Extradition to the China and assessment of individual risk of inhuman or degrading treatment

Extradition
🇮🇹Italy→🇨🇳China
Denied
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
01/03/2023
Decision number
21125/2023
Main ground
Art. 3 ECHR
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
In cases of extradition to the China, a concrete risk of exposure to inhuman or degrading treatment must be considered to exist (as held by the European Court of Human Rights in Liu v. Poland, 6 October 2022), in light of multiple reliable international sources reporting systematic human rights violations, the tolerated use of forms of torture, and the substantial impossibility for independent institutions and organizations to verify the actual conditions in detention facilities.
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Extradition to the China and assessment of individual risk of inhuman or degrading treatment, Italian Supreme Court, 1 March 2023, No 21125/2023, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/italy-china-cassazione-penale-n-21125-2023
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTĐž

1. La Corte di appello di Ancona accoglieva la richiesta di estradizione avanzata dall’autorità giudiziaria cinese nei confronti di: in relazione al reato di “assorbimento illecito di depositi pubblici”, previsto dall’art. 176 della legge penale cinese. In particolare, alla ricorrente si contesta di aver gestito una piattaforma digitale mediante la quale veniva realizzata attività di raccolta del risparmio e concessione di finanziamenti, in assenza di autorizzazione, nonché di essersi appropriata di una cospicua somma di cui era venuta in possesso per
effetto dei versamenti dei finanziatori privati.

2. Avverso tale sentenza, la ricorrente ha formulato quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione dell’art. 2, comma 1, lett.a)
della 1. 24 settembre 2015, n.161, con la quale è stata data attuazione al trattato di estradizione con la Repubblica popolare cinese. La richiamata norma prevede
l’estradizione verso la Cina nei casi in cui sussista il principio della doppia incriminazione, a condizione che si tratti di reati puniti con la reclusione.
Si assume che il reato contestato nei confronti della ricorrente
corrisponderebbe alla fattispecie prevista dall’art. 130 d.lgs. 1 settembre 1993, n.
385, norma che sanziona l’abusiva attività di raccolta del risparmio con una
contravvenzione, punita con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda.
2.2. Con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art.3, comma 1, lett.g),
I.n. 161 del 2015, sul presupposto che la pena in concreto irrogabile non sarebbe
determinata nel massimo, il che confliggerebbe con i principi di predeterminazione
della sanzione. A supporto di tale assunto, nel ricorso si richiama il parere legale
reso da un avvocato cinese, il quale attesterebbe l’intervenuta modifica normativa
dell’art. 176 della legge penale estera, in base al quale, nel caso di particolare
gravitĂ  della condotta, la norma prevederebbe il solo limite del minimo edittale
(pari a tre anni di reclusione), non fissando alcun limite per la pena massima.
Si segnala che nella comunicazione aggiuntiva inviata dall’autorità cinese non
si riconosce, ma neppure si nega, l’esistenza della modifica normativa intervenuta
nel 2021 che avrebbe determinato l’eliminazione del limite alla pena massima
edittale.
Peraltro, la deduzione difensiva sarebbe stata contraddittoriamente superata
dalla Corte di appello, facendo affidamento sulla mera conferma dei limiti edittali
comunicata dallo Stato richiedente in ordine al reato ipotizzato, senza che sia stata
fornita alcuna rassicurazione circa la pena applicabile nel caso in cui si ritenga
sussistente il reato di truffa o di appropriazione indebita, che la stessa Corte di
appello ritiene contemplati nella descrizione della condotta.
2.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione dell’art. 3, lett.f), I.n. 161 del
2015, in relazione al mancato riconoscimento della fondatezza del rischio di
sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti. A supporto di tale doglianza,
nel ricorso si richiamano plurime fonti internazionali, giĂ  portate a conoscenza
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della Corte di appello di Ancona e da quest’ultima ritenute inidonee a superare le
generiche rassicurazioni provenienti dall’autorità cinese.
Inoltre, si richiama la sentenza resa dalla Corte EDU, sul ricorso Liu c.Polonia,
del 6 ottobre 2022 che, pronunciando con riferimento alle condizioni di detenzione
e, piĂą in generale, al rispetto dei diritti di difesa vigenti in Cina, ha sostanzialmente
affermato la perdurante sottoposizione dei detenuti a trattamenti inumani e
degradanti, con il ricorso abituale a mezzi di tortura, anche finalizzati ad ottenere
la confessione. La Corte EDU ha anche sindacato la scarsa affidabilitĂ  delle
informazioni provenienti dall’autorità cinese, in assenza di effettive possibilità di
controllo circa le condizioni di detenzione e di idonei strumenti giurisdizionali volti
a garantire tutela ai detenuti.
2.4. Con il quarto motivo, infine, si deduce violazione dell’art. 3, comma 1,
lett.b), I.n. 161 del 2015, concernente il rischio di un trattamento deteriore in
considerazione delle opinioni politiche pubblicamente esposte dalla ricorrente e
aventi ad oggetto le repressioni in atto nella regione di Hong Kong.
Nel ricorso si richiamano plurimi commenti inviati da un account Twetter
riconducibile alla ricorrente.
1. Il ricorso è fondato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il secondo motivo di ricorso è fondato ed assorbente rispetto alle ulteriori
doglianze.
Il ricorso si incentra sulla ritenuta sussistenza di un rischio concreto di
sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti nel caso in cui la ricorrente
fosse consegnata e sottoposta al regime detentivo in Cina.
Le ragioni addotte dalla ricorrente si fondano anche sulle condizioni di
detenzione subite dal fratello e da quest’ultimo riferite con una nota acquisita al
giudizio, nella quale si riferisce di una detenzione disposta illegalmente e, in
concreto, finalizzata ad indurre la sorella a far rientro in Cina.
Ma gli elementi di maggior consistenza sono costituiti dalle fonti internazionali
e dalla recente sentenza resa dalla Corte EDU nel procedimento Liu c.Polonia.
Ritiene la Corte che le argomentazioni contenute in quest’ultima pronuncia
siano pienamente valide anche nel procedimento in esame, stante la loro portata
generale e non limitata all’esame dello specifico caso rimesso all’attenzione della
CEDU. Occorre sottolineare, infatti, che la sentenza in esame riguardava un
cittadino cinese indagato per reati ordinari e nei cui confronti non erano
rappresentati specifici rischi di discriminazione conseguenti a ragioni di natura personale (motivi politici, minoranze etniche, religione). Ne consegue che le
carenze evidenziate dalla Corte EDU in ordine al rispetto dei diritti umani hanno
una valenza sistemica e, quindi, valevoli anche nei confronti di altri soggetti di cui
si richieda l’estradizione in Cina.
2.1. Ripercorrendo, in estrema sintesi, il contenuto della pronuncia CEDU,
devono essere richiamati i seguenti elementi di valutazione:
nelle osservazioni conclusive del Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura
sulla Cina del 12 dicembre 2008 si dava atto che, nonostante gli sforzi dello
Stato parte per affrontare la pratica della tortura e i problemi correlati nel
sistema giudiziario penale, il Comitato rimane profondamente preoccupato per
le continue accuse, corroborate da numerose fonti legali cinesi, di un uso
abituale e diffuso della tortura e dei maltrattamenti nei confronti dei sospetti
in custodia di polizia, soprattutto per estorcere confessioni o informazioni da
utilizzare nei procedimenti penali; inoltre, veniva riscontrata la mancata
introduzione di un divieto esplicito in ordine al ricorso a mezzi di tortura ed il
continuo affidamento alle confessioni come forma comune di prova per
l’accusa;
le osservazioni conclusive del medesimo Comitato, del 3 febbraio 2016, pur
attestando alcune modifiche normative, confermavano un giudizio
complessivamente negativo, richiamando i continui rapporti che indicano
come la pratica della tortura e dei maltrattamenti sia ancora profondamente
radicata nel sistema di giustizia penale, che si basa eccessivamente sulle
confessioni come base per le condanne, peraltro in assenza di adeguati
controlli da parte del potere giurisdizionale in ordine all’attività svolta nel corso
delle indagini da parte della pubblica sicurezza; il quadro complessivo
emergente dalle informazioni ricevute dalle autoritĂ  cinese doveva ritenersi
sostanzialmente inaffidabile, sia in quanto non venivano messi a disposizione
una quantità rilevante di dati richiesti, sia perché molte delle condotte poste
in essere dall’autorità di pubblica sicurezza resterebbero coperte dal
di Stato;
segreto
nel rapporto del Dipartimento di Stato degli Stati Unite del 2018, è stato
confermato che, pur essendo in astratto proibite le condotte di violenza e
maltrattamenti ai danni di detenuti, la prevenzione di tali condotte non
sarebbe adeguata e si registrerebbero numerosi casi di violazioni dei diritti
umani, realizzati sia nei confronti dei detenuti comuni che politici; le condizioni
negli istituti di pena risulterebbero, in maniera generalizzata, degradanti e tali
da porre in pericolo di vita i detenuti, sottoposti a condizioni di
sovraffollamento, scarsa igiene, mancanza di medicine ed assistenza medicа;
le informazioni sulle strutture di detenzione vengono considerate come coperte da segreto di Stato e non viene consentito un monitoraggio
indipendente;
considerazioni sostanzialmente analoghe sono contenute nei rapporti di
Amnesty International del 2015, 2016 e 2017, nonché in quello di Human
Rights Watch del 2015;
nel piĂą recente rapporto di Freedom House del 2022, si conferma che in Cina
continuano a registrarsi gravi violazioni dei diritti umani e che il tasso di
condanne è pari a circa il 98%, essendo tale dato da ricollegare al fatto che
procedimenti spesso si basano su confessioni estorte con la tortura e favorite
dal segreto nel quale si svolgono le indagini; anche le condizioni carcerarie
non sarebbero migliorate rispetto al passato.
Partendo dalle richiamate fonti qualificate, provenienti da organismi
internazionali (Onu), da nazionali affidabili (Stati uniti) ed organizzazioni non
governative operanti nel settore della tutela dei diritti umani, la Corte EDU,
formulando valutazioni che hanno portata generale, ha affermato che :
– la Cina, pur avendo ratificato la Convenzione contro la tortura, non ha recepito
il Protocollo addizionale, sicchè i detenuti che ritengano di aver subito una
violazione dei diritti umani non hanno la possibilitĂ  di ricorrere a forme di
protezione internazionale indipendente, né è consentito agli organismi
internazionali di svolgere un’indagine in loco;
la legislazione cinese non offre forme di prevenzione adeguata e, pur
registrandosi reiterate e gravi accuse circa l’uso della tortura, non è possibile
compiere alcuna verifica indipendente.
In conclusione, la Corte EDU ha affermato che tenuto conto delle dichiaraziĂłni
delle parti e dei rapporti summenzionati pubblicati da vari organismi delle Nazioni
Unite e da organizzazioni governative e non governative internazionali e nazionali,
deve ritenersi che la misura in cui la tortura e altre forme di maltrattamento sono
credibilmente e costantemente segnalate come utilizzate nelle strutture di
detenzione e nei penitenziari cinesi, possa essere equiparata all’esistenza di una
situazione generale di violenza.
A fronte di tali premesse, il richiedente è esonerato dal dimostrare specifici
motivi personali di timore, essendo sufficiente che sia accertato che, al momento
dell’estradizione, sarà collocato in un centro di detenzione o in un penitenziario.
è 2.2. Oltre alle fonti valorizzate nella citata sentenza della Corte EDU,
opportuno menzionare anche alcune recenti Risoluzioni del Parlamento europео,
dalle quali emerge come la tutela dei diritti fondamentali e il pericolo
sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti nei confronti dei detenuti,
continuino a presentare profili di criticitĂ  nei rapporti con la Repubblica cinese.

In linea generale, nella Risoluzione del Parlamento europeo del 16 settembre 2021, si dà atto dell’elusione da parte della Cina degli impegni bilaterali e
multilaterali assunti in relazione al rispetto dei diritti umani, sottolineando come
la Cina <<presenta regolarmente al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite
risoluzioni volte a rendere la sovranitĂ , la non interferenza e il rispetto reciproco
principi fondamentali e non negoziabili che prevalgono sulla promozione e la tutela
dei diritti umani degli individui».
Ancor piĂą allarmanti sono le considerazioni contenute nella Risoluzione del
Parlamento europeo del 5 maggio 2022 sulle notizie di ripetuti casi di espianto
coatto di organi in Cina, nella quale si dĂ  atto di pratiche sicuramente rientranti
nel novero dei trattamenti inumani e degradanti poste in essere ai danni di
detenuti.
Si è affermato, in particolare, che «la forte dipendenza dai prigionieri
giustiziati e viventi come fonte di organi da trapianto comporta un’ampia gamma
inaccettabili violazioni dei diritti umani e dell’etica medica», tant’è che
Parlamento europeo «esprime profonda preoccupazione per le segnalazioni
relative all’espianto coatto di organi effettuato in modo persistente, sistematico e
disumano nonché avallato dallo Stato ai danni di prigionieri nella Repubblica
popolare cinese».
In detta Risoluzione, il Parlamento <invita le autoritĂ  cinesi a rispondere
prontamente alle accuse di espianto coatto di organi e a consentire un
monitoraggio indipendente da parte dei meccanismi internazionali per i diritti
umani », al contempo si esprime «preoccupazione per la mancanza di un controllo
indipendente in merito al fatto se i prigionieri o i detenuti forniscano un valido
consenso alla donazione di organi».
2.3. Sulla base degli elementi sopra indicati, deve rilevarsi in primo luogo
come la ricorrente, anche dinanzi alla Corte di appello, avesse richiamato le fonti
internazionali attestanti il rischio di sottoposizione a trattamenti disumani
degradanti.
Tali fonti non sono state adeguatamente valorizzate dalla Corte di appello che,
in buona sostanza, ha fatto affidamento sulle generiche rassicurazioni ricevute
dall’autorità cinese.
Per consolidata giurisprudenza, la procedura di consegna presuppone la
valutazione della sussistenza di un generale rischio di trattamento disumano o
degradante nel Paese richiedente, da compiersi utilizzando elementi oggettivi,
attendibili, precisi ed opportunamente aggiornati in merito alle condizioni di
detenzione vigenti nello Stato richiedente. Ove risulti verificata la sussistenza di
tale rischio, occorre un’indagine mirata, anche attraverso la richiesta di
informazioni complementari, al fine di accertare se, nel caso concreto, l’interessato
alla consegna sarĂ  sottoposto, o meno, ad un trattamento inumano o degradante
(Sez.6, n. 28822 del 28/6/2016,, Rv. 268109).
Invero, l’autorità cinese si è limitata alla dichiarata esclusione del rischio di
trattamenti contrari ai principi costituzionali e convenzionali, senza, tuttavia,
specificare nel dettaglio le condizioni di detenzione, né fornire adeguate garanzie
circa il loro effettivo rispetto.
La nota contenente “Materiali aggiuntivi sull’estradizione di si
sostanza in un elenco delle previsioni normative che garantiscono l’assistenza
difensiva per gli indagati, i diritti riconosciuti ai detenuti, nonché le sanzioni
previste per il caso di sottoposizione a tortura o maltrattamenti, anche finalizzati
ad ottenere la confessione. Tuttavia, la mera allegazione dell’esistenza di un
corpus normativo astrattamente idoneo a fungere da garanzia avverso ii rischio di
sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti è di per sé insufficiente in
assenza, in concreto, dell’accertata effettività di tali forme di tutela e prevenzione.
Come chiaramente evidenziato nella richiamata sentenza “Liu” della Corte EDU,
ciò che rende scarsamente affidabile il trattamento dei detenuti nella Repubblica
cinese non sono le carenze normative, rispetto alle quali si dĂ  atto dei progressi
compiuti, quanto l’effettiva osservanza delle stesse e la possibilità per organi
indipendenti ed esterni all’amministrazione di verificare le reali condizioni di
detenzione e trattamento.
In conclusione, si ritiene che, a fronte di concreti elementi a supporto della
problematica condizione dei detenuti nella Repubblica cinese, la risposta
dell’autorità estera alla richiesta di informazioni aggiuntive deve essere tale da
fugare qualsivoglia dubbio circa il trattamento dell’estradando, fornendo elementi
quanto più possibili specifici e circostanziati, nonché ogni ulteriore garanzia che
consenta alla Stato richiesto di superare i dubbi legittimamente derivanti dal
quadro emergente dalle richiamate fonti sovrannazionali.
Nel caso di specie, l’autorità richiedente si è limitata a fornire informazioni
generiche che, in buona sostanza, si risolvono in una mera esposizione della
normativa vigente, ma che non contengono alcuna garanzia circa l’effettivo
rispetto della stessa e, quindi, non costituiscono adeguata garanzia per
l’estradando.
3. La giurisprudenza consolidata di questa Corte ha da tempo riconosciuto che
la verifica in ordine all’esistenza di violazioni dei diritti umani nel Paese richiedente
va condotta anche sulla base di documenti e rapporti elaborati da organizzazioni
non governative – quali, ad es., “Amnesty International” e “Human Rights Watch”
in quanto si tratta di organizzazioni ritenute affidabili sul piano internazionale,
secondo quanto affermato anche dalla giurisprudenza della Corte EDU nella
sentenza Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008 (Sez.6, n. 54467 del 15/11/2016, Resneli, Rv. 268933; Sez.6, n. 22818 del 23/7/2020, Balcan, Rv. 279567).
Nel caso di specie, è emerso da plurime fonti, tutte affidabili e già valutate
tali dalla Corte EDU nella sentenza Liu c.Polonia, l’esistenza di un elevato rischio
di gravi violazioni dei diritti umani all’interno del circuito penitenziario cinése,
sussistendo plurimi indici indicativi di un sistematico ricorso a forme di tortura,
nonché una sostanziale impossibilità per le organizzazioni internazionali di
condurre verifiche effettive ed indipendenti volte a verificare le condizioni negli
istituti di detenzione.
Tali criticità costituiscono di per sé un motivo ostativo alla consegna, tanto più quanto – come avvenuto nel caso di specie – le informazioni integrative
provenienti dall’autorità estera richiedente la consegna sono del tutto generiche.
In conclusione, deve affermarsi il principio secondo cui nel caso di estradizione
verso la Repubblica Popolare Cinese, deve ritenersi sussistente il rischio concreto
di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti (come affermato da Corte
EDU Liu c.Polonia del 6/10/2022), in quanto plurime fonti internazionali ed
affidabili danno atto di sistematiche violazioni dei diritti umani e del tollerato
ricorso a forme di tortura, nonché della sostanziale impossibilità da parte di
istituzioni e organizzazioni indipendenti di verificare le effettive condizioni nei
centri di detenzione. A fronte del quadro complessivo sopra evidenziato, il rischio
di sottoposizione a trattamenti incompatibili con il rispetto dei diritti fondamentali
non è escluso per effetto di generiche rassicurazioni fornite dall’Autorità
richiedente, consistenti nella mera indicazione del quadro normativo posto a tutela
dei diritti dei detenuti.

4. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, dovendosi sottolineare come la Corte di appello – avendo già richiesto
informazioni aggiuntive ed avendo ottenuto solo generiche rassicurazioni – non potrebbe compiere ulteriori verifiche nel merito idonee a condurre all’accoglimento
della richiesta di estradizione. All’annullamento della sentenza che disponeva l’estradizione consegue la cessazione della misura cautelare in atto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e revoca la misura cautelare in atto, disponendo l’immediata liberazione della ricorrente se non detenuta per altra
causa.