Flight risk: occasional presence and lack of connection in Italy

Extradition
🇮🇹Italy🇺🇸United States
Decision on precautionary measure
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
03/12/2024
Decision number
47674/2024
Main ground
Flight risk
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
Flight risk: the reasoning of the Court of Appeal is adequate and comprehensive where it relies on the occasional and precarious nature of the applicant’s presence in Italy, as well as the absence of any genuine ties to the national territory, as elements demonstrating a concrete risk of flight.
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Flight risk: occasional presence and lack of connection in Italy, Italian Supreme Court, 3 December 2024, No 47674/2024, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/flight-risk-occasional-presence-connection-italy-usa-12-2024
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Torino rigettava l’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con altra misura non custodiale e/o con quella degli arresti domiciliari applicata nei confronti del ricorrente, tratto in arresto in esecuzione della richiesta di consegna estradizionale formulata dall’autorità giudiziaria degli Stati Uniti d’America – distretto del Nevada – in relazione ad un mandato di arresto processuale per i delitti di associazione per delinquere finalizzata alla frode informatica e alla frode in titoli.

2. Il ricorrente, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso affidato a due distinti motivi con cui ha dedotto:

violazione di legge, in relazione all’art. 715, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, per avere la Corte di appello desunto il pericolo di fuga dal mancato radicamento dell’estradando sul territorio italiano e nonostante la di lui famiglia si fosse prestata ad ospitarlo in un appartamento preso in locazione nel Comune di Verbania;

– violazione di legge, in relazione agli artt. 299, comma 4, ter e 275, comma 4, bis cod. proc. pen., per avere la Corte distrettuale disatteso l’istanza di scarcerazione, nonostante le gravi patologie da cui il ricorrente è affetto e per avere deciso sulla compatibilità dello stato di salute con la attuale situazione carceraria senza disporre perizia.

3. Il procedimento è stato trattato in forma scritta in assenza di tempestiva richiesta di discussione orale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, rigettato.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché declinato per motivi non consentiti.

2.1. I Giudici di appello respingevano l’istanza di scarcerazione ritenendo che il pericolo di fuga dello Sc.Ma. fosse “attuale e concreto”: il soggetto richiesto in consegna era (è) un cittadino straniero, privo di radicamento sul territorio italiano, non avendo legami sociali, lavorativi o familiari.

L’occasionalità della sua presenza sul territorio dello Stato italiano e la non disponibilità di un luogo abitativo effettivo – tale non potendo considerarsi la prenotazione dal 17 al 30 settembre 2024 di un alloggio con formula Airbnb in V – rendevano adeguata la sola misura della custodia in carcere a fronteggiare il concreto rischio di fuga (cfr prow. pag.2).

2.2. Il percorso argomentativo posto a fondamento del provvedimento si presenta esaustivo, congruo, non manifestamente illogico: il riferimento da parte dei Giudici di appello alla occasionalità e precarietà della presenza del ricorrente in Italia nonché all’assenza di un effettivo radicamento sul territorio nazionale quali elementi dimostrativi di un concreto pericolo di fuga sono argomentazioni non censurabili né sotto il profilo della motivazione mancante né sotto il profilo della motivazione apparente, vieppiù considerando che il pericolo di fuga in caso di estradizione passiva va inteso come pericolo d’allontanamento dell’estradando dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio d’inosservanza dell’obbligo assunto a livello internazionale di assicurarne la consegna al Paese richiedente.

Si tenga poi presente che l’art. 719 cod. proc. pen. ammette il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di revoca e/o di sostituzione dei provvedimenti cautelari strumentali all’estradizione solo per violazione di legge: in tale ambito rientra l’inesistenza grafica della motivazione e la presenza di una motivazione solo apparente, ma non anche il vizio logico della stessa. (Sez. 6, n. 3136 del 7/07/2000, Salmanzadeh, Rv. 217712; Sez. 6, n. 1734 del 10/5/1999, Romeiro, Rv. 214753).

Nel caso di specie, sebbene sia stato prospettato il vizio di violazione di legge, in realtà il ricorrente ha sollecitato un diverso apprezzamento del materiale probatorio e delle ragioni logiche che hanno fondato la valutazione di attuale sussistenza del pericolo di fuga: censura non consentita in questa sede .

3. Infondato è il secondo motivo di ricorso.

I Giudici hanno adeguatamente scrutinato e vagliato il thema specifico della compatibilità delle condizioni di salute dell’estradando con il regime carcerario basando le proprie valutazioni sulle relazioni cliniche redatte dai sanitari in servizio presso la struttura carceraria, laddove veniva segnalata la regolare somministrazione al ricorrente della terapia farmacologica prescritta dai medici curanti, la sottoposizione a cure adeguate e mirate , il costante monitoraggio e la prestazione di adeguata assistenza medica (pagg. 2 e 3).

L’ordinanza impugnata non presenta dunque vulnus motivazionali poggiando le proprie valutazioni su una attenta e scrupolosa disamina delle relazioni medicolegali, trasmesse dalla direzione sanitaria dell’istituto penitenziario, e nemmeno oggetto di specifica contestazione da parte del difensore.

3. Il ricorrente deve essere, pertanto, condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Alla Cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att.cod. proc. pen.

Così deciso il 3 dicembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2024.