Interest in challenging revoked or ineffective custodial measure and compensation for unlawful detention

Extradition
🇮🇹Italy🇵🇦Panama
Decision on precautionary measure
Share this case
Court
Italian Supreme Court
Decision date
24/11/2016
Decision number
501/2017
Main ground
Compensation for unlawful detention
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
In proceedings challenging a custodial precautionary measure that has meanwhile been revoked or has become ineffective, the appellant retains an interest in pursuing the appeal for the purposes of a future claim for compensation for wrongful detention only where such interest is specifically and adequately substantiated. In particular, the requested person must personally advance concrete and reasoned arguments demonstrating the prejudice that would result from the failure to obtain a favourable ruling. Accordingly, a finding that the suspect retains a present and concrete interest in challenging a custodial measure that has lost effectiveness during the proceedings is conditional upon a clear and unequivocal manifestation of the suspect’s intention to rely on the requested ruling in support of a future action for compensation for wrongful detention.
Cite this case
Need to reference this case in a brief, article or submission?
Interest in challenging revoked or ineffective custodial measure and compensation for unlawful detention, Italian Supreme Court, 24 November 2016, No 501/2017, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/interest-in-challenging-revoked-or-ineffective-custodial-measure-italy-panama-11-2016
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. A.A. ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso l’ordinanza in epigrafe, che ha rigettato l’istanza di revoca, formulata ai sensi dell’art. 715 c.p.p., comma 6, della misura cautelare della custodia in carcere applicata al ricorrente a seguito della convalida del suo arresto provvisorio a fini estradizionali in relazione alla relativa domanda delle autorità della Repubblica di Panama per i reati di associazione a delinquere e detenzione e spaccio di stupefacenti.

2. Il ricorrente censura l’ordinanza impugnata lamentando violazione dell’art. 715 c.p.p., comma 6, in relazione all’art. 700 c.p.p. e vizi di motivazione per avere la Corte territoriale rigettato l’istanza di revoca della misura custodiale nonostante fosse trascorso inutilmente il termine di quaranta giorni entro il quale, ai sensi citato art. 715 c.p.p., deve pervenire al Ministero degli affari esteri o a quello della Giustizia la domanda di estradizione corredata dalla documentazione necessaria.

Il ricorrente ha depositato in data 22.11.2016 dichiarazione scritta con la quale fa stato di avere interesse alla decisione del ricorso in relazione al periodo di detenzione cautelare sofferto dal 20.3.2016 al 22.10.2016, data nella quale il ricorrente risulta essere stato rimesso in libertà.

3. Il ricorso è inammissibile. Il Collegio osserva che la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte ha stabilito che in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perchè possa ritenersi comunque sussistente l’interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell’eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall’interessato (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, Testini, Rv. 249002), sicchè la positiva valutazione dell’attualità e della concretezza dell’interesse dell’indagato all’impugnazione di un provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale che, nelle more del procedimento, sia stata revocata o abbia perduto efficacia, è condizionata alla manifestazione da parte del medesimo, in termini positivi ed univoci, della sua effettiva intenzione di servirsi della pronuncia richiesta in vista dell’esperimento dell’azione di riparazione per l’ingiusta detenzione (Sez. 6, n. 25859 del 18/06/2010, Qoshku, Rv. 247780; Sez. 6, n. 3531 del 14 gennaio 2009, Gervasi, Rv. 242404).

Nel caso di specie il ricorrente non ha il alcun modo specificato quale interesse concreto avesse alla decisione del ricorso, mancando al riguardo la necessaria espressa indicazione, in termini positivi e univoci, della sua volontà di precostituirsi un titolo in funzione di una futura richiesta di equa riparazione.

Trattandosi di difetto di interesse sopravvenuto alla presentazione del ricorso, il ricorrente deve essere tenuto esente dalle pronunce di cui all’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2017