Risk of inhuman or degrading treatment and generic and unsupported defensive allegations
ITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha dichiarato sussistenti le condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione formulata dalla Repubblica di Albania nei confronti di Be.Kl., basata sulla decisione n. 41 – 2024 – 2333 del 1 luglio 2024 del Tribunale di primo grado del distretto giudiziario di Korga in ordine ai reati di “Privazione illecita della libertà”, “Minaccia per dichiarazioni o testimonianze, perizia, false traduzioni” previsti dagli artt. 110/2, 312/a e 25 del codice penale albanese.
La Corte ha rappresentato la sussistenza dei requisiti previsti per l’estradizione, indicando che i contenuti probatori richiamati nella decisione cautelare del Tribunale di primo grado emergono dai documenti allegati alla domanda di estradizione, ampiamente descrittivi della vicenda. L’Autorità estera richiedente ha indicato e documentato le ragioni per le quali è stata ritenuta la commissione dei reati addebitati al richiesto, in concorso con altri, ai danni delle persone offese Ko.Vr. e Ar.Bu., in buona sostanza aggrediti e minacciati con l’obiettivo di non far accusare gli autori dell’attività illecita di acquisto e vendita di sostanze stupefacenti presumibilmente svolta dagli autori o modificando le dichiarazioni eventualmente già rese alle autorità competenti. Ha inoltre evidenziato il requisito della doppia incriminabilità, dal momento che i fatti per i quali procede l’Autorità albanese son previsti come reato anche dalla legge italiana, segnatamente sequestro di persona e percosse (con riferimento agli artt. 110 e 25 del codice penale albanese) e intralcio alla giustizia e violenza privata (quanto agli artt. 312/a e 25 del codice penale albanese). Rappresentava poi che sussistono i requisiti di pena di cui all’art. 2 della Convenzione europea di estradizione, che i reati contestati non hanno natura politica e che l’estradando non è cittadino italiano né risulta avere conseguito la cittadinanza nelle more del procedimento.
2. Il difensore dell’estradando ha proposto ricorso per cassazione, censurando la suddetta ordinanza con riguardo:
2.1. alla insussistenza delle condizioni per la consegna in ragione del serio pericolo che la persona venga sottoposta a trattamenti inumani o degradanti presso gli istituti penitenziari dalla Repubblica di Albania; il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti ha pubblicato il rapporto sulla visita condotta nel maggio 2023 che ha evidenziato, nonostante la tendenza positiva, la necessità di ulteriori azioni per eliminare episodi di maltrattamento. Problematiche sono le condizioni dei pazienti psichiatrici e con disabilità. Sotto diverso profilo vari istituti carcerari presentano inadeguatezze e carenze strutturali;
2.2. alla insussistenza delle condizioni per l’estradizione relativamente ai requisiti di pena di cui all’art. 2 della Convenzione europea. I reati puniti con le norme citate dalla Corte non sono puniti con la pena massima di sette anni di reclusione ma con la ben più mite pena di un anno, non integrando i requisiti di cui alla citata norma;
2.3. all’insussistenza delle condizioni per l’estradizione in ragione della carenza del pericolo di fuga. La Corte ha omesso ogni riferimento alla memoria depositata in data 15 novembre 2024, ove si evidenziava la mancanza dei requisiti per l’arresto provvisorio, con particolare riguardo al pericolo di fuga, che la Difesa aveva individuato come assente, in ragione dalla domanda di permesso di soggiorno, già avanzata, della presenza sul territorio della compagna, di nazionalità albanese, e della disponibilità di costei ad accoglierlo in regime di arresti domiciliari.
4. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati.
2. Il primo motivo di ricorso, riguardante il rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti in relazione al regime detentivo, da un lato prospetta in modo generico problematiche strutturali, di cui la Corte non avrebbe adeguatamente tenuto conto, e dall’altro deduce una doglianza che non risulta essere stata proposta ai giudici di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità. Va ribadito il principio, da tempo affermato in tema di procedimento estradizionale, secondo cui l’estensione al merito delle attribuzioni della Corte di cassazione non può spingersi sino al punto di onerarla di attività istruttoria, restando fermo il principio che essa effettua solo l’esame cartolare, limitato peraltro alle informazioni allo stato acquisite (Sez. 6, n. 25264 del 17/05/2018, Scutaru, Rv. 273418; Sez. 2, n. 37023 del 29/09/2011, Colombo, Rv. 251141).
Peraltro, come correttamente rilevato dal P.G., le doglianze, centrate intorno al pericolo di un trattamento inumano e degradante, sono prive di evidenze suscettibili di fondarne l’accoglimento. Le deduzioni del difensore sono totalmente generiche sul punto, non essendo accompagnate da specifiche allegazioni, ma facendo semplicemente un richiamo al rapporto derivante dalla visita del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 2023, svincolato da ogni aggancio alla fattispecie concreta. L’unico profilo astrattamente caratterizzato da qualche criticità appare legato ad alcune carenze del circuito penitenziario nel gestire situazioni di malattia mentale, che nel caso di specie non sono state neppure prospettate.
3. Il secondo motivo di ricorso è del pari manifestamente infondato. Le censure mosse non risultano consequenziali rispetto alle evidenze in atti e al condivisibile argomentare della sentenza, là dove si dà atto che la pena prevista presso il Paese richiedente per le condotte addebitate all’estradando è conforme alle previsioni di cui all’art. 2 della citata Convenzione, secondo cui “Daranno luogo a estradizione i fatti puniti, dalle leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta, con una pena restrittiva della libertà o con una misura di sicurezza restrittiva della libertà nel massimo non inferiore ad un anno o con una pena più severa”. Nel caso di specie il reato di cui all’art. 110 del codice penale albanese è punito con la pena della multa o della reclusione fino ad un anno. Il secondo comma, astrattamente applicabile al caso di specie, attese le modalità di realizzazione del reato, la forma concorsuale del medesimo e la presenza di due vittime, prevede addirittura la pena da tre a sette anni di reclusione. Il reato di cui all’art. 312 dello stesso codice punisce il reato ivi descritto con la pena della reclusione da uno a quattro anni.
4. Non si sottrae alla valutazione di inammissibilità, in quanto eccentrico rispetto al perimetro decisorio affidato alla Corte di appello, l’ultimo motivo di ricorso con il quale la Difesa lamenta l’insussistenza del pericolo di fuga e il mancato esame delle specifiche doglianze sul punto, affidate ad una memoria presentata il 15 novembre 2024, quindi antecedentemente alla emissione della sentenza in esame.
Basti osservare che la questione della ricorrenza del pericolo di fuga è stata oggetto del provvedimento cautelare emesso in data 24 settembre 2024 e della successiva ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione della misura applicata in data 9 ottobre 2024. Essa esula tuttavia dal thema decidendum attualmente in esame, vertente sulla ricorrenza o meno delle condizioni legittimanti l’estradizione richiesta.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 6 marzo 2025.
Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2025.
