Flight risk in extradition proceedings: lack of social integration is not enough without concrete elements
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
[OMISSIS], nato in Albania il 07/01/2004,
avverso l’ordinanza del 26/02/2026 della Corte d’appello di Torino
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato Fabio Ravera Leggiero, che, in difesa di [OMISSIS], insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza impugnata la Corte di appello di Torino ha rigettato l’istanza di [OMISSIS] volta a ottenere la revoca della misura della custodia cautelare in carcere — o, in subordine, la sua sostituzione con altra meno afflittiva, quale quella degli arresti domiciliari presso l’abitazione della sorella — applicatagli nell’ambito del procedimento per la sua estradizione chiesta dalla Autorità giudiziaria dell’Albania in relazione alla sentenza n. 694 del 20 ottobre 2025, emessa dalla First Instance Court of General Jurisdiction of Shkodra per il reato di lesioni personali previsto dall’art. 88/1 del codice penale albanese.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OMISSIS] si chiede l’annullamento dell’ordinanza, contestando la sussistenza del pericolo di fuga ravvisato dalla Corte di appello.
2.1. Si adduce che [OMISSIS] ha «un fortissimo legame con il territorio italiano», poiché, da quando aveva 14 anni, si è sempre recato in Italia, dove vivono quasi tutti i suoi parenti (con l’eccezione dei genitori che sono rimasti in Albania perché lì gestiscono un albergo). In particolare, sua sorella e gli zii materni sono radicati in Italia dove lavorano e vivono da anni con le loro famiglie, come è attestato dalla documentazione prodotta e verificato dagli agenti al momento dell’arresto di [OMISSIS].
Si evidenzia che gli zii Valmira e Denis Luca hanno depositato una dichiarazione di disponibilità a ospitarlo e a mantenerlo e che nel corso dell’ultimo soggiorno egli ha presentato domanda di permesso per motivi di lavoro (presso l’impresa edile in cui lavora Denis Luca).
Si precisa che egli l’11/10/2025 era giunto in Italia su domanda di ospitalità presentata dalla zia … (moglie dello zio …), ignorando che nei suoi confronti il 30/10/2025 era stato emesso un mandato di arresto per lo scontro con altra persona avvenuto il 22/08/2025, nel quale egli si era limitato a difendersi e l’altro aveva riportato lesioni non gravi.
Si produce un filmato che mostra come dal 2014 sia in corso una faida con i familiari del padre.
2.2. Con la memoria presentata ex art. 611, comma 1, cod. proc. pen., la difesa dell’imputato ha prodotto: una dichiarazione sottoscritta dai … e …, zii del ricorrente, dove si conferma che questi, almeno dal 2019, è sempre venuto in Italia per trascorrervi il periodo che precede la ripresa della scuola assieme ai suoi molti familiari; copia della correlata dichiarazione di ospitalità presentata nel 2019 (l’originale si trova nel fascicolo della Corte di appello di Torino); la domanda di protezione internazionale di [OMISSIS] e la comunicazione della Questura del 27/04/2026 attestante l’avvio del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale; la comunicazione di nulla-osta al lavoro subordinato ricevuta a seguito della presentazione della domanda di permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Si assume che questa documentazione dimostra il legame del ricorrente con il territorio italiano e la sua volontà di stabilirvisi e, quindi, l’assenza di una volontà di fuga.
Si evidenzia inoltre che egli ha presentato la domanda di protezione internazionale temendo per la propria incolumità e per sfiducia nel sistema giudiziario in Albania, dove gli si contesta un reato che ritiene di non aver commesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte d’appello ha argomentato di non dubitare della affidabilità dei familiari di [OMISSIS] che hanno espresso la loro disponibilità a ospitare [OMISSIS], ma di quella di quest’ultimo, perché è soggetto che non parla e non comprende la lingua italiana, non lavora in Italia e non è radicato nel territorio italiano, dove è giunto due mesi e mezzo prima dell’arresto.
Si rileva che nel suo interrogatorio [OMISSIS] ha dichiarato di essere a conoscenza del processo in corso a suo carico in Albania, mentre le sue affermazioni smentiscono che il suo trasferimento in Italia sarebbe stato motivato dall’intenzione di trovare un lavoro.
Si adduce che misure meno restrittive del carcere non consentirebbero un persistente controllo della presenza di [OMISSIS] in Italia, sicché la procedura di estradizione ne sarebbe compromessa.
2. Deve ribadirsi che, per giustificare l’applicazione di un provvedimento limitativo della libertà personale, la sussistenza del pericolo di fuga dell’estradando — con il conseguente rischio d’inosservanza dell’obbligo assunto nei rapporti internazionali di assicurare la consegna al Paese richiedente — va fondata su elementi specifici, concreti e sintomatici di una effettiva propensione e di una reale possibilità di allontanamento clandestino dell’estradando (Sez. 6, n. 23632 del 17/04/2024, Rv. 286647; Sez. 6, n. 50161 del 29/11/2019, Rv. 278057).
Né la definizione della procedura di estradizione con decisione favorevole preclude il controllo giurisdizionale sulla richiesta di revoca o di sostituzione della misura coercitiva applicata nell’ambito del procedimento incidentale de libertate, purché la richiesta si fondi su motivi attinenti alla sopravvenuta inefficacia della misura o all’insussistenza delle esigenze cautelari correlate al pericolo di fuga e la persona non sia già stata consegnata allo Stato richiedente e purché non sia intervenuta, nel procedimento principale di estradizione, la decisione definitiva, che determina una preclusione endoprocessuale sul punto (Sez. 6, n. 16997 del 13/02/2025, Rv. 288032).
3. Nel caso in esame, la motivazione del provvedimento adottato dalla Corte di appello non contiene un giudizio prognostico, ancorato a concreti elementi tratti dalle condotte dell’estradando, sul rischio che questi possa sottrarsi alla estradizione allontanandosi dal territorio nazionale (Sez. 6, n. 26647 del 30/05/2024, Rv. 286755), ma si è limitata a considerare dati pertinenti, semmai, al diverso ordine di valutazioni concernente il radicamento dell’estradando nel territorio italiano.
Pertanto, l’ordinanza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo giudizio da svolgersi alla luce del principio di diritto prima esplicitato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 14/05/2026
