Extradition granted in Pinochet-era enforced disappearance case: crimes against humanity and statute of limitations

Extradition
🇮🇹Italy🇨🇱Chile
Granted
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Court
Court of Appeal of Bologna
Decision date
25/09/2019
Decision number
10051/2019
Main ground
Statute of limitations
Extradition type
Extradition
Language
Italian
Keywords / Topics
Double criminalityLife imprisonmentHuman rights
🇬🇧 Summary
The case concerned the enforced disappearance of a detainee during the period immediately following the 1973 military coup led by Augusto Pinochet in Chile. The requested person, a former military officer, was sought for prosecution in connection with the kidnapping, detention, torture and disappearance of the victim, who was never found. The defence argued that the offence was time-barred under both Italian and Chilean law and that the requested person had merely followed superior orders. The Court held that the historical facts amounted to a complex criminal conduct equivalent, under Italian law, to kidnapping combined with voluntary homicide and constituting crimes against humanity not subject to statutory limitation periods. It further found sufficient evidentiary material linking the requested person to the victim’s unlawful detention and disappearance and therefore declared the conditions for extradition to Chile fulfilled.
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Extradition granted in Pinochet-era enforced disappearance case: crimes against humanity and statute of limitations, Court of Appeal of Bologna, 25 September 2019, No 10051/2019, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/forced-disappearance-statute-limitations-crimes-against-humanity-principle-speciality-italy-chile-9-2019
🇮🇹 Full Text

In data 03.06.2019 la Questura di Parma -Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico- ha tratto in arresto, ai sensi dell’art 716 cpp, il cittadino cileno/tedesco [OMISSIS] (alias [OMISSIS]) -residente in Germania e temporaneamente presente in Italia- in quanto destinatario di mandato di arresto internazionale emesso, ai fini estradizionali, in data 05.05.2015 dalla Corte di Appello di Concepcion, Cile, per il reato di “rapimento di persona qualificato” commesso il 18.09.1973 ai danni di [OMISSIS], non più rintracciato e da allora scomparso (art 141 co. 1 e co. 3 codice penale cileno).

In data 05.06.2019 il Consigliere delegato di questa Corte di Appello ha proceduto all’identificazione ed all’audizione del predetto [OMISSIS] -che non ha acconsentito all’estradizione- ed ha applicato a suo carico la misura cautelare carceraria, riguardo alla quale il Ministero della Giustizia ha chiesto, in data 06.06.2019, il mantenimento ai sensi dell’art 716 co. 4 cpp.

In data 01.08.2019 il Ministero della Giustizia ha comunicato alla Procura Generale la presentazione della domanda di estradizione da parte dell’Autorità cilena, trasmettendo la relativa documentazione tradotta in lingua italiana.

In data 26.08.2019 il Procuratore Generale ha presentato a questa Corte di Appello la requisitoria ai sensi dell’art 703 co 4 cpp chiedendo darsi corso alla prescritta istruttoria ai fini della consegna, riguardo alla quale ha espresso parere contrario, ricorrendo preclusione ostativa all’estradizione in base all’art 4 del Trattato di estradizione del 27.02.2002 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica cilena, ratificato dall’Italia con legge n. 211 del 03.11.2016, in quanto “il reato in questione, punito con pena detentiva di dieci anni, è ampiamente prescritto secondo la legge italiana”, che non prevede l’imprescrittibilità dei crimini contro l’umanità.

In data 29.08.2019 questa Corte ha rigettato l’istanza di revoca della misura cautelare carceraria, affermando la permanenza del reato di sequestro di persona, “permanenza che a tutt’oggi non risulta cessata non essendo stata più ritrovata la vittima del reato, ragione per cui il termine di prescrizione, in mancanza di prova in ordine alla cessazione della permanenza, potrebbe, al più, decorrere dalla data della sentenza di primo grado”.

In data [OMISSIS] i difensori di [OMISSIS] hanno depositato memoria, adducendo che: -quest’ultimo, sottotenente dell’esercito, si atteneva agli ordini dei superiori; -la condotta contestata è circoscritta al periodo di detenzione della persona offesa nell’area del reggimento diretta da [OMISSIS], che non partecipò al suo sequestro ed ai suoi interrogatori; -il reato di “rapimento qualificato” è prescritto, sia per la legge italiana, sia per la legge cilena, tenuto conto che “La Repubblica cilena ha ratificato solo nel giugno 2009 con legge n. 20357 i principi dello Statuto di Roma del 1998 che prevede l’imprescrittibilità dei crimini contro l’umanità; all’art 44 della citata legge ed agli art. 1 e 24 dello Statuto è previsto espressamente che la norma non possa avere efficacia retroattiva” e che, quanto all’Italia, “il nostro ordinamento non ha recepito e ratificato le convenzioni internazionali che sanciscono l’imprescrittibilità di crimini di guerra”.

All’udienza del 11.09.2019, fissata ai sensi dell’art 704 cpp, si è costituito lo Stato del Cile e questa Corte di Appello, dopo avere dichiarato l’inammissibilità dell’ulteriore istanza di revoca della misura cautelare in atto “perché fondata, non sul periculum, bensì sul fumus: profilo quest’ultimo che sotto l’aspetto indiziario non è valutabile in questa sede e sotto l’aspetto della dedotta prescrizione del reato, non è parimenti valutabile fino alla valutazione del merito”, ha chiesto all’Autorità cilena, tramite il Ministero della Giustizia, di specificare la natura delle aggravanti contestate a [OMISSIS], stante la divergenza, a tal riguardo riscontrata, negli atti inviati ed in specie nel provvedimento che lo ha sottoposto al processo (rinvio a giudizio) del 28.04.2015 -in cui si indica come titolo di reato l’art 141 co. 1 e co. 4 codice penale cileno- e nel provvedimento dell’Autorità giudiziaria cilena del 09.07.2019 di sollecito della domanda di estradizione -in cui si indica come titolo di reato l’art 141 co. 1 e co. 3 codice penale cileno-.

A tale richiesta, con atto del 16.09.2019, la Corte di Appello di Concepcion ha trasmesso il testo integrale dell’art 141 codice penale cileno ed ha risposto nel senso che nella fase in cui si trova il processo le aggravanti, al pari delle attenuanti, non sono ancora determinabili: “Questa causa, nella parte che corrisponde a [OMISSIS], si trova nella fase di sommario, che corrisponde all’investigazione del delitto e partecipazione dei responsabili, fase nella quale non si determinano ancora le attenuanti o aggravanti che potrebbero interessarli, cosa che è fatta a partire dall’accusa e si finalizza nella sentenza, per la quale è necessario che l’imputato sia presente a giudizio, al fine di esercitare il suo diritto alla difesa” – precisando che il delitto in esame ha “effetti permanenti, siccome l’attività delinquenziale non cessa fino a che appaia la vittima o si venga a sapere inconfutabilmente dove si trovi o la sua sorte”.

Il Procuratore Generale in data 24.09.2019 ha depositato richiesta scritta, a cui si è riportato alla successiva udienza del 25.09.2019, dove ha concluso esprimendo, al contrario della precedente requisitoria, parere favorevole alla consegna.

Alla stessa udienza, la difesa ha depositato memoria -già anticipata in data 21.09.2019 a questa Corte ed alle parti- con la quale ha illustrato e documentato la successione delle modifiche normative relative all’art 141 codice penale cileno ed ha concluso chiedendo non darsi corso alla consegna dell’estradando, stante la prescrizione del reato ascritto­gli.

Lo Stato del Cile ha concluso chiedendone la consegna.

Sulla base della documentazione allegata alla domanda di estradizione si è potuto appurare che si versa in un’ipotesi di estradizione c.d. “processuale”, in procedimento in corso di svolgimento presso l’Autorità giudiziaria cilena e non ancora esaurito con sentenza definitiva.

Il principio cardine della disciplina sulla estradizione è quello della doppia punibilità del fatto.

La focalizzazione sul concetto di fatto, in alternativa a quello di reato, trova perfetta giustificazione nella circostanza che i rapporti internazionali -e quindi tra diverse normative penali e segnatamente tra le parti speciali di esse- devono essere regolati a prescindere dai formalismi definitori vigenti nei singoli Stati -che per intrinseche connotazioni differenziali sarebbero probabilmente fonte di discrepanze applicative ed equivoci interpretativi- e devono avere riguardo prevalente/esclusivo alla sostanza, e quindi alla essenza della rilevanza penale del fatto, indipendentemente dalle definizioni di esso in conformità agli ordinamenti dei due Stati che entrano nella specifica relazione estradizionale.

La punibilità viene congruamente intesa in senso di previsione astratta come reato punibile e in senso di concreta possibilità di applicare la punizione, nell’uno come nell’altro Stato.

Questo secondo presupposto, introduce la limitazione della estradizione nei casi in cui il fatto in esame integri un reato non più punibile per il decorso del tempo (se e nella misura in cui esso estingue il reato).

Ma, una volta che sia fatta la ricognizione dei principi generali, se ne deve fare applicazione alla luce dei presupposti intrinseci delle discipline extranazionali che sono fondati, come sopra osservato, sulla presa d’atto delle differenze definitorie e classificatorie, non possono fermarsi al dato formale e devono, invece, incentrarsi sul fatto storico nella sua definizione circostanziale oggettiva.

Per prima cosa occorre quindi puntualizzare, anche alla luce dei sopra citati principi e dei chiarimenti forniti dall’Autorità cilena, che la qualificazione giuridica del reato ascritto a [OMISSIS] è quella di “sequestro/rapimento qualificato”, previsto dai commi terzo, quarto e quinto del codice penale cileno dell’art 141 oggi vigente, da distinguersi rispetto al sequestro -che si potrebbe definire “non qualificato”- di cui ai commi primo e secondo.

Si riporta la traduzione del testo integrale oggi vigente di tale norma trasmesso su richiesta, per vie diplomatiche, a questa Corte dalla Corte di Appello di Concepcion in data 16.09.2019:

“Chi senza diritto rinchiuda o fermi un altro privandolo della sua libertà, commette il crimine di rapimento e sarà punito con la pena della reclusione (con obbligo di lavoro interno) o della reclusione minore nella sua massima misura”
“La stessa pena avrà colui che fornisce il luogo dove verrà eseguito il delitto”
“Se si esecutassero delle azioni per ottenere un riscatto o imporre richieste o strappare delle decisioni, ciò sarà punito con la pena della reclusione (con obbligo di lavoro interno) nel suo grado minimo o medio”
“Se in uno dei casi di cui sopra, il fermo o la detenzione si prolungasse per più di quindici giorni o se questo si traduce in un danno grave alla persona o agli interessi della persona rapita, la pena sarà la reclusione (con obbligo di lavoro interno) maggiore in grado medio o massimo”
“Chiunque, con motivazione o in occasione del rapimento, commette anche omicidio, stupro, violazione sodomitica o alcune delle lesioni incluse negli articoli 395, 396 e 397 n 1, nei riguardi della persona offesa, sarà punito con reclusione (con obbligo di lavoro interno) maggiore in grado massimo fino all’ergastolo qualificato”.
Ferma restando l’equivalenza della fattispecie aggravata di cui al terzo comma dell’art 141 codice penale cileno con il reato di cui all’art 630 codice penale italiano -fattispecie estranea al fatto storico in esame- è evidente che, a prescindere dalla diversa numerazione dei restanti commi contenuta nei suddetti atti giudiziari cileni del 28.04.2015 e 09.07.2019, la qualificazione giuridica del reato contestato a [OMISSIS] è quella di sequestro (“rapimento”) di persona aggravato da circostanze che saranno individuate e specificamente contestate dall’Autorità giudiziaria cilena alla definizione del processo ed all’emissione della sentenza a suo carico, come precisato nella nota a chiarimento della Corte di Appello di Concepcion del 16.09.2019 sopra riportata.

Pur costituendo la qualificazione giuridica della fattispecie penale per cui si chiede l’estradizione un elemento integrante la domanda di estradizione in base all’art 700 co. 2 lett. A) cpp, si rileva che è necessaria l’identità sostanziale e non formale dei fatti-reato, con la conseguenza che se l’Autorità giudiziaria procedente, all’esito del processo di merito, attribuisce ad essi una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella della richiesta ed accordata consegna, non vi è violazione del principio di specialità di cui all’art 699 cpp quando l’accadimento storico individuato nel provvedimento di estrazione corrisponda, nei suoi elementi costitutivi, a quello contemplato nella successiva sentenza di merito (cfr Cass. Pen. Sez. VI sent. 49995 del 15.09.2017 in caso di estradizione dall’estero che è, comunque sovrapponibile, in relazione al principio di specialità, all’estradizione per l’estero: “In tema di estradizione dall’estero, il principio di specialità non è violato qualora l’estradato sia sottoposto a processo con riferimento al fatto-reato inteso come accadimento storico, così come descritto nella richiesta di estradizione e negli atti processuali richiamati, non rilevando l’astratta qualificazione della fattispecie”).

Il principio di specialità costituisce infatti una garanzia per evitare che l’estradando venga sottoposto ad un processo ed a restrizioni della libertà personale “per fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l’estradizione è stata concessa” (art 699 cpp).

Tale principio è quindi incentrato solo sul fatto storico attribuito all’estradando, come emergente dagli atti processuali raccolti, delineato nella sua consistenza oggettiva e circostanziata, con la conseguenza che non è violato nel caso in cui l’Autorità giudiziaria richiedente l’estradizione all’esito del giudizio di merito -che, in base al proprio ordinamento, può essere celebrato solo alla presenza dell’imputato- attribuisca una diversa qualificazione giuridica all’evento fattuale precedentemente prospettato e descritto all’Autorità a cui l’estradizione è richiesta.

Tale interpretazione del principio di specialità è richiamata e sviluppata nell’art 7 del Trattato di estradizione Italia/Cile del 27.02.2002, ratificato dall’Italia con L. 211/2016, il cui terzo comma recita testualmente: “Se la qualificazione giuridica del fatto per il quale l’estradizione è stata concessa viene modificata nel corso del procedimento, la persona può essere sottoposta a restrizione o privazione della libertà personale unicamente se per il fatto diversamente qualificato è ammessa l’estradizione”.

Ciò posto, si rileva che il fatto storico per cui lo Stato del Cile chiede l’estradizione di [OMISSIS] -ancorché in via provvisoria qualificato come sequestro di persona aggravato da circostanza oggettiva contestabile solo all’esito del processo- emerge in tutta la sua evidenza dagli atti istruttori allegati alla richiesta di estradizione (provvedimento del 28.04.2015 che ha sottoposto il ricercato a processo e verbali di dichiarazioni dei testimoni) che mettono in luce, ancorché a livello indiziario, l’azione concorsuale dell’estradando, non solo nel sequestro di [OMISSIS] ma anche nella scomparsa di [OMISSIS].

Dai verbali delle testimonianze raccolte dagli inquirenti cileni si evince infatti che:

-il 18.09.1973 a Los Angeles (Cile) [OMISSIS] venne prelevato dall’albergo cittadino in cui dimorava ad opera di una pattuglia formata da Carabinieri e Militari, prima condotto presso il Commissariato e quindi presso il Reggimento militare della zona in cui era stato allestito, dopo il colpo di Stato di Pinochet del 11.09.1973, un centro di detenzione (“recinto”) dei prigionieri, di cui era responsabile l’allora sottotenente [OMISSIS];

-in tale centro, al pari di altri reclusi, rimase a disposizione del “Servizio di Intelligenza di quella unità militare”, venne ripetutamente prelevato dal “recinto” in cui erano collocati i prigionieri e condotto in altri luoghi per essere interrogato e sottoposto a torture fino agli ultimi giorni di settembre/primi giorni di ottobre 1973, quando non fu riportato presso detto “recinto”, scomparve e di lui non si ebbero mai più notizie, come chiaramente emerso dalle testimonianze di coloro che furono internati con lui nello stesso tempo ed in quello stesso luogo, -Carlos Alberto [OMISSIS]; Luis Alfonso [OMISSIS] (“Era molto tardi, non so a che ora, lo portarono fuori a testimoniare e dopo tre o quattro ore lo portarono indietro molto maltrattato. Chiaramente non si vedevano ferite visibili, ma arrivò talmente dolorante che dovemmo fargli spazio per farlo coricare a terra. Sarà passata un’ora più o meno, quando lo vennero a prendere un’altra volta e da quel momento fino ad oggi non lo vidi più”); Osvaldo [OMISSIS]; Carlos [OMISSIS] (“Passarono circa 4 giorni, quando fui chiamato ad alta voce e due coscritti mi trasportarono alla parruccheria, dove mi fecero entrare in un ufficio, dove vidi [OMISSIS] disteso su una barella, nudo con un tappo in bocca e completamente deturpato dalla tortura che aveva ricevuto e in quei momenti che hanno applicato corrente, facendo [OMISSIS] un grande salto sul [OMISSIS], e se non avessi parlato mi sarebbe successo lo stesso che a [OMISSIS]”); “Dopo il rilascio ho appreso dai commenti da parte di parenti dei detenuti che [OMISSIS] quella notte morì come risultato del sottomarino, che era mettere la testa sotto l’acqua”); [OMISSIS], sorella della persona offesa [OMISSIS] (“Ebbi notizia di mio fratello per l’ultima volta il 29 settembre 1973. Ufficialmente non sappiamo se sia vivo o morto, ma informalmente attraverso dichiarazioni di testimoni che furono imprigionati con mio fratello Luis Angel ci hanno detto che lo hanno ucciso”);

-[OMISSIS] (cfr provvedimento dell’Autorità Giudiziaria cilena del 09.07.2019) è sottoposto a processo in Cile “come complice del delitto di sequestro qualificato di Luis Cornejo Fernandez”.

Il fatto storico contestato a [OMISSIS] ed emergente dai corposi atti investigativi trasmessi dall’Autorità Giudiziaria cilena non è circoscritto al solo sequestro di persona, ma comprende un ulteriore evento, quale la scomparsa del sequestrato di cui non si sono più avute notizie da 46 anni e, quindi, la sua morte conseguente ad omicidio volontario, previsto nell’ordinamento cileno come circostanza aggravante della condotta di sequestro di persona, circostanza inclusa tra quelle costituenti il “sequestro/rapimento qualificato”, come attribuito a [OMISSIS] dall’Autorità cilena, e circostanza specificamente determinabile ed ascrivibile allo stesso solo all’esito del giudizio di merito.

Egli partecipò attivamente alla condotta di “sequestro/rapimento qualificato”, ponendo in essere azioni che contribuirono a cagionare l’evento finale -evento finale che, pur sostanzialmente già emerso, potrà essere formalizzato solo con la sentenza conclusiva del processo, in base alle norme processuali dell’ordinamento cileno- tanto che se lo stesso fatto storico fosse stato commesso in Italia sarebbe stato qualificato, non solo come sequestro di persona ex art 605 cp, ma anche come omicidio ex art 575 cp commesso in concorso con altri, tenuto conto che il mancato rinvenimento del cadavere dell’ucciso non impedisce la formazione della prova di quest’ultimo reato, né condiziona l’affermazione di responsabilità degli autori materiali e dei co-autori, questi ultimi concorrenti nel suddetto omicidio se la sparizione fisica della vittima è conseguente ad atti riconducibili al loro contributo personale nel suo sequestro e nella sua reclusione.

Per tale ragione non si ritiene che per il fatto-reato ascritto a [OMISSIS] ricorra la preclusione all’estradizione prevista dall’art 4 lett. B) del Trattato Italia/Cile del 27.02.2002, ratificato con L. 211/2016, ovvero l’intervenuta prescrizione del reato, secondo la legge di una delle Parti.

Il fatto storico in esame -sequestro seguito dalla sparizione fisica della vittima ovvero dall’omicidio che per la legge del Cile, nel caso specifico, costituisce circostanza aggravante del reato di cui all’art 141 codice penale cileno punibile con l’ergastolo, quindi imprescrittibile, e per la legge italiana costituisce il reato autonomo di cui all’art 575 cp, punibile con l’ergastolo, quindi imprescrittibile, reato concorrente con quello di cui all’art 605 cp- ha una struttura oggettiva complessa in quanto costituito e caratterizzato da concatenate e correlate violazioni di plurimi diritti umani fondamentali, quali il diritto alla vita ed all’incolumità personale, il diritto alla libertà ed a non subire detenzioni arbitrarie, torture e trattamenti degradanti, la stessa struttura complessa attribuita alla figura giuridica della “sparizione forzata” quale crimine contro l’umanità introdotta dalla “Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata” del 20.12.2006 ratificata dall’Italia, con L. 131/2015, e dal Cile, crimine, come tale, imprescrittibile, in forza di precedenti Convenzioni internazionali, prima fra tutte la “Convenzione sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l’umanità” adottata il 26.11.1968 dall’O.N.U., di cui all’epoca erano membri, sia lo Stato del Cile sia lo Stato dell’Italia.

Il primo articolo di quest’ultima convenzione prevede che i crimini contro l’umanità siano imprescrittibili (“imprescrivibili”) “siano essi commessi in tempo di guerra o in tempo di pace”.

Ancorché la fattispecie della “sparizione forzata” -formalizzata dagli organismi internazionali (“Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata” del 20.12.2006) a seguito dei tragici eventi che si verificarono nel periodo delle dittature latinoamericane degli anni settanta- sia successiva al fatto-reato oggetto della presente procedura estradizionale, la qualificazione dell’azione delittuosa ascritta a [OMISSIS] come crimine contro l’umanità, contenuta negli atti trasmessi dallo Stato del Cile, fonda la sua legittimazione nella previgente condivisione internazionale dell’individuazione della categoria dei crimini imprescrittibili, soggetta ad incrementi di tipizzazioni a causa di azioni ed eventi storici successivi, prima neppure prevedibili.

Anche sotto quest’ulteriore profilo quindi, il fatto-reato in esame non è prescritto in base alle norme dell’ordinamento cileno.

Il fatto in esame, secondo il diritto vivente cileno, è infatti punibile perché rientra nella classificazione (definitoria e di statuto giuridico) del crimine contro l’umanità.

Nel diritto vivente italiano quel fatto è parimenti punibile perché, a prescindere dalla classificazione, quel fatto storico complesso è pienamente qualificabile come sequestro culminato in omicidio volontario, ovvero in un reato imprescrittibile.

Non rilevano le argomentazioni ed i rilievi difensivi sul tema della prova concreta dei fatti, delle circostanze e della imputazione causale delle conseguenze, atteso che quel tema pertiene alla sede in cui l’accusa e la difesa dovranno confrontarsi nel merito, vale a dire il processo che l’Autorità giudiziaria cilena chiede di celebrare nell’unico modo possibile, vale a dire previa consegna dell’estradando, attesa l’impossibilità di un giudizio contumaciale.

Anche la valutazione sulla sussistenza o meno della scriminante dell’adempimento di un dovere, analoga a quella prevista dal nostro ordinamento all’art 51 cpp -scriminante che i difensori hanno addotto contestando la gravità indiziaria- spetta all’Autorità giudiziaria cilena che procederà nel merito.

Si rileva, comunque, che sono numerose le testimonianze da cui si evincono violenze fisiche e psicologiche, nonché abusi ai danni dei prigionieri, perpetrati da [OMISSIS] di propria iniziativa, travalicando il ruolo rivestito e gli ordini dei superiori.

Si richiamano al riguardo le testimonianze di Osvaldo [OMISSIS] (“Il modo in cui siamo stati trattati era disumano, che neanche un animale potrebbe sopportare; a pranzo succedeva lo stesso ci hanno dato cibo con escrementi e di questo il tenente [OMISSIS], che era l’ufficiale responsabile del campo di prigionia, ne era orgoglioso. Lui era responsabile della tortura psicologica e puniva anche i detenuti”; “Segnalo inoltre che è vero che il militare responsabile della custodia dei detenuti era il tenente [OMISSIS], che era il capo del campo di prigionia, facendo notare che non ho mai sentito se questo soggetto apparteneva o non apparteneva al SIM. Questa persona non ha partecipato agli interrogatori della parruccheria -luogo in cui veniva praticata la tortura anche con applicazione di scariche elettriche- se non che lui stesso prendeva i prigionieri nella notte e li tormentava, non erano interrogatori, dato che non chiedeva niente sulle armi e su qualcosa di simile”; “Il signor [OMISSIS] era una persona malata che odiava le persone, le minacciava e le picchiava, al sindaco di Laja gli ha fatto mangiare i suoi escrementi. Il signor [OMISSIS] deve sapere il destino di [OMISSIS]”); [OMISSIS] (“Mentre eravamo tenuti nelle celle, sorvegliati dai soldati di leva, il tenente [OMISSIS] percorreva il campo di prigionia siccome era a capo di questo luogo, dove portava fuori i detenuti e li percuoteva solamente per divertimento”); [OMISSIS] (“Tra i militari che si distinguevano negli interrogatori e a detta di ogni detenuto di ritorno dalla tortura, si menzionava [OMISSIS] e [OMISSIS], a causa della loro aggressività, dato che ogni compagno rimaneva gravemente ferito”).

Sussistono pertanto le condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione, posto che oltre alle considerazioni sopra espresse, si rileva che:

-è stata trasmessa idonea documentazione, come prevista dall’art 700 cpp, relativa al procedimento penale a carico dell’estradando; -è pervenuta ritualmente la requisitoria del Procuratore Generale ai sensi dell’art 703 cpp; -è stato possibile accertare l’identità e la nazionalità della persona di cui è stata chiesta l’estradizione; -la richiesta proviene dall’Autorità Giudiziaria di uno Stato Estero con il quale esiste trattato di estradizione; -il fatto-reato contestato è previsto come illecito anche dalla legge italiana, non è un reato politico, né è connesso a reato di tale natura; -non sussistono le condizioni ostative di cui all’art 698 cpp, né quelle di cui all’art. 705 cpp; -per lo stesso fatto non è in corso procedimento penale, né è stata emessa sentenza irrevocabile nello Stato italiano; -il provvedimento per cui è richiesta l’estradizione non contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato italiano.

PQM

visti l’art 704 cpp ed il Trattato di estradizione tra Italia e Cile del 22.02.2016 ratificato con L. 211/2016

dichiara

la sussistenza delle condizioni per procedere all’estradizione di [OMISSIS] (alias [OMISSIS]), nato a Valparaiso (CILE) il [OMISSIS], richiesta dallo Stato del Cile in esecuzione del mandato di arresto internazionale emesso, ai fini estradizionali, in data 05.05.2015 dalla Corte di Appello di Concepcion, Cile, per il reato di “sequestro/rapimento di persona qualificato” commesso il 18.09.1973 ai danni di [OMISSIS], non più rintracciato e da allora scomparso (art 141 co. 1 e co. 3 codice penale cileno).

Bologna, 25/09/2019