicurezza ha trasmesso il verbale di vane ricerche e l’estradando, resosi irreperibile, con provvedimento in data 18 dicembre 2018 è stato dichiarato latitante;
che è pervenuta richiesta di estradizione avanzata dal Governo della Repubblica Argentina e il Procuratore generale, con la requisitoria del 14 dicembre 2018, ha chiesto che la Corte riconosca con sentenza l’esistenza delle condizioni per procedere all’estradizione del cittadino straniero;

Ritenuto altresì:

che è pervenuta dal Ministero della Giustizia richiesta di estradizione in data 12-15 novembre 2018 con traduzione in lingua italiana da cui risulta che l’estradando, con le generalità di [OMISSIS] nato in Argentina [OMISSIS] alias [OMISSIS] n. in Perù il [OMISSIS] è persona ricercata per aver ottenuto un passaporto ideologicamente falso in quanto: contiene alcuni dati che corrispondono al vero titolare della matricola, ma la fotografia della persona corrisponde all’odierno arrestato; nonché per aver fatto uso del passaporto falso per evadere i controlli migratori ed attraversare la frontiera della Repubblica argentina prendendo il posto del vero [OMISSIS] nell’aeroporto internazionale di EZEIZA salendo sul volo R-1140 con destinazione Repubblica italiana il giorno 8 febbraio 2013;
che tale fatto è previsto e punito dall’articolo 292 terzo paragrafo del codice penale argentino con la reclusione o prigione da tre a otto anni trattandosi di un passaporto, documento pubblico destinato ad accreditare l’identità delle persone;
che i reati di falsità ideologica di documenti pubblici e le false dichiarazioni sopra indicati sono puniti sia dalla parte richiedente che da quella richiesta con la pena restrittiva non inferiore nel massimo ad un anno e sussiste la gravità indiziaria desunta dagli accertamenti compiuti sulle impronte digitali;
che, peraltro, l’estradando – all’udienza sopra ricordata – ha ammesso di aver dichiarato false generalità, il possesso del documento falso, e il suo difensore ha esibito l’originale del passaporto rilasciato dalle autorità del Perù;
che il reato non risulta prescritto per la legislazione argentina (articolo 62 del codice penale) e neppure per quella italiana atteso che il termine di prescrizione del reato di cui all’articolo 497 bis del codice penale italiano è stato interrotto da mandato di cattura emesso dall’Autorità giudiziaria argentina il 20 agosto 2013;
che non vi sono ragioni per ritenere che la persona per la quale è stata domandata l’estradizione verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona;
che non vi sono ragioni per ritenere che detta persona sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali;
che il provvedimento per la cui esecuzione è stata domandata l’estradizione non contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato;
ritenuto che ricorrono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 697 e ss codice di procedura penale

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Bologna, Sezione Seconda penale,

visti gli artt. 127, 704 e ss cpp-

1. DICHIARA che sussistono le condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione verso la Repubblica di ARGENTINA di:

[OMISSIS]

come da specifica richiesta di cui alle premesse;

2. Dispone la consegna delle cose e documenti eventualmente sequestrati allo Stato richiedente.

3. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.