Flight risk in extradition proceedings assessed in light of the surrender purpose
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 29/01/2026 la Corte di appello di Milano rigettava la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare custodiale carceraria con quella degli arresti domiciliari avanzata dall’odierno ricorrente, nell’ambito della procedura estradizionale instaurata su richiesta degli Stati Uniti d’America, con mandato di arresto internazionale emesso in data 26/06/2025, per i reati di associazione a delinquere diretta a commettere frodi tramite dispositivi di accesso; utilizzo e tentato utilizzo di dispositivi di accesso non autorizzati; furto di identità aggravata.
2. Sa.Ma., per il tramite del proprio difensore di fiducia, propone ricorso, chiedendo l’annullamento della impugnata ordinanza, articolando quattro motivi di ricorso, riassunti nei termini seguenti.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274e 275 cod. proc. pen., in quanto la Corte avrebbe erroneamente inferito la mancanza di un radicamento territoriale nello Stato dalla
brevità della permanenza sul territorio, nonostante l’avvio di un progetto di vita stanziale a lungo termine con la propria famiglia, dimostrato dall’acquisto di un immobile adibito ad abitazione familiare, già condotto in locazione dalla nonna materna; ed ancora allega la titolarità di un contratto di lavoro regolare che fungerebbe da freno inibitore a qualunque ipotesi di allontanamento.
Sotto diverso profilo censura la ritenuta pericolosità sociale dell’estradando, argomentando dall’esito negativo della perquisizione domiciliare.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e manifesta illogicità in relazione ai requisiti di concretezza e attualità del pericolo di fuga.
La difesa sostiene che la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’Appello, posta a base della sussistenza dell’esigenza cautelare, sia il risultato di un travisamento delle prove documentali, le quali farebbero emergere come il Sa.Ma. abbia vissuto in regime di assoluta trasparenza e reperibilità, che escludono i requisiti di concretezza e attualità del pericolo cautelare.
2.3 Con il terzo motivo di ricorso, Sa.Ma. deduce la violazione degli artt. 275, commi 3 e 4; 716 cod. proc. pen. e 8 CEDU – per vizio di motivazione rafforzata e manifesta illogicità sui principi di proporzionalità e gradualità in ordine all’inidoneità del monitoraggio elettronico; censura, infine, la motivazione con cui il Collegio ha ritenuto inidonea l’applicazione della misura domiciliare con dispositivo elettronico di controllo, ossia l’incompatibilità con l’attività lavorativa di autista, ritenendo che il lavoro regolare sia indice cardine del radicamento, nonché unica fonte di sussistenza per i figli, ed abbia penalizzato in modo sproporzionato il ricorrente rispetto alle effettive esigenze cautelari.
In conclusione, il ricorso censura l’omessa valutazione di proporzionalità ex art. 8 CEDU ciò in quanto, in relazione agli obblighi di protezione dell’infanzia e della famiglia sanciti dalle norme sovranazionali, il giudice di gravame non avrebbe considerato che la carcerazione del Sa.Ma. abbia determinato la privazione traumatica della figura paterna per i tre figli minori e la rovina economica del nucleo familiare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è accoglibile.
2. In tema di misure coercitive disposte nell’ambito di una procedura di estradizione passiva, i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga devono essere valutati dal giudice avendo riguardo, non ai parametri ordinari del processo penale interno, ma alla finalità della consegna, alla quale la procedura è preordinata, e dunque secondo un giudizio prognostico, ancorato a concreti elementi tratti dalla vita dell’estradando, sul rischio che questi possa sottrarvisi, allontanandosi dal territorio nazionale (Cass. Sez. 6, n. 26647 del 30.05.2024).
Nel caso di specie, la Corte di appello ha dato conto, con motivazione ampia, coerente e logicamente strutturata, delle ragioni per le quali ha ritenuto insussistente un radicamento territoriale stabile e idoneo a neutralizzare il pericolo di fuga.
In particolare, ha valorizzato la presenza solo recente dell’estradando sul territorio nazionale, unita con la mancanza di un rapporto di lavoro continuativo, e l’incertezza sulla circostanza che l’immobile acquistato in Italia fosse effettivamente adibito ad abitazione principale; tali elementi, lungi dal costituire un travisamento delle risultanze documentali, integrano una valutazione di merito non manifestamente illogica e, come tale, insindacabile in sede di legittimità.
3. Parimenti corretta è la valutazione in ordine alla concretezza e attualità del pericolo di fuga; la Corte ha evidenziato come, nel procedimento estradizionale, tale pericolo sia strettamente connesso alla pendenza della procedura e alla prospettiva della consegna, risultando irrilevante la distanza temporale dai fatti di reato per cui è richiesta l’estradizione; ha valutato come il ricorrente abbia dimostrato elevata capacità di muoversi sul territorio internazionale e di stanziarsi, anche per lunghi periodi, in autonomia, anche in forma clandestina, di avere prontamente a disposizione somme di denaro sufficienti a mantenere sé e la famiglia in uno Stato estero ed anche di spostarsi con facilità, di avere appoggi internazionali che gli hanno consentito di soggiornare all’estero, creare un’organizzazione criminale finalizzata alla frode di fondi pubblici e di avere abilità ad affiancarsi a sodali per la creazione di organizzazioni criminali in un contesto straniero.
4. Parimenti non meritano accoglimento le censure relative alla violazione dei principi di proporzionalità e gradualità e all’asserita inidoneità del braccialetto elettronico; la Corte di appello ha motivatamente escluso che la misura degli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico, potesse assicurare un’effettiva prevenzione del rischio di allontanamento, evidenziando come l’attività lavorativa dedotta di autista addetto alle consegne- per modalità e natura – risulti incompatibile con una vigilanza continuativa ed effettiva; la valutazione circa l’idoneità della misura alternativa rientra nel potere discrezionale del giudice del merito e, nella specie, è sorretta da argomentazioni non contraddittorie né manifestamente irragionevoli.
5. Quanto alle dedotte violazioni dell’art. 8 CEDU, correttamente la Corte territoriale, già chiamata ad esprimersi sul punto, ha richiamato il principio secondo cui ogni legittima restrizione della libertà personale comporta, per sua natura, un’incidenza sulla vita privata e familiare, che non integra di per sé una violazione convenzionale, ove la misura sia legittima e proporzionata.
Nella specie, la custodia cautelare è stata applicata e mantenuta in funzione esclusiva dell’assicurazione della consegna, con adeguata considerazione delle condizioni di detenzione e delle possibilità di mantenere i rapporti familiari.
Con riferimento all’ultimo rilievo difensivo circa l’omessa applicazione dei principi di gradualità e proporzionalità, la Corte d’Appello di Milano correttamente declinava le relative eccezioni, in ragione dell’assenza di documentazione riguardo all’attualità della regolare attività lavorativa ed alla indispensabile necessità del mantenimento familiare.
6. Il ricorso deve quindi essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 3 marzo 2026.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2026.
