Extradition to Switzerland: evidentiary categories were sufficient for alleged co-participant in armed robberies

Extradition
🇮🇹Italy🇨🇭Switzerland
Reversal and remand
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
28/04/2026
Decision number
25409/2026
Main ground
Circumstancial evidences
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
The case concerned a Swiss request for prosecution extradition in relation to several aggravated robberies, committed and attempted, allegedly carried out with weapons against fuel stations, as well as firearms-related offences. The Court of Appeal of Bologna had refused extradition, finding that the documents transmitted by the Swiss authorities did not allow even a summary positive assessment of the existence of serious indications of guilt. The Italian Supreme Court held that, under the European Convention on Extradition, the requesting State is not required to transmit the underlying evidence itself, but must provide a sufficiently precise account of the factual and evidentiary basis supporting the alleged responsibility of the requested person. In this case, the Swiss request contained an analytical description of the facts and identified categories of evidence, including telephone contacts, cell-site data, vehicles allegedly used by the suspects, video surveillance, victim statements and automatic vehicle monitoring. Since those elements were sufficient for the limited summary assessment required in extradition proceedings, the judgment refusing extradition was annulled and the case was remanded to another section of the Court of Appeal of Bologna.
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Extradition to Switzerland: evidentiary categories were sufficient for alleged co-participant in armed robberies, Italian Supreme Court, 28 April 2026, No 25409/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/extradition-to-switzerland-evidentiary-categories-were-sufficient-for-alleged-co-participant-in-armed-robberies
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna rigettava la richiesta di estradizione processuale avanzata dall’Ufficio Federale di Giustizia della Confederazione Svizzera nei confronti di [OMISSIS], ritenendo insussistenti le condizioni per l’accoglimento della domanda.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Bologna, deducendo, con un motivo unico, erronea valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, richiesti dall’art. 705, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorrente eccepisce che la Corte di appello ha considerato insufficienti gli indizi di colpevolezza, sebbene l’Autorità giudiziaria straniera avesse provveduto ad una dettagliata ricostruzione del fatto (ripetute rapine aggravate, consumate e tentate, mediante l’uso di armi, in danno di distributori di carburante in Novezzano, e Balerna e violazione legge armi) ed avesse indicato i mezzi di prova – non esposti nel dettaglio «per evidenti ragioni istruttorie» – rappresentati da: chiamate di correo da parte di imputati già arrestati e condannati per i medesimi titoli di reato; allacciamenti telefonici ad antenne site sul territorio; presenza di veicoli con a bordo le persone indicate nel mandato di arresto internazionale, videosorveglianze; interrogatori delle vittime; riscontri da controlli AFV (ricerca automatica di veicoli e il monitoraggio del traffico) sulle strade.

Nell’impugnazione si aggiunge che l’estradando parrebbe far parte di una associazione resasi autrice di analoghi delitti commessi con le stesse modalità in periodi coevi e che la Corte di appello di Bologna, con sentenza del 4 dicembre 2025 (allegata), ha accolto la domanda di estradizione relativa ad uno dei correi, accusato di due rapine ai danni di due distinti distributori, in relazione al quale l’Autorità Svizzera ha indicato i medesimi elementi di prova.

Infine, si ritiene che la Corte d’appello avrebbe potuto e dovuto chiedere un ulteriore completamento di informazioni (ai sensi dell’art. 13 della Convenzione europea di estradizione), prima di respingere la domanda.

L’estradando ha presentato, per il tramite dell’Avvocato Angelo Pollino, una memoria difensiva in cui si chiede il rigetto del ricorso, deducendo che:
a) la richiesta è fondata sulla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e sulla disciplina interna di cui agli artt. 697 ss. cod. proc. pen., con particolare riferimento all’art. 705 cod. proc. pen. che regola l’adozione della decisione sulla domanda di estradizione, il quale stabilisce che, quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la Corte d’appello pronuncia sentenza favorevole all’estradizione solo se sussistono gravi indizi di colpevolezza, in caso di estradizione processuale; esiste sentenza irrevocabile di condanna e non vi è litispendenza né “ne bis in idem” nello Stato italiano, in caso di estradizione esecutiva; la dottrina e la giurisprudenza di legittimità hanno chiarito che la valutazione della Corte di appello, pur senza spingersi ad una valutazione sostanziale dei gravi indizi di colpevolezza, come nel giudizio di merito, non può tuttavia limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione trasmessa dallo Stato richiedente, dovendo effettuare, invece, una verifica dell’esistenza di elementi a carico, idonei a configurare l’illecito secondo la legge dello Stato richiedente;

b) la Convenzione europea di estradizione del 1957 prevede la possibilità per lo Stato richiesto di domandare allo Stato richiedente un complemento di informazioni, qualora la documentazione trasmessa non consenta di decidere sulla richiesta di estradizione: tale strumento ha funzione eminentemente garantista, poiché consente di colmare eventuali lacune iniziali della domanda, assicurando che la decisione sulla consegna sia presa sulla base di un quadro informativo sufficiente, così da tutelare i diritti fondamentali dell’estradando, evitando consegne fondate su mere asserzioni; la Corte di appello ha fatto correttamente ricorso a tale strumento e, tuttavia, le integrazioni pervenute si sono rivelate insufficienti, poiché non riportano, neppure in forma riassuntiva, il contenuto delle chiamate di correo; non indicano quali comunicazioni telefoniche sarebbero riferibili all’estradando, con quali interlocutori, in quali contesti e con quale significato indiziante; non specificano quali immagini di videosorveglianza ritrarrebbero [OMISSIS], né in quali luoghi e in quali circostanze e non chiariscono in che modo i controlli collegherebbero il medesimo ai fatti contestati;

c) il Procuratore Generale richiama il principio di reciproca fiducia tra Stati contraenti per sostenere che la Corte di appello avrebbe dovuto prestare adesione pressoché automatica alla prospettazione accusatoria svizzera; tale impostazione non può essere condivisa, secondo il ricorrente, poiché il principio di reciproca fiducia, correttamente inteso, non esclude ma presuppone un controllo effettivo, seppur sommario, sulla presenza di indizi concreti, né può pretendersi che il giudice italiano si faccia carico di una vera e propria “supplenza probatoria”, ricostruendo in via ipotetica ciò che lo Stato richiedente non ha esplicitato;

d) in ogni caso non sono ravvisabili vizi di motivazione nella sentenza; la Corte di appello, infatti ha esposto in modo chiaro e lineare il percorso seguito a partire dall’analisi della documentazione iniziale, sino alla richiesta di complemento informativo e alla valutazione delle integrazioni, al cui esito ha concluso per l’insufficienza degli elementi informativi trasmessi, motivando in maniera coerente le ragioni per cui le indicazioni fornite dall’autorità svizzera, pur richiamando una pluralità di tipologie di prova, non consentono di individuare dati di fatto certi riferibili all’estradando e, quindi, di configurare “gravi indizi di colpevolezza” ai sensi dell’art. 705 cit., sulla base della distinzione tra indizi e meri sospetti.

A fronte di tali argomentazioni, si assume che il ricorso del Procuratore Generale si risolve in una mera richiesta di diversa valutazione del materiale documentale, volta a sostituire alla motivata decisione della Corte territoriale un diverso apprezzamento del livello di sufficienza del compendio indiziario, operazione estranea ai compiti del giudice di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Nel provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna, per quanto rileva in questa sede, ha riconosciuto che il suo giudizio non deve spingersi alla valutazione dei gravi indizi.
Ha aggiunto che la sussistenza di questi ultimi va comunque desunta da documenti che le Convenzioni indicano e che vanno allegate alla domanda, il tutto in esito ad una procedura semplificata, che trova la sua giustificazione nel reciproco riconoscimento di una comune cultura giuridica e di un rapporto di affidabilità tra Stati, i quali hanno sottoscritto una comune Convenzione, in cui è preventivamente operata una scelta sull’effettivo riconoscimento del diritto ad un giusto processo a favore dell’estradando.

Tanto premesso, a fronte dell’analitica ricostruzione del fatto operata nella richiesta di estradizione, ha, però, ritenuto che gli atti trasmessi dall’Autorità Svizzera non consentissero una delibazione positiva nemmeno sommaria sulla sussistenza di tali gravi indizi, poiché la richiesta integrazione delle informazioni si sarebbe risolta in una mera elencazione di «categorie, tipologie di prove, senza alcuna indicazione di elementi concreti tali da rendere comprensibile il processo logico-giuridico seguito dall’autorità giudiziaria svizzera».

E, sulla base di tali premesse, ha negato la consegna dell’estradando.

Preliminarmente è bene riportare il testo degli artt. 12 e 13 della Convenzione del 1957, applicata nel caso di specie, non senza rammentare – come d’altronde fatto dal Giudice del provvedimento impugnato – che scopo della Convenzione è semplificare le procedure di cooperazione sulla base del presupposto della condivisione di una comune cultura giuridica.
Ebbene, l’art. 12, comma 2, della citata Convenzione dispone che a sostegno della domanda sia prodotto: «a) l’originale o la copia autentica di una decisione esecutiva di condanna o di un mandato di arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza, rilasciato nelle forme prescritte nella legge dalla Parte richiedente; b) un esposto dei fatti, per i quali l’estradizione è domandata» (precisando che «il tempo e il luogo del loro compimento, la loro qualificazione legale e il riferimento alle disposizioni legali loro applicabili saranno indicate il più esattamente possibile); «c) una copia delle disposizioni legali applicabili o, se ciò fosse impossibile, una dichiarazione sul diritto applicabile, come anche il segnalamento il più preciso possibile dell’individuo reclamato e qualsiasi altra informazione atta a determinare la sua identità e la sua cittadinanza».

L’art. 13 ammette lo Stato richiesto della consegna, «se le informazioni comunicate dalla Parte richiedente si rivelano insufficienti per permettere alla Parte richiesta di prendere una decisione in applicazione della presente Convenzione, a domandare «il complemento d’informazioni», assegnando un termine per l’ottenimento delle stesse».

Ciò detto, vanno innanzitutto fugati alcuni equivoci interpretativi.
3.1. In primo luogo, i “documenti” richiamati nel testo del citato art. 12 sono quelli di cui la disposizione fornisce il riportato elenco, chiaro ed autoesplicativo, l’Autorità richiesta non essendo tenuta a trasmettere elementi di prova, ma piuttosto a sostenere, anche attraverso una narrazione sufficientemente precisa, l’apparato argomentativo su cui si basa la possibile responsabilità penale dell’estradando.

3.2. In secondo luogo, è senz’altro vero quanto affermato dalla Corte d’appello, riguardo al rischio di motivazioni apodittiche e, come tali, apparenti. Almeno a partire dalla sentenza resa da Sez. 6, n. 44852 del 03/10/2007, Pallasà Perez, Rv. 238089, questa Corte ha ammonito che, in presenza di una convenzione che non preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, l’autorità giudiziaria italiana, a norma dell’art. 705, comma 1, cod. proc. pen., non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda estradizionale, ma deve accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l’estradando abbia commesso il reato oggetto dell’estradizione (in senso analogo, tra le tante, Sez. 6, n. 43170 del 17/07/2014, Malatto, Rv. 260042).

E, in tempi più recenti, ha ribadito che, in tema di estradizione processuale, l’autorità giudiziaria italiana, anche quando la convenzione applicabile non preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, non può limitarsi a un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere, ai sensi dell’art. 705 cod. proc. pen., una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l’esistenza di elementi a carico dell’estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente (Sez. 6, n. 8063 del 21/02/2019, A., Rv. 275088; cfr. Sez. 6, n. 40552 del 25/09/2019, Trindade, Rv. 277560, entrambe richiamate nella sentenza impugnata).

3.3. Fermi tali principi di diritto, che è opportuno ribadire anche in questa sede, resta il fatto che di “sommaria delibazione” deve pur sempre trattarsi: non richiedendosi alla Corte d’appello un approfondito esame del quadro indiziario a carico dell’estradando, poiché tale apprezzamento vanificherebbe il senso stesso della Convenzione la quale, come ricordato, mira a semplificare la cooperazione tra Stati, seppur nell’inderogabile rispetto delle garanzie fondamentali dell’estradando.

Ciò risulta d’altronde chiaro ove si confrontino la vicenda in esame con quelle oggetto dei richiamati arresti giurisprudenziali.

Nella prima, le fonti di prova sono analiticamente indicate e risultano altresì riferibili alla posizione dell’estradando: se non espressamente, quantomeno in virtù di un’operazione interpretativa resa possibile, ed anzi agevole, dalla precisa descrizione degli elementi storici (con l’indicazione altresì dei diversi contributi concorsuali), in relazione, oltretutto, ad uno svolgimento fattuale di non particolare complessità naturalistica e, quindi, probatoria. Con la conseguenza che, nel caso concreto, l’enunciazione degli elementi di prova – o, mutuando le parole della sentenza impugnata, di «categorie, tipologie di prove» – appare comunque sufficiente alla suddetta delibazione.

Nelle seconde, la delibazione era invece radicalmente preclusa, poiché la richiesta di estradizione si cala in una situazione di assoluto vuoto informativo.

Infatti, questa Corte: con la sentenza Sez. 6, n. 8063 del 21/02/2019, A. cit., censurò la decisione con la quale, in base alla mera presa d’atto dell’esistenza del titolo processuale, era stata accolta una richiesta di estradizione contenente una sintetica ricostruzione dei fatti, priva, tuttavia, della rappresentazione delle fonti di prova poste a fondamento degli stessi; con la sentenza Sez. 6, n. 40552 del 25/09/2019, Trindade, cit., annullò la sentenza favorevole all’estradizione e rimise gli atti alla Corte di appello, perché acquisisse le necessarie informazioni sulla effettiva riferibilità al ricorrente della condotta truffaldina, allo stesso attribuita in base alla sola qualità di “responsabile delle negoziazioni” della società coinvolta, ma in assenza di elementi specifici significativi di un suo coinvolgimento nel fatto materiale.

Si tratta, cioè, di situazioni non assimilabili a quella oggetto del presente procedimento.

Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che il ricorso del Procuratore Generale sia fondato, essendo il caso di precisare, per completezza, che, tuttavia, a nulla rileva la circostanza dedotta dal Procuratore Generale, per cui per un elemento dell’associazione di cui farebbe parte l’estradando la Corte d’appello abbia accolto la domanda di estradizione, dovendo in questa sede rimarcarsi l’unicità di ciascuna posizione processuale e ribadirsi, quindi, il sedimentato principio di diritto per cui nel giudizio di legittimità non è deducibile, sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione, il contrasto con sentenze o altri provvedimenti decisionali adottati dal medesimo giudice o da altro giudice in diverso processo, ostandovi il dettato dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che pone la condizione che il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 6, Sent. n. 25703 del 23/05/2003, Below, Rv. 226047).
La sentenza impugnata va, dunque, annullata, con rinvio per nuovo giudizio ai giudici d’appello, i quali si conformeranno ai principi e criteri dinnanzi indicati.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso, il 28/04/2026