Revocation of precautionary measure for failure to transmit the documents within 45 days from the arrest
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Roma rigettava l’istanza di revoca e/o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di G.J., destinatario di mandato di arresto a fini estradizionali emesso il 20 novembre 2025 dalla Corte Distrettuale degli Stati Uniti d’America – Distretto Orientale di New York – per i reati di associazione per delinquere, finalizzati al riciclaggio e alla importazione di Ketamina.
Avverso il provvedimento, G.J., per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso, con cui ha dedotto:
violazione di legge, in relazione agli articoli X e XII della legge del 26 maggio 1984, n.225, di ratifica del Trattato di estrazione tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America, agli artt. 700e 715 cod. proc. pen. e agli artt. 5, comma 2, e 6, paragrafo 3, lett. a), della CEDU, per non avere la Corte distrettuale dichiarato la inefficacia della misura custodiale, nonostante la mancata trasmissione nel termine perentorio di 45 giorni dall’arresto di Gu.Ji. della domanda di estradizione e dei relativi allegati;
violazione di legge, in relazione agli artt. 714, comma 2, 274e 275 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello rigettato l’istanza subordinata di sostituzione della misura in corso con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ravvisando il pericolo di fuga, nonostante il Gu. fosse soggetto incensurato, avesse reso interrogatorio proclamando la sua innocenza e avesse documentato la possibilità di soggiornare in Italia, presso un concittadino disponibile ad ospitarlo in regime di arresti domiciliari.
Alla odierna udienza – che si è svolta in forma partecipata – il Pubblico Ministero e il difensore hanno concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ fondato il primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento del secondo.
Per una migliore intellegibilità della vicenda in esame, è opportuno ripercorrere, con la dovuta sintesi, la scansione procedurale.
In data 17 dicembre 2025 il cittadino cinese, Gu.Ji., veniva tratto in arresto presso lo scalo aeroportuale di Fiumicino, in esecuzione di un mandato di cattura internazionale, emesso il 20 novembre del 2025 dalla Corte distrettuale degli Stati Uniti di America – distretto di New York – per il reato di associazione per delinquere, finalizzata al riciclaggio e alla cessione di sostanza stupefacente.
Il giorno seguente, il 18 dicembre 2025, l’Autorità giurisdizionale competente provvedeva alla convalida dell’arresto e all’applicazione della custodia cautelare in carcere, ravvisando il pericolo di fuga.
Il successivo 19 gennaio 2026 il Gu., per il tramite del difensore, presentava istanza di sostituzione della misura intra moenia, con udienza di trattazione fissata per il 3 febbraio 2026.
Nelle more, in data 30 gennaio 2026, lo Stato richiedente inoltrava al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con nota-protocollo 3/150/2022, il verbale n. 72 del 27 gennaio 2026, instando per la consegna di Di.Gu.
Nello stesso giorno, l’indicato verbale veniva inviato al Ministero della Giustizia e poi, per il suo tramite, il successivo 2 febbraio 2026 inoltrato alla Corte di appello di Roma, funzionalmente competente a decidere sulla procedura estradizionale.
In questo contesto fattuale, si colloca la doglianza del difensore, secondo cui la misura custodiale sarebbe divenuta inefficace il 30 gennaio 2026 per omessa trasmissione entro tale data da parte dello Stato richiedente del mandato di arresto e di tutti gli atti, indicati dall’art. X del Trattato di estradizione tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America.
2.1. Ai fini della valutazione della dedotta questione, va in premessa considerato che le norme del Trattato di estradizione – prevalenti su quelle del codice di procedura penale (artt. 696 e ss. cod. proc. pen.) per la natura pattizia – richiedono che la richiesta di estradizione e la documentazione, che, a tenore dell’art. X del cit. Trattato, va ad essa allegata, debbono essere inviate allo Stato richiesto entro e non oltre il termine di 45 giorni.
Termine, questo, perentorio che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, decorre dall’arresto del consegnando e non dalla comunicazione di esso allo Stato richiedente (ex multis, Sez. 6, n. 9092 del 23/11/2012, Rv. 254380; Sez. 6, n. 24326 del 22/06/2010, Rv. 247807).
Ne consegue, dunque, che l’omessa o tardiva trasmissione degli atti, tassativamente indicati dal Trattato, al Ministero della Giustizia e/o al Ministero degli Affari esteri, determina la immediata inefficacia della misura cautelare. Versandosi, infatti, in materia di restrizioni della libertà personale, i termini perentori, previsti dalla norma pattizia e dalle corrispondenti norme del codice di procedura penale, sono da ritenersi indispensabili e da applicarsi con il massimo rigore (cfr. sul punto anche sent. n 123 del 2007 Corte costituzionale quanto alla perentorietà dei termini previsti dagli artt. 715, comma 6, e 708, comma 2, cod. proc. pen. e alla necessità della trasmissione degli atti al Ministero, essendo, di contro, irrilevante – ai fini della inefficacia della misura – la tardiva trasmissione degli atti dal Ministero alla Corte di appello competente).
2.2. La Corte di appello, nel valutare l’eccezione di inefficacia della misura sollevata dalla difesa, non ha fatto corretta applicazione di tali regole, ritenendo sufficiente l’inoltro, entro il termine di 45 giorni, della sola richiesta di estradizione.
Ed effettivamente, correttamente i Giudici del merito hanno interpretato il verbale n. 72 del 27 gennaio 2026 come domanda di estradizione. Sebbene, esso fosse pervenuto in lingua inglese e non anche con la corrispondente traduzione in lingua italiana, come richiesto dal Trattato citato, l’atto di cui si discute enuncia succintamente il petitum e la causa petendi della domanda estradizionale, contenendo il riferimento ai titoli di reato ascritti al Gu. e alla istanza di consegna.
Si tratta, tuttavia, di una domanda non completa, perché priva della documentazione che, a tenore del citato art. X del Trattato, deve essere necessariamente allegata alla richiesta di estradizione, primo fra tutti copia del provvedimento restrittivo della libertà personale (documento da produrre anche secondo l’art. 700 cod. proc. pen.).
Ed invero, al netto di un generico richiamo in calce al citato verbale alla allegazione di non meglio specificata documentazione, nulla è pervenuto e nulla è stato trasmesso alla Corte di appello. Né è possibile comprendere la tipologia della documentazione, che sarebbe stata allegata alla domanda di estradizione, per l’assenza di specificazione e per mancanza di un elenco dettagliato di ciò che sarebbe stato trasmesso.
La Corte distrettuale avrebbe dovuto, dunque, rilevare la inefficacia della misura cautelare in corso e disporre l’immediata liberazione della persona richiesta in consegna.
L’annullamento dell’ordinanza – diversamente dalla richiesta del Pubblico Ministero – va pronunciata senza rinvio, non potendosi ipotizzare una perdurante limitazione della libertà personale sulla base di un’ordinanza genetica inefficace e caducata, in attesa di una non consentita motivazione integrativa in sede rescissoria.
Resta salva la possibilità per il Giudice di merito di procedere alla emissione di un nuovo titolo cautelare emendato dal vizio che ha dato luogo all’annullamento.
P.Q.M
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara la cessazione della misura cautelare in atto, disponendo l’immediata liberazione di Gu.Ji. se non detenuto per altra causa.
Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi art. 626 cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, 5 marzo 2026.
Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2026.
