Flight risk in extradition proceedings must be supported by specific and concrete indications of “preparatory” conduct

Extradition
🇮🇹Italy🇨🇭Switzerland
Decision on precautionary measure
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
28/04/2026
Decision number
27098/2026
Main ground
Flight risk
Extradition type
Extradition
Language
Italian
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Flight risk in extradition proceedings must be supported by specific and concrete indications of “preparatory” conduct, Italian Supreme Court, 28 April 2026, No 27098/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/flight-risk-in-extradition-proceedings-must-be-supported-by-specific-and-concrete-indications-of-preparatory-conduct
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

Con la ordinanza impugnata la Corte di appello di Milano ha rigettato la istanza di [OMISSIS] di sostituire con gli arresti domiciliari la misura della custodia cautelare, che gli è stata applicata a seguito dell’arresto relativo alla richiesta di estradizione avanzata dalla Confederazione elvetica, per delitti contro il patrimonio e la pubblica sicurezza, consistiti in attacchi a sportelli automatici condotti con l’utilizzo di materiale esplosivo avvenuti in Svizzera tra il novembre del 2024 e l’aprile del 2025.
Nel ricorso presentato dal difensore di [OMISSIS] si chiede l’annullamento della ordinanza.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla esistenza di un concreto e attuale pericolo di fuga, fondato soltanto sulla gravità delle pene irrogabili per i reati attribuitigli e sulla mera possibilità di spostamenti transazionali, ma trascurando che [OMISSIS] è incensurato e convive con la madre e la sorella in Italia.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e omessa motivazione circa l’inidoneità di misure cautelari meno restrittive della custodia in carcere, fra le quali gli arresti domiciliari con l’applicazione di un dispositivo elettronico di controllo.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge nel ritenere luogo non idoneo per gli arresti domiciliari il domicilio della madre del ricorrente solo perché il contratto di locazione dell’immobile non è stato registrato, trascurando che nella abitazione effettivamente vivono la sorella e la madre, la quale ha dichiarato di essere disponibile ad accogliere e a mantenere il figlio.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione di legge nell’omettere ogni verifica circa la sussistenza di un idoneo quadro indiziario a carico dell’estradando.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I primi tre motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano fondati.
Infatti, il pericolo di fuga, che giustifica la limitazione della libertà personale, deve essere fondato su elementi specifici, concreti e sintomatici di un pericolo di allontanamento, che sia clandestino, da parte dell’estradando da valutarsi sulla base di dati indicativi di un’attività positiva del soggetto rivelativa di una preparazione della fuga (Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023, Rv. 285178; Sez. 1, n. 31765 del 10/09/2020, Rv. 279893; Sez. 6, n. 50161 del 29/11/2019, Rv. 278057).

Invece, nel caso in esame, la Corte d’appello ha ritenuto sintomatici di un «imminente pericolo di fuga» il numero e la particolare gravità dei delitti, commessi, in epoca recente, anche con l’uso di esplosivo, attribuiti all’estradando, e che l’abitazione di sua madre non risulta domicilio idoneo per collocarvi agli arresti domiciliari il ricorrente poiché «il contratto di locazione dell’immobile individuato nell’istanza non risulta neppure registrato» e, comunque, non può trascurarsi la capacità di rapido spostamento del giovane [OMISSIS] e la circostanza che lo stesso, temporaneamente presente sul territorio italiano, è cittadino rumeno residente in Moldavia.

Nessuno di questi elementi di valutazione addotti dalla Corte è indicativo di un’attività positiva del soggetto rivelativa di una preparazione della fuga.

Né, per altro verso, l’esaurimento del procedimento di estradizione, con decisione favorevole alla stessa, ha efficacia preclusiva del controllo giurisdizionale sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva, sempre che la richiesta sia fondata su profili attinenti alla sopravvenuta inefficacia della misura o all’insussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di fuga, e la persona, a seguito di concessa estradizione, non sia stata effettivamente consegnata allo Stato richiedente (Sez. 6, n. 9924 del 30/01/2014, Rv. 261532 – 01).

Il quarto motivo risulta inammissibile perché non riguarda l’ambito di valutazioni pertinenti all’applicazione e alla scelta della misura cautelare.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 28/04/2026

Il Consigliere estensore
Angelo Costanzo

Il Presidente
Gaetano De Amicis

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 17 LUG. 2026