Extradition to Moldova: systemic prison assurances are not enough if the sought person faces a specific risk of reprisals
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
composta da
Pierluigi Di Stefano – Presidente –
Emilia Anna Giordano
Maria Grazia Benedetti
Martino Rosati – relatore –
Mariella Ianniciello
Sent. n. sez. 532/2026
CC – 03/06/2026
R.G.N. 13402/2026
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da [OMISSIS]
avverso la sentenza del 04/03/2026 della Corte di appello di Venezia;
letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Martino Rosati;
udito il Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo A.M. Fiore, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso, riportandosi alla propria memoria scritta depositata;
udito per il ricorrente l’avv. [OMISSIS], che ha insistito sui motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia ha dichiarato l’esistenza delle condizioni per l’estradizione verso la Repubblica di Moldavia del cittadino rumeno [OMISSIS], destinatario di mandato d’arresto internazionale emesso dal Tribunale di Chisinau di quello Stato, per l’esecuzione della sentenza della Corte di appello di Chisinau del 13 novembre 2018, che lo ha condannato alla pena di tre anni di reclusione per il delitto di induzione e favoreggiamento della prostituzione, previsto e punito dall’art. 220 del codice penale moldavo.
Attualmente, nell’àmbito della presente procedura estradizionale, [OMISSIS] è sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel territorio del Comune di Venezia.
2. Con atto del proprio difensore, avv. [OMISSIS], egli impugna tale decisione per cinque motivi.
2.1. Il primo consiste nella violazione degli artt. 13, secondo comma, cod. pen., e 705, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., per difetto del requisito della doppia punibilità del fatto, perché egli non avrebbe favorito l’altrui prostituzione, bensì semplicemente prestato ausilio personale a donne già dedite al meretricio: attività che, secondo l’ordinamento italiano, non ha rilevanza penale; inoltre, le sentenze moldave difettano di prova di un eventuale guadagno da lui ritratto da quella sua attività.
2.2. Il secondo motivo riguarda la violazione dell’art. 705, comma 2, lett. b), cit., nonché degli artt. 5 e 14, CEDU, per la natura discriminatoria della revoca, ad opera della Corte d’appello moldava, della sospensione condizionale della pena concessagli in primo grado, revoca che sarebbe stata giustificata – si sostiene – esclusivamente in ragione della cittadinanza straniera e dell’assenza di una residenza in Moldavia, con evidente disparità di trattamento rispetto alla coimputata [OMISSIS], sol perché cittadina di quello Stato ed ivi residente.
Rileva la difesa: che la decisione impugnata fa riferimento, in proposito, alla negativa personalità dell’estradando, di cui però non si fa menzione nelle sentenze moldave; che in queste ultime si dà atto che, rispetto alla sua coimputata, [OMISSIS] ha pure contribuito alla scoperta del reato; che l’art. 90 del codice penale moldavo non richiede, per la sospensione della pena, che il condannato abbia cittadinanza e/o residenza moldava; che egli comunque disponeva di una dimora temporanea in quel territorio; che la convenzione di Strasburgo del 30 novembre 1964, ratificata nel 2015 dalla Moldavia ed ivi in vigore dal febbraio 2016, avrebbe permesso la sospensione condizionale della pena in altro Stato.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione sempre dell’art. 705, comma 2, lett. b), cit., nonché degli artt. 5 e 7, CEDU, per l’imprevedibilità della punibilità della condotta.
All’epoca dei fatti (giugno – ottobre 2016), era controverso in Moldavia se la pornografia online – cui erano funzionali le condotte per le quali [OMISSIS] è stato condannato – rientrasse nella nozione di prostituzione del codice penale di quello Stato. Nell’aprile 2018, la Corte costituzionale moldava lo ha escluso, mentre il Parlamento moldavo lo ha espressamente previsto come reato solo con una legge del dicembre successivo.
A proprio sostegno, il ricorrente cita due sentenze della Corte EDU, che la Corte di appello di Venezia avrebbe completamente trascurato, ma che si sono occupate della fattispecie, per fatti sostanzialmente coevi a quelli a lui addebitati, e che hanno concluso per la ragionevole imprevedibilità, da parte del condannato, delle conseguenze della sua condotta, anche avvalendosi di un’adeguata assistenza legale (sentenze Litschauer c/ Moldavia del 13 novembre 2018, e Baraboi e Gabura c/ Moldavia del 27 aprile 2021).
2.4. Il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 705, comma 2, lett. b), cit., questa volta in relazione all’art. 3, CEDU, per il pericolo di trattamenti penitenziari inumani o degradanti in Moldavia.
La sentenza impugnata – si rileva – ha omesso di confrontarsi con il rapporto del Comitato del Consiglio d’Europa per la prevenzione della tortura dell’agosto 2022 ed ha citato a proprio sostegno due precedenti della Corte di cassazione, tuttavia anteriori al successivo rapporto di quel comitato del dicembre 2025, limitandosi a rilevare che quest’ultimo ha segnalato dei progressi nella situazione carceraria di quel Paese, ma non indicando quali questi sarebbero stati e, perciò, omettendo il necessario bilanciamento con le persistenti criticità. Infatti, anche il rapporto del 2025 ha segnalato il perdurare del sistema castale, che, nell’inerzia del personale penitenziario, gestisce di fatto, con prevaricazioni e violenze, le relazioni fra i detenuti.
Anche le informazioni supplementari inviate dal Ministero della giustizia moldavo su richiesta della Corte di appello hanno eluso un confronto effettivo con le risultanze del citato rapporto del 2025, limitandosi a notizie generiche su tutti i temi oggetto della richiesta: destinazione dei detenuti ad attività formative, lavorative e ricreative, servizi igienici e salubrità degli ambienti, sorveglianza ed assistenza sanitarie.
2.5. L’ultima doglianza si sofferma ulteriormente sul tema delle condizioni penitenziarie, censurando il vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto attendibili le rassicurazioni offerte dall’autorità moldava.
Si richiamano, in proposito, alcune sentenze della Corte EDU, che hanno ravvisato il pericolo di trattamenti inumani e degradanti nelle carceri di quello Stato, e si ribadisce come il citato rapporto del comitato europeo contro la tortura del 2025 abbia evidenziato che le raccomandazioni precedentemente effettuate alla Moldavia sono rimaste largamente inattuate, che vi è carenza cronica di personale di sorveglianza, che permane un grave sovraffollamento e che il controllo è devoluto di fatto ai leaders informali della popolazione penitenziaria, i quali beneficiano anche di sistemazioni assai più confortevoli (si cita, a conforto, Sez. 6, n. 6187 del 21/01/2026, B., Rv. 289487).
A tanto si aggiunga che il ricorrente, nel corso della custodia cautelare per i reati oggetto del presente procedimento, e proprio all’interno del penitenziario di Chisinau, dove – secondo le informazioni trasmesse – dovrebbe essere nuovamente collocato nel primo periodo di detenzione, ha subìto dei soprusi da parte di uno di quei leaders informali, che egli ha denunciato, perciò risultando particolarmente esposto al rischio di gravi ritorsioni (si cita, sul tema, Corte EDU, sentenza del 17 gennaio 2012, Othman c. Regno Unito). Ma, di tale rischio, a livello individuale e concreto, sia nelle informazioni inviate dall’autorità moldava, sia nella sentenza impugnata, mancherebbe qualsiasi valutazione.
3. Il tema del rischio di trattamenti inumani o degradanti in àmbito penitenziario viene ulteriormente sviluppato con un motivo nuovo proposto dal secondo difensore del ricorrente, avv. [OMISSIS]: il quale, con ampia rassegna di giurisprudenza del Comitato anti-tortura dell’ONU, della Corte EDU e di questa Corte, segnala la necessità della valutazione in concreto di tale profilo, con riferimento alle peculiarità della situazione del detenuto in relazione al contesto carcerario di riferimento nonché ai pregressi abusi da costui subìti in quell’àmbito.
4. Ha depositato memoria scritta la Procura generale, concludendo per l’inammissibilità od il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché manifestamente destituito di fondamento.
Attraverso di esso, il ricorrente pretende essenzialmente di rivalutare il merito delle sentenze moldave, ciò che, però, non è consentito (art. 696-quinquies, cod. proc. pen.). In tema di estradizione esecutiva per l’estero, infatti, nel regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, cui aderisce anche la Moldavia, è inibita ogni rivalutazione del materiale probatorio sul quale si fonda la decisione esecutiva emessa dall’autorità giudiziaria straniera, dovendo il giudice nazionale compiere un esame solo formale del titolo esecutivo estero, in quanto l’adesione alla convenzione presuppone il reciproco affidamento degli Stati contraenti e l’impegno a riconoscere la validità ed efficacia delle rispettive sentenze (art. 696-bis, cod. proc. pen.; in termini, tra altre conformi, Sez. 6, n. 25526 del 03/06/2021, Mezini, Rv. 281534).
Per di più, nel caso di specie, la censura viene mossa sulla base di un’interpretazione per lo meno capziosa delle risultanze probatorie. Nemmeno la difesa, infatti, deduce che l’estradando fosse all’oscuro dell’attività svolta dalle donne da lui iscritte nella piattaforma online dedicata ed alle quali ha pure procurato tutto l’occorrente per il relativo esercizio (locali, attrezzature tecniche, abbigliamento, strumentario vario): ragione per cui semplicemente speciosa si presenta la tesi dell’ausilio prestato alla persona fisica della meretrice e non all’attività da lei esercitata.
2. Il secondo motivo non è fondato.
La sentenza impugnata evidenzia come, nella motivazione con cui la Corte d’appello moldava ha giustificato la revoca della sospensione condizionale della pena, le ragioni decisive siano rappresentate dalla gravità dei fatti e dalla negativa personalità dell’imputato, mentre alla cittadinanza estera ed all’assenza di residenza nello Stato è stato riconosciuto un rilievo secondario, esclusivamente quali elementi d’ostacolo alla messa alla prova, prevista a quel fine dall’ordinamento moldavo (pag. 8).
Il ricorso contesta tale affermazione, tuttavia senza evidenziare per quali ragioni sarebbe infondata. Ma, in ogni caso, risulta ampiamente ragionevole la previsione della residenza nel territorio dello Stato di esecuzione della pena quale presupposto per il proficuo esperimento di benefici alternativi alla detenzione, onde consentire un effettivo controllo del rispetto delle relative prescrizioni, sia a fini di prevenzione speciale che di sicurezza dei terzi.
Ragione per cui a tale previsione non può attribuirsi alcuna valenza discriminatoria.
Giova rammentare, in proposito, che, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, non tutte le disparità di trattamento – o il mancato trattamento differenziato in situazioni significativamente diverse – costituiscono una discriminazione, bensì soltanto quelle relative a “persone che si trovano in una situazione analoga o significativamente simile” e che siano prive di “una giustificazione oggettiva e ragionevole”, nel senso che non perseguano un “fine legittimo” oppure non presentino un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e il fine che si intende realizzare (tra altre: Molla Sali c. Grecia, 2018, §§ 133, 135; Fábián c. Ungheria, 2017, § 113; Khamtokhu e Aksenchik c. Russia, 2017, § 64; Fabris c. Francia, 2013, § 56; Konstantin Markin c. Russia, 2012, § 125; D.H. e altri c. Repubblica ceca, 2007, § 175). L’articolo 14, CEDU, infatti, non proibisce disparità di trattamento fondate su una valutazione oggettiva di circostanze fattuali sostanzialmente differenti e che, essendo basate sull’interesse pubblico, conseguono un giusto equilibrio tra la tutela degli interessi della collettività e il rispetto dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione (G.M.B. e K.M. c. Svizzera, 2001; Zarb Adami c. Malta, 2006, § 73).
3. Il terzo motivo di ricorso, in tema di prevedibilità della condanna, è anch’esso inammissibile, perché non consentito.
La sentenza impugnata, in effetti, come osserva la difesa, non ha affrontato la relativa questione, limitandosi a rilevare che la condotta tenuta dall’estradando, al momento della sua commissione, era prevista come reato dalla legge moldava, senza tuttavia soffermarsi sul tema dell’incertezza normativa e sulle conseguenze in punto di prevedibilità della sanzione.
Si tratta di tematica d’indubbio rilievo, che però potrà essere prospettata, se del caso, all’autorità giudiziaria moldava od alla stessa Corte EDU, in sede di verifica della conformità del giudizio celebrato in quello Stato ai parametri della Convenzione. Essa esula, invece, dalla cognizione dell’autorità giudiziaria investita di una richiesta estradizionale finalizzata all’esecuzione di una pena derivante da una sentenza irrevocabile di condanna, cui spetta soltanto di verificare – per l’aspetto che qui interessa – che il fatto per il quale è intervenuta quella decisione sia previsto come reato anche dall’ordinamento italiano. Non è un caso, infatti, che i precedenti della Corte EDU citati dal ricorrente a proprio sostegno riguardino tutti procedimenti interni dinanzi all’autorità giudiziaria moldava e non procedure estradizionali.
4. Meritano di essere accolte, invece, nei limiti che si vanno a precisare, le doglianze rassegnate con il quarto e quinto motivo di ricorso, nonché ribadite con il motivo aggiunto del secondo difensore, in tema di pericolo di trattamenti penitenziari inumani o degradanti.
4.1. Sotto il profilo “sistemico” – delle condizioni, cioè, sia di tipo sia logistico che di natura trattamentale, del contesto penitenziario moldavo inteso nel suo complesso – le informazioni trasmesse dall’autorità di quello Stato si presentano ampiamente soddisfacenti, a meno di non voler pregiudizialmente dubitare dell’affidabilità di tale autorità, in patente contrasto, però, se così fosse, con l’obbligo di reciproca collaborazione sancito dall’art. 1 della Convenzione europea di estradizione: d’altronde, in casi analoghi ed al cospetto d’informazioni sostanzialmente identiche trasmesse dall’autorità moldava, questa Corte si è ripetutamente espressa, anche in tempi piuttosto recenti, nel senso della sufficienza delle garanzie (tra altre: Sez. 6, n. 40276 del 27/11/2025, Sawaed; Sez. 6, n. 33858 del 17/09/2025, Cotos; Sez. 6, n. 36579 del 18/09/2024, Rusu; Sez. 6, n. 1106 del 12/12/2024, dep. 2025, Anton; Sez. 2, n. 37413 del 10/09/2024, Tufan; Sez. 6, n. 30318 del 13/04/2024, Giorgi).
4.2. Le informazioni moldave sono largamente insufficienti, invece, per quel che riguarda il rischio individuale, per l’estradando, d’incorrere in simili trattamenti all’interno del contesto penitenziario, in conseguenza del suo vissuto specifico e dei comportamenti vessatori a lui riservati da altri detenuti durante un precedente periodo di restrizione e da lui denunciati agli organi penitenziari.
Tale sua iniziativa si presenta indiscutibilmente capace, da un lato, di rendere manifeste criticità organizzative nella gestione istituzionale della disciplina all’interno delle strutture penitenziarie; e, dall’altro, di ostacolare il potere di fatto – ove ancora esistente – dei leaders della popolazione carceraria. Il rischio, per lui, di trovarsi esposto a comportamenti ritorsivi non solo degli altri detenuti, ma anche del personale penitenziario, si presenta, dunque, concreto e non semplicemente ipotetico, tanto più che – secondo le informazioni trasmesse – egli verrebbe allocato, seppur temporaneamente, all’interno della medesima struttura penitenziaria in cui gli episodi da lui denunciati si sarebbero verificati.
Occorre, pertanto, che l’autorità moldava sia in grado di scongiurare tale rischio e che offra a tal fine il proprio impegno e le garanzie adeguate, dovendo perciò essere specificamente interpellata a tal fine.
Questo supplemento istruttorio non può che essere rimesso al giudice di merito, al quale, pertanto, il procedimento, dev’essere rinviato, previo annullamento sul punto della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in accoglimento del quarto e del quinto motivo di ricorso, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
Rigetta il ricorso nel resto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2026.
Il Consigliere estensore
Martino Rosati
Il Presidente
Pierluigi Di Stefano
Si dispone, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
