Forced labour, fundamental rights and work “normally” required from prisoners
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Napoli ha dichiarato sussistenti le condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione del ricorrente verso la Repubblica dello Sri Lanka, per l’esecuzione del mandato di arresto internazionale emesso il 07/08/2023 dall’Alta Corte di Chilaw, in esecuzione della sentenza di condanna del predetto, per il reato di atti sessuali con minorenne, alla pena di anni 12 di reclusione e della multa di 50.000 rupie, oltre che al versamento di 200.000 rupie a titolo di risarcimento del danno cagionato alla vittima.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’estradando per i motivi di seguito sintetizzati.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 143 e 143-bis cod. proc. pen., 24 e 111 Cost e 6CEDU in quanto dagli atti del fascicolo processuale non risulta che la sentenza straniera sia stata tradotta da un interprete o un ausiliario tecnico appositamente incaricato, come evidenziato dalla difesa in una memoria depositata in vista dell’udienza innanzi alla Corte di appello. L’assenza di traduzione ufficiale è lesiva dei diritti della difesa, in quanto determina una incertezza sul contenuto della condanna e, in particolare, della sanzione irrogata nei confronti del ricorrente.
2.2. Violazione degli artt. 698 e 705 cod. proc. pen, 24 e 111 Cost., 4CEDU nonché difetto di motivazione. Sotto questo profilo si rileva che, secondo la traduzione effettuata da un interprete all’uopo incaricato dalla difesa, la sentenza dell’Alta Corte di Chilaw dispone, in caso di mancato pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, la condanna a un anno di lavoro forzato e, in caso di mancato pagamento della multa, la condanna a sei mesi di reclusione.
Tale traduzione rende evidente il difetto di comprensione della sentenza da parte della Corte di Appello di Napoli, che avrebbe erroneamente escluso che il ricorrente sia stato condannato, seppur in caso di inadempimento dell’obbligazione risarcitoria, ai lavori forzati, ossia a una pena che si pone in netto contrasto con l’art. 698 cod. proc. pen. e con la disciplina legislativa sovranazionale sopra citata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricordo è infondato.
Gli artt. 143 e 143-bis cod. proc. pen. stabiliscono l’obbligo di traduzione in una lingua comprensibile all’imputato alloglotta che non conosce la lingua italiana degli atti ivi indicati, a garanzia del suo fondamentale diritto di conoscere l’accusa rivolta nei suoi confronti e di difendersi.
Esso, quindi, non regola il caso, inverso, in cui la sentenza da eseguire sia redatta in lingua comprensibile al condannato, diversa da quella italiana.
L’art. 201 disp. att. cod. proc. pen., in tema di estradizione, prevede che le domande provenienti da un’autorità straniera, nonché i relativi atti e documenti siano accompagnati da una traduzione in lingua italiana. L’inosservanza di tale disposizione non dà a luogo ad alcuna ipotesi di nullità (tra tante, Sez. 6, n. 9896 del 19/02/2016, Hysa, Rv. 266688).
Nel caso di specie, in ogni caso, alla domanda di estradizione trasmessa tramite il Ministero della giustizia sono allegati gli atti tradotti in lingua italiana, tra cui, in particolare, il dispositivo della sentenza. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, tale traduzione è stata effettuata da un interprete all’uopo nominato (allegato D alla richiesta di estradizione).
2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
2.1. Quanto alla condanna ai lavori forzati, è opportuno precisare che la condanna a prestare una attività lavorativa non è vietata in linea di principio dalle convenzioni in materia di diritti umani.
Sul punto l’art. 4, comma 2, CEDU prevede che “nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio”, senza, però definirne il concetto.
Nella causa Van der Mussele c. Belgio, la Corte EDU ha richiamato la Convenzione n. 29 dell’Organizzazione internazionale del lavoro concernente il lavoro forzato od obbligatorio. Ai fini di tale Convenzione l’espressione “lavoro forzato od obbligatorio” indica “ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione e per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente” (par. 34).
2.2. L’art. 4, comma 3, CEDU prevede che non è considerato “lavoro forzato od obbligatorio”, tra l’altro, “il lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta alle condizioni previste dall’articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale”.
Per stabilire quali attività debbano essere considerate un “lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta”, la Corte EDU dimostra di tenere conto dei criteri prevalenti negli Stati membri per tali tipologie di misure (Sez. 6, n. 8616 del 30/01/2020, Smyshlyaev, Rv. 278459 – 01).
Nella sentenza Meier c. Svizzera (09/02/2016, par. 62 e ss.) ha stabilito che l’obbligatorietà del lavoro resta nella legittima delimitazione prevista dall’art. 4 CEDU quando il lavoro richiesto non sia andato oltre ciò che è “ordinario” e abbia la finalità di ottenere la reintegrazione o rieducazione del condannato, trovando in tale prospettiva la sua base giuridica in disposizioni previste da vari Stati membri del Consiglio d’Europa.
Quanto alla remunerazione, la Corte ha ritenuto che il mero fatto che un detenuto non sia retribuito non impedisca di per sé di considerare tale tipologia di lavoro un “lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta”, osservando che, nel caso sottoposto al suo esame, i detenuti potevano svolgere un lavoro remunerato o, in caso di compiti di collaborazione nella gestione quotidiana del carcere, un lavoro che non dava luogo a remunerazione, ma conferiva loro il diritto a una riduzione della pena. Infatti, ai sensi del diritto interno i detenuti potevano scegliere tra le due tipologie di lavoro, dopo essere stati informati delle condizioni applicabili in ciascun caso. Dato che al ricorrente era stata concessa una significativa riduzione della pena residua da espiare, la Corte ha ritenuto che il lavoro svolto dal ricorrente non fosse stato del tutto gratuito e che, pertanto, tale lavoro potesse essere considerato un “lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta” ai sensi dell’articolo 4 par. 3, lettera a) della Convenzione (sentenza Floroiu c. Romania, 9/10/2012, parr. 35-37).
3. Nel caso di specie, la difesa ha eccepito innanzi alla Corte di appello, con memoria depositata in vista dell’udienza del 17 giugno 2025, che, secondo la traduzione del dispositivo della sentenza di condanna effettuata con perizia giurata da un interprete all’uopo incaricato, all’inadempimento dell’obbligo risarcitorio consegue la condannala un anno di lavoro forzato.
Tale traduzione è evidentemente contrastante con quella allegata alla richiesta di estradizione trasmessa dal Ministero della giustizia, secondo cui, in tale ipotesi, il condannato deve scontare un altro anno di reclusione.
4. La Corte di appello non ha valutato tale profilo, prescindendo del tutto dalla traduzione prodotta dalla difesa e limitandosi a rilevare che la previsione dei lavori forzati non trova alcun riscontro negli atti allegati a sostegno della domanda estradizionale prodotti dal Ministero della giustizia.
Pertanto, sulla base delle considerazioni che precedono, si impone un nuovo giudizio che colmi tale lacuna, appurando se, in caso di inadempimento dell’obbligo risarcitorio, la sentenza di condanna preveda i lavori forzati e, in caso positivo, in cosa essi consistano, al fine di verificare se rientrino o meno nel “lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta”, chiedendo le necessarie informazioni alla Repubblica dello Sri Lanka.
La sentenza impugnata va, in conclusione, annullata con rinvio per nuovo giudizio su tali punti.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Dispone, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 24 settembre 2025.
