Judicial review of precautionary needs extends to the administrative phase of extradition proceedings

Extradition
🇮🇹Italy🇵🇪Peru
Decision on precautionary measure
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
30/06/2026
Decision number
26225
Main ground
Precautionary Measure
Extradition type
Extradition
Language
Italian
Keywords / Topics
Precautionary measureHouse arrestProvisional arrest
🇬🇧 Summary
The requested person challenged the refusal to replace extradition detention with house arrest and electronic monitoring after the judicial decision authorising extradition to Peru had become final. The Italian Supreme Court held that precautionary needs and judicial review of their continued existence extend into the subsequent administrative phase of extradition, during which statutory maximum time limits also apply. Courts must therefore remain able to assess whether concrete and current precautionary needs, particularly flight risk, still justify detention or instead require its attenuation or revocation. The Court distinguished this situation from detention ordered during the administrative phase under Article 704(3) of the Code of Criminal Procedure for the imminent execution of the ministerial decree and the physical surrender of the requested person, which is functional to immediate delivery and does not depend on a separate assessment of precautionary needs. Since the Court of Appeal had failed to address the request for a less restrictive measure, the order was annulled and remitted for reconsideration.
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Judicial review of precautionary needs extends to the administrative phase of extradition proceedings, Italian Supreme Court, 30 June 2026, No 26225, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/judicial-review-detention-after-final-extradition-italy-peru-6-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte d’Appello di Roma ha disposto il rigetto della richiesta di revoca e/o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di Av.Ne. all’esito della convalida del suo arresto operato il 21 luglio 2025 ai fini estradizionali per il reato di violenza sessuale su minori commesso in data 6 agosto 2018, in esecuzione dell’ordine internazionale di cattura emesso dal Tribunale di Callao (Perù).

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, Av.Ne. ha proposto ricorso, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 299, 275e 275-bis cod. proc. pen. per l’omessa pronuncia sulla richiesta subordinata di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari con applicazione del dispositivo elettronico di controllo.

2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 714, comma 4, cod. proc. pen. per mancata scarcerazione a seguito della decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare.

In particolare, non è stato preso in considerazione il periodo di novanta giorni di presofferto ai fini del computo della durata della misura cautelare, in esecuzione di una pregressa misura custodiale applicata al medesimo soggetto in relazione alla medesima vicenda penale conclusasi con il decreto di non luogo a provvedere del 30 marzo 2022 nell’ambito di un primo e distinto procedimento estradizionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Innanzitutto va rammentato che il ricorso per cassazione è esperibile avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari personali nella procedura passiva di estradizione, a norma dell’art. 719 cod. proc. pen., ed è consentito solo per denunciare la violazione di legge e può essere proposto per l’inesistenza della motivazione o per la presenza di una motivazione solo apparente, ma non per mero vizio logico della stessa (Sez. 6, n. 10906 del 06/03/2013, Radosavljevic, Rv. 254418).

Tanto ciò premesso, il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo, perché manca del tutto la risposta nella ordinanza impugnata sulla richiesta subordinata avanzata dalla difesa del ricorrente di sostituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari.

É invece infondato il secondo motivo con il quale si invoca la scarcerazione per decorrenza del termine massimo di durata della misura cautelare sul rilievo che alla data della pronuncia della sentenza di accoglimento della richiesta di estradizione emessa il 3 marzo 2026 sarebbe decorso il termine massimo di un anno considerato il presofferto di novanta giorni relativo ad altro procedimento estradizionale (n. 109/20) conclusosi con il decreto di non luogo a provvedere del 30 marzo 2022 per mancato inoltro da parte dello Stato richiedente della documentazione richiesta.

Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità e contrariamente a quanto sostenuto nella ordinanza impugnata, effettivamente il divieto ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. di plurime contestazioni cautelari con applicazione della medesima misura coercitiva per “uno stesso fatto” è applicabile, in assenza di specifica normativa convenzionale o interna, anche in sede estradizionale, in ragione del generale richiamo operato dall’art. 714, comma 2, cod. proc. pen. alle disposizioni del titolo I del libro IV del codice di rito (Sez. 6, n. 36577del 16/09/2022 Nedzelskiy Andrii, Rv. 283733; in applicazione del principio, la Corte ha dichiarato la cessazione di efficacia della misura custodiale disposta nei confronti di un estradando che aveva già sofferto il periodo massimo di custodia nel corso di altra procedura estradizionale instaurata, per i medesimi fatti, a seguito di una precedente domanda).

2. A tale proposito è sufficiente rilevare che anche a volere considerare il periodo di novanta giorni di presofferto, ammesso che si tratti di richiesta estradizionale per gli stessi fatti non avendo la Corte di appello affermato il contrario, il termine di un anno sarebbe decorso in data 21 aprile 2026 (inizio della misura il 21 luglio 2025), mentre la decisione favorevole sulla richiesta di estradizione è stata emessa dalla Corte di appello in data 31 marzo 2026.

A norma dell’art. 714, comma 4, cod. proc. pen. il termine è di un anno prima che sia emessa la sentenza con cui la corte di appello accoglie la richiesta di estradizione, diversamente è di un anno e sei mesi se viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello.

Dagli atti acquisiti si evince che non è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di accoglimento della richiesta di estradizione, emessa in data 31 marzo 2026, divenuta irrevocabile il 13 maggio 2026.

A tale riguardo giova ricordare che il termine di cui al comma 4 dell’art. 714 cod. proc. pen. si riferisce alla pendenza della fase giurisdizionale del procedimento di estradizione, essendo previsto dal comma 4-bis del medesimo articolo il diverso termine di tre mesi per la fase amministrativa relativa all’esecuzione della consegna, che decorre dalla pronuncia favorevole alla consegna emessa dal Ministro della giustizia sulla richiesta di estradizione.

Inoltre, la medesima disposizione di cui al citato comma 4-bis (introdotto dall’art. 5, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 149) stabilisce che il termine predetto è sospeso durante la pendenza dell’eventuale giudizio amministrativo sul ricorso proposto dall’interessato e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

Con la novella legislativa del 2016 è stato così posto rimedio alla carente previsione normativa della fissazione di un termine massimo di durata delle misure cautelari che caratterizzava la previgente disciplina per la fase amministrativa di competenza del Ministro della giustizia e che aveva giustificato l’orientamento di legittimità secondo cui, in mancanza della fissazione per legge di un termine massimo di durata, la custodia cautelare avrebbe perso immediatamente efficacia nei casi di sospensione dell’efficacia del decreto di estradizione ministeriale non potendosi applicare la disciplina “ordinaria” prevista dagli artt. 303 e 308 del codice di rito (Sez. U, n. 41540 del 28/11/2006, Stosic, Rv. 234917; Sez. 6, n. 4338 del 30/12/2014 – dep. 2015, Francisci, Rv. 262404; Sez. 6, n. 7144 del 12/02/2016 Kovalevskiy, Rv. 266188).

In tal modo, quindi, la scansione dei termini di durata massima è stata regolata in modo completo, attraverso la previsione di una disciplina specifica che riguarda anche la fase amministrativa del procedimento estradizionale che segue quella giurisdizionale ove conclusasi con la decisione favorevole alla consegna, tenuto conto del termine di quarantacinque giorni previsto dall’art. 708, comma 1, cod. proc. pen. entro il quale il Ministro della giustizia deve adottare la decisione di sua competenza dopo l’irrevocabilità della sentenza favorevole all’estradizione, con conseguente perdita di efficacia della custodia cautelare nel caso di scadenza di detto termine senza che sia intervenuta la decisione del ministro, nonché considerato altresì il termine di quindici giorni decorrente dalla data convenuta per la consegna allo Stato richiedente entro il quale la stessa deve essere eseguita dopo la pronuncia del decreto del ministro (prorogabile di ulteriori venti giorni su domanda dello Stato richiedente), alla cui scadenza senza che lo Stato richiedente abbia provveduto a prendere in consegna l’estradando consegue ugualmente la cessazione di efficacia della custodia in carcere a norma dell’art. 708, comma 5, cod. proc. pen., salvo l’effetto sospensivo conseguente alla proposizione del ricorso avverso il decreto di estradizione fino alla pronuncia del giudice amministrativo.

3. Giova anche ricordare il principio affermato dalla Sezioni Unite secondo cui la definizione della procedura di estradizione con decisione favorevole alla stessa non preclude il controllo giurisdizionale sulla richiesta di revoca o di sostituzione della misura coercitiva nell’ambito del procedimento incidentale de libertate, purché la richiesta si fondi su motivi attinenti alla sopravvenuta inefficacia della misura o all’insussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di fuga, e la persona non sia già stata consegnata allo Stato richiedente, e sempre che sulla questione non sia intervenuta, nel procedimento principale di estradizione, la decisione definitiva sulla questione de libertate che determina una preclusione endoprocessuale sul

punto allo stato degli atti sulle questioni dedotte, le quali non possono essere riproposte dall’estradando “rebus sic stantibus” (Sez. U, n. 26156 del 28/05/2003, Di Filippo, Rv. 224613).

Concordemente a quanto affermato dal massimo Consesso della Corte di Cassazione, va ribadito che la valutazione dei presupposti relativi alle esigenze cautelari con particolare riguardo al pericolo di fuga in vista dell’eventuale consegna allo Stato richiedente, non può essere pretermesso, dovendosi ritenere venuto meno, dopo la pronuncia di quella sentenza, soltanto il presupposto della prognosi della sussistenza delle condizioni per una sentenza favorevole alla estradizione, richiesto dall’art. 714, terzo comma, cod. proc. pen., perché ormai definito dalla predetta decisione (vedi in senso conforme, Sez. 6, n. 4497 del 18/11/1997, dep. 07/01/1998, Madero, Rv. 210052; Sez. 6, n. 45130 del 22/10/2014, Francisci, Rv. 260667; Sez. 6, n.16997 del 13/02/2025, Balzarini, Rv. 288032).

In linea con quanto affermato nella citata sentenza delle Sez. U, si deve ribadire che “negare in via generale la tutela giurisdizionale dello status libertatis dell’estradando, nella fase successiva alla definitività della decisione sull’estradizione, significherebbe infatti far dipendere il protrarsi della situazione detentiva della persona da adempimenti discrezionali e scelte insindacabili del Ministro ai fini della consegna e vanificare, pure a fronte di eventuali comportamenti omissivi o negligenti dell’Autorità amministrativa e nonostante il venir meno delle esigenze cautelari, il sistema complessivo delle garanzie di habeas corpus riconosciute, in linea di principio, all’estradando al pari dell’imputato”.

Deve essere perciò ribadito che le esigenze cautelari ed il controllo giurisdizionale sulla loro persistenza si estende anche alla fase amministrativa della procedura estradizionale che segue a quella giurisdizionale, essendo previsti termini di durata massima anche in pendenza di questa fase, sicché deve garantirsi sempre il sindacato giurisdizionale sull’effettiva permanenza delle concrete ed attuali esigenze cautelari, che possano giustificare l’attenuazione o la revoca della coercizione.

Differente è il caso in cui la misura di coercizione personale sia stata emessa nella fase amministrativa in funzione dell’imminente esecuzione del decreto ministeriale e per consentire quindi la materiale consegna dell’estradando allo Stato istante a norma dell’art. 704, comma 3, cod. proc. pen., essendo detta misura non condizionata dalla verifica delle esigenze cautelari perché funzionale ad assicurare la pronta esecuzione della consegna dell’estradando (Sez. 6, n. 7144 del 12/02/2016, Kovalevskiy Rv. 266188; Sez. 6, n. 1881 del 27/11/2008 – dep. 2009, Imperiale, Rv. 242403).

Il tenore letterale della disposizione di cui al comma 3 dell’art. 704 cod. proc. pen. diversamente dall’art. 714 comma 1, cod. proc. pen. conferma questa interpretazione considerato l’utilizzo del sintagma “dispone” in luogo di quello diverso di cui all’art. 714 co. 1 “può essere sottoposta” (per comodità di lettura si riporta testo dell’art. 704, comma 3, che così recita: “Quando la decisione è favorevole all’estradizione, la corte, se vi è richiesta del Ministro della Giustizia, dispone la custodia cautelare in carcere della persona che si trovi in libertà.”; si riporta anche il testo dell’art. 714, co.1, cit.: ” In ogni tempo la persona della quale è domandata l’estradizione può essere sottoposta, a richiesta del Ministro della giustizia, a misure coercitive”).

4. In conclusione, deve essere disposto l’annullamento dell’ordinanza per assenza di motivazione sulla richiesta subordinata di sostituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari con rinvio alla Corte d’Appello di Roma per nuovo esame sul punto, che dovrà attenersi ai principii di diritto soprarichiamati, provvedendo a valutare la sussistenza della necessità del mantenimento della misura della custodia cautelare in carcere, oltre a verificare se siano intervenute sopravvenute cause di inefficacia della misura cautelare per decorrenza dei termini di durata relativi alla fase amministrativa.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso, il 30 giugno 2026.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2026.