Extradition to Turkey: assessment of detention conditions and risk of inhuman or degrading treatment
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato sussistenti le condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione avanzata dalla Repubblica di Turchia di A.H., indagato per il reato di esportazione di sostanze stupefacenti.
2. Avverso la sentenza ricorre A., a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 705 c.p.p., comma 2, lett. c).
Ai sensi di quanto previsto nel suddetto articolo, deve essere rifiutata l’estradizione richiesta dalla Turchia, rilevato che nel Paese sussistono condizioni generali di violazione dei diritti fondamentali della persona e del giusto processo, con trattamenti degradanti nelle carceri e forti limitazioni dei diritti di difesa.
3.Sono pervenute da parte della difesa, a mezzo PEC, conclusioni scritte reiterativi dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2.Deve premettersi in Turchia sussistono condizioni generali di violazione dei diritti fondamentali della persona e del giusto processo, con trattamenti degradanti nelle carceri e forti limitazioni dei diritti di difesa, essendo stata formalmente sospesa sul territorio dello Stato (dal 21 luglio 2016) l’applicazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo ed essendosi riscontrate condizioni generali di detenzione arbitraria, nonché il ricorso a pratiche di tortura nei confronti dei detenuti, risultanti da documentazione proveniente da “(OMISSIS)”.
Tale situazione si è ulteriormente aggravata dopo le vicende del tentato colpo di stato del 15 luglio 2016, a seguito delle quali il Governo della Turchia, in data 21 luglio 2016, con un comunicato ufficiale al Consiglio d’Europa, ha dichiarato di volersi avvalere della deroga prevista dall’art. 15 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, cui aderisce come Parte contraente. A seguito del ricorso alla deroga prevista dal citato art. 15 con conseguente parziale sospensione della Convenzione, oggi risultano limitati drasticamente una serie di diritti difensivi dell’imputato nel processo penale, con forte incremento dei poteri della polizia (significativa è la previsione del fermo di polizia fino a trenta giorni, senza controllo giurisdizionale).
3. Rileva il Collegio che la Corte di appello di Catanzaro si contraddice allorché, da un lato evidenzia che non si apprezza, nel caso di specie, la concreta sussistenza di elementi dai quali desumere che l’estradando sarà sottoposto in Turchia a condizioni detentive lesive dei diritti fondamentali della persona umana, dall’altro dà conto della relazione trasmessa su sua richiesta dal Ministero degli affari esteri che riferisce di maltrattamenti “soprattutto” – e, quindi, non esclusivamente – nei confronti di alcuni tipi di prigionieri esattamente come riferito da (OMISSIS).
Il Ministero degli affari esteri, quindi, non esclude trattamenti degradanti anche per altre categorie, ma ne accentua l’incidenza in termini percentuali nei confronti di prigionieri politici.
Nel rapporto di (OMISSIS) per l’anno 2019 – 2020 allegato dalla difesa, emerge come siano emerse nuove accuse attendibili di tortura e maltrattamenti. Parimenti il Consiglio di Europa, per il tramite del Comitato anti-tortura, ha rappresentato che un gran numero di detenuti non ha il proprio letto e dorme su materassi posti sul pavimento o è costretto a condividere il letto con altro detenuto, che i nuovi detenuti ammessi ricevono raramente la visita del medico e che i detenuti con segni di astinenza da oppioidi sono lasciati incustoditi.
Le allegazioni della difesa sono state perciò disattese nella sentenza impugnata la quale, anziché riferire in tal senso, si è limitata ad evidenziare la tipologia del detenuto che si stava estradando.
La distinzione tra detenuti comuni e detenuti politici, sotto il profilo del trattamento carcerario non è condivisibile posto che il Ministero degli affari esteri non esclude trattamenti degradanti per i detenuti comuni, ma ne accentua l’incidenza in termini percentuali nei confronti dei detenuti politici.
4. Alla luce di quanto sopra, la sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio affinché la Corte d’appello di Catanzaro verifichi presso quale strutture carcerarie il detenuto sarà ristretto e se in tali strutture i detenuti siano sottoposti a trattamenti disumani e degradanti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021
