Misapplication of the European Arrest Warrant (EAW) instead of Extradition provisions
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Genova disponeva la
consegna di A.A.B. all’autorità giudiziaria del Marocco in accoglimento
dell’istanza avanzata il 28 settembre 2021 dal sostituto procuratore generale del
Re del Marocco, emessa nell’ambito del procedimento penale instaurato a carico
del predetto A.A.B.in relazione al reato di contraffazione di banconote, tratto in
arresto in Italia il 31 agosto 2022.
2. Contro tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di appello di Genova, il quale ha dedotto la violazione
di legge, in relazione agli artt. 39-42 della legge 12 dicembre 1973, n. 1043,
698, 704 e 705 cod. proc. pen., e la mancanza di motivazione, per avere la Corte
territoriale erroneamente applicato la disciplina del mandato di arresto europeo
di cui alla legge 22 aprile 2005, n. 69; nonché per avere omesso di pronunciarsi
sulle specifiche richieste formulate dallo stesso Procuratore generale, che aveva
domandato l’acquisizione di informazioni integrative in ordine al trattamento
sanzionatorio e alle condizioni di detenzione riservate in Marocco al A.A.B.
3. Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio
con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui
effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo
dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall’art. 5-
duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30
dicembre 2022, n. 199.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato dal Procuratore generale presso la
Corte di appello di Genova va accolto, essendo fondati entrambi i motivi dedotti.
2. Il motivo dedotto in termini di violazione di legge è meritevole di positiva
considerazione.
La Corte di appello di Genova ha erroneamente applicato alla richiesta di
consegna di A.A.B., proposta dal Procuratore generale del Re del
Marocco, la disciplina del mandato di arresto europeo di cui alla citata legge n.
69 del 2005, benché non si trattasse di richiesta collegata ad un mandato di
arresto emesso dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro dell’Unione
europea, ma di una richiesta di estradizione che andava delibata in base alla
disciplina della Convenzione bilaterale di estradizione del 1971, come pure
modificata dall’Accordo aggiuntivo di Rabat del 2014, ratificata e resa esecutiva
in Italia con la menzionata legge n. 1043 del 1973; ovvero, in subordine, dalla
disciplina del codice di procedura penale in materia di estradizione per l’estero.
L’erronea individuazione della disciplina applicabile, verosirnilmente dovuta ad
un disattento impiego di un file informatico sbagliato, ha comportato una palese
violazione di norme di legge: e ciò non solo per avere parametrato la decisione a
criteri che rispondono alla logica del principio del mutuo riconoscimento, che è
proprio della cooperazione giudiziaria tra gli Stati parte dell’Unione europea,
anziché alle specifiche regole estradizionali convenzionali; ma soprattutto perché
solo per la richiesta avanzata dall’autorità giudiziaria di altro Stato dell’Unione è
consentito al giudice italiano di autorizzare direttamente la consegna del
soggetto interessato, cosa che non è possibile nella logica intergovernativa che
disciplina la materia estradizionale, con riferimento alla quale, in caso di
estradizione per l’estero, alla decisione dell’autorità giurisdizionale, a garanzia
dei diritti riconosciuti, deve fare seguito l’adozione da parte del Ministro della
giustizia di un apposito decreto di esecuzione dell’estradizione, emesso
nell’esercizio di un potere discrezionale politico.
3. E’, altresì, fondata la censura dedotta in termini di vizio di motivazione, in
quanto la Corte distrettuale ha omesso del tutto di pronunciarsi sulle richieste
istruttorie che il Procuratore generale aveva formulato nel corso del
procedimento ai sensi degli artt. 698 e 705, comma 2, lett. a) e c), cod. proc.
pen.
4. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio ad altra sezione
della Corte di appello di Genova che, nel nuovo giudizio, porrà rimedio alle
indicate violazioni di legge e alla riconosciuta mancanza di motivazione.
Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla
legge.
P.Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione
della Corte di appello di Genova.
