Supreme Court jurisdiction over extradition measures requires pending review of the extradition request

Extradition
🇮🇹Italy🇲🇩Moldova
Decision on precautionary measure
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
13/04/2018
Decision number
17773/2018
Main ground
Precautionary Measure
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
In extradition proceedings, the Italian Supreme Court has jurisdiction under Article 718(1) of the Code of Criminal Procedure to decide an application for the revocation or replacement of a precautionary measure only when the case file is before it for the determination of whether the legal conditions for extradition are satisfied. That exceptional jurisdiction does not arise merely because an appeal concerning the coercive measure is pending before the Supreme Court. Applying this principle, the Court ordered the transmission of the case file to the Court of Appeal as the competent court to decide the application for revocation or replacement of the measure.
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Supreme Court jurisdiction over extradition measures requires pending review of the extradition request, Italian Supreme Court, 13 April 2018, No 17773/2018, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/jurisdiction-revocation-extradition-detention-italy-moldova-4-2018
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 30 novembre 2017, notificata il 14 febbraio 2018, la Corte d’appello di Roma ha ordinato l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di O.I., al fine di assicurarne la materiale consegna alla Repubblica di Moldavia, da effettuarsi in esecuzione del decreto di estradizione del Ministro della giustizia del 16 novembre 2017.

Il decreto del Ministro della giustizia è stato adottato dopo l’intervenuta definitività della sentenza di riconoscimento della sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione. L’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere è stata disposta sia perchè O., ricercato dopo il decreto del Ministro della giustizia, non è stato rintracciato presso i domicili indicati, e, raggiunto telefonicamente, ha affermato di non essere in grado di indicare il luogo in cui si trovava, sia perchè, secondo la giurisprudenza di legittimità, una volta emesso il decreto di estradizione da parte del Ministro della giustizia sulla base della Convenzione europea di estradizione, è consentita l’adozione della più rigorosa forma coercitiva per assicurare la materiale consegna dell’estradando, a nulla rilevando l’insussistenza del pericolo di fuga.

2. Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, presentato personalmente da O.I. a norma dell’art. 123 cod. proc. pen. al direttore dell’istituto penitenziario di Treviso in data 17 febbraio 2018, è stato dichiarato inammissibile con ordinanza emessa in data 5 marzo 2016.

3. In data 19 febbraio, l’avvocato Canal Roberta, difensore di fiducia di O.I., ha presentato, tramite posta elettronica certificata, istanza di revoca o, in subordine, di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.

Nell’istanza si premette che O.I., nel corso del procedimento di estradizione, è stato sottoposto alla misura della custodia in carcere dal 23 giugno 2015 al 3 agosto 2017, e, contestualmente alla notifica dell’ordinanza oggetto dell’istanza di revoca in esame, è stato invitato ad eleggere domicilio per un procedimento relativo ai reati di cui all’art. 648 cod. pen. e L. n. 110 del 1975, art. 4. Si osserva, quindi, che: a) l’esecuzione dell’estradizione è sospesa a norma dell’art. 709 cod. proc. pen., per la pendenza di un procedimento penale in Italia per fatti commessi in questo Stato dopo la concessione della estradizione; b) la pronuncia di sentenza favorevole all’estradizione non consente il ripristino della misura cautelare se vi sia stata rimessione in libertà per decorrenza termini (si cita Sez. 6, n. 40097 del 25/10/2001, Mbanaso, Rv. 220298); c) le misure cautelari debbono essere in ogni caso revocate se siano trascorsi tre mesi dal decreto di estradizione del Ministro della giustizia; d) O.I. non era irreperibile e potrebbe trovare un domicilio anche in provincia di Treviso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’istanza deve essere trasmessa alla Corte d’appello di Roma per competenza.

2. La disciplina relativa alla revoca e sostituzione delle misure cautelari emesse nell’ambito di un procedimento di estrazione per l’estero è fissata dall’art. 718 cod. proc. pen..

In particolare, il comma 1 di tale disposizione detta le regole sulla competenza a provvedere, statuendo: “La revoca e la sostituzione delle misure previste dagli articoli precedenti sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla Corte di cassazione, dalla corte medesima”.

2.1. Il tema della “competenza” in materia di revoca e sostituzione delle misure cautelari con riferimento alla procedura di estradizione risulta affrontato da due precedenti decisioni.

Secondo una sentenza (Sez. 2, n. 6809 del 10/12/1990, dep. 1991, Tantoco, Rv. 188012), la competenza relativa ad applicazione, revoca e sostituzione delle misure cautelari spetta in linea generale alla corte d’appello, ed è derogata a favore della corte di cassazione solo se il procedimento è “in corso” davanti ad essa, a norma dell’art. 714 c.p.p., comma 5, e art. 718 c.p.p., comma 1. La decisione inoltre precisa che il procedimento è “in corso” quando il giudice ne abbia la disponibilità dovendo decidere una qualsiasi questione che rientri nella sua competenza, e che la deroga alla generale competenza della corte d’appello viene meno con la statuizione della corte di cassazione.

Una ordinanza, poi, ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia in carcere, in conseguenza della trasgressione delle prescrizioni relative alla prima misura, dopo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello che si era pronunciata in senso favorevole alla estradizione, in relazione ad una richiesta trasmessa nelle more tra la pronuncia del dispositivo ed il deposito delle motivazioni della decisione della Corte di cassazione, ritenendo la “competenza” di quest’ultima in quanto “gli atti non sono stati ancora trasmessi alla Corte territoriale” (cfr., in motivazione, Sez. 6, n. 15628 del 14/04/2008, Mandache, Rv. 239703).

Nessuna delle due decisioni risulta aver esaminato specificamente l’ipotesi in cui la Corte di cassazione disponga degli atti del “procedimento” per ragioni diverse da quelle relative alla “competenza” per il giudizio concernente l’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione.

2.2. Il Collegio ritiene che l’ambito di “competenza” della Corte di cassazione quale primo giudice in materia di applicazione, sostituzione e revoca delle misure cautelari debba essere inteso in termini di eccezionalità e di stretta interpretazione, e, quindi, limitatamente all’ipotesi in cui gli atti del “procedimento” si trovino davanti alla Suprema Corte per il giudizio concernente l’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione.

Le ragioni che inducono ad una interpretazione “restrittiva” sono di ordine sistematico, anche alla luce dei principi costituzionali.

Innanzitutto, l’art. 111 Cost., comma 7, prima parte, prevede che “contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge”. Si potrebbe obiettare, forse, che la regola trova un limite quando i provvedimenti sulla libertà personale sono emessi dalla stessa Corte di cassazione. In ogni caso, però, la disposizione costituzionale citata esprime l’esigenza di assicurare un “controllo” in materia di “provvedimenti sulla libertà personale”. Ora, la soluzione maggiormente in sintonia con questa esigenza è quella che privilegia un’interpretazione restrittiva della “competenza” in prima battuta della Corte di cassazione in ordine ai “provvedimenti sulla libertà personale”. Ed infatti, in linea generale, non è prevista alcuna disciplina che regoli l’impugnazione, in via ordinaria, di provvedimenti emessi dalla Corte di cassazione; inoltre, in materia di estradizione per l’estero, l’unica disciplina in materia di impugnazione dei provvedimenti concernenti l’applicazione, la sostituzione e la revoca di misure cautelari è dettata per quelli emessi dal presidente della corte d’appello o dalla corte d’appello e prevede esclusivamente il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell’art. 719 cod. proc. pen., così che debbono ritenersi esclusi i rimedi del riesame e dell’appello previsti in via generale per le misure coercitive dagli artt. 309 e 310 cod. proc. pen. (cfr., in questo senso, tra le altre, Sez. 6, n. 487 del 11/02/1998, Baros, Rv. 211705, e Sez. 6, n. 4497 del 18/11/1997, dep. 1998, Madero, Rv. 210051).

In secondo luogo, la decisione sulla richiesta di revoca o sostituzione di una misura cautelare può implicare la necessità di accertamenti, anche di ufficio, da parte del giudice. Questa possibilità, tra l’altro, risulta espressamente riconosciuta dalla disciplina generale in materia di revoca e sostituzione delle misure cautelari, fissata dall’art. 299 c.p.p., comma 4-ter, il quale, anzi, fa esplicito riferimento ad accertamenti officiosi relativi non solo alle “condizioni di salute”, ma anche ad “altre condizioni o qualità personali dell’imputato”. Da un punto di vista pratico, una conferma della possibile necessità di accertamenti ai fini della decisione sulla richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari nell’ambito di una procedura di estradizione si ha proprio quando, come nel caso di specie, sia stata pronunciata sentenza definitiva favorevole alla consegna, e il procedimento versi nella fase amministrativa, in relazione alla quale il rispetto di alcuni termini è condizione di legittimità per il mantenimento della misura (cfr., in proposito, quanto osservato da Sez. U, n. 26156 del 28/05/2003, Di Filippo, Rv. 224613, in motivazione, ed indicato infra al p. 5.). Ciò posto, secondo un principio ormai consolidato in giurisprudenza, in tema di procedimento estradizionale, l’estensione al merito delle attribuzioni della Corte di cassazione non può spingersi sino al punto di onerarla di attività istruttoria, restando fermo il principio che essa effettua solo l’esame cartolare, limitato peraltro alle informazioni allo stato acquisite (così, tra le altre, Sez. 2, n. 37023 del 29/09/2011, Colombo, Rv. 251141, e Sez. 6, n. 44785 del 24/09/2003, Ndreca, Rv. 227048; la decisione più recente massimata in senso contrario risulta Sez. 6, n. 4511 del 01/12/1995, de. 1996, Koklowoky, Rv. 203819). Di conseguenza, l’attribuzione alla Corte di cassazione di una competenza in prima battuta in ordine ai provvedimenti in materia di revoca o sostituzione delle misure cautelari si pone in distonia anche con questo principio.

3. Nella vicenda in esame, il procedimento per l’estradizione nei confronti di O.I. è stato definito con sentenza non più impugnabile della Corte d’appello e con decreto di espulsione emesso dal Ministro della giustizia.

Si versa, quindi, fuori dell’ipotesi in cui il “procedimento” si trova davanti alla Suprema Corte per il giudizio concernente l’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione.

4. In considerazione dei principi giuridici esposti e della situazione di fatto indicata, deve concludersi che la competenza a decidere sull’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare spetta alla Corte di appello che ha emesso il provvedimento impugnato.

Resta quindi irrilevante che la precisata richiesta, peraltro indirizzata proprio alla Corte di appello e non alla Corte di cassazione, sia stata presentata dopo la proposizione del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza impositiva della misura.

5. Incidentalmente, si osserva che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 26156 del 28/05/2003, Di Filippo, Rv. 224613, in motivazione), dopo la pronuncia definitiva favorevole all’estradizione, le ipotesi di inefficacia sopravvenuta della misura sono solo quelle “specificamente previste dall’art. 708: se scade inutilmente il termine di 45 giorni senza che sia intervenuta la decisione del Ministro in merito all’estradizione (comma 2) ovvero in caso di diniego della stessa (comma 3), ed altresì se nel termine fissato lo Stato richiedente non provveda a prendere in consegna l’estradando (comma 6)”, mentre “non è previsto alcun termine perentorio (“senza indugio”: art. 708, comma 4) per la comunicazione della decisione del Ministro allo Stato richiedente e, se positiva, del luogo e della data della consegna (…)”, così come è possibile per il Ministro “sospendere l’esecuzione dell’estradizione per una durata indefinita e destinata a protrarsi nel tempo”. Si aggiunge, anzi, che, proprio evidenziando il possibile perdurare della restrizione in vinculis dell’estradando in attesa di consegna, le Sezioni Unite hanno ritenuto consentito anche in questa fase il controllo giurisdizionale sulla richiesta di revoca o di sostituzione della misura coercitiva nell’ambito del procedimento incidentale de libertate. Peraltro, la sentenza citata precisa che il controllo è ammesso “purchè la richiesta si fondi su motivi attinenti alla sopravvenuta inefficacia della misura o all’insussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di fuga, e la persona non sia già stata consegnata allo Stato richiedente, e sempre che sulla questione non sia intervenuta, nel procedimento principale di estradizione, la decisione definitiva sulla questione de libertate che determina una preclusione endoprocessuale sul punto” (questa la sintesi della decisione esposta nella massima ufficiale).

P.Q.M.

Dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Roma per competenza.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2018