Extradition refused due to severe health conditions with Russia’s loss of ECHR protection as an additional factor

Extradition
🇮🇹Italy🇷🇺Russia
Denied
Share this case
Court
Court of Appeal of Bari
Decision date
26/05/2022
Decision number
4/2022
Main ground
Health conditions
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
Health conditions and extradition. The Russian Federation requested the extradition of an elderly Russian business executive for prosecution in connection with alleged fraud, embezzlement and corruption offences. The Court held that the requested person’s severe cardiac condition, diabetes and hypertension, requiring uninterrupted treatment and continuous medical monitoring, made surrender and the ensuing detention abroad incompatible with his health and exposed him to a concrete risk of significant pathological consequences. The Court regarded those health conditions as the decisive ground for refusal under Article 705(2)(c-bis) of the Italian Code of Criminal Procedure. It also considered Russia’s expulsion from the Council of Europe and the impending cessation of ECHR protection as an additional factor undermining the expectation of humane detention, and therefore rejected the extradition request.
Cite this case
Need to reference this case in a brief, article or submission?
Extradition refused due to severe health conditions with Russia’s loss of ECHR protection as an additional factor, Court of Appeal of Bari, 26 May 2022, No 4/2022, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/health-conditions-echr-protection-italy-russia-5-2022
🇮🇹 Full Text

La Corte d’Appello di Bari
III Sezione penale
composta dai sigg. Magistrati:

dott. Francesco M. RIZZI – Presidente rel.
dott. Adolfo BLATTMANN d’AMELJ – Consigliere
dott. Vito FANIZZI – Consigliere

decidendo sulla richiesta di estradizione di [OMISSIS], n. Novosibirsk (Russia) il 15/2/1951;

sentiti il Procuratore Generale nella persona del dr. Carmelo Rizzo [che ha concluso per il rigetto della richiesta di estradizione] ed i difensori avv.ti Fabio Schino e Andrea Saccucci [che hanno depositato memoria, associandosi alla richiesta del P.G.] nel corso dell’udienza collegiale ex art. 704 c.p.p. del 27 maggio 2022, con la partecipazione personale del [OMISSIS], ha deliberato in camera di consiglio e pronunziato la seguente

SENTENZA
Il giorno 20/1/2022 la Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea di Bari unitamente al Nucleo Operativo della Guardia di Finanza di Bari avevano tratto in arresto [OMISSIS] in esecuzione della “richiesta di arresto provvisorio ai fini estradizionali da parte dell’Autorità giudiziaria della Federazione Russa per i reati di truffa (richiesta del 19.06.2020) e corruzione (richiesta del 22.08.2019)”; reati previsti dagli artt. 160 (sec. 4), 159 (sec. 4) e 201 (sec. 1) del codice penale russo e sanzionati con la reclusione fino a dieci anni.

Convalidato l’arresto e contestualmente disposta l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere con ordinanza resa in data 21/1/2022 a norma dell’art. 715 c.p.p., si è dato seguito alla identificazione ed all’interrogatorio dell’arrestato nel corso dell’udienza del 26/1/2022, con la espressa negazione da parte di quest’ultimo dell’assenso alla estradizione.

Disposta con successiva ordinanza in data 25/2/2022 la sostituzione dell’anzidetta misura cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari rafforzata dall’applicazione del c.d. braccialetto elettronico, il [OMISSIS] – su conformi richieste della difesa e del Procuratore Generale – è stato rimesso in libertà con ordinanza del 16/3/2022, seppur nella indisponibilità del passaporto e degli ulteriori documenti personali siccome trattenuti dall’Autorità di polizia; dei quali, tuttavia, è stata ordinata la definitiva restituzione all’interessato con ordinanza del 29/4/2022, resa su conforme parere del Procuratore Generale.

Nel corso dell’odierna udienza ex art. 704 c.p.p., il Procuratore Generale ha richiamato il contenuto della propria requisitoria in data 16/3/2022, adesivamente sottoscritta dall’Avvocato Generale e tesa al rigetto della domanda di estradizione, mentre i difensori si sono riportati al contenuto di una memoria depositata in pari data, associandosi nella sostanza alla prospettazione conclusiva del Procuratore Generale.

Tanto premesso in fatto, ritiene la Corte che assumano decisiva rilevanza ostativa alla estradizione le condizioni di salute del [OMISSIS] ai sensi dell’art. 705, II comma lett. c bis), c.p.p.

Invero, l’acquisita certificazione di “ricovero ospedaliero”, formalmente rilasciata il 22/2/2022 ed aggiornata a tutto il mese di novembre 2021 da parte della 3^ Direzione Regionale Sanitaria Generale dell’Ospedale “Agios Panteleimon” sito in Nikea-Pireo (n. prot. 1734/6), attesta che il [OMISSIS]:

“di 71 anni… soffre di: infarto miocardico acuto e insufficienza cardiaca… dolore toracico persistente… severa e persistente dispnea… sensazione di svenimento… frequenza cardiaca aumentata… grave edema degli arti inferiori… ritenzione di fluidi… ipertensione”.

La medesima certificazione consiglia “monitoraggio continuo e trattamento farmaceutico”.

Ebbene, la oggettiva severità del quadro clinico delineato dai sanitari in epoca recente – per di più associata all’avanzata età del [OMISSIS] – appare concretamente incompatibile con la procedura esecutiva di consegna e, soprattutto, con i relativi perduranti effetti detentivi in territorio estero, se non a rischio di conseguenze patologiche notevoli – sebbene non necessariamente esiziali – ricollegabili anche alla interruzione del trattamento farmacologico e del “monitoraggio” di detto quadro clinico espressamente prescritto in termini di continuità.

La gravità delle condizioni di salute del [OMISSIS] appare accentuata dalla documentata patologia di diabete mellito di tipo 2 [con associate manifestazioni di policitemia, obesità ed ipertensione] che risulta averlo colpito in epoca pregressa [come da acquisito referto diagnostico dello Stoffwechselzentrum Rhein-Pfalz in Mannheim], sì da incidere quale potenziale “moltiplicatore” di effetti pregiudizievoli in combinazione con il sopravvenuto infarto miocardico e per ciò stesso necessitante di misure precauzionali ancora maggiori [v. la seguente raccomandazione degli esperti della Società Italiana di Prevenzione Cardiovascolare (Siprec): “la nuova dimensione della gestione terapeutica delle patologie cardiovascolari nel diabete e in particolare dello scompenso cardiaco… apre spazi inesplorati all’alleanza tra cardiologi e diabetologi nella gestione di questa condizione… Il cuore delle persone con diabete merita d’altronde un’attenzione particolare perché questa condizione raddoppia il rischio di incorrere in una patologia coronarica, in un ictus ischemico ed espone ad aumentata mortalità per cause cardiovascolari”].

La giurisprudenza di legittimità ha sancito in proposito che “ai fini della valutazione della causa ostativa del rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la salute della persona richiesta, il giudice è tenuto a verificare in concreto che la consegna non comporti per essa effetti patologici notevoli, sebbene non necessariamente esiziali, e obiettivamente riscontrabili, anche solamente connessi alla difficoltà del trasferimento ed all’esigenza di non interrompere le terapie in corso” [Cass., sez. II, 5 ottobre 2021, n. 43539. V. in senso conforme Cass., sez. VI, 25 giugno 2021, n. 33781].

Né può omettersi di evidenziare la sopravvenienza di un fattore degenerativo dell’aspettativa in capo al [OMISSIS] di un trattamento detentivo umanitario da parte dell’Autorità richiedente, tale da incidere negativamente sulle sue condizioni di salute e da accrescere di riflesso l’anzidetto pericolo di “effetti patologici notevoli”; ciò che il Procuratore Generale ha espressamente dedotto a sostegno dell’invocata reiezione della domanda di estradizione, richiamando «la fuoriuscita, in data 10/03/2022, della Federazione Russa dal Consiglio d’Europa che annovera tra le proprie finalità la “tutela dei diritti dell’uomo”».

Più esattamente, con la Risoluzione n. 2 del 16 marzo 2022 il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha decretato la cessazione con effetto immediato della membership della Federazione Russa in seno all’Organizzazione per grave violazione degli obblighi relativi alla tutela dei diritti umani, dello Stato di diritto e della democrazia imposti dall’art. 3 dello Statuto del Consiglio.

Peraltro, l’art. 58 § 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo stabilisce che essa cessa “d’esser parte della presente Convenzione ogni Parte contraente che cessi d’esser membro del Consiglio d’Europa” dopo il decorso di un periodo di sei mesi dal momento in cui tale cessazione sia intervenuta, conseguendone che la fuoriuscita di uno Stato dal Consiglio d’Europa [nella specie la Federazione Russa] determini automaticamente – per espressa volontà degli stessi Soggetti contraenti – la inoperatività della Convenzione e dei relativi protocolli rispetto ad esso; ovverosia il venir meno, tra gli altri, dei principi di cui agli artt. 3 e 6 in chiave di garanzia e rispetto dei diritti fondamentali dell’estradando, che la medesima Federazione Russa pur aveva espressamente [quantunque solo genericamente] richiamato a sostegno della richiesta di estradizione del [OMISSIS] inoltrata all’Autorità italiana il 14/2/2022 e, dunque, anteriormente alla relativa espulsione dal Consiglio d’Europa.

P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, terza sezione penale, visto l’art. 704 c.p.p., respinge la domanda di estradizione proposta nei confronti di [OMISSIS] da parte della Federazione Russa.

Così deciso in Bari, addì 27 maggio 2022.

Il Presidente rel.
Francesco M. Rizzi

Depositato in Cancelleria
Bari, 11/6/2022